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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/09/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 247/2025 R.G. promossa da
), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Leone;
Appellante contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Bianca;
Appellato
e nei confronti di
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Ivano Marcedone, dall'avv. Manlio Galeano e dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: previdenza.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 995 del 7.11.2024, il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso molteplici avvisi di addebito Controparte_1
e cartelle di pagamento aventi ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali afferenti a varie annualità, annullava e dichiarava non dovuti per provvedimento normativo e/o prescrizione i crediti di cui alle seguenti cartelle: n. 2980070000230063, limitatamente al ruolo n. 840/2006; n. 29820080023208427, limitatamente ai ruoli nn.
411/2008, 676/2008 e 736/2008; n. 29820090004965850; n. 29820090013276414; n.
2982009 0016353292; n. 29820100010238529; n. 29820110004286916; compensava le spese di lite.
Il Tribunale riteneva preliminarmente infondata l'eccezione sollevata dall' di CP_2
inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire in capo all'opponente.
Quindi - dato atto della produzione in giudizio da parte dell' e dell CP_2 CP_3
degli atti comprovanti le notifiche degli avvisi e delle cartelle di pagamento
[...]
nonché delle successive intimazioni di pagamento quali atti interruttivi e altresì degli estratti di ruolo aggiornati comprovanti gli annullamenti ex lege di taluni degli atti impugnati - riteneva parzialmente fondata l'opposizione. Precisava che, con riferimento alle cartelle n. 29820050011334103 e n. 29820080023208427 (quest'ultima limitatamente alla residua parte non annullata di cui al ruolo n. 313/2008) e agli avvisi di addebito nn. 59820112000299104, 5982012000105463100, 59820112000274638 e
59820120001413889, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata attesa la regolare notifica degli atti interruttivi successivi all'iscrizione al ruolo.
Con ricorso del 18.04.2025 proponeva appello avverso la citata sentenza l'
[...]
. Resistevano al gravame e l' . Parte_1 Controparte_1 CP_2
La causa è stata posta in decisione in data 11 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, censura la sentenza per violazione dell'art.112 Pt_2
c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c. e rileva che il giudice ha errato nel disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire in capo all'opponente sollevata dall' . CP_2
Sostiene che in forza di quanto affermato dall'odierno appellato nel proprio ricorso in opposizione, ovvero di avere avuto conoscenza delle cartelle e degli avvisi di addebito opposti solo a seguito di richiesta di informazioni all'agente della riscossione ed al rilascio dei relativi estratti di ruolo, il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione senza esaminare il merito della pretesa creditoria.
Evidenzia che l'art. 3-bis, D.L n. 146/2021 inserito in sede di conversione dalla legge n.215/2021, ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile in via diretta”. Assume pertanto che a seguito del predetto intervento legislativo l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è in generale inammissibile, tranne che il contribuente dimostri la sussistenza di una delle tre ipotesi normativamente e specificatamente individuate dalla citata disposizione, non ricorrenti nel caso in esame.
2. Con altro motivo deduce la violazione dell'art. 115 e116 c.p.c. e critica la decisione per avere dichiarato, sulla base di un'errata valutazione delle prove documentali offerte da esso agente della riscossione, l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella n.
29820090013276414 (limitatamente al ruolo n. 329/2009) e alla cartella
29820110004286916.
3. Così riassunte le critiche alla sentenza impugnata, occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione di questione rilevabile, anche d'ufficio, Pt_2
in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno. Come precisato di recente dalla Corte di cassazione a Sez. U. nella sentenza n. 24172/2025, “qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare
3 espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni
“fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata»”; la Corte ha, altresì, chiarito che tra tali vizi rientrano le condizioni dell'azione, precisando ulteriormente che “L'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate”.
In ordine alla legittimazione, il collegio richiama l'orientamento della Corte di cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque
4 effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno precisato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge
(art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno
(l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)
Cassazione civile, sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata).
Nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, per far accertare l'insussistenza della pretesa previdenziale. L'unico soggetto legittimato passivo in relazione a tale domanda è l'ente previdenziale.
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n.
17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372 “Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007) …" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
5 4. Nella fattispecie in esame l'opponente con il ricorso introduttivo del giudizio ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito di cui agli estratti di ruolo impugnati nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto delle stesse. Il concessionario con l'appello ha dedotto, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo per carenza di interesse ad agire;
in subordine, l'erroneità della sentenza impugnata per avere dichiarato l'estinzione dei crediti di cui di cui alle cartelle n. 29820090013276414 (limitatamente al ruolo n.
329/2009) e n. 29820110004286916.
Al fine di verificare la legittimazione ad agire del concessionario rileva l'oggetto del giudizio;
non vi è dubbio che lo stesso riguardi il merito della pretesa creditoria;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di e l'inammissibilità dell'appello Pt_2
dalla stessa spiegato, anche se volto a far valere la carenza di interesse ad agire del contribuente per avere impugnato gli estratti di ruolo (esaminabile solo in giudizio promosso da soggetto legittimato) e anche se afferente a un giudizio di opposizione all'esecuzione.
Né può rilevare la giurisprudenza richiamata dallo stesso concessionario nelle note scritte autorizzate (cfr. Cass. civ. sez. III, sent. n. 25272 del 20.09.2024), vertendo il principio di diritto enunciato dalla Corte “in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973”, laddove la presente controversia ha natura previdenziale, regolata dai principi sopra esposti.
Parimenti non rileva l'eccepita carenza di interesse ad agire dell'opponente, posto che la stessa può essere rilevata d'ufficio solo in un giudizio introdotto da soggetto legittimato.
5. L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello di CP_2
Pt_2
La domanda dell' può qualificarsi come impugnazione adesiva rivolta contro la parte CP_2
cui è rivolta l'impugnazione principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono semplicemente richiamati configurando
6 un “appello per relationem”) e, tuttavia, l' non ha notificato la memoria di CP_2
costituzione all'appellato.
Poiché l'appello principale è inammissibile per le ragioni sopra esposte, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza (Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436
c.p.c. Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2020, n. 3830).
Nel caso in esame l'impugnazione adesiva è stata proposta nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque è ammissibile, e tuttavia l' non ha CP_2
provveduto a notificare l'appello al . CP_1
L'appello adesivo dell' in mancanza di notifica all'appellato va dichiarato CP_2
improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. 19/01/2016, n. 837; Cass.
n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cassazione civile, sez. lav. 19/10/2017 n. 24742, cfr. Cassazione civile sez. III 17.2.2023 n. 5166, Cassazione civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889 ).
6. In definitiva l'appello di deve dichiararsi Parte_1
inammissibile; l'appello adesivo dell' deve dichiararsi improcedibile. CP_2
7 7. Le spese di lite del presente grado, come liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle professionali vigenti e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante; vanno compensate le spese di lite tra e . Pt_2 CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'appello di;
Parte_1
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' ; CP_2
condanna al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di Pt_2
€ 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Salvatore Bianca;
compensa le spese di lite tra e . Pt_2 CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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