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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente dott. Idamaria Chieffo Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27934/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CANNIZZARO FRANCESCO, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Attore Opponente - contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2 e difesa dall'avv. MALBERTI GUIDO, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Convenuta Opposta -
§ § §
CONCLUSIONI
Per l'Attore Opponente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione ed in accoglimento dei motivi sopra esposti:
In via principale e nel merito
a) dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 7751/2024; b) dichiarare non dovuti gli interessi ed ogni ulteriore accessorio;
c) condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari della procedura
Per la Convenuta Opposta:
pagina 1 di 9 Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito così giudicare: In via principale:
- respingere tutte le domande attoree, e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- condannare al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € CP_1
12.345,57, oltre agli interessi e spese, così come indicati nel decreto ingiuntivo, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero in via forfettaria ex art. 158 L.d.A.; In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 In data 25.5.2024 il Tribunale di Piacenza emetteva decreto ingiuntivo n. 7751/24 (R.G. n.
13623/24) nei confronti di (di seguito anche solo per il pagamento a favore CP_1 CP_1 Cont di (di seguito anche solo della somma di € 12.345,57, oltre interessi e spese di CP_2 lite, quale corrispettivo dovuto in forza di contratto di licenza per la riproduzione e la comunicazione di fonogrammi.
In data 3.6.2024 la creditrice notificava il decreto ingiuntivo alla debitrice. Cont A.2 In data 12.7.2024, notificava a mezzo pec a l'atto di citazione in opposizione, CP_1 ove contestava la fondatezza del credito ingiunto e chiedeva la revoca del provvedimento monitorio.
In particolare, l'Opponente deduceva che: Cont
- in data 31.05.2018, e stipulavano un contratto di licenza per la riproduzione e CP_1 la comunicazione di fonogrammi tramite radio locali, ovvero Radio NZ Centrale,
Radio Eva e Radio Globo L'Originale;
- con contratto di cessione di ramo di azienda del 21.01.2021, rep. n. 12.294, racc. n. 8.141, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa cedeva alla società Persona_1 CP_1 [...]
l'emittente Radio Globo L'Originale (doc. 2); Controparte_3
- di tale circostanza veniva tempestivamente resa edotta SCF, la quale, tuttavia, continuava ad emettere fatture relative anche all'emittente Radio Globo L'originale;
- con mail del 12.12.2022, provvedeva nuovamente ad inviare tutta la CP_1 documentazione relativa alla cessione del predetto ramo di azienda al fine di procedere ad un ricalcolo degli importi dovuti, riguardanti le sole emettenti Radio NZ Centrale e
Radio Eva, allegando, inoltre, i dati economici, IES 2022, relativi all'anno 2021 (doc. 3); Cont
- in data 1.3.2023, a fronte della trasmissione da parte di della fattura n. FV2023-
0018686, procedeva a formale contestazione della stessa, rilevando ancora una volta come l'emittente Radio Globo L'Originale fosse stata oggetto di cessione e, dunque, fosse necessario procedere ad una rettifica degli importi fatturati (doc. 4);
pagina 2 di 9 - ignorando tale richiesta, con diffida e messa in mora inviata a mezzo pec dall'avv. Guido Cont Malberti, chiedeva il pagamento della suindicata fattura (doc. 5);
- con nota di risposta del 17.03.2023, si reiterava la richiesta di un ricalcolo degli importi effettivamente dovuti a far data dal 21.01.2021, riguardanti le sole emittenti Radio
NZ Centrale e Radio Eva, stante l'intervenuta cessione dell'emittente Radio Globo
L'Originale (doc. 6);
- in riscontro alla suddetta nota, l'avv. Malberti rappresentava come la sua assistita avesse preso nota dell'avvenuta cessione del ramo di azienda e, al fine di procedere ad un ricalcolo di quanto dovuto, chiedeva la trasmissione della copia del modello IES (doc. 7);
- si provvedeva ad inviare copia del modello IES, evidenziando peraltro come lo stesso fosse stato già debitamente trasmesso in data 12.12.2022, unitamente alla documentazione inerente alla cessione dell'emittente Radio Globo L'Originale (doc. 8);
- nonostante ciò, nessun ricalcolo è stato mai effettuato dall'odierna opposta, la quale, di contro, del tutto inopinatamente ed illegittimamente, ha agito giudizialmente per il pagamento di fatture emesse. Cont A.3 Regolarmente costituitasi in giudizio, chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della domanda attorea, versando in atti i documenti della fase monitoria (contratto tra le parti e le fatture;
doc.1-22) nonché il Cont modello IES relativo ai vari anni e i conteggi dei compensi spettanti a (docc. 23-30).
A.4 Le parti depositavano le memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c., senza tuttavia articolare istanze istruttorie, e all'udienza dell'11 marzo 2025 insistevano nelle rispettive difese.
Con ordinanza in data 20 marzo 2025, il giudice accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'Opposta, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione nonché in ragione della genericità delle difese dell'Opponente.
