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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/08/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 74 R.G. dell'anno 2023, proposta da in persona del Direttore Parte_1 regionale della Sardegna in carica pro tempore rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura generale alle liti del 5.4.2016, rep. 12428, per atto notaio rep. 12428, dall'Avv. Paolo Per_1
Spiga e dall'Avv. Roberto Di Tucci, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Cagliari, via Sonnino 96
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo CP_1 studio degli avvocati Aldo Schiavone e Maria Rosaria Cadoni, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata, da intendersi apposta in calce alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “in totale riforma della impugnata sentenza, dichiarare che il Sig. non ha CP_1 diritto ad una rendita al 74%; con vittoria di spese di entrambe i gradi del giudizio”.
Per l'appellato: Voglia la Corte “rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o comunque infondato nel merito confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Cagliari sezione Lavoro e Previdenza n.
87/2023”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.10.2020, operaio dipendente dell' aveva convenuto CP_1 Controparte_2 in giudizio l' davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari per ottenere il riconoscimento del Pt_1 corretto grado di menomazione psico-fisica ed il conseguente adeguamento della rendita, al momento in godimento in misura del 61%, riconosciutagli dall'istituto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, in itinere, occorsogli in data 5.04.2012, quando, alla guida del proprio motociclo, era stato coinvolto in un grave incidente stradale causato da un'auto che non aveva rispettato uno stop. A causa dell'infortunio, infatti, aveva dedotto aveva riportato diverse e permanenti menomazioni, tra CP_1 cui un grave politrauma con fratture multiple, rottura di milza con splenectomia, lesioni a carico di LCA e
LCE con sintomatologia algica e deficit del ROM, esiti cicatriziali da pregressa tracheostomia e stato ansioso depressivo reattivo in rapporto alla presa di coscienza delle gravissime menomazioni residuate e, dopo vari ricoveri in diversi ospedali, interventi chirurgici ed una lunga riabilitazione, nel 2013 gli era stato riconosciuto, da parte dell' un danno biologico del 50%, poi rideterminato, a seguito dell'opposizione proposta, nel Pt_1 gennaio 2014, con decorrenza dal 15.07.2013, nella misura del 70% con coefficiente pari a 0,8.
In data 4.06.2018, aveva proseguito il ricorrente, era stato sottoposto a visita di revisione e, con nota del
19.06.2018, gli era stato comunicato il riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 74%, che era stato poi inspiegabilmente ridotto dall'istituto, come comunicatogli con nota n. 1648/2018, nella misura del 61%, successivamente motivata con una verifica da parte della Parte_2
operata nell'ambito delle funzioni di controllo delle attività delle sedi territoriali, come aveva
[...] appreso dopo avere esercitato l'accesso agli atti e inoltrato una richiesta chiarimenti.
Più precisamente la Sovrintendenza in questione, aveva proseguito senza alcuna visita medica diretta, CP_1 aveva proceduto a rivedere l'intera documentazione e a rilevare un miglioramento delle menomazioni sofferte rispetto a quelle riscontrate in occasione della definizione del periodo di cure e che avevano dato diritto alla costituzione di una rendita per danno biologico nella misura del 70%.
Non condividendo la valutazione operata a suo danno, con atto del 14.09.2018, aveva proseguito si era CP_1 determinato a presentare opposizione, non accolta dall , che aveva ritenuto adeguata la percentuale del Pt_1
61% già riconosciuta, tanto che si era trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento, sin dalla data del 04.06.2018 (data della visita di revisione in prima istanza), di un grado di inabilità del 75%, o nella percentuale maggiore o minore che fosse risultata in causa e, quindi, la condanna dell' alla corresponsione della maggior somma, rispetto al 61% già riconosciuto, dalla data della revisione. Pt_1
*
L' si era costituito in giudizio per contestare la pretesa del ricorrente e precisare anzitutto che in Pt_1 CP_1 conseguenza dell'infortunio subito, aveva riportato varie lesioni, inizialmente valutate al 50% (luglio 2013), poi aumentate al 70% (gennaio 2014) ed al 74% (giugno 2018) ed infine ridotte al 61% (settembre 2018).
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la riduzione al 61%, valutata nel settembre 2018, aveva proseguito l'istituto, era scaturita dall'accertato miglioramento clinico dell'assicurato e, comunque, la nuova valutazione, coerente con i parametri tabellari, era anche in linea con la stima effettuata dal CTU nominato dal
Tribunale Civile di Cagliari nella causa R.G. 3375/14 - promossa da contro il responsabile del sinistro e CP_1 la sua assicurazione - il quale aveva valutato (aprile 2018) un danno biologico complessivo del 59%, evidenziando che le lesioni riscontrate erano all'epoca “giunte a stabilizzazione clinica”.
