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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 29/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 110/2024
Fino ad oggi 29.1.2025 hanno rassegnato note scritte ex art 127ter cpc:
- per l'avv. PITTELLI GIANDOMENICO e l'avv. Parte_1
UNTERTHINER MANUEL
- per Controparte_1
-
Esaurita la discussione tramite memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando la Sentenza in calce.
Il Giudice
NE Mussner
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NE Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. PITTELLI GIANDOMENICO e dall'avv. dott. UNTERTHINER
MANUEL
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA P.IVA_1
RESISTENTE
pagina2 di 9 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo da parte del ricorrente di dover corrispondere i richiesti contributi e di conseguenza annullare l'avviso di addebito di cui sopra emesso dall'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale a carico del ricorrente per l'anno 2016 e comunque dichiararsi il medesimo illegittimo ed inefficace;
in ogni caso: condannare l' a corrispondere Controparte_1
a favore del signor anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., una Parte_1
somma di denaro, somma da determinare comunque anche in via equitativa.
Con rifusione integrale delle spese di lite, anche spese generali, ed oltre IVA e
CAP, come da parametro ministeriale.
Di parte convenuta
In via preliminare:
A. Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorso in partis quibus, ai sensi degli art. 29 D. Lvo 46/99 ed artt.617- 618 bis c.p.c., essendo trascorsi i 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
B. Ordinarsi ai sensi dell'art. 107 c.p.c. la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Bolzano in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, affinché provi e fondi il maggior reddito accertato pagina3 di 9 in capo al sig. e i maggiori contributi a percentuale da questi Parte_1
dovuti alla gestione commercianti e perché tenga indenne l' nei CP_1 CP_1
confronti delle domande di parte ricorrente relative al merito e anche relativamente alle spese di giudizio.
In via principale
C. Respingersi in toto il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma dell'AVA opposto, oltre accessori / sanzioni / interessi di mora ex lege maturandi fino alla data dal saldo o della somma minore da accertarsi eventualmente con espletanda CTU e con condanna di parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' o al concessionario per la CP_1
riscossione
D. Rifusione di spese e competenze a carico del ricorrente pagina4 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'opponente sig. lamenta che in data 19.01.2024 gli era stato Parte_2
notificato al ricorrente l'avviso di addebito qui impugnato che nella parte motiva riporta “Agenzia delle entrate accertamento unificato anno 2016 n.
TBA01A200137 notificato il 29/03/2022”. Risultava dal suddetto avviso la pretesa di complessivamente Euro 8.529,05.
L'AVA trova le sue origini nella verifica fiscale fatta alla ditta EWOS S.r.l.
(all'epoca dei fatti contestati ancora Tischlerei PF S.n.c. di PF
NE & Co.). A seguito della stessa sono stati contestati debiti tributari per operazioni non contabilizzate;
per i medesimi importi procede l' . CP_1
Il sig eccepisce la prescrizione del credito contributivo, essendo Pt_1
questo risalente al 2016. In ogni caso il ricorrente dichiara di aver impugnato l'addebito tributario nelle sedi previste, che quindi era ancora del tutto provvisorio e privo di efficacia vincolante.
In ogni caso contesta la fondatezza della pretesa tributaria e di conseguenza contributiva, per insussistenza dei fatti come dedotti e presunti dalla GDF. Entra nel merito delle singole posizioni contrattuali, nel cui ambito l'amministrazione tributaria ha presunto mancata fatturazione. Spiega posizione per posizione, per cui le presunzioni (semplici) della GDF non sarebbero logicamente concludenti e contrari ai fatti.
2. Si costituisce in giudizio l' e spiega i presupposti di fatto e la logica CP_1
delle presunzioni della Guardia di Finanza. I fratelli avrebbero Pt_1
pagina5 di 9 costituito una seconda società in Svizzera, assiema ad altro soggetto, il tutto per far fatturare il tutto dalla società svizzera, invece che da quella italiana.
Dai controlli effettuati alla società svizzera sarebbero emerse una serie di posizioni in ordine alle quali vi era o un preventivo, o un ordine, o la fatturazione d'acquisto dei materiali, senza poi una corrispondente fatturazione dell'importo da parte della falegnameria per la prestazione – Pt_1
presuntamente - eseguita.
In diritto ritiene che i vizi formali dell'avviso di addebito (cui è riportabile CP_1
anche l'eccepita illegittimità dell'avviso ex art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99), concernano la regolarità formale del titolo esecutivo, integrando un'opposizione agli atti esecutivi. Posto che valgono i termini ex art 617 cpc, alla luce del deposito del ricorso dd. 28.2.024, alla luce della notifica del titolo del
19.01.2024, le relative questioni dovrebbero essere inammissibili.