Veniva quindi fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c. l'udienza del 27 maggio 2025, con assegnazione dei relativi termini per gli scritti conclusivi.
A detta udienza, le Difese si riportavano integralmente ai propri atti e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
B. In diritto.
B.1 L'odierna opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Come è noto, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le Parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova (S.U. 13533/2001),
pagina 3 di 9 incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'Opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Sul piano processuale, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'ST (attore sostanziale) sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Le fatture commerciali, dunque, possano costituire prova dei crediti vantati dall'ST limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (sin da Cass. civ. n. 3090/79 e n. 3261/79).
Invero, la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (Cass. civile, sez. VI, 31/03/2021, n. 8848; da ultimo, Cass. civile, sez. III, 29/12/2024, n. 34831).
Analogo ragionamento trova applicazione anche agli estratti autentici delle scritture contabili, che costituiscono idonee prove scritte solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non per affermare la fondatezza della pretesa creditoria in sede di giudizio (ordinario) di opposizione (tra le tante, Cass. civ. n. 5664/2019).
Tali principi, tuttavia, vanno interpretati e applicati alla luce dei generali principi in tema di onere della prova.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.Sez. Un. 13533 del 30.10.2001).
Vige, inoltre, nel nostro ordinamento il principio di “non contestazione” (principio fondato sull'art. 115 c.p.c. e prima della riforma sull'art. 167 c.p.c.), che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dall'altra parte;
corollario di ciò è che sia l'Attore che il Convenuto devono -rispettivamente- allegare e contestare specificatamente i fatti in contesa (Cass. civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8376).
B.2 Nel caso di specie, il credito oggetto di causa, relativo al mancato pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto di licenza intercorso tra le Parti per la riproduzione e la comunicazione di fonogrammi, è stato provato in sede monitoria mediante il deposito del pagina 4 di 9 contratto stesso (doc. 1) e delle fatture (docc. 2-21); costituendosi nell'odierno giudizio,
l'Opposta ha integrato la documentazione con i modelli IES e i singoli conteggi anno per anno
(doc. 23-30).
L'Opponente non ha contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale con l'Opposta, né Cont l'effettiva utilizzazione dei fonogrammi tutelata da né il mancato pagamento di tali servizi, allegando unicamente l'intervenuta cessione dell'emittente Radio Globo L'Originale a
[...]
(doc. 2) e il mancato assolvimento dell'onere della CP_3 Controparte_3 prova da parte della creditrice.
Le allegazioni dell'Opponente sono generiche e non sorrette da idonea prova documentale, non avendo peraltro articolato istanze istruttorie.
Come già detto, il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova;
essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito (qui avvenuta mediante la produzione del contratto non contestato), mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
In altre parole, in base ai principi generali (combinato disposto degli artt. 2697 e 1218 c.c.), il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito (qui Convenuta Opposta) ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo (qui Attore Opponente) ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, l'Opponente non ha assolto ai propri oneri assertivi e probatori, il che
– in applicazione dei principi suesposti in punto di onere della prova – basta a rigettare l'odierna azione.
In questo senso, tra le tante pronunce di merito, da ultimo si richiama: Tribunale di Cuneo, sez. I,
19/01/2021, n. 56: “In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria;
va evidenziato altresì che, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non è esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della proprio opposizione: in sostanza le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione.”; Tribunale Milano sez. VII, 08/04/2020, n. 2312 (“in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c.”), Tribunale Savona, sent. 7/07/2020 (“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c.”); Tribunale
pagina 5 di 9 Roma, sez. XVII, 02/08/2019, n. 15979 (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è giudizio a cognizione ordinaria, parte opponente pur essendo attrice in senso formale, è convenuta in senso sostanziale mentre parte opposta, sebbene convenuta in senso formale, è attrice in senso sostanziale;
fatta tale doverosa premessa si evidenzia che sebbene il ricorrente è tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell' articolo 167 c.p.c. ), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”); Trib. Milano, sez. XI,
26/06/2019, n. 6250 (“va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo fondato su fatture qualora, proponendo l'opposizione, la parte ingiunta – opponente abbia inteso resistere alla pretesa di pagamento monitoriamente azionata limitandosi ad eccepire l'insufficienza probatoria delle fatture, senza in alcun modo contestare di aver ricevuto le forniture oggetto delle fatture e dei relativi documenti di trasporto”).
B.3 Ne consegue che le risultanze documentali (contratto, fatture, modelli IES, conteggi specifici anno per anno), unitamente alla mancanza di specifiche contestazioni dell'Opponente in ordine al contratto e all'utilizzazione dei fonogrammi, forniscono elementi idonei a ritenere dimostrato il credito azionato in via monitoria nei confronti di CP_1
Sebbene ciò basterebbe a rigettare l'odierna opposizione, va altresì osservato che l'unica contestazione articolata (peraltro genericamente) dall'Opponente è priva di fondamento. Cont B.4 In particolare, ha dedotto che gli importi richiesti da in via monitoria sono CP_1 eccessivi, in quanto non tengono conto dell'avvenuta cessione dell'emittente Radio Globo
L'Originale, avvenuta in data 21.01.2021 (doc. 2 att.).
