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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2024, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai IGg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini ConSIliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di conSIlio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 212/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Paolo Catra (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
) e (nato a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_3 C.F._3
) – entrambi n.q. di eredi di (che era nata a [...] il
[...] Persona_1
16.05.1931) - rappresentati e difesi dall'Avv. Giambattista Schininà (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: condannatorio. Venuti all'udienza del 27.11.2023 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi alle domande, eccezioni e difese rispettivamente formulate in precedenti atti e verbali di causa.
Posta la causa in decisione – e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica – la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata il 28.4.2016 , nella spesa Parte_3
qualità di procuratore ad negotia della di lui madre , proponeva Persona_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 451/2016 – pronunciato dal Tribunale di
Ragusa il 15.3.2016 - con cui alla stessa veniva imposto di pagare al nipote ER
la somma di € 105.000,00, oltre interessi e spese di procedura. Parte_1
Somma – la predetta – a fondamento della pretesa di pagamento della quale quest'ultimo aveva, con il suo originario ricorso, dedotto:
- che - apertasi la successione (in Ragusa addì 1°.12.2012) in morte di Per_2
sorella di e zia di esso che, l'una e l'altro, ne
[...] Persona_1 Pt_1
erano eredi (quest'ultimo per rappresentazione della di lui madre
[...]
– questi medesimi, dopo che in uno con gli altri eredi della de Per_3
cuius (vale a dire, le germane e figlie di Parte_4 Persona_4
, altra sorella premorta della de cuius) avevano pianificato Persona_5
l'attribuzione in proprietà esclusiva dei diversi immobili integranti la massa ereditaria, avevano pattuito, giusta scrittura privata del 4.7.2013 in cui si premetteva che ad esso era stato pure "destinato in divisione Pt_1
l'immobile indicato in successione al punto 013" (cioè l'appartamento in Marina di Ragusa, via Ferrara n. 32, primo piano), che lo stesso immobile fosse – da esso coerede che se lo era visto programmaticamente attribuito – tuttavia ceduto alla controparte: ciò per cui con la stessa scrittura veniva pure concordato - al dichiarato fine “di evitare due contemporanei trasferimenti dello stesso immobile" - “di attribuire in fase di divisione l'immobile di cui al punto 013 della successione, destinato a alla IGnora Parte_1 [...] " (a tal punto pure prevedendosi che esso medesimo “sarà ER Pt_1
compensato al momento della reale valutazione dell'immobile”),
- che, in esecuzione di tali pattuizioni, dell'immobile de quo veniva dunque prevista, giusta contratto preliminare di assegnazione in conto di futura divisione stipulato in pari data per atto pubblico in notar (Rep. 31293 – Per_6
Racc. 11850), l'assegnazione in proprietà esclusiva alla;
e, con ER
successivo atto di assegnazione in conto di futura divisione per atto pubblico in notar del 13.9.2013, l'immobile ridetto veniva definitivamente attribuito Per_6
alla medesima, ER
- che, tuttavia, nessun prezzo di tale cessione (da dirsi pari ad € 105.000,00, conformemente alla valutazione estimativa del cespite bensì pacificamente accettata dalle parti) gli era stato corrisposto dalla . ER
A sostegno della sua opposizione deduceva, per converso, esso n.q. che Parte_2
con quanto pattuito mercè detta scrittura privata del 04.07.2013 le relative parti avessero, in realtà, concordato le modalità di attuazione di altra precedente scrittura privata (callidamente taciuta da controparte) sottoscritta dai coeredi addì 24.05.2013: scrittura con la quale il ad estinzione del suo debito nei confronti della Pt_1
massa ereditaria - garantito da ipoteca, a peso del compendio immobiliare della stessa massa, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa in data 08.07.1992 ai nn.
9732/1200 - si era obbligato a cedere a , ad estinzione di quota- Persona_1
parte dello stesso debito pari ad € 166.000,00, i cespiti ereditari in Marina di Ragusa individuati nella dichiarazione di successione in morte di ai nn. 002 e Persona_2 anzidetti - all'acquisto da parte della anche del menzionato appartamento di ER
via Ferrara n. 32 veniva ad essere comprovato – si aggiungeva – dalla successiva scrittura privata del 20.03.2014 mediante la quale i coeredi della de cuius - una volta determinato in € 918.000,00 il valore della massa che era stata divisa e fissato, consecutivamente, in € 306.000,00 il valore delle singole quote di rispettiva spettanza delle tre stirpi ereditarie (ovvero di , del RR e delle due Persona_1
Migliorisi) - si erano dati reciproco atto – dopo aver riconosciuto che alle Per_4
fossero stati assegnati in proprietà esclusiva beni del complessivo valore di €
297.000,00 ed al RR beni (in essi compreso l'appartamento di via Ferrara n. 32) del complessivo valore di € 271.000,00 - che la fosse tenuta a versare agli ER
altri ex-comunisti conguaglio, ex art. 728 c.c., di soli complessivi € 44.000,00
(somma che, successivamente, era stata puntualmente corrisposta con l'assegno bancario del 20.05.2014, di pari importo, versato agli atti in copia e recante in calce dichiarazione di ricevuta).
§§§
Costituitosi in contraddittorio, contestava l'opposizione del Parte_1 Parte_2
n.q. che chiedeva, infine, che fosse rigettata in forza di quanto già aveva dedotto e fatto valere con il suo originario ricorso monitorio.
Venuti in udienza – ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. – le parti non articolavano tuttavia mezzi istruttori.
Indi – raccolte, all'udienza all'uopo fissata, le conclusioni delle parti – con sentenza n. 1739/2022 del 14.12.2022 l'adito Tribunale accoglieva l'opposizione del
– pertanto revocando il gravato decreto ingiuntivo – dopo aver CP_1
considerato:
- che in detta scrittura privata del 4.7.2013 le parti non avessero infine mancato di precisare e di darsi reciproco atto “che la quota reale che Persona_1
riceve come quota di divisione è quella relativa agli immobili 007, 008, 009 e
010, e che l'immobile 013 fa parte integrante della quota assegnata a Parte_1
,
[...] - che ben a ragione parte opponente avesse invocato la precedente scrittura privata del 24.5.2013 con la quale il previo riconoscimento del suo Pt_1
debito nei confronti della massa ereditaria, “acconsente, al fine di estinguere l'ipoteca dell'8.7.1992 nn. 9732/1200 ... a compensare cedendo immobili a lui intestati, e nello specifico a andranno ceduti gli immobili Persona_1
inseriti nella dichiarazione di successione ai punti 002, 003 e 013 per un totale di € 166.000,00; a andrà ceduto l'immobile Controparte_2
inserito nella dichiarazione di successione al punto 011 per un totale di €
83.000,00”. Emerge dunque da siffatta scrittura, redatta appunto da Parte_1
e (altra erede legittima), che il
[...] Persona_1 Controparte_2
trasferimento del bene 013 (vale a dire l'immobile in via Ferrara n. 32, primo piano, a Marina di Ragusa) sarebbe avvenuto per estinguere, almeno parzialmente, un debito del maturato verso la de cuius”, Pt_1
- che “L'interpretazione che dà parte opposta alla scrittura del 4.7.2013 (come
“fonte autonoma di obbligazione”, per usare le parole di parte opposta, e non come modalità di attuazione della scrittura del 24.5.2013, come ritiene l'opponente) è smentita anche da altra scrittura, stavolta successiva e non precedente a quella del 4.7.2013: dalla scrittura cioè del 20.3.2014 con la quale, in evidente chiave conciliativa e transattiva, tutti gli eredi interessati (in sostanza una sorella e i nipoti di altre due sorelle premorte della de cuius, succeduti per rappresentazione) convengono che il valore complessivo dei beni già assegnati e divisi (con atti pubblici del 4.7.2013 e del 13.9.2013), comprensivi di quello per cui è causa, è determinato in € 918.000,00; che la quota ereditaria spettante a ciascuna stirpe ammonta dunque ad € 306.000,00; che ha ottenuto beni per un valore di € 350.000,00; che Persona_1
e hanno complessivamente Controparte_2 Persona_4
ottenuto beni per un valore di totali € 297.000,00; che ha Parte_1
ottenuto beni per un valore complessivo di € 271.000,00 “tenendo conto del fatto che l'immobile di via Ferrara n. 32 è già in proprietà a Persona_1 e che l'immobile di via Andrea Doria n. 90 è già in proprietà della IG.ra
; che il conguaglio, per l'eccedenza, a debito di Controparte_2
è pari ad € 44.000,00, pacificamente pagato”, Persona_1
- che a definitiva riprova della bontà di quanto dedotto dall'opponente stesse la successiva scrittura privata del 16 aprile 2014 con la quale “gli eredi in questione, tenuto conto dell'accordo di conciliazione del 20.3.2014 richiamato espressamente, si accordano per la ulteriore divisione di altri beni fino ad allora rimasti indivisi, sulla scorta di una perizia di stima collegiale, convenendo che “con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra ed intendono definitivamente compensato ogni rapporto di dare e avere relativamente a tutte le spese ed ai rimborsi rispettivamente sostenuti dalla data di decesso della defunta sino ad oggi””, Persona_2
- che, in definitiva, “La scrittura privata del 4.7.2013 va quindi interpretata nel più ampio contesto documentale sopra esaminato, e non al di fuori di esso;
l'assegnazione del bene di via Ferrara n. 32 a è avvenuta Persona_1
dunque nell'ambito del complessivo accordo di divisione tra le parti, che ha lasciato residuare un debito a conguaglio a carico della , rimasto ER
onorato, di € 44.000,00; inoltre, l'esposizione debitoria del nei Pt_1
confronti dei coeredi è rimasta non solo provata per tabulas, ma anche superata in ragione dell'accordo di conciliazione intervenuto tra le parti, che ha riguardato, all'evidenza, anche l'immobile in questione”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 10.2.2023.
Deducendo che, contrariamente a quanto dal primo giudice ritenuto soltanto erroneamente, in realtà “Il chiaro tenore letterale dell'accordo del 4.7.2013, non può lasciare adito a dubbi: la IG.ra ha inteso acquistare dal IG. ER Pt_1
l'immobile in questione, impegnandosi, infatti, a pagarne il relativo prezzo al momento della reale valutazione dell'immobile, senza nessun riferimento, neppure implicito, alla precedente scrittura del 24.5.2013 ed alla eventuale compensazione con il preteso controcredito vantato dalla de cuius nei confronti del IG. In Pt_1
altri termini, la scrittura del 24.5.2013, in forza della quale la IG.ra ER
pretenderebbe di nulla dovere al IG. non viene affatto richiamata nella Pt_1
successiva del 4.7.2013, nella quale non vi è alcun riferimento al credito di cui alle ipoteche né nulla che possa fare ritenere anche solo implicitamente che l'impegno all'“acquisto” dell'immobile di cui al n. 13 della successione da parte della IG.ra fosse una sorta di esecuzione, peraltro parziale, della precedente scrittura del ER
24.5.2013. Non vi è alcun elemento né testuale né anche solo indiziario che possa fare ritenere che, con la scrittura del 4.7.2013 le parti abbiano voluto dare esecuzione alla precedente scrittura del 24.5.2013. Non è dunque sostenibile che le parti, con la scrittura del 4.7.2013, abbiano convenuto le modalità di attuazione della precedente del 24.5.2013 e ciò in quanto nella detta scrittura non si fa menzione alcuna della precedente del 4.7.2013, né è previsto, sintomaticamente alcunchè in relazione ai due cespiti pure richiamati in detta ultima scrittura e poi non trasferiti”.
Aggiungeva l'appellante che “Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la scrittura del 20.3.2014 non smentisce tale ultimo assunto difensivo
(sussistenza dell'obbligazione della IG.ra ) ed anzi lo conferma. Invero, con ER
la detta scrittura del 20.3.2014 le parti, dopo avere determinato il valore dei beni divisi in complessivi €. 918.000,00 ed in €. 306.000,00 il valore della singola quota, hanno convenuto che la IG.ra era tenuta a pagare a titolo di conguaglio la ER
complessiva somma di €. 44.000,00 a tutti gli eredi e non certo al solo opposto. E' evidente come le parti hanno operato la compensazione dei rapporti di dare ed avere in relazione al maggiore o minore importo delle quote loro assegnate in maniera complessiva e non soltanto, quindi, nei rapporti tra l'opposto e l'opponente.
Peraltro, il calcolo del conguaglio dovuto dalla IG.ra è stato correttamente ER
effettuato tenendo conto che alla predetta appellata erano stati assegnati i beni indicati in successione ai nn. 007-008-009-010 per un totale di €. 356.000,00 ed al
IG. immobili per un totale di €. 271.000,00 ( ½ di 002- ½ di 003 - 011 e Pt_1
013), determinando così in maniera inequivocabile quali erano i beni assegnati ai vari eredi e confermando, quindi, che i rapporti di dare ed avere erano stati determinati in ragione del valore dei detti cespiti e senza ovviamente considerare ogni altro accordo tra le parti, compreso quello di cui alla scrittura del 7.4.2013, che doveva trovare attuazione al di fuori della successione, tant'è che detta scrittura non viene affatto né richiamata né tanto meno rinunciata. Peraltro, qualora si aggiungesse il valore del cespite di cui al n. 013 alla quota della IG.ra , il ER
valore della detta quota sarebbe stato di €. 461.000,00 ed il conguaglio avrebbe dovuto essere determinato in €. 149.000,00. E' evidente che le quote ed i conguagli sono stati calcolati, sul presupposto che il bene indicato al n. 013 della successione spettasse al IG. In altri termini, la scrittura del 20.3.2014 conferma la Pt_1
fondatezza della domanda spiegata dall'odierno appellante, atteso che la ripartizione delle quote e la determinazione del conguaglio è stata, evidentemente, effettuata senza considerare l'impegno di acquisto da parte della IG.ra dell'immobile ER
di cui al n. 013 della successione (computato infatti nella quota del IG. ”. Pt_1
Ed ancora, ulteriormente deduceva l'appellante che “La IG.ra , con la ER
scrittura del marzo del 2014 (allegato n 2 fascicolo del giudizio di opposizione), ha dichiarato (confr. punto 1) di non avere nulla a pretendere dal IG. in Parte_1
relazione all'iscrizione ipotecaria n. 9732/1200 del 8.7.1992, cosi rinunciando espressamente al preteso credito derivante dalla scrittura del 24.5.2013. Tale dichiarazione conferma ancora una volta l'avvenuta rinuncia di fatto alla scrittura del 24.5.2013 superata dalle successive, in quanto è evidente che la IG.ra ER
non avrebbe, di certo, dichiarato di non avere nulla a pretendere dal IG. Pt_1
ove avesse ritenuto ancora efficace la detta scrittura che prevedeva il trasferimento, in suo favore, non solo del cespite di cui al n. 013 della successione (di fatto a quella data già ceduto) ma anche di quelli di cui ai nn. 002-003, mai trasferiti all'opponente ed oggi di proprietà dell'opposto. Perché mai la IG.ra , ritenendo valida ed ER efficace la scrittura del 24.5.2013 (la quale prevedeva il trasferimento di tre cespiti al fine di estinguere l'ipoteca del 8.7.92 n. 9732/1200) avrebbe dovuto dichiarare, con la scrittura del marzo del 2014, di nulla avere a pretendere nei confronti del IG. in quanto questi aveva provveduto a trasferirne solo uno, provvedendo, Pt_1
inoltre, in data. 2.4.2014 (all. 3 fascicolo dell'opposizione) a prestare il consenso alla cancellazione di ipoteca”.
Altrettanto erroneo – si deduceva infine – doveva dirsi il richiamo da parte del primo giudice alla ulteriore scrittura privata del 16.4.2014. Infatti, “Il solo fatto che detta scrittura richiami la precedente del 20.3.2014 non può avere alcuna valenza, neppure indiziaria, in ordine alla pretesa irrilevanza ed inefficacia della scrittura del
4.7.2013. Invero, non è fondatamente sostenibile che con la scrittura del 16.4.2014 il
IG. abbia rinunciato ai diritti derivanti dalla precedente scrittura del Pt_1
4.7.2013. Nessun elemento testuale depone in questo senso. Inoltre, la detta scrittura riguarda esclusivamente cespiti diversi (immobili siti in Ragusa, via B. Croce e via
IV Novembre n. 84) rispetto a quelli oggetto della scrittura precedente e non contiene alcuna rinuncia, nemmeno implicita, da parte del IG. ai diritti nascenti Pt_1
dalla precedente scrittura del 4.7.2013. Non è affatto vero, quindi, che con la scrittura del 16.4.2014 le parti abbiano rinunciato vicendevolmente ad ogni pretesa con riferimento a tutti i beni in divisione, avendo, in realtà, le parti dichiarato di avere “definitivamente concordato tutto quanto relativo ai beni indivisi come sopra descritti e stimati” – pag. 2 secondo cap. (e quindi con esclusivo riferimento ai soli immobili siti in Via Croce ed in Via IV Novembre indicati in detta scrittura) e “di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, ed intendono compensato ogni rapporto di dare ed avere relativamente a tutte le spese ed ai rimborsi rispettivamente sostenuti dalla data del decesso della defunta ad oggi” Persona_2
(penultimo cap. della scrittura). Essendo questo lo specifico oggetto della scrittura, non si comprende francamente quale rilevanza questa possa avere ai fini dell'accertamento del diritto controverso fondato su presupposti del tutto differenti”. Per quanto così riassunto esso concludeva chiedendo, infine, alla Corte Parte_1
adita che, in riforma della sentenza impugnata, controparte fosse condannata al pagamento in suo favore di detta somma – già fatta oggetto del revocato provvedimento monitorio – di € 105.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
§§§
Si costituivano in contraddittorio - quali eredi di , deceduta nelle Persona_1
more del giudizio di primo grado - il predetto e la di lui sorella Parte_3
che, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità Parte_2
dell'appello del perché non conforme ai requisiti paradigmatici di cui all'art. Pt_1
342 non avendo, infatti, “l'appellante indicato quali norme siano state erroneamente applicate dal primo giudice per essersi discostato dalla interpretazione che, degli accordi intervenuti tra le parti, si era sostenuta dal violazioni dalle quali Pt_1
sarebbero discesi i pretesi errori oggi lamentati dall' appellante, e quali, di conseguenza, le singole circostanze dalle quali sarebbero derivate siffatte violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione”; e, nel merito, contestavano lo stesso appello quale, in definitiva, soltanto pretestuoso. Non mancando tuttavia di dedurre, in subordine, che, “come precisato nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (par.II, pag.2) e ribadito nei successivi scritti, così nella prima
(par.II, pag.2) e seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (All.ti 12 e 13), nelle Note di trattazione scritta del 02.12.2022 (All.16) e nelle Note di replica del 12. 12.2022
(pag.2 e 3) (All.17), se mai e per assurdo avesse a disconoscersi ogni efficacia a quanto convenuto dalle parti con le sopradette scritture e dichiararsi, di conseguenza, che la è tenuta a versare al l'importo di € 105.000,00 ER Pt_1
quale prezzo della pretesa vendita del suddetto immobile di Via Ferrara n. 32, in
Ragusa, in tale abnorme ipotesi non solo la sentenza impugnata è nulla per non essersi integrato il contraddittorio con gli altri coeredi, sorelle parti di Per_4
detti accordi ed una volta che di dette scritture sia stata negata ogni validità ed efficacia, ma, inoltre ed in ogni caso, non essendo stato soddisfatto, neppure in parte, il credito di € 166.000,00 vantato dalla nei confronti del Persona_1 Parte_1
va riconosciuto alla stessa ed oggi ai suoi eredi, e
[...] Parte_2
odierni appellati, di opporre in compensazione detto credito Parte_3
all'avverso preteso credito di € 105.000,00, con un conseguente residuo credito in favore degli stessi di € 61.000,00, oltre ad ogni altro credito vantato nei confronti del e di cui si dà atto nella predetta scrittura del 02.04.2014”. Pt_1
Ciò per cui essi concludevano chiedendo alla Corte di “ritenere e Parte_2
dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, perché infondato, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.1739/2022 Parte_1
appellata, questa confermando. Nella subordinata ipotesi in narrativa, dichiarare nulla detta sentenza per difetto di contraddittorio e rimettere la causa al Tribunale di
Ragusa ai sensi dell' art.354 c.p.c., adottando ogni conseguenziale provvedimento, ritenendo e dichiarando, in ogni caso, compensato ogni preteso credito vantato dal con il maggior credito di € 166.000,00 vantato dalla Parte_1 Persona_1
nei confronti dello stesso, e dichiararsi che gli appellati vantano credito per il residuo importo ancora dovuto di € 61.000,00 e per quant'altro vantato nei confronti del Con vittoria di spese e compensi”. Pt_1
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa le parti concordemente chiedevano di essere rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era posta in decisione.
§§§
Va esclusa la pregiudiziale inammissibilità del proposto appello che, come s'è visto gli appellati e hanno inteso eccepire in limine Parte_3 Parte_2
litis sulla base di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.
La reale portata di tale disposizione codicistica era già stata infatti (prima che fosse infine ridimensionata dallo stesso diritto positivo, vale a dire dal nuovo testo della stessa disposizione quale introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 149/2022, c.d. “Riforma
Cartabia”) precisata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, venute a chiarire che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.SS.UU. 16.11.2017 n. 27199): esegesi – questa – donde va fatto derivare che l'appello in esame, pur se privo di architettura tale da farne un c.d. “progetto alternativo di sentenza”, non per questo si presta tuttavia – risultandovi comunque individuate con sufficiente chiarezza le censure che si muovono alla sentenza impugnata nonché la “violazione della legge” in cui si assume che il primo giudice sia incorso rassegnando le sue motivazioni - ad essere oggetto di pronuncia che ne precluda l'esame nel merito.
Merito vagliato il quale il proposto appello deve, tuttavia, dirsi affatto infondato.
Ed invero, tutto quanto non men che esattamente considerato dal primo giudice nel ricostruire le complesse vicende negoziali venute a caratterizzare la divisione tra gli eredi di della relativa massa ereditaria – ricostruzione che approdava Persona_2
alla corretta conclusione che il tenore della menzionata scrittura privata del 4.7.2013 dovesse essere incasellato “nel più ampio contesto documentale sopra esaminato, e non al di fuori di esso” - pare che debba soltanto essere espressamente sussunto – a tal punto rimanendo una volta di più evidenziata tutta la fragilità della tesi secondo cui con la stessa scrittura, sol perché vi si dava atto della volontà della di ER
“acquistare” detto appartamento in Marina di Ragusa, via Ferrara n. 32 (primo piano), l'odierno appellante avrebbe in realtà promesso in vendita l'appartamento medesimo – all'esegesi - non prima di avere stigmatizzato che parte appellante dimostra di ignorare che si acquista non soltanto ciò che sia stato compravenduto ma anche ciò che passi di mano in forza di titolo di acquisto derivativo qualsivoglia o che anche entri a far parte di patrimonio privato in forza di acquisto a titolo originario - che riconosce che “Il criterio interpretativo del comportamento delle parti, previsto dall'art. 1362, 2° comma, c c., costituisce un criterio concorrente e non sussidiario rispetto al tenore letterale della convenzione menzionato nel 1° comma dello stesso articolo, atteso che anche un testo apparentemente chiaro può non esserlo più di fronte al comportamento diverso dei contraenti che hanno inteso concretamente il loro rapporto in altro senso, ed al giudice è consentito di utilizzare qualunque mezzo ermeneutico contro una lettera solo apparentemente chiara quando abbia la forza di modificarla, sempre che, tuttavia, non si venga a prescindere del tutto dalle espressioni usate” (così Cass. 6935/83; conf. Cass. 34687/2023 secondo cui “In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che - esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola e del suo formale SInificato in diverso campo, ed in diversa misura, segnalata dall'art. 12, comma 1, delle preleggi - prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione”).
E che, d'altro canto, tra la scrittura privata del 4.7.2013 e quella precedente del
24.5.2013 sussista il c.d. collegamento negoziale da parte appellata già fatto valere – collegamento da predicarsi allorchè sia dato di ravvisare un'unica causa comune ai diversi testi contrattuali che si rifletta sulle prestazioni di volta in volta dedotte in obbligazione con intensità tale da rendere, infine, le prestazioni medesime
"organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico", conf. ex ceteris Cass. III 7255/2013) - lo si desume in termini già sufficientemente univoci, e dunque prima ancora che se ne abbia conferma dal tenore delle successive suddette scritture del 20.3.2014 e del 16.4.2014, dalla precisazione finale con cui la ed il stante quanto in quel luglio del ER Pt_1 davano reciproco atto che “la quota reale che la SI.ra riceve come Persona_1
quota di divisione è quella relativa agli immobili 007, 008, 009 e 010”, mentre
“l'immobile 013 di cui alla successione fa parte integrante della quota assegnata al SI. . Soltanto fuorviante si rivela l'aver da ciò fatto derivare la Parte_1
considerazione che (come premesso in narrativa) “qualora si aggiungesse il valore del cespite di cui al n. 013 alla quota della IG.ra , il valore della detta quota ER
sarebbe stato di €. 461.000,00 ed il conguaglio avrebbe dovuto essere determinato in
€. 149.000,00”: dacchè, così argomentando, il RR dimentica che la cessione di detto cespite doveva servire – e veniva in effetti a servire – a compensare (proprio nei modi previsti – si noti – dall'art. 725 c.c.), pur parzialmente, il debito dello stesso odierno appellante nei confronti della massa ereditaria ovvero, in concreto, nei confronti degli altri coeredi (in essi inclusa la zia ) pro quota. Persona_1
Ed ancorchè possa a questo punto apparire ultroneo, per debito di completezza non si omette di dare altresì atto che - a petto dell'interrogativo dell'appellante che si chiedeva “Perché mai la IG.ra , ritenendo valida ed efficace la scrittura del ER
24.5.2013 (la quale prevedeva il trasferimento di tre cespiti al fine di estinguere l'ipoteca del 8.7.92 n. 9732/1200) avrebbe dovuto dichiarare, con la scrittura del marzo del 2014, di nulla avere a pretendere nei confronti del IG. in quanto Pt_1
questi aveva provveduto a trasferirne solo uno, provvedendo, inoltre, in data.
2.4.2014 (all. 3 fascicolo dell'opposizione) a prestare il consenso alla cancellazione di ipoteca” – ci si può chiedere, con valenza SInificativa eguale e contraria (tale che sia l'una che l'altra domanda, elidendosi reciprocamente, rimangono prive di alcuna valenza probatoria), che cosa impedisse alla di rinunciare infine al suo diritto ER
(per motivi che non è dato di conoscere, e che non è mestieri di andare ad indagare) a vedersi cedute dal RR anche le unità immobiliari di cui ai nn. 002 e 003 della dichiarazione di successione in morte di senza con ciò rinunciare, né Persona_2
espressamente né tampoco implicitamente, ad acquistare dall'odierno appellante, onde compensare almeno per la sua maggior parte il suo credito nei confronti dello stesso nipote, il noto appartamento di via Ferrara n. 32, primo piano. §§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello spiegato in atti da deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno regolate Parte_1
secondo soccombenza e si liquidano – sulla base dei nuovi parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 va, in ragione del valore della causa ex art. 14 c.p.c., fatta applicazione) e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata – nell'importo complessivo
(cui si perviene sommando € 2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 x fase introduttiva +
€ 2.163,00 per fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 1739/2022 del 14.12.2022 proposto, con citazione del
10.2.2023, da nei confronti di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
(entrambi quali eredi di ) - così provvede: Persona_1
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di conSIlio del 25.III.2024.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
003 (Via Ferrara n. 1, piano terra e piano primo) e n. 013 (Via Ferrara n. 32, piano primo) dopo che di questi, all'atto di detta pianificazione tra i coeredi dell'attribuzione in proprietà esclusiva dei diversi immobili integranti la massa ereditaria, era stata prevista l'assegnazione allo stesso Pt_1
E che queste fossero state le più ampie pattuizioni negoziali che avevano condotto - in sede di stipula del contratto preliminare di divisione e del contratto di definitiva assegnazione in proprietà esclusiva (entrambi stipulati per atti pubblici in notar ) Per_6
2013 pattuivano onde non soggiacere ad un inutile doppio passaggio di proprietà, si
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai IGg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini ConSIliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di conSIlio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 212/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Paolo Catra (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
) e (nato a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_3 C.F._3
) – entrambi n.q. di eredi di (che era nata a [...] il
[...] Persona_1
16.05.1931) - rappresentati e difesi dall'Avv. Giambattista Schininà (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: condannatorio. Venuti all'udienza del 27.11.2023 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi alle domande, eccezioni e difese rispettivamente formulate in precedenti atti e verbali di causa.
Posta la causa in decisione – e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica – la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata il 28.4.2016 , nella spesa Parte_3
qualità di procuratore ad negotia della di lui madre , proponeva Persona_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 451/2016 – pronunciato dal Tribunale di
Ragusa il 15.3.2016 - con cui alla stessa veniva imposto di pagare al nipote ER
la somma di € 105.000,00, oltre interessi e spese di procedura. Parte_1
Somma – la predetta – a fondamento della pretesa di pagamento della quale quest'ultimo aveva, con il suo originario ricorso, dedotto:
- che - apertasi la successione (in Ragusa addì 1°.12.2012) in morte di Per_2
sorella di e zia di esso che, l'una e l'altro, ne
[...] Persona_1 Pt_1
erano eredi (quest'ultimo per rappresentazione della di lui madre
[...]
– questi medesimi, dopo che in uno con gli altri eredi della de Per_3
cuius (vale a dire, le germane e figlie di Parte_4 Persona_4
, altra sorella premorta della de cuius) avevano pianificato Persona_5
l'attribuzione in proprietà esclusiva dei diversi immobili integranti la massa ereditaria, avevano pattuito, giusta scrittura privata del 4.7.2013 in cui si premetteva che ad esso era stato pure "destinato in divisione Pt_1
l'immobile indicato in successione al punto 013" (cioè l'appartamento in Marina di Ragusa, via Ferrara n. 32, primo piano), che lo stesso immobile fosse – da esso coerede che se lo era visto programmaticamente attribuito – tuttavia ceduto alla controparte: ciò per cui con la stessa scrittura veniva pure concordato - al dichiarato fine “di evitare due contemporanei trasferimenti dello stesso immobile" - “di attribuire in fase di divisione l'immobile di cui al punto 013 della successione, destinato a alla IGnora Parte_1 [...] " (a tal punto pure prevedendosi che esso medesimo “sarà ER Pt_1
compensato al momento della reale valutazione dell'immobile”),
- che, in esecuzione di tali pattuizioni, dell'immobile de quo veniva dunque prevista, giusta contratto preliminare di assegnazione in conto di futura divisione stipulato in pari data per atto pubblico in notar (Rep. 31293 – Per_6
Racc. 11850), l'assegnazione in proprietà esclusiva alla;
e, con ER
successivo atto di assegnazione in conto di futura divisione per atto pubblico in notar del 13.9.2013, l'immobile ridetto veniva definitivamente attribuito Per_6
alla medesima, ER
- che, tuttavia, nessun prezzo di tale cessione (da dirsi pari ad € 105.000,00, conformemente alla valutazione estimativa del cespite bensì pacificamente accettata dalle parti) gli era stato corrisposto dalla . ER
A sostegno della sua opposizione deduceva, per converso, esso n.q. che Parte_2
con quanto pattuito mercè detta scrittura privata del 04.07.2013 le relative parti avessero, in realtà, concordato le modalità di attuazione di altra precedente scrittura privata (callidamente taciuta da controparte) sottoscritta dai coeredi addì 24.05.2013: scrittura con la quale il ad estinzione del suo debito nei confronti della Pt_1
massa ereditaria - garantito da ipoteca, a peso del compendio immobiliare della stessa massa, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa in data 08.07.1992 ai nn.
9732/1200 - si era obbligato a cedere a , ad estinzione di quota- Persona_1
parte dello stesso debito pari ad € 166.000,00, i cespiti ereditari in Marina di Ragusa individuati nella dichiarazione di successione in morte di ai nn. 002 e Persona_2 anzidetti - all'acquisto da parte della anche del menzionato appartamento di ER
via Ferrara n. 32 veniva ad essere comprovato – si aggiungeva – dalla successiva scrittura privata del 20.03.2014 mediante la quale i coeredi della de cuius - una volta determinato in € 918.000,00 il valore della massa che era stata divisa e fissato, consecutivamente, in € 306.000,00 il valore delle singole quote di rispettiva spettanza delle tre stirpi ereditarie (ovvero di , del RR e delle due Persona_1
Migliorisi) - si erano dati reciproco atto – dopo aver riconosciuto che alle Per_4
fossero stati assegnati in proprietà esclusiva beni del complessivo valore di €
297.000,00 ed al RR beni (in essi compreso l'appartamento di via Ferrara n. 32) del complessivo valore di € 271.000,00 - che la fosse tenuta a versare agli ER
altri ex-comunisti conguaglio, ex art. 728 c.c., di soli complessivi € 44.000,00
(somma che, successivamente, era stata puntualmente corrisposta con l'assegno bancario del 20.05.2014, di pari importo, versato agli atti in copia e recante in calce dichiarazione di ricevuta).
§§§
Costituitosi in contraddittorio, contestava l'opposizione del Parte_1 Parte_2
n.q. che chiedeva, infine, che fosse rigettata in forza di quanto già aveva dedotto e fatto valere con il suo originario ricorso monitorio.
Venuti in udienza – ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. – le parti non articolavano tuttavia mezzi istruttori.
Indi – raccolte, all'udienza all'uopo fissata, le conclusioni delle parti – con sentenza n. 1739/2022 del 14.12.2022 l'adito Tribunale accoglieva l'opposizione del
– pertanto revocando il gravato decreto ingiuntivo – dopo aver CP_1
considerato:
- che in detta scrittura privata del 4.7.2013 le parti non avessero infine mancato di precisare e di darsi reciproco atto “che la quota reale che Persona_1
riceve come quota di divisione è quella relativa agli immobili 007, 008, 009 e
010, e che l'immobile 013 fa parte integrante della quota assegnata a Parte_1
,
[...] - che ben a ragione parte opponente avesse invocato la precedente scrittura privata del 24.5.2013 con la quale il previo riconoscimento del suo Pt_1
debito nei confronti della massa ereditaria, “acconsente, al fine di estinguere l'ipoteca dell'8.7.1992 nn. 9732/1200 ... a compensare cedendo immobili a lui intestati, e nello specifico a andranno ceduti gli immobili Persona_1
inseriti nella dichiarazione di successione ai punti 002, 003 e 013 per un totale di € 166.000,00; a andrà ceduto l'immobile Controparte_2
inserito nella dichiarazione di successione al punto 011 per un totale di €
83.000,00”. Emerge dunque da siffatta scrittura, redatta appunto da Parte_1
e (altra erede legittima), che il
[...] Persona_1 Controparte_2
trasferimento del bene 013 (vale a dire l'immobile in via Ferrara n. 32, primo piano, a Marina di Ragusa) sarebbe avvenuto per estinguere, almeno parzialmente, un debito del maturato verso la de cuius”, Pt_1
- che “L'interpretazione che dà parte opposta alla scrittura del 4.7.2013 (come
“fonte autonoma di obbligazione”, per usare le parole di parte opposta, e non come modalità di attuazione della scrittura del 24.5.2013, come ritiene l'opponente) è smentita anche da altra scrittura, stavolta successiva e non precedente a quella del 4.7.2013: dalla scrittura cioè del 20.3.2014 con la quale, in evidente chiave conciliativa e transattiva, tutti gli eredi interessati (in sostanza una sorella e i nipoti di altre due sorelle premorte della de cuius, succeduti per rappresentazione) convengono che il valore complessivo dei beni già assegnati e divisi (con atti pubblici del 4.7.2013 e del 13.9.2013), comprensivi di quello per cui è causa, è determinato in € 918.000,00; che la quota ereditaria spettante a ciascuna stirpe ammonta dunque ad € 306.000,00; che ha ottenuto beni per un valore di € 350.000,00; che Persona_1
e hanno complessivamente Controparte_2 Persona_4
ottenuto beni per un valore di totali € 297.000,00; che ha Parte_1
ottenuto beni per un valore complessivo di € 271.000,00 “tenendo conto del fatto che l'immobile di via Ferrara n. 32 è già in proprietà a Persona_1 e che l'immobile di via Andrea Doria n. 90 è già in proprietà della IG.ra
; che il conguaglio, per l'eccedenza, a debito di Controparte_2
è pari ad € 44.000,00, pacificamente pagato”, Persona_1
- che a definitiva riprova della bontà di quanto dedotto dall'opponente stesse la successiva scrittura privata del 16 aprile 2014 con la quale “gli eredi in questione, tenuto conto dell'accordo di conciliazione del 20.3.2014 richiamato espressamente, si accordano per la ulteriore divisione di altri beni fino ad allora rimasti indivisi, sulla scorta di una perizia di stima collegiale, convenendo che “con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra ed intendono definitivamente compensato ogni rapporto di dare e avere relativamente a tutte le spese ed ai rimborsi rispettivamente sostenuti dalla data di decesso della defunta sino ad oggi””, Persona_2
- che, in definitiva, “La scrittura privata del 4.7.2013 va quindi interpretata nel più ampio contesto documentale sopra esaminato, e non al di fuori di esso;
l'assegnazione del bene di via Ferrara n. 32 a è avvenuta Persona_1
dunque nell'ambito del complessivo accordo di divisione tra le parti, che ha lasciato residuare un debito a conguaglio a carico della , rimasto ER
onorato, di € 44.000,00; inoltre, l'esposizione debitoria del nei Pt_1
confronti dei coeredi è rimasta non solo provata per tabulas, ma anche superata in ragione dell'accordo di conciliazione intervenuto tra le parti, che ha riguardato, all'evidenza, anche l'immobile in questione”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 10.2.2023.
Deducendo che, contrariamente a quanto dal primo giudice ritenuto soltanto erroneamente, in realtà “Il chiaro tenore letterale dell'accordo del 4.7.2013, non può lasciare adito a dubbi: la IG.ra ha inteso acquistare dal IG. ER Pt_1
l'immobile in questione, impegnandosi, infatti, a pagarne il relativo prezzo al momento della reale valutazione dell'immobile, senza nessun riferimento, neppure implicito, alla precedente scrittura del 24.5.2013 ed alla eventuale compensazione con il preteso controcredito vantato dalla de cuius nei confronti del IG. In Pt_1
altri termini, la scrittura del 24.5.2013, in forza della quale la IG.ra ER
pretenderebbe di nulla dovere al IG. non viene affatto richiamata nella Pt_1
successiva del 4.7.2013, nella quale non vi è alcun riferimento al credito di cui alle ipoteche né nulla che possa fare ritenere anche solo implicitamente che l'impegno all'“acquisto” dell'immobile di cui al n. 13 della successione da parte della IG.ra fosse una sorta di esecuzione, peraltro parziale, della precedente scrittura del ER
24.5.2013. Non vi è alcun elemento né testuale né anche solo indiziario che possa fare ritenere che, con la scrittura del 4.7.2013 le parti abbiano voluto dare esecuzione alla precedente scrittura del 24.5.2013. Non è dunque sostenibile che le parti, con la scrittura del 4.7.2013, abbiano convenuto le modalità di attuazione della precedente del 24.5.2013 e ciò in quanto nella detta scrittura non si fa menzione alcuna della precedente del 4.7.2013, né è previsto, sintomaticamente alcunchè in relazione ai due cespiti pure richiamati in detta ultima scrittura e poi non trasferiti”.
Aggiungeva l'appellante che “Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la scrittura del 20.3.2014 non smentisce tale ultimo assunto difensivo
(sussistenza dell'obbligazione della IG.ra ) ed anzi lo conferma. Invero, con ER
la detta scrittura del 20.3.2014 le parti, dopo avere determinato il valore dei beni divisi in complessivi €. 918.000,00 ed in €. 306.000,00 il valore della singola quota, hanno convenuto che la IG.ra era tenuta a pagare a titolo di conguaglio la ER
complessiva somma di €. 44.000,00 a tutti gli eredi e non certo al solo opposto. E' evidente come le parti hanno operato la compensazione dei rapporti di dare ed avere in relazione al maggiore o minore importo delle quote loro assegnate in maniera complessiva e non soltanto, quindi, nei rapporti tra l'opposto e l'opponente.
Peraltro, il calcolo del conguaglio dovuto dalla IG.ra è stato correttamente ER
effettuato tenendo conto che alla predetta appellata erano stati assegnati i beni indicati in successione ai nn. 007-008-009-010 per un totale di €. 356.000,00 ed al
IG. immobili per un totale di €. 271.000,00 ( ½ di 002- ½ di 003 - 011 e Pt_1
013), determinando così in maniera inequivocabile quali erano i beni assegnati ai vari eredi e confermando, quindi, che i rapporti di dare ed avere erano stati determinati in ragione del valore dei detti cespiti e senza ovviamente considerare ogni altro accordo tra le parti, compreso quello di cui alla scrittura del 7.4.2013, che doveva trovare attuazione al di fuori della successione, tant'è che detta scrittura non viene affatto né richiamata né tanto meno rinunciata. Peraltro, qualora si aggiungesse il valore del cespite di cui al n. 013 alla quota della IG.ra , il ER
valore della detta quota sarebbe stato di €. 461.000,00 ed il conguaglio avrebbe dovuto essere determinato in €. 149.000,00. E' evidente che le quote ed i conguagli sono stati calcolati, sul presupposto che il bene indicato al n. 013 della successione spettasse al IG. In altri termini, la scrittura del 20.3.2014 conferma la Pt_1
fondatezza della domanda spiegata dall'odierno appellante, atteso che la ripartizione delle quote e la determinazione del conguaglio è stata, evidentemente, effettuata senza considerare l'impegno di acquisto da parte della IG.ra dell'immobile ER
di cui al n. 013 della successione (computato infatti nella quota del IG. ”. Pt_1
Ed ancora, ulteriormente deduceva l'appellante che “La IG.ra , con la ER
scrittura del marzo del 2014 (allegato n 2 fascicolo del giudizio di opposizione), ha dichiarato (confr. punto 1) di non avere nulla a pretendere dal IG. in Parte_1
relazione all'iscrizione ipotecaria n. 9732/1200 del 8.7.1992, cosi rinunciando espressamente al preteso credito derivante dalla scrittura del 24.5.2013. Tale dichiarazione conferma ancora una volta l'avvenuta rinuncia di fatto alla scrittura del 24.5.2013 superata dalle successive, in quanto è evidente che la IG.ra ER
non avrebbe, di certo, dichiarato di non avere nulla a pretendere dal IG. Pt_1
ove avesse ritenuto ancora efficace la detta scrittura che prevedeva il trasferimento, in suo favore, non solo del cespite di cui al n. 013 della successione (di fatto a quella data già ceduto) ma anche di quelli di cui ai nn. 002-003, mai trasferiti all'opponente ed oggi di proprietà dell'opposto. Perché mai la IG.ra , ritenendo valida ed ER efficace la scrittura del 24.5.2013 (la quale prevedeva il trasferimento di tre cespiti al fine di estinguere l'ipoteca del 8.7.92 n. 9732/1200) avrebbe dovuto dichiarare, con la scrittura del marzo del 2014, di nulla avere a pretendere nei confronti del IG. in quanto questi aveva provveduto a trasferirne solo uno, provvedendo, Pt_1
inoltre, in data. 2.4.2014 (all. 3 fascicolo dell'opposizione) a prestare il consenso alla cancellazione di ipoteca”.
