Art. 5. Controllo e vigilanza
Il Ministero della marina mercantile ha il controllo e la vigilanza sull'attivita' delle imprese ammesse alle provvidenze di cui al precedente articolo 1, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.
Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti attuativi del piano di settore per l'industria navalmeccanica nonche' ogni altra notizia richiesta dalla Amministrazione marittima per una piu' approfondita conoscenza dell'attivita' svolta.
Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.
Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti, nonche' quelle per consulenze, ricerche, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o societa' nazionali o estere operanti nel settore, sempre che rientrino nell'attivita' e nella problematica attinente l'industria cantieristica navale, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.
Per l'esercizio della vigilanza e' assegnato al Registro italiano navale la meta' della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un quarto della ritenuta medesima.
Il Ministero della marina mercantile ha il controllo e la vigilanza sull'attivita' delle imprese ammesse alle provvidenze di cui al precedente articolo 1, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.
Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti attuativi del piano di settore per l'industria navalmeccanica nonche' ogni altra notizia richiesta dalla Amministrazione marittima per una piu' approfondita conoscenza dell'attivita' svolta.
Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.
Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti, nonche' quelle per consulenze, ricerche, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o societa' nazionali o estere operanti nel settore, sempre che rientrino nell'attivita' e nella problematica attinente l'industria cantieristica navale, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.
Per l'esercizio della vigilanza e' assegnato al Registro italiano navale la meta' della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un quarto della ritenuta medesima.