Sul punto, giova osservare che, al momento della stipulazione del contratto tra le Parti, le emittenti radiofoniche gestite da erano le seguenti tre: Radio NZ Centrale, Radio Eva CP_1 Cont e Radio Globo l'Originale (pag. 14 contratto - doc. 1 . Cont Il rapporto contrattuale è intercorso -solo- tra e ed ha ad oggetto la quantificazione e CP_1 Cont la modalità di corresponsione dei c.d. diritti connessi dovuti a in ragione dell'utilizzazione autorizzata dei fonogrammi da quest'ultima tutelati, da parte di tutte le emittenti radiofoniche riconducibili a CP_1
L'avvenuta cessione di un ramo d'azienda (ovvero l'emittente radiofonica Radio Globo
l'Originale) da parte di è totalmente irrilevante ai fini della quantificazione dei compensi CP_1 Cont dovuti a compensi che vengono calcolati sulla base del “reddito lordo” della utilizzatrice di fonogrammi, da comunicarsi anno per anno (art. 3 contratto). Cont Ai fini della determinazione del “reddito lordo”, l'emittente deve trasmettere a entro il 31 luglio di ogni anno copia della dichiarazione di fatturato riferibile all'attività radiofonica, realizzato dall'emittente nell'esercizio annuale precedente così come riportato nella Informativa
Economica di Sistema di cui alla delibera n. 397/13/CONS (c.d. modello IES - cfr. art. 3.2.1, pag. Cont 5 contratto - doc. 1 .
pagina 6 di 9 Il “reddito lordo” viene poi moltiplicato per il c.d. tempo musica (ovvero la parte di trasmissioni musicali nel palinsesto dell'utilizzatrice radiofonica), al fine di determinare il c.d. reddito fonogrammi, ovvero la parte di reddito ricavato da un contraente, che è riconducibile Cont Cont all'utilizzazione dei fonogrammi tutelati da (cfr. art. 3.2.2, pag. 6 contratto - doc. 1 .
Infine, sul c.d. reddito fonogrammi, vengono calcolati i compensi dovuti in favore dell'esponente per la riproduzione dei fonogrammi, la comunicazione dei fonogrammi e l'utilizzazione degli Cont stessi via simulcast e podcast (cfr. art. 3.1, pag. 5 contratto - doc. 1 .
È evidente, dunque, che il “reddito lordo” viene indicato in via unitaria dal contraente, tramite la trasmissione del predetto modello IES, e con riferimento al singolo contraente, e non con riferimento al numero di singole emittenti radiofoniche dallo stesso gestite. In altre parole,
l'unico dato da prendere in considerazione è il “reddito lordo” realizzato del soggetto che ha Cont sottoscritto il contratto con indipendentemente dal numero di emittenti radiofoniche che quest'ultimo gestisce (e che ben possono variare nel tempo, come è accaduto nel caso di specie).
Ulteriore conferma di ciò è che le singole emittenti radiofoniche non sono parti del contratto con Cont
B.5 Pertanto, la mera cessione dell'emittente radiofonica Radio Globo l'Originale da parte del Cont contraente è del tutto irrilevante ai fini della quantificazione dei compensi dovuti a CP_1 tanto più che l'Opponente si è limitata a contestare genericamente la circostanza senza indicare il minor importo dovuto in conseguenza della predetta cessione.
Al contrario, l'Opposta ha specificatamente dedotto come ha operato la quantificazione dei compensi con riferimento ad ogni anno, versando in atti tutta la documentazione a sostegno del proprio credito.
Segnatamente, ha allegato che:
- “Anno 2019: il reddito lordo di Media è stato ricavato dal modello IES 2020 dalla stessa trasmesso, e determinato in € 118.303,00 (cfr. doc. 23 prodotto unitamente alla presente comparsa, pag. 4, riga 91). Ponendo detto reddito quale base di calcolo, è stato quantificato il corrispettivo dovuto in € 2.845,16, (cfr. tabella compensi 2019, doc. 24, prodotta unitamente alla presente comparsa), al netto dell'IVA, come da clausola 3.9 del contratto concluso il
31.5.2018 (doc. 1, pag. 8). Conseguentemente è stata emessa la fattura FV2020-0018174, dell'importo di € 2.637,49 (sempre al netto dell'IVA – doc. 5 del fascicolo monitorio), quale saldo del dovuto con riferimento a detta annualità (€ 2.845,16 - € 207,67 già fatturato in precedenza a titolo d'acconto)”;
- “Anno 2020: il reddito lordo di Media è stato ricavato dal modello IES 2021 dalla stessa trasmesso, e determinato in € 72.153,00 (cfr. doc. 25 prodotto in estratto, unitamente alla presente comparsa, somma delle righe 88 e 95). Ponendo detto reddito quale base di calcolo,
è stato quantificato il corrispettivo dovuto in € 1.982,57, (cfr. tabella compensi 2020, doc. 26, prodotta unitamente alla presente comparsa), al netto dell'IVA. Sono state conseguentemente emesse le fatture FV2020-0007370 (€ 831,34 al netto dell'IVA), FV2020-0014109 (€ 381,78 al
pagina 7 di 9 netto dell'IVA), FV2020-0016310 (€ 381,78 al netto dell'IVA), FV2020-0019016 (€ 381,78 al netto dell'IVA) e FV2021-0019071 (€ 5,89 al netto dell'IVA), corrispondenti ai docc. 2, 3, 4, 6
e 11, già prodotti in fase monitoria, quali acconti e saldo relativi al dovuto per detta annualità”;
- “Anno 2021: il reddito lordo di Media è stato ricavato dal modello IES 2022 dalla stessa trasmesso, e determinato in € 90.568,00 (cfr. doc. 27 prodotto in estratto, unitamente alla presente comparsa, riga 88). Ponendo detto reddito quale base di calcolo è stato quantificato il corrispettivo dovuto in € 2.183,90, (cfr. tabella compensi 2021, doc. 28, prodotta unitamente alla presente comparsa), al netto dell'IVA. Sono state conseguentemente emesse le fatture
FV2021-0008632 (€ 640,16 al netto dell'IVA), FV2021-0012170 (€ 640,16 al netto dell'IVA),
FV2021-0016677 (€ 640,16 al netto dell'IVA) e FV2021-0018272 (€ 640,16 al netto dell'IVA), corrispondenti ai docc. 7, 8, 9 e 10 già prodotti in fase monitoria, quali acconti e saldo relativi al dovuto per detta annualità”;
- “Anno 2022: non avendo provveduto alla trasmissione del modello IES 2023, (relativo CP_1 all'annualità 2022), nonostante il preciso obbligo contrattuale sulla stessa incombente, il reddito dell'opponente per detto anno è stato ricavato dal bilancio al 31.12.2022 dalla stessa depositato (qui prodotto quale doc. 29), alla voce valore della produzione – ricavi delle vendite e delle prestazioni (pag. 5), e determinato in € 148.236,00. Ponendo detto reddito quale base di calcolo (ripartendo lo stesso sulle due residue emittenti gestite dalla debitrice: €
74.118,00 x 2 = € 148.236,00), è stato quantificato il corrispettivo dovuto in € 3.589,77, (cfr. tabella compensi 2022, doc. 30, prodotta unitamente alla presente comparsa), al netto dell'IVA. Sono state conseguentemente emesse le fatture FV2022-0010611 (€ 446,08 al netto dell'IVA), FV2022-0018713 (€ 446,08 al netto dell'IVA), FV2022-0022143 (€ 446,08 al netto dell'IVA), FV2022-0023745 (€ 446,08 al netto dell'IVA) e FV2024-0016655 (€ 1.805,46 al netto dell'IVA), corrispondenti ai docc. 12, 13, 14, 15 e 20 già prodotti in fase monitoria, quali acconti e saldo relativi al dovuto per detta annualità”;
- “Anni 2023 e 2024 (acconti): con riferimento a queste annualità, relativamente a cui sono state azionate le fatture in acconto: FV2023-0018686, FV2023-0028589, FV2023-0033225,
FV2023-0035100 e FV2024-0023684 (docc. 16, 17, 18, 19 e 21 del fascicolo monitorio), si evidenzia che gli importi delle stesse fatture sono stati calcolati, in ottemperanza di quanto previsto dall'art.
3.3 del contratto concluso in data 31.5.2018, in una quota percentuale del
85% del compenso dovuto, con riferimento all'annualità 2021 (per le fatture in acconto 2023:
FV2023-0018686, FV2023-0028589, FV2023-0033225 e FV2023-0035100), e in una quota percentuale del 90% del compenso dovuto con riferimento all'annualità 2022 (per la fattura in acconto 2024: FV2024-0023684), così come è possibile evincere da quanto riportato in calce alle tabelle di calcolo docc. 28 e 30”.
A fronte di tali specifiche allegazioni e dei documenti versati in atti, l'Opponente nulla ha specificatamente contestato (nemmeno a quanto ammonterebbe il minor importo dovuto), sicché
pagina 8 di 9 l'unica generica allegazione di avvenuta cessione dell'emittente radiofonica Radio Globo
l'Originale appare ancor più irrilevante. Cont Cont Peraltro, una parte del credito azionato da è portato da fatture emesse da in data antecedente rispetto alla cessione dell'emittente radiofonica Radio Globo l'Originale.
B.6 In conclusione, va rigettata l'odierna opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. n.
7751/24 emesso in data 25.5.2024 (R.G. n. 13623/24).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia;
in considerazione del carattere non complesso della controversia, si applicano parametri prossimi al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione di CP_1
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, n. 7751/24 emesso dal Tribunale di Milano in data 25.5.2024 (R.G. n. 13623/24), che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 CP_2 liquidano in complessivi € 2.540, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge).
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente dott. Idamaria Chieffo Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27934/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CANNIZZARO FRANCESCO, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Attore Opponente - contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2 e difesa dall'avv. MALBERTI GUIDO, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Convenuta Opposta -
§ § §
CONCLUSIONI
Per l'Attore Opponente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione ed in accoglimento dei motivi sopra esposti:
In via principale e nel merito
a) dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 7751/2024; b) dichiarare non dovuti gli interessi ed ogni ulteriore accessorio;
c) condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari della procedura
Per la Convenuta Opposta:
pagina 1 di 9 Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito così giudicare: In via principale:
- respingere tutte le domande attoree, e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- condannare al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € CP_1
12.345,57, oltre agli interessi e spese, così come indicati nel decreto ingiuntivo, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero in via forfettaria ex art. 158 L.d.A.; In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 In data 25.5.2024 il Tribunale di Piacenza emetteva decreto ingiuntivo n. 7751/24 (R.G. n.
13623/24) nei confronti di (di seguito anche solo per il pagamento a favore CP_1 CP_1 Cont di (di seguito anche solo della somma di € 12.345,57, oltre interessi e spese di CP_2 lite, quale corrispettivo dovuto in forza di contratto di licenza per la riproduzione e la comunicazione di fonogrammi.
In data 3.6.2024 la creditrice notificava il decreto ingiuntivo alla debitrice. Cont A.2 In data 12.7.2024, notificava a mezzo pec a l'atto di citazione in opposizione, CP_1 ove contestava la fondatezza del credito ingiunto e chiedeva la revoca del provvedimento monitorio.
In particolare, l'Opponente deduceva che: Cont
- in data 31.05.2018, e stipulavano un contratto di licenza per la riproduzione e CP_1 la comunicazione di fonogrammi tramite radio locali, ovvero Radio NZ Centrale,
Radio Eva e Radio Globo L'Originale;
- con contratto di cessione di ramo di azienda del 21.01.2021, rep. n. 12.294, racc. n. 8.141, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa cedeva alla società Persona_1 CP_1 [...]
l'emittente Radio Globo L'Originale (doc. 2); Controparte_3
- di tale circostanza veniva tempestivamente resa edotta SCF, la quale, tuttavia, continuava ad emettere fatture relative anche all'emittente Radio Globo L'originale;
- con mail del 12.12.2022, provvedeva nuovamente ad inviare tutta la CP_1 documentazione relativa alla cessione del predetto ramo di azienda al fine di procedere ad un ricalcolo degli importi dovuti, riguardanti le sole emettenti Radio NZ Centrale e
Radio Eva, allegando, inoltre, i dati economici, IES 2022, relativi all'anno 2021 (doc. 3); Cont
- in data 1.3.2023, a fronte della trasmissione da parte di della fattura n. FV2023-
0018686, procedeva a formale contestazione della stessa, rilevando ancora una volta come l'emittente Radio Globo L'Originale fosse stata oggetto di cessione e, dunque, fosse necessario procedere ad una rettifica degli importi fatturati (doc. 4);
pagina 2 di 9 - ignorando tale richiesta, con diffida e messa in mora inviata a mezzo pec dall'avv. Guido Cont Malberti, chiedeva il pagamento della suindicata fattura (doc. 5);
- con nota di risposta del 17.03.2023, si reiterava la richiesta di un ricalcolo degli importi effettivamente dovuti a far data dal 21.01.2021, riguardanti le sole emittenti Radio
NZ Centrale e Radio Eva, stante l'intervenuta cessione dell'emittente Radio Globo
L'Originale (doc. 6);
- in riscontro alla suddetta nota, l'avv. Malberti rappresentava come la sua assistita avesse preso nota dell'avvenuta cessione del ramo di azienda e, al fine di procedere ad un ricalcolo di quanto dovuto, chiedeva la trasmissione della copia del modello IES (doc. 7);
- si provvedeva ad inviare copia del modello IES, evidenziando peraltro come lo stesso fosse stato già debitamente trasmesso in data 12.12.2022, unitamente alla documentazione inerente alla cessione dell'emittente Radio Globo L'Originale (doc. 8);
- nonostante ciò, nessun ricalcolo è stato mai effettuato dall'odierna opposta, la quale, di contro, del tutto inopinatamente ed illegittimamente, ha agito giudizialmente per il pagamento di fatture emesse. Cont A.3 Regolarmente costituitasi in giudizio, chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della domanda attorea, versando in atti i documenti della fase monitoria (contratto tra le parti e le fatture;
doc.1-22) nonché il Cont modello IES relativo ai vari anni e i conteggi dei compensi spettanti a (docc. 23-30).
A.4 Le parti depositavano le memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c., senza tuttavia articolare istanze istruttorie, e all'udienza dell'11 marzo 2025 insistevano nelle rispettive difese.
Con ordinanza in data 20 marzo 2025, il giudice accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'Opposta, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione nonché in ragione della genericità delle difese dell'Opponente.
