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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11836 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 17246/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica D'Auria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17246 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
C.F.: e C.F.: entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Iovine, pec: Email_1
-OPPONENTI –
CONTRO
(C.F. ), sito in Napoli, alla Via Galileo Galilei, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Guido CP_2
Elviri , pec: Email_2
-OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a precetto di pagamento ex art. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: ”… Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve al
[...] in forza del titolo azionato in quanto il credito è infondato e non dovuto per le ragioni Controparte_3 dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 04/06/2021 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
condannare il ai sensi dell'art. 96 Controparte_3
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
condannare l'opposto
pagina 1 di 5 alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A., da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipatario.…”;
Per l'opposto:” … Voglia l'Ill.mo Magistrato: Rigettare l'opposizione così come proposta in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
Condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.…”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti, nella qualità di condomini del
[...]
, adivano il Tribunale proponendo opposizione al precetto notificato in data Controparte_4
11/05/2021, unitamente al decreto ingiuntivo n°921/2021 emesso l'8/02/2021 dal Tribunale di
Napoli, 6^ sezione civile, Giudice dr.ssa Roberta De Luca, per oneri condominiali dovuti dai condomini dell'edificio della , al , di cui CP_4 CP_3 Controparte_5 Controparte_4 tale edificio fa parte insieme ad altri dieci condominii.
Tale ingiunzione veniva richiesta ed ottenuta dal supercondominio, con formula di provvisoria esecutorietà.
Gli opponenti lamentavano:
- la mancanza di legittimazione attiva e passiva in virtù dell'art. 9 del regolamento di supercondominio, il quale prevedeva che i singoli condomini non potessero essere oggetto di azioni recuperatorie di crediti vantati dal supercondominio, che dovevano invece essere rivolte direttamente all'amministratore/rappresentante dei singoli condominii, a prescindere dalle posizioni debitorie degli stessi;
- l'omessa costituzione in mora e preventiva informazione in favore dei condomini in ordine al credito insorto;
- la non rilevabilità delle somme oggetto di ingiunzione dalla documentazione contabile del supercondominio né da quella del condominio della scala I;
- la prescrizione dei crediti;
- la duplicazione del credito in quanto già contenuto nella sentenza di condanna passata in giudicato, emessa dall'ufficio del Giudice di Pace di Napoli 9° sez. civile, dr. Biondi, tra le medesime parti.
Costituitasi parte opposta con comparsa del 20.10.2021, contestava gli assunti attorei opponendosi alla richiesta di sospensione dell'esecutorietà del titolo per carenza dei presupposti di legge rappresentando di avere regolarmente seguito le disposizioni normative previste per legge, avendo il creditore supercondominio (o ingiunto al debitore la Controparte_6 Parte_3 richiesta di pagamento ed il comunicato il nominativo dei condomini morosi Parte_3
pagina 2 di 5 onde consentire al creditore di procedere al recupero, come previsto dall'art. 63 commi 1 e 2 disp.att. cpc .
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, depositate memorie ex art. 183 comma 6 cpc (nella formulazione previgente), all'udienza del 03/07/2025 la causa veniva riservata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via preliminare, occorre qualificare giuridicamente la domanda proposta dagli opponenti, in quanto gli stessi hanno proposto motivi di opposizione di diversa natura. La domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi relativamente all'eccezione di omessa costituzione in mora degli opposti e di inintelligibilità delle somme richieste, mentre va qualificata come opposizione all'esecuzione, relativamente all'eccezione di difetto di legittimazione passiva ed all'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Orbene, dagli atti di causa emerge che l'atto di precetto veniva notificato agli opponenti in data
11/05/2021, mentre la citazione è stata notificata a mezzo pec in data 23/06/2021, dunque ben oltre il termine di decadenza previsto dal legislatore, posto che l'opposizione ex art. 617 cpc va proposta entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dal momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto.
Pertanto, i motivi di opposizione agli atti esecutivi sono inammissibili in quanto tardivamente proposti.