3. Premesso che l'opposizione del ricorrente è da qualificarsi opposizione agli atti esecutivi solo laddove deduce l'improcedibilità della procedura impositiva per non definitività del titolo tributario, a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione, coglie nel senso l'eccezione di di tardività del ricorso sul CP_1
punto, posto che dal ricorso emerge la tardività per decorrenza del termine di gg
20 rispetto alla sua proposizione.
Le altre contestazioni sono da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, in quanto il ricorrente contesta la pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici dell'AVA ed eccepisce la prescrizione della stessa. In ordine a tali punti l'eccezione di tardività sollevata da è quindi CP_1
irrilevante.
pagina6 di 9 4. Quanto alla prescrizione emerge sempre dall'atto introduttivo del ricorrente un accertamento del 2018, la notifica di atti interruttivi avvenuti nel 2022 e poi successivamente l'invio dell'AVA. Giustamente, cfr. Cass. n. 17769 del 2015, va tenuto conto dell'accertamento avvenuto in sede tributaria dd. 31.08.2018, e va altresì tenuto conto delle proroghe concesse dal Decreto Cura Italia n.
18/2020 e dal decreto Milleproroghe n. 183/2020. Complessivamente, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni, per cui l'eccezione di prescrizione si palesa come infondata.
5. E con ciò si passa all'esame delle pretese di maggiore contribuzione richiesta dall' , che quindi si ritrova nella posizione di attore sostanziale. Di CP_1
conseguenza spetta all' dedurre e provare il maggior reddito soggetto a CP_1
contribuzione . CP_1
parte dall'accertamento della Guardia di Finanza, che ha rilevato delle CP_1
incongruenze tra contabilità, ordini e corrispondente acquisto di materiale. Parte, quindi, da un ordine o preventivo, accerta l'acquisto del materiale e verifica l'esito. Ove a seguito di un ordine o preventivo fosse stato acquistato il corrispondente materiale, la Guardia di Finanza ne ha dedotto la relativa fornitura al cliente e laddove mancava la corrispondente fattura deduce un'evasione, con effetti riflessi sulla contribuzione previdenziale.
Ora, anche nel processo civile e previdenziale le presunzioni sono ammesse.
Sono, tuttavia, suscettibili di prova contraria.
Nella specie le parti hanno, in occasione dell'udienza del 5.12.2024, prestato il loro consenso all'acquisizione dei verbali di escussione testi relativa al procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti, con l'unica differenza che pagina7 di 9 parte processuale era il sig. socio anch'esso della Tischlerei Controparte_2
PF S.n.c. di PF NE & Co., e non l'odierno ricorrente. Non solo l'oggetto era identico, anche i difensori delle parti e i relativi atti erano parimenti identici, per cui i testi sarebbero stati escussi sui medesimi capitoli di prova.
Ciò posto sono stati acquisiti atti e documenti del procedimento iscritto sub rg n.
109/2024.
Ora, quasi tutti i testi hanno confermato che per i più variegati motivi rispetto all'iniziale preventivo o ordine avevano pagato in meno, vuoi perché receduti dal contratto, vuoi perché avevano scelto altri materiali, chi aveva il figlio che procedeva al montaggio e via dicendo.
Ciò posto, per l'anno in questione, non è emersa una costante prassi di mancata fatturazione o simili, per cui – pur non essere stato provato ogni singolo rapporto
– non si può ritenere che le presunzioni fatte dall'agente accertatore siano valide o logicamente coerenti. Con la presunzione si giunge da un fatto conosciuto ad altro fatto sconosciuto, meccanismo questo, che nella specie si è rilevato errato in molteplici casi, per cui in questa sede non si può ritenere provato la tesi dell' per cui in assenza di continuità tra ordine, acquisto materiale e CP_1
fatturazione si sia automaticamente dinanzi ad un illecito tributario o contributivo, potendo semplici operazioni commerciali spiegare quanto accaduto.
Ciò posto, il ricorso è accolto.
6. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori medi per lo scaglione di riferimento, minimi per la fase istruttoria.
pagina8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara che le somme richieste con l'avviso di addebito qui impugnato che nella parte motiva riporta “Agenzia delle entrate accertamento unificato anno 2016 n. TBA01A200137 notificato il
29/03/2022” notificatoi il 19.1.2024 non sono dovute;
• condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.559, oltre € 237 per
[...]
spese vive ed accessori di legge.
