Articolo 1 della Legge 2 dicembre 1998, n. 434
Versione
1 gennaio 1999
Art. 1. 1. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 , e' autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 1:
- La legge 14 agosto 1991, n. 281 , reca: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente