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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1091/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7388/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005720987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005720987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005720987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005720987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005720987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazionn° 03420229005720987/000 notificata ed emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Cosenza, per un ammontare complessivo pari ad Euro
1.746,77.
Risltavano insolute le seguenti cartelle:
1.03420130004092248000 presumibilmente notificata in data 15.03.2013, della quale ente impositore è la Regione Calabria, per un credito pari ad € 481,48, per omesso pagamento BOLLO auto anno 2007;
2. 03420160017728421000 presumibilmente notificata in data 07.12.2016, della quale ente impositore è la Regione Calabria, per un credito pari ad € 634,80, per omesso pagamento BOLLO anno
2011-2012;
3. 03420180005051065000 presumibilmente notificata in data 31.05.2018, della quale ente impositore è la Regione Calabria, per un credito pari ad € 592,51, per omesso pagamento BOLLO auto anno 2013-2014.
L'impugnazione veniva rivolta al Gidice di Pace che declinava la propria giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria attesa la natuta dei crediti.
Il contribuente riassumeva la causa innanzi a qesta A.G. , non si costituiva AD .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve trovare accoglimento infatti, il contribuente lamenta, fra l'altro la mancata notificazione delle cartelle per cui, in assenza della costituzione di AD , non v'è prova della notificazione delle cartelle medesime.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 433, oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7388/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005720987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005720987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005720987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005720987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005720987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazionn° 03420229005720987/000 notificata ed emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Cosenza, per un ammontare complessivo pari ad Euro
1.746,77.
Risltavano insolute le seguenti cartelle:
1.03420130004092248000 presumibilmente notificata in data 15.03.2013, della quale ente impositore è la Regione Calabria, per un credito pari ad € 481,48, per omesso pagamento BOLLO auto anno 2007;
2. 03420160017728421000 presumibilmente notificata in data 07.12.2016, della quale ente impositore è la Regione Calabria, per un credito pari ad € 634,80, per omesso pagamento BOLLO anno
2011-2012;
3. 03420180005051065000 presumibilmente notificata in data 31.05.2018, della quale ente impositore è la Regione Calabria, per un credito pari ad € 592,51, per omesso pagamento BOLLO auto anno 2013-2014.
L'impugnazione veniva rivolta al Gidice di Pace che declinava la propria giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria attesa la natuta dei crediti.
Il contribuente riassumeva la causa innanzi a qesta A.G. , non si costituiva AD .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve trovare accoglimento infatti, il contribuente lamenta, fra l'altro la mancata notificazione delle cartelle per cui, in assenza della costituzione di AD , non v'è prova della notificazione delle cartelle medesime.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 433, oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.