29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
NE Mussner
pagina9 di 9
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 110/2024
Fino ad oggi 29.1.2025 hanno rassegnato note scritte ex art 127ter cpc:
- per l'avv. PITTELLI GIANDOMENICO e l'avv. Parte_1
UNTERTHINER MANUEL
- per Controparte_1
-
Esaurita la discussione tramite memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando la Sentenza in calce.
Il Giudice
NE Mussner
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NE Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. PITTELLI GIANDOMENICO e dall'avv. dott. UNTERTHINER
MANUEL
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA P.IVA_1
RESISTENTE
pagina2 di 9 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo da parte del ricorrente di dover corrispondere i richiesti contributi e di conseguenza annullare l'avviso di addebito di cui sopra emesso dall'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale a carico del ricorrente per l'anno 2016 e comunque dichiararsi il medesimo illegittimo ed inefficace;
in ogni caso: condannare l' a corrispondere Controparte_1
a favore del signor anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., una Parte_1
somma di denaro, somma da determinare comunque anche in via equitativa.
Con rifusione integrale delle spese di lite, anche spese generali, ed oltre IVA e
CAP, come da parametro ministeriale.
Di parte convenuta
In via preliminare:
A. Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorso in partis quibus, ai sensi degli art. 29 D. Lvo 46/99 ed artt.617- 618 bis c.p.c., essendo trascorsi i 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
B. Ordinarsi ai sensi dell'art. 107 c.p.c. la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Bolzano in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, affinché provi e fondi il maggior reddito accertato pagina3 di 9 in capo al sig. e i maggiori contributi a percentuale da questi Parte_1
dovuti alla gestione commercianti e perché tenga indenne l' nei CP_1 CP_1
confronti delle domande di parte ricorrente relative al merito e anche relativamente alle spese di giudizio.
In via principale
C. Respingersi in toto il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma dell'AVA opposto, oltre accessori / sanzioni / interessi di mora ex lege maturandi fino alla data dal saldo o della somma minore da accertarsi eventualmente con espletanda CTU e con condanna di parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' o al concessionario per la CP_1
riscossione
D. Rifusione di spese e competenze a carico del ricorrente pagina4 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'opponente sig. lamenta che in data 19.01.2024 gli era stato Parte_2
notificato al ricorrente l'avviso di addebito qui impugnato che nella parte motiva riporta “Agenzia delle entrate accertamento unificato anno 2016 n.
TBA01A200137 notificato il 29/03/2022”. Risultava dal suddetto avviso la pretesa di complessivamente Euro 8.529,05.
L'AVA trova le sue origini nella verifica fiscale fatta alla ditta EWOS S.r.l.
(all'epoca dei fatti contestati ancora Tischlerei PF S.n.c. di PF
NE & Co.). A seguito della stessa sono stati contestati debiti tributari per operazioni non contabilizzate;
per i medesimi importi procede l' . CP_1
Il sig eccepisce la prescrizione del credito contributivo, essendo Pt_1
questo risalente al 2016. In ogni caso il ricorrente dichiara di aver impugnato l'addebito tributario nelle sedi previste, che quindi era ancora del tutto provvisorio e privo di efficacia vincolante.
In ogni caso contesta la fondatezza della pretesa tributaria e di conseguenza contributiva, per insussistenza dei fatti come dedotti e presunti dalla GDF. Entra nel merito delle singole posizioni contrattuali, nel cui ambito l'amministrazione tributaria ha presunto mancata fatturazione. Spiega posizione per posizione, per cui le presunzioni (semplici) della GDF non sarebbero logicamente concludenti e contrari ai fatti.
2. Si costituisce in giudizio l' e spiega i presupposti di fatto e la logica CP_1
delle presunzioni della Guardia di Finanza. I fratelli avrebbero Pt_1
pagina5 di 9 costituito una seconda società in Svizzera, assiema ad altro soggetto, il tutto per far fatturare il tutto dalla società svizzera, invece che da quella italiana.
Dai controlli effettuati alla società svizzera sarebbero emerse una serie di posizioni in ordine alle quali vi era o un preventivo, o un ordine, o la fatturazione d'acquisto dei materiali, senza poi una corrispondente fatturazione dell'importo da parte della falegnameria per la prestazione – Pt_1
presuntamente - eseguita.
In diritto ritiene che i vizi formali dell'avviso di addebito (cui è riportabile CP_1
anche l'eccepita illegittimità dell'avviso ex art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99), concernano la regolarità formale del titolo esecutivo, integrando un'opposizione agli atti esecutivi. Posto che valgono i termini ex art 617 cpc, alla luce del deposito del ricorso dd. 28.2.024, alla luce della notifica del titolo del
19.01.2024, le relative questioni dovrebbero essere inammissibili.
