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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2560/2021 r.g.a.c. vertente
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Giuseppe Trunfio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Reggio Calabria alla via S. Anna I Tronco n. 71
-attrice- contro
(CF , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, in via S. Anna II tronco, Palazzo CE.DIR., presso il Settore Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Maria Verduci
-convenuto-
oggetto: azione di risarcimento danni conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO
E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha adito Parte_1
il Tribunale di Reggio Calabria al fine di vedere accertata la responsabilità del
[...]
per non aver ottemperato a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria in Controparte_1
due precedenti giudizi (sentenza n. 1808/2017 del 04.12.2017 emessa dal Tribunale
Ordinario di Reggio Calabria e sentenza n. 624/2018 del 19.09.2018 emessa dal TAR
Calabria sez. Reggio Calabria in sede di giudizio di ottemperanza) e ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
A sostegno della propria pretesa ha esposto:
- di essere stata proprietaria fino al 16.03.2021 del piano terra e del primo piano f.t. di un fabbricato a più elevazioni sito in Reggio Calabria alla via S. Anna II Tronco n. 1
(riportato al N.C.E.U. di Reggio Calabria sezione di RC, al foglio 88 particella 453 sub 10
e sub 11) e confinante con il parco “ realizzato nell'anno 2001 dal Comune di Per_1
Reggio Calabria;
- di aver donato in data 16.03.32021 (giusto atto pubblico di donazione, Notaio dott.
rep. n. 13603 e racc. n. 6300) tale immobile alle proprie figlie, Persona_2
ed in specie il sub 10 alla figlia e il sub 11 alla figlia;
Controparte_2 Controparte_3
- nello spazio di isolamento tra la porzione di fabbricato di proprietà ed il Pt_1
muro di cinta del parco “rotonda” si sono verificati notevoli infiltrazioni di acqua che hanno arrecato un grave pregiudizio all'immobile, in ragione della mancata regolamentazione del regime delle acque reflue provenienti dal muro di cinta comunale;
- di aver proposto, a seguito di numerose missive e diffide inviate al
[...]
apposito giudizio civile conclusosi con sentenza n. 1808/2017 del Controparte_1
04.12.2017 (munita di formula esecutiva in data 11.12.2017, notificata in data 14.12.2017
e passata in giudicato in data 04.01.2018) con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, II sez., ha dichiarato la responsabilità del per i danni da Controparte_1 infiltrazione e umidità subiti dall'immobile di proprietà dell'attrice e lo ha condannato al risarcimento dei danni quantificati in € 8.825,00 (€ 2.825,00 a titolo di costi necessari per l'eliminazione dei danni riscontrati ed € 6.000,00 a titolo di danno per mancato godimento dell'immobile), ordinando, altresì, al l'esecuzione dei lavori Controparte_1
di risanamento e messa in sicurezza dell'area oggetto di causa ed alla refusione delle spese legali di causa;
- di aver introdotto, in ragione della mancata esecuzione di tale sentenza, giudizio di ottemperanza innanzi al TAR, sezione di Reggio Calabria, il quale con sentenza n.
624/2018 del 19.09.2018, pubblicata il 19.10.2018 (procedimento n. 251/2018 R.G.) ha accolto la domanda diretta ad ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 1808/2017 R. Sent. del 04.12.2017 ed ha “ordinato al
[...]
di provvedere – in esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Controparte_1
Calabria sez. civile n. 1808/21017 – all'esecuzione dei lavori di risanamento e messa in sicurezza dell'area oggetto di causa mediante opportuna regimentazione delle acque e rifacimento dei muri di contenimento dell'aerea cortili zia secondo il crono programma descritto dettagliatamente in parte motiva e riportato dal CTU Ing. a pag. 7 Per_3 dell'elaborato depositato il 07.05.2017.. entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione del presente provvedimento” nonché ha “nominato, per il caso di ulteriore inadempienza, quale Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità della Regione Calabria con facoltà di subdelega a funzionario preposto, affinché nei termini indicati in motivazione, si insedi e provveda a date completa ed esatta esecuzione al giudicato in epigrafe” e, infine, ha “Condannato il
[...]
