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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 348/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CL RN;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Controparte_1 P.IVA_1
CO, TO Di RO, RE CA, EO RO e ZO SA IN;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2024 ha chiesto che Parte_1 CP_1
venga condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in €
[...]
133.773,00, consequenziale all'invalidità del 25% derivante dalla malattia professionale contratta per l'esposizione alle polveri d'amianto nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta tra il 1965 ed il 1995; in subordine, ha chiesto la condanna dell'avversaria al pagamento del solo danno differenziale, da liquidarsi in € 30.956,00. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha dedotto di aver contratto una malattia
1 professionale (asbestosi polmonare), patendo le conseguenze pregiudizievoli di cui alla pretesa risarcitoria azionata (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 5 febbraio 2025 in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito il giudicato portato dalla sentenza n. 4559/2019 emessa da questo stesso Tribunale il 13 dicembre 2019; in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza delle pretese avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'eccezione di giudicato.
Con precedente ricorso il deducendo di aver contratto una malattia Pt_1
professionale absesto-correlata nello svolgimento dell'attività lavorativa in favore di aveva chiesto che quest'ultima venisse condannata al risarcimento del Controparte_1 danno consequenziale (cfr. allegato n. 1 della memoria di costituzione).
La superiore pretesa risarcitoria veniva respinta con la sentenza n. 4559/2019 emessa da questo stesso Tribunale il 13 dicembre 2019 (cfr. allegato n. 3 della memoria di costituzione), successivamente passata in giudicato per l'inammissibilità dell'appello proposto (cfr. sentenza della locale Corte d'Appello prodotta come allegato n. 6 della memoria di costituzione).
Ebbene, dall'esame degli atti del precedente giudizio emerge chiaramente la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata in questa sede dalla società resistente: è innegabile, infatti, che le pretese azionate dal coincidono tanto nelle richieste Pt_1
(risarcimento del danno), quanto nei presupposti fattuali (carattere professionale di malattia asbesto-correlata), rimanendo evidentemente irrilevante la “diversa” (a tutto voler concedere: cfr. i ricorsi) e successiva diagnosi posta a fondamento dell'odierna pretesa.
D'altra parte, basta leggere la stessa motivazione della sentenza del 2019 per rendersi conto che una nuova decisione sulle pretese del si porrebbe Pt_1
irrimediabilmente in contrasto con il precedente coperto da giudicato.
Per le ragioni che precedono il ricorso va immediatamente dichiarato inammissibile.
2 Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Dichiarato inammissibile il ricorso, il va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Pt_1 al pagamento delle spese giudiziali avversarie, che si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (di per sé congruo, nonostante la gravità della condotta processuale del ricorrente, il quale ha agito in giudizio omettendo del tutto di riferire circa il precedente giurisprudenziale, evidentemente significativo a prescindere dalle conseguenze che ciascuno, secondo la propria prospettiva, potrebbe o vorrebbe trarne).
La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, invece, va respinta perché, nonostante le superiori considerazioni, non risulta che la parte vittoriosa abbia subito un danno diverso ed ulteriore rispetto agli esborsi già rimborsati ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
giudiziali, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 348/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CL RN;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Controparte_1 P.IVA_1
CO, TO Di RO, RE CA, EO RO e ZO SA IN;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2024 ha chiesto che Parte_1 CP_1
venga condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in €
[...]
133.773,00, consequenziale all'invalidità del 25% derivante dalla malattia professionale contratta per l'esposizione alle polveri d'amianto nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta tra il 1965 ed il 1995; in subordine, ha chiesto la condanna dell'avversaria al pagamento del solo danno differenziale, da liquidarsi in € 30.956,00. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha dedotto di aver contratto una malattia
1 professionale (asbestosi polmonare), patendo le conseguenze pregiudizievoli di cui alla pretesa risarcitoria azionata (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 5 febbraio 2025 in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito il giudicato portato dalla sentenza n. 4559/2019 emessa da questo stesso Tribunale il 13 dicembre 2019; in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza delle pretese avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'eccezione di giudicato.
Con precedente ricorso il deducendo di aver contratto una malattia Pt_1
professionale absesto-correlata nello svolgimento dell'attività lavorativa in favore di aveva chiesto che quest'ultima venisse condannata al risarcimento del Controparte_1 danno consequenziale (cfr. allegato n. 1 della memoria di costituzione).
La superiore pretesa risarcitoria veniva respinta con la sentenza n. 4559/2019 emessa da questo stesso Tribunale il 13 dicembre 2019 (cfr. allegato n. 3 della memoria di costituzione), successivamente passata in giudicato per l'inammissibilità dell'appello proposto (cfr. sentenza della locale Corte d'Appello prodotta come allegato n. 6 della memoria di costituzione).
Ebbene, dall'esame degli atti del precedente giudizio emerge chiaramente la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata in questa sede dalla società resistente: è innegabile, infatti, che le pretese azionate dal coincidono tanto nelle richieste Pt_1
(risarcimento del danno), quanto nei presupposti fattuali (carattere professionale di malattia asbesto-correlata), rimanendo evidentemente irrilevante la “diversa” (a tutto voler concedere: cfr. i ricorsi) e successiva diagnosi posta a fondamento dell'odierna pretesa.
D'altra parte, basta leggere la stessa motivazione della sentenza del 2019 per rendersi conto che una nuova decisione sulle pretese del si porrebbe Pt_1
irrimediabilmente in contrasto con il precedente coperto da giudicato.
Per le ragioni che precedono il ricorso va immediatamente dichiarato inammissibile.
2 Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Dichiarato inammissibile il ricorso, il va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Pt_1 al pagamento delle spese giudiziali avversarie, che si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (di per sé congruo, nonostante la gravità della condotta processuale del ricorrente, il quale ha agito in giudizio omettendo del tutto di riferire circa il precedente giurisprudenziale, evidentemente significativo a prescindere dalle conseguenze che ciascuno, secondo la propria prospettiva, potrebbe o vorrebbe trarne).
La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, invece, va respinta perché, nonostante le superiori considerazioni, non risulta che la parte vittoriosa abbia subito un danno diverso ed ulteriore rispetto agli esborsi già rimborsati ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
giudiziali, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
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