Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00989/2025REG.PROV.COLL.
N. 00892/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2025, proposto da NE GY S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati TO Surdi, Francesco Surdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Presidenza, Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia, Regione Siciliana Dipartimento Acqua e Rifiuti, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 880 del 2025, resa tra le parti, avente ad oggetto l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi ai sensi dell'art. 2, comma 5 - bis L. 241/1990 ss.mm. e i. e dell'art. 31 c.p.a..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Presidenza e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e di Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia e di Regione Siciliana Dipartimento Acqua e Rifiuti e di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana Dipartimento Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il Cons. TI Di TA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente controversia si inserisce nel più ampio e risalente rapporto contenzioso instauratosi tra la società NE GY S.r.l . e l’Amministrazione regionale siciliana, originato dalla sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1368 del 2010, con la quale veniva riconosciuta in favore della società la spettanza di un ristoro per equivalente in relazione alla mancata realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti previsto nel territorio del Comune di Modica, nonché dalle successive decisioni di ottemperanza (nn. 416/2015, 312/2018, 142/2020 e 275/2021) volte a regolamentare la fase esecutiva del giudicato e a precisare gli adempimenti demandati alle Amministrazioni competenti.
In esito al progressivo consolidarsi degli effetti dei giudicati intervenuti fu sottoscritto, in data 28 settembre 2022, un verbale interdipartimentale - redatto d’intesa con la società appellante - ove: si prendeva atto che l’impianto originariamente previsto in territorio modicano non risultava più praticabile nelle forme inizialmente ipotizzate; si individuava, sulla base della relazione preliminare trasmessa dalla società il 26 settembre 2022, una diversa ipotesi progettuale localizzata nel Comune di Marsala; si conveniva che la società avrebbe presentato una istanza di variante progettuale sostanziale, da sottoporre a procedimento autorizzatorio “preferibilmente ex art. 26-bis del d.lgs. n. 152/2006”; si dava atto che, in presenza di una definitiva autorizzazione della variante e dell’erogazione delle somme già impegnate in favore di NE GY, la società avrebbe rinunciato al contenzioso pendente e ad ulteriori richieste risarcitorie connesse alla mancata tempestiva esecuzione del giudicato.
2. Nel corso del tempo, la cornice regolatoria e pianificatoria si è andata progressivamente rimodellando e affinando alla luce del mutare delle esigenze pubbliche e dell’evoluzione degli indirizzi di settore.
Nell’anno 2023, in tale quadro evolutivo, in particolare, il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti avviava il procedimento di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e con successiva delibera di Giunta n. 107 del 21 marzo 2024 veniva apprezzato il documento relativo all’aggiornamento, definendo un assetto impiantistico incentrato sulla realizzazione di due impianti pubblici di termovalorizzazione e sulla destinazione ad essi dei principali flussi di rifiuti urbani.
In tale nuovo contesto, la società NE GY, con nota del 10 maggio 2024, trasmetteva pertanto alle Amministrazioni regionali resistenti uno scritto qualificato come “Osservazioni”, nel quale: richiamava i contenuti dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti; rappresentava che il nuovo assetto impiantistico potesse incidere sulla prospettata variante progettuale, oggetto del verbale del 28 settembre 2022; chiedeva alle Amministrazioni un incontro per verificare, alla luce del nuovo Piano, “la presentabilità o meno dell’istanza di PAUR ex art. 26-bis del d.lgs. 152/2006”; sollecitava, in sostanza, un chiarimento circa la coerenza dell’ipotesi progettuale con il mutato quadro normativo e pianificatorio.
3. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione regionale, la società proponeva ricorso al TAR Sicilia - Palermo avverso il silenzio che riteneva essersi formato sulle istanze del 10 maggio 2024 e del 22 giugno 2024 nonché sulla successiva diffida a provvedere del 7 novembre 2024. Con sentenza n. 880 del 22 aprile 2025 il TAR Sicilia - Palermo, Sezione II, dopo avere preso atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa relativa alla proroga dei termini, dichiarava improcedibile il ricorso nella parte relativa al silenzio sull’istanza del 10 maggio 2024 e sulla diffida del 7 novembre 2024, ritenendo, in sintesi, che: la nota del 10 maggio 2024 avesse natura meramente interlocutoria e si risolvesse in una richiesta di incontro soddisfatta mediante la riunione del 31 marzo 2025; le ulteriori valutazioni invocate dalla società fossero subordinabili, sul piano logico, alla previa presentazione dell’istanza di valutazione preliminare ex art. 26-bis del d.lgs. n. 152/2006.