Veniva quindi fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c. l'udienza del 27 maggio 2025, con assegnazione dei relativi termini per gli scritti conclusivi.
A detta udienza, le Difese si riportavano integralmente ai propri atti e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
B. In diritto.
B.1 L'odierna opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Come è noto, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le Parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova (S.U. 13533/2001),
pagina 3 di 9 incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'Opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Sul piano processuale, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'ST (attore sostanziale) sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Le fatture commerciali, dunque, possano costituire prova dei crediti vantati dall'ST limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (sin da Cass. civ. n. 3090/79 e n. 3261/79).
Invero, la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (Cass. civile, sez. VI, 31/03/2021, n. 8848; da ultimo, Cass. civile, sez. III, 29/12/2024, n. 34831).
Analogo ragionamento trova applicazione anche agli estratti autentici delle scritture contabili, che costituiscono idonee prove scritte solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non per affermare la fondatezza della pretesa creditoria in sede di giudizio (ordinario) di opposizione (tra le tante, Cass. civ. n. 5664/2019).
Tali principi, tuttavia, vanno interpretati e applicati alla luce dei generali principi in tema di onere della prova.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.Sez. Un. 13533 del 30.10.2001).
Vige, inoltre, nel nostro ordinamento il principio di “non contestazione” (principio fondato sull'art. 115 c.p.c. e prima della riforma sull'art. 167 c.p.c.), che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dall'altra parte;
corollario di ciò è che sia l'Attore che il Convenuto devono -rispettivamente- allegare e contestare specificatamente i fatti in contesa (Cass. civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8376).
B.2 Nel caso di specie, il credito oggetto di causa, relativo al mancato pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto di licenza intercorso tra le Parti per la riproduzione e la comunicazione di fonogrammi, è stato provato in sede monitoria mediante il deposito del pagina 4 di 9 contratto stesso (doc. 1) e delle fatture (docc. 2-21); costituendosi nell'odierno giudizio,
l'Opposta ha integrato la documentazione con i modelli IES e i singoli conteggi anno per anno
(doc. 23-30).
L'Opponente non ha contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale con l'Opposta, né Cont l'effettiva utilizzazione dei fonogrammi tutelata da né il mancato pagamento di tali servizi, allegando unicamente l'intervenuta cessione dell'emittente Radio Globo L'Originale a
[...]
(doc. 2) e il mancato assolvimento dell'onere della CP_3 Controparte_3 prova da parte della creditrice.
Le allegazioni dell'Opponente sono generiche e non sorrette da idonea prova documentale, non avendo peraltro articolato istanze istruttorie.
Come già detto, il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova;
essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito (qui avvenuta mediante la produzione del contratto non contestato), mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
In altre parole, in base ai principi generali (combinato disposto degli artt. 2697 e 1218 c.c.), il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito (qui Convenuta Opposta) ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo (qui Attore Opponente) ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, l'Opponente non ha assolto ai propri oneri assertivi e probatori, il che
– in applicazione dei principi suesposti in punto di onere della prova – basta a rigettare l'odierna azione.
In questo senso, tra le tante pronunce di merito, da ultimo si richiama: Tribunale di Cuneo, sez. I,
19/01/2021, n. 56: “In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria;
va evidenziato altresì che, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non è esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della proprio opposizione: in sostanza le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione.”; Tribunale Milano sez. VII, 08/04/2020, n. 2312 (“in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c.”), Tribunale Savona, sent. 7/07/2020 (“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c.”); Tribunale
pagina 5 di 9 Roma, sez. XVII, 02/08/2019, n. 15979 (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è giudizio a cognizione ordinaria, parte opponente pur essendo attrice in senso formale, è convenuta in senso sostanziale mentre parte opposta, sebbene convenuta in senso formale, è attrice in senso sostanziale;
fatta tale doverosa premessa si evidenzia che sebbene il ricorrente è tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell' articolo 167 c.p.c. ), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”); Trib. Milano, sez. XI,
26/06/2019, n. 6250 (“va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo fondato su fatture qualora, proponendo l'opposizione, la parte ingiunta – opponente abbia inteso resistere alla pretesa di pagamento monitoriamente azionata limitandosi ad eccepire l'insufficienza probatoria delle fatture, senza in alcun modo contestare di aver ricevuto le forniture oggetto delle fatture e dei relativi documenti di trasporto”).
B.3 Ne consegue che le risultanze documentali (contratto, fatture, modelli IES, conteggi specifici anno per anno), unitamente alla mancanza di specifiche contestazioni dell'Opponente in ordine al contratto e all'utilizzazione dei fonogrammi, forniscono elementi idonei a ritenere dimostrato il credito azionato in via monitoria nei confronti di CP_1
Sebbene ciò basterebbe a rigettare l'odierna opposizione, va altresì osservato che l'unica contestazione articolata (peraltro genericamente) dall'Opponente è priva di fondamento. Cont B.4 In particolare, ha dedotto che gli importi richiesti da in via monitoria sono CP_1 eccessivi, in quanto non tengono conto dell'avvenuta cessione dell'emittente Radio Globo
L'Originale, avvenuta in data 21.01.2021 (doc. 2 att.).
Sul punto, giova osservare che, al momento della stipulazione del contratto tra le Parti, le emittenti radiofoniche gestite da erano le seguenti tre: Radio NZ Centrale, Radio Eva CP_1 Cont e Radio Globo l'Originale (pag. 14 contratto - doc. 1 . Cont Il rapporto contrattuale è intercorso -solo- tra e ed ha ad oggetto la quantificazione e CP_1 Cont la modalità di corresponsione dei c.d. diritti connessi dovuti a in ragione dell'utilizzazione autorizzata dei fonogrammi da quest'ultima tutelati, da parte di tutte le emittenti radiofoniche riconducibili a CP_1
L'avvenuta cessione di un ramo d'azienda (ovvero l'emittente radiofonica Radio Globo
l'Originale) da parte di è totalmente irrilevante ai fini della quantificazione dei compensi CP_1 Cont dovuti a compensi che vengono calcolati sulla base del “reddito lordo” della utilizzatrice di fonogrammi, da comunicarsi anno per anno (art. 3 contratto). Cont Ai fini della determinazione del “reddito lordo”, l'emittente deve trasmettere a entro il 31 luglio di ogni anno copia della dichiarazione di fatturato riferibile all'attività radiofonica, realizzato dall'emittente nell'esercizio annuale precedente così come riportato nella Informativa
Economica di Sistema di cui alla delibera n. 397/13/CONS (c.d. modello IES - cfr. art. 3.2.1, pag. Cont 5 contratto - doc. 1 .
pagina 6 di 9 Il “reddito lordo” viene poi moltiplicato per il c.d. tempo musica (ovvero la parte di trasmissioni musicali nel palinsesto dell'utilizzatrice radiofonica), al fine di determinare il c.d. reddito fonogrammi, ovvero la parte di reddito ricavato da un contraente, che è riconducibile Cont Cont all'utilizzazione dei fonogrammi tutelati da (cfr. art. 3.2.2, pag. 6 contratto - doc. 1 .
Infine, sul c.d. reddito fonogrammi, vengono calcolati i compensi dovuti in favore dell'esponente per la riproduzione dei fonogrammi, la comunicazione dei fonogrammi e l'utilizzazione degli Cont stessi via simulcast e podcast (cfr. art. 3.1, pag. 5 contratto - doc. 1 .
È evidente, dunque, che il “reddito lordo” viene indicato in via unitaria dal contraente, tramite la trasmissione del predetto modello IES, e con riferimento al singolo contraente, e non con riferimento al numero di singole emittenti radiofoniche dallo stesso gestite. In altre parole,
l'unico dato da prendere in considerazione è il “reddito lordo” realizzato del soggetto che ha Cont sottoscritto il contratto con indipendentemente dal numero di emittenti radiofoniche che quest'ultimo gestisce (e che ben possono variare nel tempo, come è accaduto nel caso di specie).
Ulteriore conferma di ciò è che le singole emittenti radiofoniche non sono parti del contratto con Cont
B.5 Pertanto, la mera cessione dell'emittente radiofonica Radio Globo l'Originale da parte del Cont contraente è del tutto irrilevante ai fini della quantificazione dei compensi dovuti a CP_1 tanto più che l'Opponente si è limitata a contestare genericamente la circostanza senza indicare il minor importo dovuto in conseguenza della predetta cessione.
Al contrario, l'Opposta ha specificatamente dedotto come ha operato la quantificazione dei compensi con riferimento ad ogni anno, versando in atti tutta la documentazione a sostegno del proprio credito.
Segnatamente, ha allegato che:
- “Anno 2019: il reddito lordo di Media è stato ricavato dal modello IES 2020 dalla stessa trasmesso, e determinato in € 118.303,00 (cfr. doc. 23 prodotto unitamente alla presente comparsa, pag. 4, riga 91). Ponendo detto reddito quale base di calcolo, è stato quantificato il corrispettivo dovuto in € 2.845,16, (cfr. tabella compensi 2019, doc. 24, prodotta unitamente alla presente comparsa), al netto dell'IVA, come da clausola 3.9 del contratto concluso il
31.5.2018 (doc. 1, pag. 8). Conseguentemente è stata emessa la fattura FV2020-0018174, dell'importo di € 2.637,49 (sempre al netto dell'IVA – doc. 5 del fascicolo monitorio), quale saldo del dovuto con riferimento a detta annualità (€ 2.845,16 - € 207,67 già fatturato in precedenza a titolo d'acconto)”;
- “Anno 2020: il reddito lordo di Media è stato ricavato dal modello IES 2021 dalla stessa trasmesso, e determinato in € 72.153,00 (cfr. doc. 25 prodotto in estratto, unitamente alla presente comparsa, somma delle righe 88 e 95). Ponendo detto reddito quale base di calcolo,
è stato quantificato il corrispettivo dovuto in € 1.982,57, (cfr. tabella compensi 2020, doc. 26, prodotta unitamente alla presente comparsa), al netto dell'IVA. Sono state conseguentemente emesse le fatture FV2020-0007370 (€ 831,34 al netto dell'IVA), FV2020-0014109 (€ 381,78 al
pagina 7 di 9 netto dell'IVA), FV2020-0016310 (€ 381,78 al netto dell'IVA), FV2020-0019016 (€ 381,78 al netto dell'IVA) e FV2021-0019071 (€ 5,89 al netto dell'IVA), corrispondenti ai docc. 2, 3, 4, 6
e 11, già prodotti in fase monitoria, quali acconti e saldo relativi al dovuto per detta annualità”;
- “Anno 2021: il reddito lordo di Media è stato ricavato dal modello IES 2022 dalla stessa trasmesso, e determinato in € 90.568,00 (cfr. doc. 27 prodotto in estratto, unitamente alla presente comparsa, riga 88). Ponendo detto reddito quale base di calcolo è stato quantificato il corrispettivo dovuto in € 2.183,90, (cfr. tabella compensi 2021, doc. 28, prodotta unitamente alla presente comparsa), al netto dell'IVA. Sono state conseguentemente emesse le fatture
FV2021-0008632 (€ 640,16 al netto dell'IVA), FV2021-0012170 (€ 640,16 al netto dell'IVA),
FV2021-0016677 (€ 640,16 al netto dell'IVA) e FV2021-0018272 (€ 640,16 al netto dell'IVA), corrispondenti ai docc. 7, 8, 9 e 10 già prodotti in fase monitoria, quali acconti e saldo relativi al dovuto per detta annualità”;
- “Anno 2022: non avendo provveduto alla trasmissione del modello IES 2023, (relativo CP_1 all'annualità 2022), nonostante il preciso obbligo contrattuale sulla stessa incombente, il reddito dell'opponente per detto anno è stato ricavato dal bilancio al 31.12.2022 dalla stessa depositato (qui prodotto quale doc. 29), alla voce valore della produzione – ricavi delle vendite e delle prestazioni (pag. 5), e determinato in € 148.236,00. Ponendo detto reddito quale base di calcolo (ripartendo lo stesso sulle due residue emittenti gestite dalla debitrice: €
74.118,00 x 2 = € 148.236,00), è stato quantificato il corrispettivo dovuto in € 3.589,77, (cfr. tabella compensi 2022, doc. 30, prodotta unitamente alla presente comparsa), al netto dell'IVA. Sono state conseguentemente emesse le fatture FV2022-0010611 (€ 446,08 al netto dell'IVA), FV2022-0018713 (€ 446,08 al netto dell'IVA), FV2022-0022143 (€ 446,08 al netto dell'IVA), FV2022-0023745 (€ 446,08 al netto dell'IVA) e FV2024-0016655 (€ 1.805,46 al netto dell'IVA), corrispondenti ai docc. 12, 13, 14, 15 e 20 già prodotti in fase monitoria, quali acconti e saldo relativi al dovuto per detta annualità”;
- “Anni 2023 e 2024 (acconti): con riferimento a queste annualità, relativamente a cui sono state azionate le fatture in acconto: FV2023-0018686, FV2023-0028589, FV2023-0033225,
FV2023-0035100 e FV2024-0023684 (docc. 16, 17, 18, 19 e 21 del fascicolo monitorio), si evidenzia che gli importi delle stesse fatture sono stati calcolati, in ottemperanza di quanto previsto dall'art.
3.3 del contratto concluso in data 31.5.2018, in una quota percentuale del
85% del compenso dovuto, con riferimento all'annualità 2021 (per le fatture in acconto 2023:
FV2023-0018686, FV2023-0028589, FV2023-0033225 e FV2023-0035100), e in una quota percentuale del 90% del compenso dovuto con riferimento all'annualità 2022 (per la fattura in acconto 2024: FV2024-0023684), così come è possibile evincere da quanto riportato in calce alle tabelle di calcolo docc. 28 e 30”.
A fronte di tali specifiche allegazioni e dei documenti versati in atti, l'Opponente nulla ha specificatamente contestato (nemmeno a quanto ammonterebbe il minor importo dovuto), sicché
pagina 8 di 9 l'unica generica allegazione di avvenuta cessione dell'emittente radiofonica Radio Globo
l'Originale appare ancor più irrilevante. Cont Cont Peraltro, una parte del credito azionato da è portato da fatture emesse da in data antecedente rispetto alla cessione dell'emittente radiofonica Radio Globo l'Originale.
B.6 In conclusione, va rigettata l'odierna opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. n.
7751/24 emesso in data 25.5.2024 (R.G. n. 13623/24).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia;
in considerazione del carattere non complesso della controversia, si applicano parametri prossimi al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione di CP_1
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, n. 7751/24 emesso dal Tribunale di Milano in data 25.5.2024 (R.G. n. 13623/24), che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 CP_2 liquidano in complessivi € 2.540, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge).
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
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