3. Premesso che l'opposizione del ricorrente è da qualificarsi opposizione agli atti esecutivi solo laddove deduce l'improcedibilità della procedura impositiva per non definitività del titolo tributario, a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione, coglie nel senso l'eccezione di di tardività del ricorso sul CP_1
punto, posto che dal ricorso emerge la tardività per decorrenza del termine di gg
20 rispetto alla sua proposizione.
Le altre contestazioni sono da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, in quanto il ricorrente contesta la pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici dell'AVA ed eccepisce la prescrizione della stessa. In ordine a tali punti l'eccezione di tardività sollevata da è quindi CP_1
irrilevante.
pagina6 di 9 4. Quanto alla prescrizione emerge sempre dall'atto introduttivo del ricorrente un accertamento del 2018, la notifica di atti interruttivi avvenuti nel 2022 e poi successivamente l'invio dell'AVA. Giustamente, cfr. Cass. n. 17769 del 2015, va tenuto conto dell'accertamento avvenuto in sede tributaria dd. 31.08.2018, e va altresì tenuto conto delle proroghe concesse dal Decreto Cura Italia n.
18/2020 e dal decreto Milleproroghe n. 183/2020. Complessivamente, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni, per cui l'eccezione di prescrizione si palesa come infondata.
5. E con ciò si passa all'esame delle pretese di maggiore contribuzione richiesta dall' , che quindi si ritrova nella posizione di attore sostanziale. Di CP_1
conseguenza spetta all' dedurre e provare il maggior reddito soggetto a CP_1
contribuzione . CP_1
parte dall'accertamento della Guardia di Finanza, che ha rilevato delle CP_1
incongruenze tra contabilità, ordini e corrispondente acquisto di materiale. Parte, quindi, da un ordine o preventivo, accerta l'acquisto del materiale e verifica l'esito. Ove a seguito di un ordine o preventivo fosse stato acquistato il corrispondente materiale, la Guardia di Finanza ne ha dedotto la relativa fornitura al cliente e laddove mancava la corrispondente fattura deduce un'evasione, con effetti riflessi sulla contribuzione previdenziale.
Ora, anche nel processo civile e previdenziale le presunzioni sono ammesse.
Sono, tuttavia, suscettibili di prova contraria.
Nella specie le parti hanno, in occasione dell'udienza del 5.12.2024, prestato il loro consenso all'acquisizione dei verbali di escussione testi relativa al procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti, con l'unica differenza che pagina7 di 9 parte processuale era il sig. socio anch'esso della Tischlerei Controparte_2
PF S.n.c. di PF NE & Co., e non l'odierno ricorrente. Non solo l'oggetto era identico, anche i difensori delle parti e i relativi atti erano parimenti identici, per cui i testi sarebbero stati escussi sui medesimi capitoli di prova.
Ciò posto sono stati acquisiti atti e documenti del procedimento iscritto sub rg n.
109/2024.
Ora, quasi tutti i testi hanno confermato che per i più variegati motivi rispetto all'iniziale preventivo o ordine avevano pagato in meno, vuoi perché receduti dal contratto, vuoi perché avevano scelto altri materiali, chi aveva il figlio che procedeva al montaggio e via dicendo.
Ciò posto, per l'anno in questione, non è emersa una costante prassi di mancata fatturazione o simili, per cui – pur non essere stato provato ogni singolo rapporto
– non si può ritenere che le presunzioni fatte dall'agente accertatore siano valide o logicamente coerenti. Con la presunzione si giunge da un fatto conosciuto ad altro fatto sconosciuto, meccanismo questo, che nella specie si è rilevato errato in molteplici casi, per cui in questa sede non si può ritenere provato la tesi dell' per cui in assenza di continuità tra ordine, acquisto materiale e CP_1
fatturazione si sia automaticamente dinanzi ad un illecito tributario o contributivo, potendo semplici operazioni commerciali spiegare quanto accaduto.
Ciò posto, il ricorso è accolto.
6. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori medi per lo scaglione di riferimento, minimi per la fase istruttoria.
pagina8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara che le somme richieste con l'avviso di addebito qui impugnato che nella parte motiva riporta “Agenzia delle entrate accertamento unificato anno 2016 n. TBA01A200137 notificato il
29/03/2022” notificatoi il 19.1.2024 non sono dovute;
• condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.559, oltre € 237 per
[...]
spese vive ed accessori di legge.
29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
NE Mussner
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