4. Avverso tale pronuncia la società NE GY proponeva appello innanzi a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (R.G. n. 892/2025), deducendo, per quanto qui rileva, che: la nota del 10 maggio 2024 costituiva un’istanza ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, diretta a ottenere un pronunciamento sulla perdurante praticabilità dell’accordo del 28 settembre 2022 alla luce delle sopravvenienze pianificatorie; non sarebbe stato possibile subordinare tale riscontro alla previa presentazione dell’istanza ex art. 26-bis TUA, indicata nel verbale del 2022; la nota del Dipartimento regionale dell’Ambiente prot. 37379 del 29 maggio 2025, depositata dall’Amministrazione in appello come presunto riscontro, non sarebbe mai stata ricevuta dalla società e, comunque, non affronterebbe le questioni poste con l’istanza del 10 maggio 2024 e con la successiva diffida.
Nel giudizio di appello si costituivano la Presidenza della Regione Siciliana e gli Assessorati competenti, rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Nel corso del giudizio di appello, in data 8 ottobre 2025, l’Amministrazione depositava la nota del Dipartimento regionale dell’Ambiente prot. 37379 del 29 maggio 2025, indirizzata alla società NE GY, con la quale il Dipartimento invitava la società medesima a presentare, nel termine di trenta giorni, un’istanza di valutazione preliminare ex art. 26-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativa alla variante dell’impianto da realizzarsi nel territorio del Comune di Marsala, richiamando il verbale del tavolo tecnico del 28 settembre 2022.
A fronte di tale deposito, l’appellante contestava di avere mai ricevuto la suddetta nota, producendo la documentazione tecnica relativa ai log della propria casella PEC, dalla quale, secondo quanto dedotto, non risulterebbe traccia della comunicazione in questione, e insistendo sulla richiesta che l’Amministrazione fosse onerata di produrre le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC. L’appellante depositava inoltre memoria di trattazione in data 13 ottobre 2025, ribadendo le proprie censure sulla natura dell’istanza del 10 maggio 2024 e successiva memoria di replica del 17 ottobre 2025, con la quale insisteva sulle domande di accertamento del silenzio e, in subordine, di declaratoria di inefficacia o nullità della menzionata nota dipartimentale.
5. All’udienza camerale del 29 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio ritiene di dover chiarire che la Presidenza della Regione Siciliana, pur ritualmente evocata in giudizio, non riveste alcuna competenza in ordine alla funzione amministrativa rispetto alla quale si denuncia l’inerzia. Il potere di provvedere sulla nota del 10 maggio 2024 appartiene infatti, per attribuzione normativa e per costante prassi organizzativa, esclusivamente ai Dipartimenti regionali competenti in materia ambientale ed energetica. Ne consegue che il silenzio denunciato non è a essa riferibile e che la sua partecipazione al giudizio deve essere qualificata come non necessaria.
La Presidenza va pertanto estromessa dal presente giudizio, permanendo la legittimazione passiva in capo ai soli Dipartimenti competenti.
I. Con il primo motivo l’appellante devolve al giudizio di questo Collegio la questione concernente la qualificazione giuridica della nota trasmessa dalla società NE GY S.r.l . in data 10 maggio 2024 e, conseguentemente, l’esistenza o meno a carico dell’Amministrazione di un obbligo di riscontro ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Il primo Giudice ha ricondotto tale nota al novero degli atti meramente interlocutori e, come tali, non idonei ad attivare il dovere di provvedere, individuandone il contenuto esclusivo in una richiesta di incontro poi effettivamente svolto. L’appellante contesta questa ricostruzione, reputandola riduttiva e non conforme al contesto in cui la nota è stata formulata.
Per apprezzare il significato della nota del 10 maggio 2024, è necessario riportare l’attenzione sul quadro amministrativo preesistente e sulla sequenza degli atti e delle circostanze che hanno contrassegnato il rapporto tra le parti. La mera lettura isolata della nota non consente infatti di coglierne il reale significato, che invece si rivela solo se inserito nella trama, ben più ampia, del dialogo istituzionale avviato sulla scorta delle numerose pronunce di ottemperanza e del verbale interdipartimentale del 28 settembre 2022.
In tale verbale, sottoscritto alla presenza dei rappresentanti dei Dipartimenti regionali dell’Energia, dell’Ambiente e dell’Acqua e dei Rifiuti e della società, era stato riconosciuto, da un lato, il venir meno dell’attualità del progetto originario localizzato nel Comune di Modica e, dall’altro, l’esigenza di delineare un nuovo percorso istruttorio in relazione alla proposta progettuale alternativa localizzata nel Comune di Marsala. Tale proposta, secondo quanto emerso nella riunione, avrebbe richiesto approfondimenti ulteriori, affidati al procedimento di valutazione preliminare delineato dall’art. 26-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il cui utilizzo veniva indicato come modalità “ preferibile” per strutturare l’esame della variante.
Questa indicazione, lungi dal configurare un vincolo perentorio o una condizione necessaria per ogni successiva interlocuzione, rispecchiava un orientamento metodologico generale, fondato sulla fisiologia dei procedimenti autorizzatori in materia ambientale. Essa però non esauriva né circoscriveva il quadro degli obblighi amministrativi emergenti dal rapporto, né recideva il dovere dell’Amministrazione di confrontarsi con eventuali sopravvenienze che potessero incidere, prima ancora dell’inizio del procedimento valutativo, sulla stessa praticabilità del percorso ipotizzato.
In tale cornice sopraggiungeva, nel 2024, l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, atto programmatorio di rilievo generale, non meramente endoprocedimentale, idoneo - quanto meno in astratto - a incidere sul complesso assetto impiantistico regionale, e dunque suscettibile di riflessi sulla compatibilità pianificatoria della proposta progettuale prospettata nel 2022. La società, nella nota del 10 maggio 2024, si è limitata a richiamare tale sopravvenienza e a rappresentare che, alla luce del mutato quadro programmatorio, fosse necessario un chiarimento circa la prosecuzione o meno del percorso ipotizzato, prima di impegnare risorse economiche e tecniche nella predisposizione di un’istanza articolata quale quella prevista dall’art. 26-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
Non si trattava, dunque, di una richiesta di incontro in senso proprio, né di una iniziativa volta a ottenere un provvedimento sostanziale. La nota era finalizzata unicamente a ottenere un chiarimento che, in un contesto procedimentale già definito e reso complesso dalle sopravvenienze pianificatorie, costituisce modalità ordinaria e fisiologica di leale cooperazione tra Amministrazione e privato.
Il privato, infatti, non può essere ragionevolmente tenuto a dare corso ad attività complesse, dispendiose e tecnicamente articolate ove non vi sia chiarezza preliminare circa la coerenza della linea d’azione con il quadro normativo vigente.
Il principio di collaborazione, che governa l’azione amministrativa nella prospettiva del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., impone all’Amministrazione un dovere di interlocuzione minima, volto a dissipare incertezze procedimentali che, ove non chiarite, rischiano di determinare effetti distorti nell’agire del privato e, in definitiva, un disallineamento tra le esigenze di certezza e previsione del diritto e la corretta gestione dell’azione amministrativa.
Non è corretto, pertanto, negare qualsivoglia dovere di riscontro sulla base della sola mancanza di un contenuto provvedimentale in senso stretto: esistono situazioni, come quella in esame, in cui il contenuto dell’istanza è unicamente esplorativo e preordinato a comprendere se le iniziative programmate trovino ancora giustificazione nell’assetto normativo sopravvenuto. In tali casi, l’obbligo dell’Amministrazione non consiste nell’adottare un provvedimento finale, ma nel fornire un chiarimento istituzionale, limitato e circoscritto ai profili sollevati.
Non può poi condividersi la tesi secondo cui la mancata presentazione dell’istanza ex art. 26-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 avrebbe esonerato l’Amministrazione da ogni onere di chiarimento. Una simile impostazione, oltre a non tenere conto della lettera del verbale del 2022, che qualificava quella procedura come “ preferibile” e non obbligatoria, condurrebbe al paradosso di subordinare il riscontro ad un adempimento che la società chiedeva di valutare proprio alla luce delle sopravvenienze pianificatorie. Un simile esito si porrebbe in contrasto con i principi di efficienza, trasparenza e correttezza che regolano l’attività amministrativa.
Quanto alla nota prot. 37379 del 29 maggio 2025, prodotta dall’Amministrazione solo in grado di appello, essa - pur prescindendo dalla questione della sua effettiva ricezione - si limita a sollecitare la presentazione dell’istanza ex art. 26-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, senza affrontare, neppure in termini interlocutori, il profilo che la società aveva posto, ossia la relazione tra la sopravvenuta pianificazione regionale e la praticabilità del percorso delineato nel 2022. Essa non costituisce dunque un riscontro idoneo, né un atto che possa considerarsi satisfattivo dell’obbligo di cui trattasi.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi sussistente l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto, pur senza adottare provvedimenti sostanziali o interferire con le valutazioni tecniche proprie del procedimento autorizzatorio, fornire una risposta formale alla nota del 10 maggio 2024, limitata ai profili procedimentali sollevati e senza effetti conformativi sul merito. Si tratta di un obbligo minimale, coerente con la fisiologia dell’azione amministrativa, privo di qualunque incidenza sulla discrezionalità tecnica e pianificatoria degli organi competenti, e inidoneo a generare pretese risarcitorie ulteriori, atteso che esso si esaurisce in un dovere di comunicazione che non pregiudica né condiziona le decisioni amministrative future.
II. L’appellante con altro motivo lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente ravvisato, nell’incontro tecnico del 31 marzo 2025, un elemento idoneo a soddisfare l’onere di risposta gravante sull’Amministrazione in relazione all’istanza del 10 maggio 2024, e che abbia conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso per silenzio.
Tale ricostruzione, già di per sé non persuasive in termini meramente fattuali, solleva, se osservata in prospettiva sistematica, questioni più ampie, che attengono ai confini logici della partecipazione procedimentale, alla natura del riscontro amministrativo e al ruolo che il principio di trasparenza assume nei rapporti complessi che si snodano nel tempo.
Per affrontare in modo compiuto il tema è opportuno muovere da una premessa che, seppure elementare, appare talvolta sottovalutata: l’azione amministrativa non è fatta soltanto di atti conclusivi, ma comprende una trama di interazioni intermedie, di chiarimenti, di scambi informativi, di momenti di verifica e di incontri tecnici che concorrono - ciascuno nel proprio ambito - a orientare le determinazioni finali.
L’incontro del 31 marzo 2025, come emerge dalle stesse allegazioni dell’Amministrazione, si collocava nell’alveo di una attività tecnica volta alla mera ricognizione della coerenza del progetto con il nuovo Piano regionale dei rifiuti. La sua convocazione era orientata a soddisfare il quesito posto con la nota del 10 maggio 2024, risultava finalizzata ad assumere una posizione istituzionale esplicita circa le sopravvenienze pianificatorie. La riunione aveva, per così dire, una struttura “aperta”: essa non si proponeva di chiudere un percorso, ma di proseguirlo, attraverso il confronto tipico delle fasi intermedie dell’istruttoria.
È proprio nel contesto delle vicende più complesse - come quella in esame, intessuta di atti giudiziali, sopralluoghi, verbali interdipartimentali e sopravvenienze pianificatorie - che il dovere di risposta assume un rilievo maggiore: esso non è un orpello formale, ma uno strumento essenziale di razionalità procedimentale, destinato a consentire al privato di orientare le sue scelte e all’Amministrazione di esprimere, in modo intellegibile, la propria posizione.
Per consolidata giurisprudenza l'obbligo di provvedere sussiste anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione pubblica (CGARS, Sez. giur., 20 settembre 2023, n. 870; Cons. Stato, VI, 1° ottobre 2021, n. 6569; 27 aprile 2021, n. 3430; VI, 18 maggio 2020, n. 3120; IV, 12 settembre 2018, n. 5344; V, 22 gennaio 2015, n. 273; III, 14 novembre 2014, n. 5601).
La società, all’esito dell’incontro, non ha ricevuto alcuna conferma formale circa i profili specificamente posti nella nota del 10 maggio 2024, né il verbale della riunione riporta - nemmeno per implicito - una valutazione istituzionale sulla compatibilità tra la pianificazione sopravvenuta e il percorso delineato nel 2022.