al pagamento in favore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 114 Controparte_1 comma 4 lett. e) CPA, della somma di € 30,00 (trenta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato a far data dalla notificazione della presente sentenza
e fino all'adempimento, ovvero, fino alla data di eventuale insediamento del Commissario ad acta … Condannato il al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
che liquida in € 600,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato, ove versato”
- che il ha provveduto al pagamento dei danni da ritardo Controparte_1
(giusta deliberazione del Commissario ad acta n. 55 del 25.09.2020), come quantificati e determinati dal TAR, per 196 giorni da ritardo, ossia fino alla data di insediamento del
Commissario ad acta (3 maggio 2018);
- che tale giudicato è rimasto, tuttavia, ineseguito per la parte relativa all'esecuzione dei lavori “di risanamento e messa in sicurezza dell'area oggetto di causa mediante opportuna regimentazione delle acque e rifacimento dei muri di contenimento dell'aerea cortilizia secondo il crono programma descritto dettagliatamente in parte motiva e riportato dal CTU Ing. a pag. 7 dell'elaborato depositato il 07.05.2017”, con Per_3 conseguente impossibilità per l'attrice di usufruire degli immobili stante lo stato di degrado degli stessi;
- che con delibera n. 66 del 7.4.2021 il convenuto, nella persona del CP_1
Commissario ad acta, ha approvato il progetto esecutivo e definitivo d'intervento per l'esecuzione dei lavori ma gli stessi sono rimasti ineseguiti;
- che la responsabilità per i gravi danni subiti vada attribuita esclusivamente al convenuto e non al Commissario ad acta;
CP_1
Per quanto esposto ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• Accertare e dichiarare i fatti per come indicati in narrativa ed in particolare che alla data del 16.03.2021 (data della donazione degli immobili ai figli) e, comunque, a tutt'oggi, non sono stati eseguiti dal convenuto i lavori come disposti dal CP_1
Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 1808/2017 del 04.12.2017, pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento n. 1009/2012 R.G. e n. 2590/17 Rep., Giudice:
GOT - dott.ssa Luisa Sorrenti -, sentenza passata in giudicato in data 04.01.2018 e, poi, ordinato dal TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria, sentenza n. 624/2018 del
19.09.2018, nel relativo giudizio di ottemperanza successivamente incardinato;
• Accertare e dichiarare che la situazione di grave degrado ed inutilizzabilità dei beni immobili in narrativa meglio indicati, già segnalato ed accertato nel precedente giudicato civile ed amministrativo, è proseguita dalla data del 03.05.2018 al 16.03.2021, senza soluzione di continuità, per colpa del convenuto;
CP_1
• Accertare e dichiarare la responsabilità del , ascritta Controparte_1
al suo comportamento negligente, noncurante ed inottemperante a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria nei due giudizi suddetti (uno ordinario e uno amministrativo di ottemperanza del giudicato) per aver omesso di adempiere al proprio (DOVERE !) obbligo di sistemare e curare in modo consono ed adeguato i beni di sua proprietà confinanti e/o adiacenti a quelli dell'attrice (rimasti inutilizzabili ad oggi), omettendo, fatto già di per se grave e foriero di responsabilità ulteriori (civili ed erariali), di dare esecuzione – comunque – a quanto disposto dal Giudice;
• Condannare, conseguentemente, l'Amministrazione Comunale convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per non aver eseguito immediatamente la suddetta sentenza civile ed aver disatteso finanche quanto disposto dal
TAR Calabria, sez. di Reggio Calabria, nel correlato e successivo giudizio di ottemperanza incardinato e per non aver potuto godere e/o utilizzare gli immobili di sua proprietà e per il disagio subito dal 3 maggio 2018 (data fino alla quale il Comune ha già risarcito l'attrice su ordine del TAR) alla data del 16.03.2021 (data di donazione dei beni ai figli). Danni di cui si chiede la liquidazione a cura del Tribunale, in via equitativa, e che solo a titolo indicativo vengono quantificati come sopra meglio precisato in €
31.410,00 (trentamilaottocentosettanta/00) – al 16.03.2021 - o nella somma maggiore o minore che verrà determinata nell'instaurando giudizio, oltre spese e competenze legali, anche a mezzo di CTU ove necessario.
• Disporre la trasmissione dell'emananda sentenza alla competente Procura
Regionale della Corte dei Conti per accertarsi le eventuali responsabilità erariali e/o contabili da parte della P.A. convenuta e dei suoi dipendenti;
• Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
2. Si è costituito in giudizio il contestando la domanda Controparte_1 attorea ed affermando l'assenza di responsabilità del Controparte_1
A sostegno della propria difesa ha esposto che l'accoglimento della domanda attorea avrebbe determinato una duplicità nel conteggio dei danni già quantificati con la sentenza del Tribunale n. 1808/2017, in quanto, a seguito di deliberazione n. 55 del 25.09.2020, adottata con i poteri del Consiglio comunale, il Commissario ad acta ha dato esecuzione al giudicato di cui alla sentenza TAR n. 624/2018, resa ad esito del giudizio di ottemperanza, versando la somma dovuta dall'Ente comunale fino alla data di insediamento del
Commissario ad acta (3.05.2018).