Pertanto, aveva concluso l' , la valutazione operata era coerente con i parametri tabellari e non Pt_1 sussisteva “alcun indizio clinico né, tantomeno, alcun riscontro diagnostico-strumentale” che potesse giustificare la concessione di postumi nella superiore misura richiesta.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 87 del 26.01.2023, aveva parzialmente accolto la domanda del ricorrente e aveva riconosciuto che presentava “plurime menomazioni ricollegabili all'infortunio subito”, dalle quali era derivato un danno CP_1 biologico quantificabile nella misura complessiva del 71%, con decorrenza di legge, dalla revisione del
01.08.2018, condannando perciò l' al pagamento del corrispondente indennizzo in rendita, previa Pt_1 detrazione di quanto erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per le medesime menomazioni, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti ed alla rifusione delle spese del giudizio, nonché delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Il primo giudice, in particolare, aveva fondato la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che aveva condiviso perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, rilevando che l'ausiliario, “dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 23 maggio
2022, ha acclarato che il ricorrente presenta “plurime menomazioni ricollegabili all'infortunio subito”, ovvero:
- “esiti di trauma cervicale con frattura del processo trasverso con modico deficit funzionale”, con danno biologico valutato nella misura del 5% (codice 198);
- “esiti di trauma toracico con fratture costali scomposte multiple, pneumotorace e versamento pleurico”, con un danno biologico valutato nella misura del 5% (codice 219);
- “frattura scomposta della scapola pluriframmentaria della scapola sinistra in soggetto mancino”, con danno biologico valutato nella misura del 3% (codice 224);
- “rottura di milza e conseguente splenectomia”, con danno biologico pari al 9% (codice 109);
- “plurime cicatrici non interessanti il volto”, con danno biologico valutato nella misura del 10% (codice 37);
- “lesione completa dello Sciatico popliteo esterno e parziale di quello interno”, con danno biologico quantificato in misura del 20% (codici 170 e 171);
- “frattura menisco interno ginocchio destro non operata con sensibile limitazione funzionale”, con danno biologico in misura pari al 4% (codice 283);
- “lesione parziale del LCA e lesione completa del LCE con segni d'instabilità articolare del ginocchio destro”, con danno biologico valutato in misura pari al 10% (codici 277 e 278);
- “disturbo post traumatico da stress moderato con disturbo d'ansia generalizzato in buon controllo terapeutico”, nella misura del 6% (codice 180), quantificando un danno biologico complessivo pari al 71%.
Contro tale decisione ha proposto appello l cui ha resistito Pt_1 CP_1
*
L' ha censurato la sentenza con un unico motivo, in quanto fondata “unicamente sulle conclusioni cui è Pt_1 pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, per contro, ha assolto al proprio incarico in modo alquanto lacunoso e sbrigativo”, applicando in modo errato le tabelle di legge, sotto diversi profili.
Richiamandosi alla relazione del 01.03.2023 a firma del proprio consulente medico, il dott. , l' Persona_2 Pt_1 ha lamentato che il consulente nominato dal Tribunale avesse fatto applicazione dei valori massimi tabellari, pur non sussistendone i presupposti.
E ciò era accaduto, in particolare, ha rilevato l'istituto appellante, nel caso della splenectomia, per la quale era stato assegnato il massimo punteggio (9% previsto dal codice tabellare 109), nonostante la totale assenza di anomalie ematiche che potessero giustificare siffatta percentuale, mentre per gli esiti cicatriziali non interessanti il volto, e perciò non deturpanti, il consulente aveva riconosciuto un danno del 10%, così come aveva mal valutato l'instabilità articolare per la lesione del legamento crociato e del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro, cui aveva attribuito un punteggio del 10%, senza tenere conto della obiettività riscontrata nello stesso elaborato peritale, dove lo stesso consulente aveva riportato un ”lieve deficit funzionale di 20° in flessione” e “ginocchio destro asciutto..”.
In definitiva, ha rilevato l'appellante, la valutazione complessiva assegnata, nella misura del 71%, coincideva con quella attribuibile ad un soggetto affetto da “emiplegia spastica con possibilità di deambulare con appoggio ed arto superiore funzionalmente perduto (fino al 75%)”, ovvero ad un quadro clinico ben più grave ed invalidante rispetto a quello di cui era portatore CP_1
Sulla base delle argomentazioni esposte, ritenendo la consulenza tecnica d'ufficio carente “di qualsivoglia riscontro non solo medico-legale, ma soprattutto normativo”, l'appellante ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, “poiché del tutto erronea”, profilando “come necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali”.