La nota dipartimentale del 29 maggio 2025, come già rilevato, non affronta il quesito sollevato dal privato, né contiene una motivazione riconducibile alla funzione informativa richiesta dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Limitandosi a sollecitare la presentazione dell’istanza ex art. 26-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, essa muta il piano della discussione, spostandola dall’analisi della coerenza pianificatoria - oggetto dell’istanza del 10 maggio - all’apertura del procedimento autorizzatorio. Tale spostamento, oltre a non rispondere alla domanda, tradisce l’essenza stessa del dialogo amministrativo, che richiede che l’ente pubblico si confronti con i quesiti in modo pertinente senza alterarne la natura.
In questo quadro, dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado - perché il silenzio si sarebbe dissolto nell’incontro o nella nota sopravvenuta - significa non cogliere che il dovere dell’Amministrazione era di natura ben diversa: non di convocare un incontro o invitare alla presentazione di un’istanza, ma di esprimere un chiarimento istituzionale sul punto oggetto della domanda.
La declaratoria di illegittimità del silenzio, dunque, nel caso in esame, si impone come corollario di una lettura sistematica del rapporto amministrativo, nella quale l’obbligo di riscontro integra una garanzia minima ma essenziale.
Va precisato che la riconduzione dell’inerzia entro i confini di un mero obbligo di risposta scongiura infatti ogni possibilità di interpretare la decisione come riconoscimento di posizioni sostanziali, mantenendosi la vicenda sul piano strettamente procedimentale.
III. Nella prospettiva del terzo motivo d'appello, il Collegio è chiamato a riflettere, con un grado di profondità non consueto ma imposto dalla delicatezza della vicenda, sul ruolo che la clausola contenuta nel verbale interdipartimentale del 28 settembre 2022 deve assumere nella dinamica procedimentale, nonché sull’esatto rilievo giuridico da attribuire alla previsione secondo cui l’istanza relativa alla variante progettuale avrebbe potuto essere presentata “preferibilmente ai sensi dell’art. 26-bis del d.lgs. n. 152 del 2006”.
La clausola, rimasta finora sullo sfondo delle ricostruzioni, emerge, ad un esame più attento, come il centro di un possibile equivoco interpretativo, capace di condizionare la lettura dell’intero rapporto amministrativo. In effetti, il Giudice di prime cure ha finito per attribuire a quella espressione un significato “chiuso”, quasi vincolante, come se la procedura delineata dall’art. 26-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisse non solo il percorso suggerito per veicolare la variante, ma addirittura il presupposto logico-giuridico indispensabile per ogni ulteriore chiarificazione o interlocuzione, ivi compresa quella sollecitata dalla nota del 10 maggio 2024.
Una tale impostazione, benché sorretta dal proposito di assicurare ordine e sistematicità al dialogo procedimentale, appare tuttavia incongrua sotto una pluralità di profili che meritano di essere ricostruiti in modo ampio e completo.
Il verbale del 2022, nella sua essenza, non è un atto vincolante e nemmeno un impegno giuridicamente cogente nei confronti del privato. È, piuttosto, un documento attraverso il quale le Amministrazioni coinvolte e la società hanno riconosciuto la necessità di esplorare una diversa via amministrativa rispetto al progetto originario di Modica, ormai non più attuale. In questa prospettiva, la clausola “preferibilmente ex art. 26-bis TUA” si iscrive come un elemento di orientamento metodologico, come la rappresentazione di un percorso tecnicamente più lineare per affrontare l’istruttoria sulla variante nel territorio del Comune di Marsala.
Nulla, tuttavia, in quella clausola può essere interpretato come un precetto rigido o come una condizione sospensiva della successiva interlocuzione amministrativa. Nulla indica che il confronto tra le parti dovesse essere “bloccato” sino alla presentazione dell’istanza tecnica. Una tale impostazione tradirebbe la stessa natura della funzione amministrativa, che, lungi dall’essere una sequenza rigida di atti predefiniti, si nutre anche di momenti preliminari di riflessione, di chiarificazione e di verifica di coerenza. In questa fase preliminare non si esercita un potere in senso tecnico, ma si attiva quel nucleo minimo di trasparenza istituzionale che consente al privato di valutare se impegnare risorse economiche e tecniche nella predisposizione di un’istanza complessa e costosa.
La nota del 10 maggio 2024, da questo punto di vista, non chiedeva all’Amministrazione di esprimere un giudizio sul progetto, né le domandava di compiere un atto che interferisse con le future valutazioni di merito. Essa si limitava ad invocare un chiarimento - sobrio nella forma e circoscritto nell’oggetto - sulla compatibilità tra le sopravvenienze pianificatorie e la traccia amministrativa delineata nel 2022. Era, in altre parole, una domanda di luce prima di intraprendere un percorso oneroso: non la richiesta di un provvedimento, ma la sollecitazione di un orientamento preliminare.
L’obbligo dell’Amministrazione, in simili circostanze, non discende da un dovere di provvedimento, ma da un dovere di chiarezza; non da un potere ma da un principio, non dalla disciplina speciale del 26-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, ma dalla natura stessa del rapporto amministrativo instaurato attraverso anni di interlocuzioni, proroghe, riunioni interdipartimentali e atti di esecuzione del giudicato. Attribuire alla clausola del 2022 un ruolo ostativo significherebbe trasferire sul privato il rischio dell’incertezza amministrativa, costringendolo ad attivare un procedimento formalmente complesso in assenza di un orientamento preliminare dell’Amministrazione. Ciò equivarrebbe a una forma di deresponsabilizzazione dell’ente pubblico, che, rifugiandosi dietro il mancato avvio della procedura tecnica, si sottrarrebbe al proprio dovere minimo di trasparenza.
È proprio in casi come questo - dove il rapporto tra privato e Amministrazione non nasce ex novo , ma si alimenta nel tempo, con radici giudiziali, amministrative e tecniche - che la funzione del chiarimento preliminare assume un ruolo indispensabile. Esso consente di mantenere allineato il percorso amministrativo con il contesto normativo vigente e permette al privato di modulare le proprie iniziative in modo proporzionato e razionale.
Da ciò discende che né l’incontro tecnico del 31 marzo 2025 né la nota del 29 maggio 2025 - orientata a sollecitare l’apertura della procedura tecnica senza affrontare il tema della compatibilità pianificatoria - possono essere ritenuti idonei a soddisfare la domanda di chiarimento.
La conclusione è dunque inevitabile: l’Amministrazione era tenuta, pur nei limiti essenziali e senza alcuna anticipazione valutativa, a fornire un chiarimento. La mancata adozione di quel chiarimento rende il silenzio illegittimo, pur nei confini stretti e prudenti propri delle controversie sul silenzio, e consente di riconoscere il diritto della società ad ottenere la risposta che aveva ragionevolmente domandato.
IV. In questa prospettiva residua da esaminare il profilo, solo apparentemente processuale ma in realtà strettamente connesso all’assetto sostanziale della vicenda, concernente la persistenza dell’interesse della società all’accertamento del silenzio e, correlativamente, la precisa delimitazione degli effetti che la presente decisione può e deve produrre nell’ambito del giudizio sul silenzio-inadempimento.
La sentenza gravata, valorizzando la riunione del 31 marzo 2025 e la successiva nota del 29 maggio 2025, ha ritenuto di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, assumendo che l’Amministrazione avesse comunque riattivato il dialogo procedimentale in misura sufficiente a soddisfare le esigenze della società.
Una simile conclusione non coglie, tuttavia, la specificità della pretesa azionata né la struttura propria di questo tipo di giudizio.
L’interesse azionato da NE GY non è mai consistito nella pretesa ad un provvedimento favorevole, né nella richiesta che l’Amministrazione si pronunciasse nel merito sulla variante progettuale. Ciò che la società ha chiesto, in modo coerente lungo tutto il corso del procedimento, è stato qualcosa di più elementare e, al tempo stesso, più delicato: un chiarimento formale circa lo stato del percorso amministrativo condiviso nel 2022, alla luce della sopravvenuta pianificazione regionale e delle conseguenti incertezze sull’utilità di dare corso alla complessa procedura ex art. 26-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
Si tratta di un interesse che si colloca ad un livello intermedio, meno intenso di quello correlato al conseguimento di un titolo autorizzatorio, ma non per questo privo di rilevanza giuridica. Esso trova il proprio fondamento nel principio di buona fede e di correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato, e si traduce nel diritto di ottenere, a fronte di una domanda ragionevole e specificamente radicata in un pregresso rapporto procedimentale, una risposta che consenta di orientare l’azione futura senza disperdere risorse e senza alimentare incertezze ingiustificate.
