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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/08/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei Parte_1
confronti della (c.f./p.i. ) titolare della impresa Controparte_1 C.F._1
individuale con sede in VIA PALESTRO 1 Controparte_2
CA NZ;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la sua audizione,
nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII sia mediante deposito presso la casa comunale (non essendo stata possibile né la notifica all'indirizzo Pec risultante dal registro delle pagina 1 di 4 imprese né quella a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale) sia a mani proprie del debitore presso la residenza;
Rilevato che con riferimento alla prima udienza del 3.07.2025 il debitore ha fatto pervenire una dichiarazione di impossibilità a comparire per motivi di salute allegando documentazione medica comprovante tale impossibilità; che il procedimento è stato quindi rinviato al 22.07.2025; che per tale udienza il debitore ha nuovamente comunicato di non potere comparire per motivi di salute ma non ha allegato documentazione comprovante tale impossibilità;
Ritenuto che in mancanza di tale documentazione non possa concedersi un ulteriore rinvio;
Rilevato che il debitore è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza del debitore, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito del ricorrente risultante da titolo esecutivo di formazione giudiziale non impugnato dal debitore;
-dall'esito negativo dell'azione esecutiva intrapresa dal ricorrente;
-dall'esposizione debitoria verso l'erario per € 388.689,13 come da elenco cartelle presso l'agenzia delle;
Controparte_3
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII, pagina 2 di 4 DICHIARA
l'apertura della GIUDIZIALE CP_4
nei confronti titolare della impresa individuale Controparte_1 [...]
(c.f./p.i. ) con sede in VIA Controparte_2 C.F._1
PALESTRO 1 CA Parte_2
Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
[...]
e Curatrice la Dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 18.12.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
pagina 3 di 4 5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 23/07/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei Parte_1
confronti della (c.f./p.i. ) titolare della impresa Controparte_1 C.F._1
individuale con sede in VIA PALESTRO 1 Controparte_2
CA NZ;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la sua audizione,
nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII sia mediante deposito presso la casa comunale (non essendo stata possibile né la notifica all'indirizzo Pec risultante dal registro delle pagina 1 di 4 imprese né quella a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale) sia a mani proprie del debitore presso la residenza;
Rilevato che con riferimento alla prima udienza del 3.07.2025 il debitore ha fatto pervenire una dichiarazione di impossibilità a comparire per motivi di salute allegando documentazione medica comprovante tale impossibilità; che il procedimento è stato quindi rinviato al 22.07.2025; che per tale udienza il debitore ha nuovamente comunicato di non potere comparire per motivi di salute ma non ha allegato documentazione comprovante tale impossibilità;
Ritenuto che in mancanza di tale documentazione non possa concedersi un ulteriore rinvio;
Rilevato che il debitore è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza del debitore, inteso come situazione di incapacità, stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito del ricorrente risultante da titolo esecutivo di formazione giudiziale non impugnato dal debitore;
-dall'esito negativo dell'azione esecutiva intrapresa dal ricorrente;
-dall'esposizione debitoria verso l'erario per € 388.689,13 come da elenco cartelle presso l'agenzia delle;
Controparte_3
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII, pagina 2 di 4 DICHIARA
l'apertura della GIUDIZIALE CP_4
nei confronti titolare della impresa individuale Controparte_1 [...]
(c.f./p.i. ) con sede in VIA Controparte_2 C.F._1
PALESTRO 1 CA Parte_2
Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
[...]
e Curatrice la Dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 18.12.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
pagina 3 di 4 5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 23/07/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4