*
L'appello è infondato.
Le censure mosse dall'istituto appellante non possono essere condivise dal collegio, che ritiene la motivazione del Tribunale fondata su una corretta condivisione delle risultanze dell'elaborato peritale, a sua volta fondato su una corretta valutazione delle risultanze documentali ed istruttorie acquisite in causa, nonché su una corretta applicazione dei criteri medico-legali e tabellari relativamente alle menomazioni riscontrate nel caso specifico di Loche e al danno biologico complessivamente riscontrato.
L'elaborato peritale, e le conclusioni nel medesimo rassegante dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal primo giudice, sono infatti frutto di una corretta metodologia, applicata al caso specifico tenendo conto delle relative peculiarità, supportata da una articolata, puntuale ed esaustiva motivazione con riferimento ai codici tabellari, tale da far ritenere alla Corte non necessario disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, come richiesto dall'istituto appellante, tanto più che si tratta di valutazioni che, come di seguito si dirà, di poco si discostano, se lette attentamente, contrariamente a quanto sostenuto dall' dalla valutazione medico- Pt_1 legale effettuata da un altro consulente tecnico d'ufficio, il dott. nel procedimento civile Persona_3 instaurato contro il responsabile del sinistro e la sua assicurazione, il quale, seppure con scopi giuridici e con criteri di valutazione differenti, ha descritto in maniera minuziosa e chiara il danno permanente all'integrità psicofisica di proprio nei medesimi termini, per importanza e gravità, del consulente nominato CP_1 dal Tribunale in questo caso ovvero il dott. specialista esperto in ortopedia e traumatologia, Persona_4 noto alla Corte anche per il suo rigore scientifico.
E' peraltro pacifico in causa che abbia riportato plurime menomazioni ricollegabili all'infortunio CP_1 in itinere occorsogli nell'aprile 2012, segnatamente esiti di trauma cervicale con frattura del processo trasverso con modico deficit funzionale (codice 198-DB 5%); esiti di trauma toracico con fratture costali scomposte multiple, pneumotorace e versamento pleurico (codice 219-DB 5%); frattura scomposta pluriframmentaria della scapola sinistra, in soggetto mancino (codice 224-DB 3%); rottura della milza e conseguente splenectomia (codice 109-DB 9%); plurime cicatrici non interessanti il volto (codice 37-DB 10%); lesione completa dello sciatico popliteo esterno e parziale di quello interno (codici 170 e 171-DB 20%) ; frattura del menisco interno del ginocchio destro, non operata, con sensibile limitazione funzionale (codice 283-DB 4%); lesione parziale del LCA e lesione completa LCE con segni di instabilità articolare del ginocchio destro (codice 277 e 278-DB 10%); disturbo post-traumatico da stress moderato, con disturbo
d'ansia generalizzato in buon controllo terapeutico (codice 180-DB 6%).
Per ciascuna delle patologie indicate, quindi, il consulente del Tribunale ha valutato ogni singola menomazione, attribuendo a ciascuna il proprio valore secondo i criteri medico-legali e nel rispetto dei limiti tabellari , addivenendo poi ad una quantificazione complessiva del danno biologico, in ragione della Pt_1 riscontrata riduzione dell'integrità psico-fisica permanente, pari al 71%.
Secondo l il consulente avrebbe troppo generosamente quantificato il danno biologico permanente Pt_1 riferibile alla splenectomia, assegnando il massimo punteggio del codice 109 (9%), nonostante la totale assenza di anomalie ematiche, ma anche quello riferito agli esiti cicatriziali non interessanti il volto e perciò per nulla deturpanti, cui aveva attribuito una percentuale di danno del 10%, così come aveva mal valutato l'instabilità articolare per la lesione del legamento crociato e del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro, cui aveva attribuito un punteggio del 10%, senza tenere conto della obiettività riscontrata nello stesso elaborato peritale, dove il proprio il consulente aveva descritto un ”lieve deficit funzionale di 20° in flessione” e “ginocchio destro asciutto..”, in definitiva perciò operando una valutazione complessiva, nella misura del 71%, coincidente con quella attribuibile ad un soggetto affetto da “emiplegia spastica con possibilità di deambulare con appoggio ed arto superiore funzionalmente perduto (fino al 75%)”, ovvero ad un quadro clinico ben più grave ed invalidante rispetto a quello di cui era portatore che deambulava in autonomia seppure con “forte zoppia di CP_1 fuga a destra e caduta dell'avampiede con steppage”, e non quella, ritenuta più pertinente dai medici dell'istituto, come suggerita fin dal primo grado in sede di osservazioni, del 65%.