Altresì, ha esposto che l'Amministrazione ha posto in essere tutte le attività prodromiche e necessarie ad ottemperare a quanto disposto prima dal Tribunale e successivamente dal TAR e che tale attività risultava essere ancora in fieri.
In specie, ha riferito che:
- con deliberazione n. 66 del 7.04.2021, adottata con i poteri della Giunta Comunale, il Commissario ad acta ha provveduto ad approvare il progetto definitivo redatto dal settore Ambiente relativo ai lavori da eseguire in conformità della sentenza n.
624/2018, richiedendo, contestualmente, il diverso utilizzo del mutuo posizione n.
4486543/00 Cassa Depositi e Prestiti, al fine di poter incamerare le risorse finanziarie necessarie per ottemperare alla sentenza nella parte in cui veniva ordinato “al
di provvedere- in esecuzione della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria sez. civile n. 1808/2017- all'esecuzione dei lavori di risanamento e messa in sicurezza dell'area oggetto di causa mediante opportuna regimentazione delle acque e rifacimento dei muri di contenimento dell'area cortilizia ..”;
- l'operazione è stata autorizzata in data 30.06.2021 dalla Cassa depositi e prestiti;
- il dopo aver effettuato la variazione di bilancio di previsione Controparte_4
2021/2023, sta effettuando l'affidamento della progettazione esecutiva.
Infine, ha evidenziato che il petitum del contenzioso instaurato dall'attrice è stato già oggetto del giudizio portante n. di R.G. 1009/2012, conclusosi con la sentenza n.
1808/2017 e si è opposto all'ammissione delle richieste istruttorie formulate da controparte.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Rigettare la domanda attrice in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
2. Condannare parte attrice al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti, con ordinanza del
01.02.2023, sono state invitate ad interloquire sulla seguente questione di diritto “ritenuto in via preliminare rispetto all'assunzione di ogni determinazione sulle richieste istruttorie che le parti interloquiscano sulla seguente questione di diritto e cioè la sussistenza della giurisdizione del GO in relazione alla regolamentazione del rapporto tra giudizio di ottemperanza (con insediamento del Commissario ad acta) e tutela risarcitoria del privato nei confronti della PA di cui si afferma l'inottemperanza” e, a seguito di contraddittorio sulla questione rilevata, il Giudice, con ordinanza del 6.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2023, ha ritenuto la causa matura per la decisione sulla base della questione rilevata d'ufficio ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.11.2025, all'esito della discussione orale, è stata riservata la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4. Il tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Come stabilito dall'art. 37 c.p.c. – nella versione vigente ratione temporis – “Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”.
In ragione di ciò, con ordinanza del 01.02.2023, le parti sono state invitate ad interloquire sulla seguente questione di diritto “sussistenza della giurisdizione del GO in relazione alla regolamentazione del rapporto tra giudizio di ottemperanza (con insediamento del Commissario ad acta) e tutela risarcitoria del privato nei confronti della
PA di cui si afferma l'inottemperanza”.
In tesi attorea, la sussistenza, nel presente procedimento, della giurisdizione del giudice ordinario va ricondotta all'oggetto del giudizio, volto ad ottenere esclusivamente la richiesta di risarcimento dei danni da mancato uso e godimento dei beni immobili subiti successivamente all'insediamento del commissario ad acta - “L'oggetto del presente giudizio, infatti, è l'esatta determinazione dei danni subiti dall'attrice per il mancato uso dei propri immobili dal 4 maggio 2018, (giorno successivo alla data di insediamento del
Commissario ad acta) al 16.03.2021 (data di cessione dei beni immobili a terzi)”- e, pertanto, ritiene la domanda attorea slegata dal giudizio di ottemperanza in quanto il TAR, con l'emissione del provvedimento con il quale “ha ordinato al di eseguire la CP_1
sentenza civile suddetta, ha nominato, in caso di inadempienza, il Commissario ad acta ed ha liquidato, fino alla data di insediamento del Commissario ad acta, ha determinato
l'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) CPA per il ritardo nell'esecuzione del giudicato”, “ha esaurito e consumato il proprio potere sulla questione sottoposta alla Sua attenzione fermo il dovere di vigilanza sulla effettiva e corretta esecuzione della sentenza civile passata in giudicato” (note difensive di parte attrice)
Di contro, parte convenuta ha sostenuto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, fondando la propria tesi sulla naturale connessione della domanda attorea al giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 1808/2017, non ancora concluso. Tanto premesso, ai fini della decisione del presente procedimento, occorre analizzare l'atto introduttivo tenendo in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalla parte bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati” (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 10063 del 2023).
Nella vicenda in giudizio, il danno da mancato godimento dell'immobile di cui l'attrice chiede il risarcimento non è descritto quale effetto di un illecito civile autonomo, nuovo e diverso rispetto all'esecuzione del giudicato, bensì come pregiudizio che viene causalmente ricollegato alla persistente mancata esecuzione dell'obbligo di facere imposto dapprima con la sentenza n. 1808/2017 (pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data
04/12/2017) e successivamente ordinato dal TAR, sez. Reggio Calabria, con sentenza n.
624/2018 (pubblicata il 19.10.2018). Così, infatti, si legge nelle note difensive attoree depositate il 18.04.2025: “Danni derivanti da un mero comportamento omissivo e irresponsabile da parte del convenuto. Il mancato uso degli immobili dell'attrice CP_1
è provato documentalmente poiché è rimasta invariata la situazione di fatto consacrata con la sentenza n. 1808/2017 del 04.12.2017 dal Tribunale di Reggio Calabria. Sentenza che certamente, alla data del 16.03.2021, data del trasferimento di proprietà dei beni, non era stata eseguita, senza che l'attrice avesse delle responsabilità o colpe”.
Significativa, in tal senso, risulta essere anche la circostanza che l'attrice abbia individuato il dies a quo della propria pretesa risarcitoria nella data di insediamento del commissario ad acta, cioè da un evento interno alla sequenza esecutiva dell'ottemperanza, la cui nomina, specifica nell'atto introduttivo, “non ha, purtroppo, ad oggi, inaspettatamente ed incomprensibilmente, risolto il problema” con conseguente protrazione del mancato godimento dell'immobile (“La situazione alla data del 16.03.2021 ma anche ad oggi è rimasta immutata con conseguenti ulteriori danni subiti e subendi dalla istante”).
In tale contesto, il petitum sostanziale non può che essere identificato nella richiesta di risarcimento danni da mancato uso dell'immobile per il permanere della situazione ostativa dettata dalla persistente mancata esecuzione dei lavori imposti al CP_1
convenuto, sicché la pretesa, sebbene faccia riferimento ad un momento successivo all'insediamento del commissario ad acta, risulta essere intrinsecamente connessa alla fase esecutiva del giudicato, con conseguente attrazione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
Infatti, l'art. 112, comma 3, c.p.a. demanda al Giudice amministrativo la giurisdizione di merito su tutte le possibili materie interessanti il procedimento esecutivo, ivi comprese quelle che, in ambito cognitorio, sarebbero devolute al Giudice ordinario ma che derivino - o siano comunque connesse – dalla «mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione».
Ne deriva che la domanda risarcitoria derivante dalla mancata esecuzione del giudicato – se connessa all'omesso conseguimento del bene della vita già riconosciuto in sede esecutiva – segue la giurisdizione del giudice dell'ottemperanza.
Dunque, nel caso in esame, la tesi attorea che fa leva sul dato temporale (risarcimento del danno prodotto successivamente all'insediamento del commissario ad acta) non può essere condivisa in quanto il nucleo causale allegato rimane il medesimo: l'immobile, alla data del 16.03.2021, non risultava ancora godibile, con maturazione progressiva del danno da mancato utilizzo, proprio in ragione della mancata esecuzione dei lavori ordinati al convenuto, con conseguente evidente connessione tra il danno lamentato e la CP_1
mancata esecuzione del giudicato (ipotesi contemplata espressamente dall'art. 112 co. 3
c.p.a.).
Ed ancora, si ritiene opportuno precisare, che l'insediamento del commissario ad acta non segna la cessazione della fase esecutiva, bensì costituisce una modalità di attuazione del giudicato finalizzata a superare l'inerzia dell'amministrazione, con la conseguenza che l'eventuale protrarsi dell'inesecuzione rientra all'interno della fase di ottemperanza. In tal senso, l'art. 114 c.p.a., nel disporre che “Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta”, evidenzia che la fase successiva all'insediamento del commissario ad acta risulta governata dal giudice dell'ottemperanza.
In conclusione, nella cornice prospettata, la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice non può che risultare connessa alla mancata esecuzione del giudicato e, come tale, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo dell'ottemperanza, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e facendo applicazione dei parametri medi di cui al d.m.
55/2014 (così come successivamente modificato) e dell'assenza della fase istruttoria, come seguono: fase di studio della controversia, valore medio: €1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: €1.204,00; fase decisionale, valore medio: €2.905,00; per un compenso tabellare (valore medio) totale: €5.810,00.
p.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: CP_5
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al giudice amministrativo competente;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in €5.810,00 per compensi, oltre al 15% per Controparte_1 rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Reggio Calabria, 18/12/2025
Il Giudice
Dott. IO AN