L’interesse dell’appellante, in questo quadro, permane dunque intatto: permane come interesse ad ottenere una risposta. Il giudizio sul silenzio, da parte sua, è chiamato ad accertare l’esistenza dell’obbligo di provvedere e la perdurante attualità della domanda di chiarimento.
In tale prospettiva, è altrettanto necessario, per chiarezza sistematica e per rigorosa prudenza, definire i confini degli effetti che la presente pronuncia può produrre. La declaratoria di illegittimità del silenzio, come qui configurata, non ha natura conformativa in senso sostanziale: essa non impone all’Amministrazione di adottare un determinato atto di contenuto favorevole alla società, non limita l’ampiezza delle valutazioni tecniche o pianificatorie cui la Regione sarà chiamata in eventuali procedimenti successivi, non anticipa giudizi sull’ammissibilità o sulla coerenza ambientale e urbanistica della variante nel territorio del Comune di Marsala, non interferisce con le scelte di merito riservate agli organi competenti. La decisione si arresta su un piano propriamente procedimentale, nel quale l’unico effetto conformativo consiste nell’obbligo per l’Amministrazione di rendere, entro un termine ragionevole, un riscontro formale alla nota del 10 maggio 2024, circoscritto al profilo dell’incidenza della sopravvenuta pianificazione sull’assetto del percorso amministrativo delineato nel 2022.
Questa puntuale delimitazione degli effetti della decisione assume rilievo anche al fine di prevenire possibili equivoci in ordine a future pretese risarcitorie. La presente pronuncia non contiene alcun riconoscimento di responsabilità dell’Amministrazione per eventuali danni derivanti dal ritardo; non afferma che la variante sia dovuta o che esista, in capo alla società, un diritto sostanziale alla sua approvazione; non configura alcuna posizione di vantaggio la cui lesione potrebbe essere posta a fondamento di domande di ristoro economico. Essa si limita a constatare che, in un rapporto di lunga durata, segnato da un susseguirsi di atti e di sopravvenienze, la società aveva diritto ad una risposta che non le è stata ancora fornita nelle forme dovute.
Così intesa, la decisione non amplia, ma anzi restringe, il campo delle potenziali conseguenze ulteriori: la Regione resta pienamente libera di valutare, secondo i propri poteri tecnici e discrezionali, la coerenza della iniziativa imprenditoriale con il quadro normativo vigente; la società, dal canto suo, vede riconosciuto unicamente il diritto ad essere messa in condizione di conoscere l’orientamento preliminare dell’Amministrazione, senza che ciò si traduca in alcuna anticipazione dell’esito dei procedimenti che potranno, eventualmente, essere successivamente avviati.
Conclusivamente, ed in riforma della sentenza appellata, il ricorso dev’essere accolto, dichiarandosi l'obbligo degli Assessorati resistenti di pronunciarsi - nei limiti di cui in motivazione - sull'istanza presentata dalla ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di protratta inerzia oltre il predetto termine, si nomina sin da ora il commissario ad acta , come specificato in motivazione.
Le spese dell'intero giudizio, in considerazione dell'andamento della controversia e della sua spiccata peculiarità, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso n.g.r. 892 del 2025, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto:
a) dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione regionale sull’istanza presentata dalla società NE GY S.r.l . in data 10 maggio e 7 novembre 2024;
b) ordina ai Dipartimenti della Regione Siciliana Acqua e Rifiuti e Dipartimento Ambiente di fornire alla predetta società un riscontro formale, conforme ai criteri e ai limiti indicati in motivazione, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
c) nomina fin da ora Commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio del medesimo Ufficio, in possesso delle competenze professionali idonee all'espletamento dell'incarico, che provvederà su istanza della NE GY s.r.l. in via sostitutiva rispetto agli Enti resistenti entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento, per l'ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
d) dichiara la Presidenza della Regione Siciliana non necessaria al contraddittorio ed è pertanto estromessa dal giudizio, non essendo il silenzio denunciato riferibile alle sue attribuzioni istituzionali.
Compensa integralmente le spese di lite del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO OV, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
TI Di TA, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI Di TA | TO OV |
IL SEGRETARIO