Art. 198. Accertamento dell'idoneita' al servizio e delle infermita' da causa di servizio 1. La Commissione di cui all'articolo 193 territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento della conoscibilita' della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa. (( 1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente puo' delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori. )) 2. La Commissione, per esigenze legate alla complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista. 3. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione. 4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche' l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneita' al servizio o altre forme di inabilita', le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista. 5. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell' articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 , il verbale e' inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8. 6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'. 7. La data di effettuazione della visita e' comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, e' convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni. 10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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Commentario • 1
- 1. Codice della Strada - Indice delle Appendicihttps://www.studiocataldi.it/
Appendici Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. APPENDICI AL TITOLO I Appendice I - Art. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa) Appendice II - Art. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni) Appendice III - Art. 10 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera) Appendice IV - Art. 12 (Caratteristiche costruttive e funzionali degli …
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Giurisprudenza • 157
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/05/2016, n. 329Provvedimento: […] Le competenze della Commissione medico ospedaliera sono fissate dall'art. 198 codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , cui rinvia l'art. 6 del D.P.R. 29 ottobre 2001.Leggi di più...
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- 2. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/05/2016, n. 331Provvedimento: […] Le competenze della Commissione medico ospedaliera sono fissate dall'art. 198 codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , cui rinvia l'art. 6 del D.P.R. 29 ottobre 2001.Leggi di più...
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- 3. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 29/09/2017, n. 404Provvedimento: […] Le competenze della Commissione medico ospedaliera sono fissate dall'art. 198 codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , cui rinvia l'art. 6 del D.P.R. 29 ottobre 2001. […]Leggi di più...
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- 4. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 29Provvedimento: […] dispone che “Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili”; il comma 2 del medesimo articolo rinvia alle “disposizioni di cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento militare”, tra le quali assumono particolare rilevanza, nella presente fattispecie, quelle che prevedono i termini procedimentali, […]Leggi di più...
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