Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del
20 gennaio 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3199/2023
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Micali, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 13 giugno 2023, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 30 novembre 2023, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalido medio-grave al 67-
99% con definizione del 21 febbraio 2022;
- pertanto, aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escludeso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Eccepiva, in particolare, l'errore diagnostico valutativo effettuato dal consulente in ordine al deficit deambulatorio e cognitivo.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente si trovava nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e necessitava di un'assistenza continua, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità od alla minorazione riconosciuta e che l' venisse condannato al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente, l'inammissibilità della CP_1 domanda di condanna al pagamento della prestazione e l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei motivi di contestazione
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 20 gennaio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n.
3391/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, la ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
Il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che la ricorrente è affetta da
“Artrosi polidistrettuale con osteopenia e sindrome da impingement spalla sn in pregresso intervento per lesione della cuffia dei rotatori spalla destra, a discreta incidenza funzionale. Incipiente declino cognitivo con depressione involutiva (MMSE corretto: 18,3/30; ADL: 4/6; IADL: 2/8). Scleroateromasia dei TSA di grado moderato.
Ipertensione arteriosa con cardiopatia ipertensiva. Allegata F.A. parossistica.
Cocleopatia su verosimile base vascolare. Remoto intervento di mastectomia destra per
K (protesizzata) e di istero-annessiectomia bilaterale di protezione, in età fertile” ed ha concluso ritenendo che “Alla stessa non compete l'indennità di accompagnamento, in quanto in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di altra persona ed in grado di attendere autonomamente ai comuni atti della vita quotidiana”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerato dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di CTU, separatamente liquidate, sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga