Art. 1.
Lo stanziamento previsto dall' articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , integrato con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182 , e' ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1984.
La predetta somma di lire 20 miliardi e' portata in aumento proporzionale degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182 , ed e' ripartita fra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate con le stesse modalita' ivi previste.
Lo stanziamento previsto dall' articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , integrato con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182 , e' ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1984.
La predetta somma di lire 20 miliardi e' portata in aumento proporzionale degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182 , ed e' ripartita fra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate con le stesse modalita' ivi previste.