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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12999 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20748 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/10/1986), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. RICCARDI FRANCESCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(FIESOLE (FI), 04/12/1985), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. CUPO PAGANO MICOL giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: mantenimento figli minori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/05/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
sono nati i figli (02/06/2006), CP_1 Persona_1 [...]
(01/12/2011) e (16/02/2016) e con decreto Persona_2 Persona_3
del 10/05/2023 il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale sui tre figli minori, nulla disponendo in ordine al loro mantenimento, ha chiesto all'intestato
Tribunale di voler porre a carico del l'obbligo di corrisponderle, CP_1
a titolo di mantenimento per i tre figli minori, la somma mensile di euro
250,00 ciascuno, oltre al pagamento delle spese extra in ragione del 50%.
Si è costituito tardivamente in giudizio che ha Controparte_1
rappresentato di versare in gravi e disagiate condizioni economiche,
rimettendosi al Tribunale e deducendo ulteriormente che il primogenito si è stabilmente trasferito presso i nonni paterni sin dall'estate Per_1
del 2024.
Alla prima udienza del 15/09/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di mantenimento relativamente al figlio (2008), stante la stabile Per_1
convivenza dello stesso con i nonni paterni, ed acquisita la documentazione 3 complessivamente prodotta, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Premesso che l'obbligo di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori in proporzione alle rispettive risorse economico-patrimoniali e permane in ipotesi di decadenza o sospensione della responsabilità
genitoriale da parte di uno o entrambi, mette conto evidenziare che la madre, affidataria esclusiva dei tre figli minori, non ha depositato la documentazione economico-patrimoniale richiesta ma ha dichiarato in udienza di svolgere lavori di addetta alle pulizie da cui percepisce un reddito mensile compreso tra 120,00 e 150,00 euro, di non essere proprietaria di beni immobili, di vivere con la di lei madre in una casa del Comune di
Roma e di percepire l'assegno unico e universale per i tre figli che ammonta ad euro 790,00 mensili. La stessa ha anche dichiarato che i nonni paterni si stanno facendo integralmente carico del mantenimento di , per Per_1
loro scelta e volontà.
Il resistente, percettore di indennità di disoccupazione fino a luglio
2025 di euro 1.000,00 mensili circa, svolge da circa due mesi lavori di impiantistica elettrica per cui ha aperto una partita IVA e emesso finora due fatture per circa euro 1.200,00 complessivi;
lo stesso ha affermato di essere mantenuto dai genitori che gli hanno pure pagato il viaggio da Canosa di
Puglia ove abita a Roma per consentirgli di partecipare all'udienza, di essere proprietario di un immobile in Barberino del Mugello locato a terzi al canone di euro 500,00 mensili, interamente utilizzato per il pagamento del mutuo gravante sull'immobile, con scadenza nel 2043. 4
Premesso quanto sopra e rilevato ulteriormente che lo stato di inoccupazione non esime i genitori dall'obbligo di mantenere i figli,
potendo al più incidere sulla misura dell'assegno perequativo, il collegio reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dalla domanda (17/05/2024) ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno dei figli e Per_2
avendo la ricorrente rinunciato al mantenimento per ), Per_3 Per_1
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2024.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese extra afferenti e intendendosi per tali Per_2 Per_3
quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici,
odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche,
per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20748/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dalla domanda
(17/05/2024), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_2
(2011) e (2016), la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per Per_3
ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e condanna al versamento, in favore di Controparte_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e con le specificazioni di cui in Per_2 Per_3
motivazione;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20748 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/10/1986), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. RICCARDI FRANCESCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(FIESOLE (FI), 04/12/1985), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. CUPO PAGANO MICOL giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: mantenimento figli minori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/05/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
sono nati i figli (02/06/2006), CP_1 Persona_1 [...]
(01/12/2011) e (16/02/2016) e con decreto Persona_2 Persona_3
del 10/05/2023 il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale sui tre figli minori, nulla disponendo in ordine al loro mantenimento, ha chiesto all'intestato
Tribunale di voler porre a carico del l'obbligo di corrisponderle, CP_1
a titolo di mantenimento per i tre figli minori, la somma mensile di euro
250,00 ciascuno, oltre al pagamento delle spese extra in ragione del 50%.
Si è costituito tardivamente in giudizio che ha Controparte_1
rappresentato di versare in gravi e disagiate condizioni economiche,
rimettendosi al Tribunale e deducendo ulteriormente che il primogenito si è stabilmente trasferito presso i nonni paterni sin dall'estate Per_1
del 2024.
Alla prima udienza del 15/09/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di mantenimento relativamente al figlio (2008), stante la stabile Per_1
convivenza dello stesso con i nonni paterni, ed acquisita la documentazione 3 complessivamente prodotta, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Premesso che l'obbligo di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori in proporzione alle rispettive risorse economico-patrimoniali e permane in ipotesi di decadenza o sospensione della responsabilità
genitoriale da parte di uno o entrambi, mette conto evidenziare che la madre, affidataria esclusiva dei tre figli minori, non ha depositato la documentazione economico-patrimoniale richiesta ma ha dichiarato in udienza di svolgere lavori di addetta alle pulizie da cui percepisce un reddito mensile compreso tra 120,00 e 150,00 euro, di non essere proprietaria di beni immobili, di vivere con la di lei madre in una casa del Comune di
Roma e di percepire l'assegno unico e universale per i tre figli che ammonta ad euro 790,00 mensili. La stessa ha anche dichiarato che i nonni paterni si stanno facendo integralmente carico del mantenimento di , per Per_1
loro scelta e volontà.
Il resistente, percettore di indennità di disoccupazione fino a luglio
2025 di euro 1.000,00 mensili circa, svolge da circa due mesi lavori di impiantistica elettrica per cui ha aperto una partita IVA e emesso finora due fatture per circa euro 1.200,00 complessivi;
lo stesso ha affermato di essere mantenuto dai genitori che gli hanno pure pagato il viaggio da Canosa di
Puglia ove abita a Roma per consentirgli di partecipare all'udienza, di essere proprietario di un immobile in Barberino del Mugello locato a terzi al canone di euro 500,00 mensili, interamente utilizzato per il pagamento del mutuo gravante sull'immobile, con scadenza nel 2043. 4
Premesso quanto sopra e rilevato ulteriormente che lo stato di inoccupazione non esime i genitori dall'obbligo di mantenere i figli,
potendo al più incidere sulla misura dell'assegno perequativo, il collegio reputa equo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dalla domanda (17/05/2024) ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno dei figli e Per_2
avendo la ricorrente rinunciato al mantenimento per ), Per_3 Per_1
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2024.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese extra afferenti e intendendosi per tali Per_2 Per_3
quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici,
odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche,
per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20748/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dalla domanda
(17/05/2024), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_2
(2011) e (2016), la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per Per_3
ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e condanna al versamento, in favore di Controparte_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e con le specificazioni di cui in Per_2 Per_3
motivazione;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi