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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13211/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 20.6.2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 13211/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Luca ZUPPELLI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 14.2.2024, cittadino nigeriano proveniente da Benin City (Edo State), ha Parte_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 1.10.2024 (notificato all'istante in data CP_1
10.10.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Pag. 1 di 6 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 29.10.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: attestato di frequenza a un corso di formazione professionale presso la Scuola Bottega Artigiani Impresa Sociale s.r.l. di Brescia;
contratto di locazione di immobile ad uso abitativo;
estratto conto previdenziale aggiornato al 12.10.2024; attestazione CP_2
ISEE valida sino al 31.12.2024; comunicazione relativa alla trasformazione del contratto a Pt_2 tempo pieno e determinato stipulato con la unipersonale l'11.3.2024 in contratto di lavoro CP_3
a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 1.4.2024; CU 2023 relativa al pregresso rapporto di lavoro con la Elide s.r.l.s.; varie buste paga;
certificato di nascita del figlio estratto per Persona_1 riassunto dell'atto di nascita della figlia certificato di matrimonio civile tra il ricorrente e Persona_2
). Persona_3
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 13.4.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata lo stesso 10.4.2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione CP_1 personale del ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo, del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dalla coniuge dello straniero, nonché della comunicazione relativa al licenziamento Pt_2 del ricorrente per giustificato motivo oggettivo in data 31.12.2024.
4. L'udienza di comparizione delle parti, fissata anche per la discussione della causa in data 24.4.2025, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 23.4.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Pag. 2 di 6 Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata formalizzata in sede amministrativa il 14.2.2024 (senza che consti una manifestazione di volontà in tal senso in data precedente), deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più
Pag. 3 di 6 rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare, l'unica differenza rispetto alla previgente disciplina (introdotta con il d.l. 20/2023) è che l'odierno art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit., per effetto dell'abrogazione del III-IV periodo, non annette più una rilevanza “diretta” alla tutela della vita privata e familiare, circostanza che
– come si è detto – aveva indotto la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., ancóra una volta, Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) a ritenere non più necessario il giudizio di comparazione, seppure “attenuato”, che caratterizzava invece la precedente protezione “umanitaria” e presupponeva una contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente, mediante il raffronto tra la sua vita in Italia, quella che egli aveva vissuto prima della partenza e quella a cui si sarebbe trovato esposto in conseguenza del rimpatrio (ciò, evidentemente, al fine di verificare se lo straniero fosse al punto sradicato dal Paese di provenienza che il solo rimpatrio avrebbe potuto pregiudicare i diritti fondamentali della sua persona).
Nella particolare ipotesi della protezione “interna” per integrazione sociale o familiare, pertanto, la novella del 2023 – avendo eliminato la tipizzazione positiva dei criteri di valutazione precedentemente elencati nel III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit. e non avendo contemplato una clausola generale di tutela per “ragioni umanitarie” come quella prevista nella disciplina previgente al citato d.l. 113/2018 – ha reintrodotto la necessità di effettuare un giudizio di comparazione tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle sperimentate o attese nel Paese di origine.
Torna, dunque, a costituire una “pietra miliare” della disciplina di settore il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che con riferimento alla “vecchia” protezione “umanitaria” ha ritenuto necessaria «una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, si evidenzia
Pag. 4 di 6 innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa. 3. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
Alla luce delle COI esaminate non emerge, infatti, un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani in Edo State, pur in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali il ricorrente non ha allegato di appartenere.
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l'Edo State è stato pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overiew Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume Niger dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alerts residents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding- edogovt-alertsresidents-to-relocate-to-higher-planes/).
La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
In assenza di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani (se non per le categorie di persone sopra indicate), non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
4. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), d.lgs. 286/1998, norma che impone – come si è detto – di valutare la sua situazione personale e familiare nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit., tra i quali rientra anche quello di tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
È, in proposito, da considerare positivamente l'integrazione raggiunta da sotto il profilo Parte_1 socio-lavorativo: dopo aver lavorato come collaboratore familiare tra il 2020 e il 2021, in data 16.2.2022 egli è stato assunto dalla Enar s.r.l., presso la quale ha lavorato sino al 30.4.2022; l'istante ha, poi, lavorato per dieci giorni nel mese di giugno 2022 per la e dal 5.9.2022 al 27.9.2022 per la Edilcity CP_4
s.r.l.s., per poi passare sùbito dopo alle dipendenze della Elide s.r.l.s., per cui ha prestato attività sino al 28.2.2023; in séguito, egli ha stipulato un contratto di lavoro con la Milano Edile s.r.l.s. per il periodo 1.3.2023-9.7.2023 e un successivo contratto con la Domino s.r.l.s. dal 15.6.2023 al 25.9.2023; quindi, il 27.9.2023 egli è passato alle dipendenze della presso la quale è rimasto fino all'8.3.2024, venendo CP_5 infine assunto dalla in data 11.3.2024 in forza di contratto a tempo pieno e determinato, CP_3 trasformato a decorrere dal 1.4.2024 in contratto a tempo pieno e indeterminato, rimasto in esecuzione sino al 31.12.2024, allorché il richiedente è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Pag. 5 di 6 L'istante non è, poi, privo di legami familiari e affettivi significativi in Italia, ove egli convive (in un appartamento regolarmente condotto in locazione) con la moglie (nata in [...] il Persona_3
29.5.1996 e da lui sposata in Italia il 5.11.2022) e con i figli piccoli (nato a [...] il Persona_1
5.2.2021) e (nato a [...] il [...]). Si tratta di vincoli familiari di assoluto rilievo Persona_2
(considerata anche la tenera età dei figli minori) e, perciò, meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Considerata tale documentata integrazione lavorativa, vista l'importanza dei vincoli familiari in Italia e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine (con il quale non risulta che egli abbia attualmente legami per ragioni familiari, sociali, lavorative o anche solo culturali così intensi), stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi degli artt. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (non è viceversa rilasciabile il permesso per protezione speciale previsto dalla normativa abrogata dal d.l. 20/2023, conv., con mod., dalla l. 50/2023, invocato dal ricorrente, dal momento che la sua domanda è successiva all'entrata in vigore di tale decreto).
5. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte. Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 19, comma 1.1, I periodo C.F._1
(ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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