§2. Passando all'esame dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., va osservato che già con ordinanza dell' 11/11/2021, con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è stato evidenziato che i motivi di opposizione inerenti al merito della pretesa creditoria andavano fatti valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non potendo essi essere esaminati in sede di opposizione all'esecuzione, ove è ammessa unicamente la verifica della legittimità del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute (cfr. ex plurimis Cass. 3277/15:“…in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso…” e così già Cass. 1935/94, nonché Cass. n. 2742/99, ecc.).
pagina 3 di 5 Dunque, l'eccezione di prescrizione dei crediti ingiunti, così come l'eccezione relativa alla ipotizzata duplicazione del titolo ed infine quella inerente il difetto di prova del credito non risultante dalla documentazione contabile del e del supercondominio, andavano proposte CP_3 nell'appropriata sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Se ciò non è stato fatto dal condominio verticale della Scala “I” del , il titolo esecutivo di formazione giudiziale si è cristallizzato e CP_3 non può essere rimesso in discussione nella presente sede.
Se poi vi è stata omissione colpevole nella mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte del suddetto verticale, gli opponenti potranno al più rivalersi nei suoi confronti, sempre che, CP_3 beninteso, siano integrati e dimostrati i presupposti in fatto ed in diritto di responsabilità in capo al suddetto . CP_3
§3. In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva/passiva sollevata dagli opponenti, astrattamente proponibile in ogni stato e grado del processo, si evidenzia quanto segue.
Dai documenti in atti risulta che il D.I. provvisoriamente esecutivo posto a base del precetto sia stato emesso in favore del Supercondominio creditore nei confronti di uno dei condomìni facenti parte del complesso supercondominiale, per il mancato pagamento di spese relative a beni comuni dell'intero
(Super)condominio orizzontale.
Ebbene la legittimità di tale azione recuperatoria del Supercondominio verso il verticale CP_3 trova fondamento nell'art.9 c. 3 del regolamento del Supercondominio, che prevede: “Egli
[l'amministratore delle sole parti comuni] provvede ad erogare le spese ed a riscuotere i contributi ordinari e straordinari dovuti dagli amministratori di condominio indipendentemente dalle posizioni dei singoli condomini…”.
Ciò posto, la legittimazione a cascata in confronto degli odierni opponenti, quali condòmini morosi rispetto agli specifici oneri supercondominiali - in aggiunta a quella verso il condominio verticale consentita dall'art. 9 del regolamento - discende dalla pronuncia della Suprema Corte n. 1141/2023 che ha stabilito il principio per cui legittimati passivi nei confronti di un Supercondominio sono i singoli condòmini che fanno parte dei condomìni in quanto, considerato che ogni condòmino è chiamato a contribuire alle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii che compongono un Supercondominio, si deve ritenere che l'amministrazione di un Supercondominio possa riscuotere i contributi necessari soltanto nei confronti di ciascun partecipante, non potendo rivalersi sui singoli condomìni.
Premesso che nella fattispecie in esame l'azione recuperatoria verso il singolo condominio verticale risulta legittima, in deroga alla pronuncia sopra menzionata, in quanto consentita dalla disposizione di regolamento super condominiale che la prevede espressamente, va osservato che legittima risulta pagina 4 di 5 dunque anche l'azione recuperatoria verso i singoli condòmini che ne fanno parte, in virtù dell'orientamento espresso nella pronuncia sopra richiamata.
La disposizione contenuta nel regolamento del condominio orizzontale, così come formulata – a prescindere dalla sua natura contrattuale o assembleare, non precisata né dimostrata dalle parti – non esclude invero l'azione recuperatoria verso i singoli condòmini morosi, che discende direttamente dalla legge (art. 63 disp.att. cpc), ma si affianca ad essa, consentendo dunque al super condominio di agire in via recuperatoria alternativamente nei confronti dei singoli condomìni verticali (in base al regolamento) o dei singoli condomini morosi (in base alla legge).
Per le ragioni esposte l'opposizione deve essere rigettata.
La sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, che ha ricostruito in maniera completa ed inequivoca l'azione recuperatoria diretta del super condominio verso il singolo condomino moroso (n. 1141/2023), in presenza di incertezze interpretative registratesi in precedenza, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in premessa iscritta al n. R.G.
17246/2021, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione a precetto presentata da e Parte_1 Pt_2
;
[...]
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica D'Auria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17246 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
C.F.: e C.F.: entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Iovine, pec: Email_1
-OPPONENTI –
CONTRO
(C.F. ), sito in Napoli, alla Via Galileo Galilei, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Guido CP_2
Elviri , pec: Email_2
-OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a precetto di pagamento ex art. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: ”… Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve al
[...] in forza del titolo azionato in quanto il credito è infondato e non dovuto per le ragioni Controparte_3 dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 04/06/2021 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
condannare il ai sensi dell'art. 96 Controparte_3
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
condannare l'opposto
pagina 1 di 5 alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A., da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipatario.…”;
Per l'opposto:” … Voglia l'Ill.mo Magistrato: Rigettare l'opposizione così come proposta in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
Condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.…”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti, nella qualità di condomini del
[...]
, adivano il Tribunale proponendo opposizione al precetto notificato in data Controparte_4
11/05/2021, unitamente al decreto ingiuntivo n°921/2021 emesso l'8/02/2021 dal Tribunale di
Napoli, 6^ sezione civile, Giudice dr.ssa Roberta De Luca, per oneri condominiali dovuti dai condomini dell'edificio della , al , di cui CP_4 CP_3 Controparte_5 Controparte_4 tale edificio fa parte insieme ad altri dieci condominii.
Tale ingiunzione veniva richiesta ed ottenuta dal supercondominio, con formula di provvisoria esecutorietà.
Gli opponenti lamentavano:
- la mancanza di legittimazione attiva e passiva in virtù dell'art. 9 del regolamento di supercondominio, il quale prevedeva che i singoli condomini non potessero essere oggetto di azioni recuperatorie di crediti vantati dal supercondominio, che dovevano invece essere rivolte direttamente all'amministratore/rappresentante dei singoli condominii, a prescindere dalle posizioni debitorie degli stessi;
- l'omessa costituzione in mora e preventiva informazione in favore dei condomini in ordine al credito insorto;
- la non rilevabilità delle somme oggetto di ingiunzione dalla documentazione contabile del supercondominio né da quella del condominio della scala I;
- la prescrizione dei crediti;
- la duplicazione del credito in quanto già contenuto nella sentenza di condanna passata in giudicato, emessa dall'ufficio del Giudice di Pace di Napoli 9° sez. civile, dr. Biondi, tra le medesime parti.
Costituitasi parte opposta con comparsa del 20.10.2021, contestava gli assunti attorei opponendosi alla richiesta di sospensione dell'esecutorietà del titolo per carenza dei presupposti di legge rappresentando di avere regolarmente seguito le disposizioni normative previste per legge, avendo il creditore supercondominio (o ingiunto al debitore la Controparte_6 Parte_3 richiesta di pagamento ed il comunicato il nominativo dei condomini morosi Parte_3
pagina 2 di 5 onde consentire al creditore di procedere al recupero, come previsto dall'art. 63 commi 1 e 2 disp.att. cpc .
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, depositate memorie ex art. 183 comma 6 cpc (nella formulazione previgente), all'udienza del 03/07/2025 la causa veniva riservata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via preliminare, occorre qualificare giuridicamente la domanda proposta dagli opponenti, in quanto gli stessi hanno proposto motivi di opposizione di diversa natura. La domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi relativamente all'eccezione di omessa costituzione in mora degli opposti e di inintelligibilità delle somme richieste, mentre va qualificata come opposizione all'esecuzione, relativamente all'eccezione di difetto di legittimazione passiva ed all'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Orbene, dagli atti di causa emerge che l'atto di precetto veniva notificato agli opponenti in data
11/05/2021, mentre la citazione è stata notificata a mezzo pec in data 23/06/2021, dunque ben oltre il termine di decadenza previsto dal legislatore, posto che l'opposizione ex art. 617 cpc va proposta entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dal momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto.
Pertanto, i motivi di opposizione agli atti esecutivi sono inammissibili in quanto tardivamente proposti.
§2. Passando all'esame dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., va osservato che già con ordinanza dell' 11/11/2021, con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è stato evidenziato che i motivi di opposizione inerenti al merito della pretesa creditoria andavano fatti valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non potendo essi essere esaminati in sede di opposizione all'esecuzione, ove è ammessa unicamente la verifica della legittimità del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute (cfr. ex plurimis Cass. 3277/15:“…in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso…” e così già Cass. 1935/94, nonché Cass. n. 2742/99, ecc.).
pagina 3 di 5 Dunque, l'eccezione di prescrizione dei crediti ingiunti, così come l'eccezione relativa alla ipotizzata duplicazione del titolo ed infine quella inerente il difetto di prova del credito non risultante dalla documentazione contabile del e del supercondominio, andavano proposte CP_3 nell'appropriata sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Se ciò non è stato fatto dal condominio verticale della Scala “I” del , il titolo esecutivo di formazione giudiziale si è cristallizzato e CP_3 non può essere rimesso in discussione nella presente sede.
Se poi vi è stata omissione colpevole nella mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte del suddetto verticale, gli opponenti potranno al più rivalersi nei suoi confronti, sempre che, CP_3 beninteso, siano integrati e dimostrati i presupposti in fatto ed in diritto di responsabilità in capo al suddetto . CP_3
§3. In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva/passiva sollevata dagli opponenti, astrattamente proponibile in ogni stato e grado del processo, si evidenzia quanto segue.
Dai documenti in atti risulta che il D.I. provvisoriamente esecutivo posto a base del precetto sia stato emesso in favore del Supercondominio creditore nei confronti di uno dei condomìni facenti parte del complesso supercondominiale, per il mancato pagamento di spese relative a beni comuni dell'intero
(Super)condominio orizzontale.
Ebbene la legittimità di tale azione recuperatoria del Supercondominio verso il verticale CP_3 trova fondamento nell'art.9 c. 3 del regolamento del Supercondominio, che prevede: “Egli
[l'amministratore delle sole parti comuni] provvede ad erogare le spese ed a riscuotere i contributi ordinari e straordinari dovuti dagli amministratori di condominio indipendentemente dalle posizioni dei singoli condomini…”.
Ciò posto, la legittimazione a cascata in confronto degli odierni opponenti, quali condòmini morosi rispetto agli specifici oneri supercondominiali - in aggiunta a quella verso il condominio verticale consentita dall'art. 9 del regolamento - discende dalla pronuncia della Suprema Corte n. 1141/2023 che ha stabilito il principio per cui legittimati passivi nei confronti di un Supercondominio sono i singoli condòmini che fanno parte dei condomìni in quanto, considerato che ogni condòmino è chiamato a contribuire alle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii che compongono un Supercondominio, si deve ritenere che l'amministrazione di un Supercondominio possa riscuotere i contributi necessari soltanto nei confronti di ciascun partecipante, non potendo rivalersi sui singoli condomìni.
Premesso che nella fattispecie in esame l'azione recuperatoria verso il singolo condominio verticale risulta legittima, in deroga alla pronuncia sopra menzionata, in quanto consentita dalla disposizione di regolamento super condominiale che la prevede espressamente, va osservato che legittima risulta pagina 4 di 5 dunque anche l'azione recuperatoria verso i singoli condòmini che ne fanno parte, in virtù dell'orientamento espresso nella pronuncia sopra richiamata.
La disposizione contenuta nel regolamento del condominio orizzontale, così come formulata – a prescindere dalla sua natura contrattuale o assembleare, non precisata né dimostrata dalle parti – non esclude invero l'azione recuperatoria verso i singoli condòmini morosi, che discende direttamente dalla legge (art. 63 disp.att. cpc), ma si affianca ad essa, consentendo dunque al super condominio di agire in via recuperatoria alternativamente nei confronti dei singoli condomìni verticali (in base al regolamento) o dei singoli condomini morosi (in base alla legge).
Per le ragioni esposte l'opposizione deve essere rigettata.
La sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, che ha ricostruito in maniera completa ed inequivoca l'azione recuperatoria diretta del super condominio verso il singolo condomino moroso (n. 1141/2023), in presenza di incertezze interpretative registratesi in precedenza, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in premessa iscritta al n. R.G.
17246/2021, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione a precetto presentata da e Parte_1 Pt_2
;
[...]
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
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