Altrettanto erroneo – si deduceva infine – doveva dirsi il richiamo da parte del primo giudice alla ulteriore scrittura privata del 16.4.2014. Infatti, “Il solo fatto che detta scrittura richiami la precedente del 20.3.2014 non può avere alcuna valenza, neppure indiziaria, in ordine alla pretesa irrilevanza ed inefficacia della scrittura del
4.7.2013. Invero, non è fondatamente sostenibile che con la scrittura del 16.4.2014 il
IG. abbia rinunciato ai diritti derivanti dalla precedente scrittura del Pt_1
4.7.2013. Nessun elemento testuale depone in questo senso. Inoltre, la detta scrittura riguarda esclusivamente cespiti diversi (immobili siti in Ragusa, via B. Croce e via
IV Novembre n. 84) rispetto a quelli oggetto della scrittura precedente e non contiene alcuna rinuncia, nemmeno implicita, da parte del IG. ai diritti nascenti Pt_1
dalla precedente scrittura del 4.7.2013. Non è affatto vero, quindi, che con la scrittura del 16.4.2014 le parti abbiano rinunciato vicendevolmente ad ogni pretesa con riferimento a tutti i beni in divisione, avendo, in realtà, le parti dichiarato di avere “definitivamente concordato tutto quanto relativo ai beni indivisi come sopra descritti e stimati” – pag. 2 secondo cap. (e quindi con esclusivo riferimento ai soli immobili siti in Via Croce ed in Via IV Novembre indicati in detta scrittura) e “di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, ed intendono compensato ogni rapporto di dare ed avere relativamente a tutte le spese ed ai rimborsi rispettivamente sostenuti dalla data del decesso della defunta ad oggi” Persona_2
(penultimo cap. della scrittura). Essendo questo lo specifico oggetto della scrittura, non si comprende francamente quale rilevanza questa possa avere ai fini dell'accertamento del diritto controverso fondato su presupposti del tutto differenti”. Per quanto così riassunto esso concludeva chiedendo, infine, alla Corte Parte_1
adita che, in riforma della sentenza impugnata, controparte fosse condannata al pagamento in suo favore di detta somma – già fatta oggetto del revocato provvedimento monitorio – di € 105.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
§§§
Si costituivano in contraddittorio - quali eredi di , deceduta nelle Persona_1
more del giudizio di primo grado - il predetto e la di lui sorella Parte_3
che, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità Parte_2
dell'appello del perché non conforme ai requisiti paradigmatici di cui all'art. Pt_1
342 non avendo, infatti, “l'appellante indicato quali norme siano state erroneamente applicate dal primo giudice per essersi discostato dalla interpretazione che, degli accordi intervenuti tra le parti, si era sostenuta dal violazioni dalle quali Pt_1
sarebbero discesi i pretesi errori oggi lamentati dall' appellante, e quali, di conseguenza, le singole circostanze dalle quali sarebbero derivate siffatte violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione”; e, nel merito, contestavano lo stesso appello quale, in definitiva, soltanto pretestuoso. Non mancando tuttavia di dedurre, in subordine, che, “come precisato nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (par.II, pag.2) e ribadito nei successivi scritti, così nella prima
(par.II, pag.2) e seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (All.ti 12 e 13), nelle Note di trattazione scritta del 02.12.2022 (All.16) e nelle Note di replica del 12. 12.2022
(pag.2 e 3) (All.17), se mai e per assurdo avesse a disconoscersi ogni efficacia a quanto convenuto dalle parti con le sopradette scritture e dichiararsi, di conseguenza, che la è tenuta a versare al l'importo di € 105.000,00 ER Pt_1
quale prezzo della pretesa vendita del suddetto immobile di Via Ferrara n. 32, in
Ragusa, in tale abnorme ipotesi non solo la sentenza impugnata è nulla per non essersi integrato il contraddittorio con gli altri coeredi, sorelle parti di Per_4
detti accordi ed una volta che di dette scritture sia stata negata ogni validità ed efficacia, ma, inoltre ed in ogni caso, non essendo stato soddisfatto, neppure in parte, il credito di € 166.000,00 vantato dalla nei confronti del Persona_1 Parte_1
va riconosciuto alla stessa ed oggi ai suoi eredi, e
[...] Parte_2
odierni appellati, di opporre in compensazione detto credito Parte_3
all'avverso preteso credito di € 105.000,00, con un conseguente residuo credito in favore degli stessi di € 61.000,00, oltre ad ogni altro credito vantato nei confronti del e di cui si dà atto nella predetta scrittura del 02.04.2014”. Pt_1
Ciò per cui essi concludevano chiedendo alla Corte di “ritenere e Parte_2
dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, perché infondato, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.1739/2022 Parte_1
appellata, questa confermando. Nella subordinata ipotesi in narrativa, dichiarare nulla detta sentenza per difetto di contraddittorio e rimettere la causa al Tribunale di
Ragusa ai sensi dell' art.354 c.p.c., adottando ogni conseguenziale provvedimento, ritenendo e dichiarando, in ogni caso, compensato ogni preteso credito vantato dal con il maggior credito di € 166.000,00 vantato dalla Parte_1 Persona_1
nei confronti dello stesso, e dichiararsi che gli appellati vantano credito per il residuo importo ancora dovuto di € 61.000,00 e per quant'altro vantato nei confronti del Con vittoria di spese e compensi”. Pt_1
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa le parti concordemente chiedevano di essere rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era posta in decisione.
§§§
Va esclusa la pregiudiziale inammissibilità del proposto appello che, come s'è visto gli appellati e hanno inteso eccepire in limine Parte_3 Parte_2
litis sulla base di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.
La reale portata di tale disposizione codicistica era già stata infatti (prima che fosse infine ridimensionata dallo stesso diritto positivo, vale a dire dal nuovo testo della stessa disposizione quale introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 149/2022, c.d. “Riforma
Cartabia”) precisata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, venute a chiarire che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.SS.UU. 16.11.2017 n. 27199): esegesi – questa – donde va fatto derivare che l'appello in esame, pur se privo di architettura tale da farne un c.d. “progetto alternativo di sentenza”, non per questo si presta tuttavia – risultandovi comunque individuate con sufficiente chiarezza le censure che si muovono alla sentenza impugnata nonché la “violazione della legge” in cui si assume che il primo giudice sia incorso rassegnando le sue motivazioni - ad essere oggetto di pronuncia che ne precluda l'esame nel merito.
Merito vagliato il quale il proposto appello deve, tuttavia, dirsi affatto infondato.
Ed invero, tutto quanto non men che esattamente considerato dal primo giudice nel ricostruire le complesse vicende negoziali venute a caratterizzare la divisione tra gli eredi di della relativa massa ereditaria – ricostruzione che approdava Persona_2
alla corretta conclusione che il tenore della menzionata scrittura privata del 4.7.2013 dovesse essere incasellato “nel più ampio contesto documentale sopra esaminato, e non al di fuori di esso” - pare che debba soltanto essere espressamente sussunto – a tal punto rimanendo una volta di più evidenziata tutta la fragilità della tesi secondo cui con la stessa scrittura, sol perché vi si dava atto della volontà della di ER
“acquistare” detto appartamento in Marina di Ragusa, via Ferrara n. 32 (primo piano), l'odierno appellante avrebbe in realtà promesso in vendita l'appartamento medesimo – all'esegesi - non prima di avere stigmatizzato che parte appellante dimostra di ignorare che si acquista non soltanto ciò che sia stato compravenduto ma anche ciò che passi di mano in forza di titolo di acquisto derivativo qualsivoglia o che anche entri a far parte di patrimonio privato in forza di acquisto a titolo originario - che riconosce che “Il criterio interpretativo del comportamento delle parti, previsto dall'art. 1362, 2° comma, c c., costituisce un criterio concorrente e non sussidiario rispetto al tenore letterale della convenzione menzionato nel 1° comma dello stesso articolo, atteso che anche un testo apparentemente chiaro può non esserlo più di fronte al comportamento diverso dei contraenti che hanno inteso concretamente il loro rapporto in altro senso, ed al giudice è consentito di utilizzare qualunque mezzo ermeneutico contro una lettera solo apparentemente chiara quando abbia la forza di modificarla, sempre che, tuttavia, non si venga a prescindere del tutto dalle espressioni usate” (così Cass. 6935/83; conf. Cass. 34687/2023 secondo cui “In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che - esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola e del suo formale SInificato in diverso campo, ed in diversa misura, segnalata dall'art. 12, comma 1, delle preleggi - prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione”).
E che, d'altro canto, tra la scrittura privata del 4.7.2013 e quella precedente del
24.5.2013 sussista il c.d. collegamento negoziale da parte appellata già fatto valere – collegamento da predicarsi allorchè sia dato di ravvisare un'unica causa comune ai diversi testi contrattuali che si rifletta sulle prestazioni di volta in volta dedotte in obbligazione con intensità tale da rendere, infine, le prestazioni medesime
"organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico", conf. ex ceteris Cass. III 7255/2013) - lo si desume in termini già sufficientemente univoci, e dunque prima ancora che se ne abbia conferma dal tenore delle successive suddette scritture del 20.3.2014 e del 16.4.2014, dalla precisazione finale con cui la ed il stante quanto in quel luglio del ER Pt_1 davano reciproco atto che “la quota reale che la SI.ra riceve come Persona_1
quota di divisione è quella relativa agli immobili 007, 008, 009 e 010”, mentre
“l'immobile 013 di cui alla successione fa parte integrante della quota assegnata al SI. . Soltanto fuorviante si rivela l'aver da ciò fatto derivare la Parte_1
considerazione che (come premesso in narrativa) “qualora si aggiungesse il valore del cespite di cui al n. 013 alla quota della IG.ra , il valore della detta quota ER
sarebbe stato di €. 461.000,00 ed il conguaglio avrebbe dovuto essere determinato in
€. 149.000,00”: dacchè, così argomentando, il RR dimentica che la cessione di detto cespite doveva servire – e veniva in effetti a servire – a compensare (proprio nei modi previsti – si noti – dall'art. 725 c.c.), pur parzialmente, il debito dello stesso odierno appellante nei confronti della massa ereditaria ovvero, in concreto, nei confronti degli altri coeredi (in essi inclusa la zia ) pro quota. Persona_1
Ed ancorchè possa a questo punto apparire ultroneo, per debito di completezza non si omette di dare altresì atto che - a petto dell'interrogativo dell'appellante che si chiedeva “Perché mai la IG.ra , ritenendo valida ed efficace la scrittura del ER
24.5.2013 (la quale prevedeva il trasferimento di tre cespiti al fine di estinguere l'ipoteca del 8.7.92 n. 9732/1200) avrebbe dovuto dichiarare, con la scrittura del marzo del 2014, di nulla avere a pretendere nei confronti del IG. in quanto Pt_1
questi aveva provveduto a trasferirne solo uno, provvedendo, inoltre, in data.
2.4.2014 (all. 3 fascicolo dell'opposizione) a prestare il consenso alla cancellazione di ipoteca” – ci si può chiedere, con valenza SInificativa eguale e contraria (tale che sia l'una che l'altra domanda, elidendosi reciprocamente, rimangono prive di alcuna valenza probatoria), che cosa impedisse alla di rinunciare infine al suo diritto ER
(per motivi che non è dato di conoscere, e che non è mestieri di andare ad indagare) a vedersi cedute dal RR anche le unità immobiliari di cui ai nn. 002 e 003 della dichiarazione di successione in morte di senza con ciò rinunciare, né Persona_2
espressamente né tampoco implicitamente, ad acquistare dall'odierno appellante, onde compensare almeno per la sua maggior parte il suo credito nei confronti dello stesso nipote, il noto appartamento di via Ferrara n. 32, primo piano. §§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello spiegato in atti da deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno regolate Parte_1
secondo soccombenza e si liquidano – sulla base dei nuovi parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 va, in ragione del valore della causa ex art. 14 c.p.c., fatta applicazione) e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata – nell'importo complessivo
(cui si perviene sommando € 2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 x fase introduttiva +
€ 2.163,00 per fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 1739/2022 del 14.12.2022 proposto, con citazione del
10.2.2023, da nei confronti di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
(entrambi quali eredi di ) - così provvede: Persona_1
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di conSIlio del 25.III.2024.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
003 (Via Ferrara n. 1, piano terra e piano primo) e n. 013 (Via Ferrara n. 32, piano primo) dopo che di questi, all'atto di detta pianificazione tra i coeredi dell'attribuzione in proprietà esclusiva dei diversi immobili integranti la massa ereditaria, era stata prevista l'assegnazione allo stesso Pt_1
E che queste fossero state le più ampie pattuizioni negoziali che avevano condotto - in sede di stipula del contratto preliminare di divisione e del contratto di definitiva assegnazione in proprietà esclusiva (entrambi stipulati per atti pubblici in notar ) Per_6
2013 pattuivano onde non soggiacere ad un inutile doppio passaggio di proprietà, si