In particolare, l'istituto appellante, ha richiamato le considerazioni mediche del dott. in data Persona_2
01.03.2023, che aveva condiviso quanto già in precedenza osservato nel giudizio di primo grado dalla collega dell'istituto, la dott.ssa e che, dopo avere premesso di condividere le voci menomative tabellari Persona_5 utilizzate dal ctu, in particolare per gli esiti di splenectomia e da rottura del menisco, ne aveva contestato la quantificazione e la sopravvalutazione.
Più precisamente, avuto riguardo alla splenectomia, il dott. aveva ritenuto la valutazione del 9% Per_2
“eccessiva e al di fuor di ogni logica di natura medico legale, in considerazione del fatto che lo stesso CTU conferma che
.. vi è la totale assenza di documentazione attestante anomalie ematiche che possono giustificare il massimo valore tabellare”.
Tale censura, peraltro, a parere del collegio non si confronta con le puntuali motivazioni riportate, anche in esito alle osservazioni formulate dalla collega dell dal consulente tecnico del Tribunale, Per_5 Pt_1 nell'elaborato peritale.
Difatti, il dott. aveva ricollegato alla splenectomia subita un “addome lievemente asimmetrico per maggiore Per_4 prominenza dell'emi-addome destro” e” dolorabilità alla palpazione profonda con loggia splenica vuota” (pag. 7) ed alle osservazioni mosse dalla dott.ssa per l' aveva puntualmente replicato giustificando il Per_5 Pt_1 mantenimento del punteggio attribuito per quanto concerneva il codice 109 e l'attribuzione del valore massimo (9%) in considerazione, pur in assenza di anomalie ematiche documentate, “della riferita affaticabilità
e della rilevata asimmetria addominale per prominenza dell'addome destro con dolorabilità alla loggia splenica”, valorizzando quindi l'impatto della stessa sulla specifica condizione dell'appellato anche in termini di necessità di accorgimenti terapeutici e considerando, in concreto, le rilevanti conseguenze sotto il profilo medico legale dal medesimo riportate.
A tale riguardo, al fine di comprendere meglio la gravità degli esiti della splenectomia nel caso di e la CP_1 correttezza della valutazione del consulente del Tribunale, il collegio non può non rilevare che anche il dott.
consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del sopra citato procedimento civile RG 3375/2014, Persona_3 aveva spiegato come la rottura della milza e la sua deprivazione seguita alla splenectomia non avesse causato nel caso esaminato solo un danno anatomico in quanto tale, ma fosse anche rilevante “per i risvolti negativi di tipo ematico ed immunologico con maggior predisposizione alle infezioni”, aspetto quest'ultimo di cui aveva tenuto particolare conto nella valutazione complessiva del danno all'integrità dell'infortunato (doc. b a pag. Pt_1
11/12).
E con tali complessive argomentazioni, riferite non a situazioni astratte, ma alla concreta condizione di salute riscontrata sull'assicurato ed alle sue conseguenze nel caso specifico, non si è affatto confrontato l'appellante, che nel censurare la sentenza si è in proposito limitato a evidenziare come non potesse essere concesso il massimo tabellare del codice 109 in assenza di anomalie ematiche, senza nulla da dire in merito alla rilevanza delle conseguenze della splenectomia, in termini di affaticabilità, di dolorabilità, ma anche di maggior predisposizione alle infezioni, emersa nel corso del giudizio, di cui al contrario ha tenuto conto il consulente tecnico d'ufficio nominato dal primo giudice, che ha fatto quindi corretta e motivata applicazione nel caso concreto dei criteri tabellari.
*
Con riguardo, invece al danno riportato agli arti inferiori, il dott. , consulente riprendendo le Per_2 Pt_1 osservazioni a suo tempo presentate al Ctu dalla collega ha rilevato che l'ausiliare, con valutazione Per_5 eccessiva e fuori da ogni logica di natura medico-legale, aveva riconosciuto un danno biologico del 10% per una instabilità articolare da lesione del legamento del crociato anteriore e di quello collaterale esterno del ginocchio sinistro, non congruo neppure rispetto a quanto obiettivato dallo stesso CTU, che aveva descritto un lieve deficit funzionale di venti gradi in flessione, descrivendo “ginocchio destro asciutto, vivo dolore alla digito pressione sul LCE e sull'emirima mediale”, rilevando che per comprendere meglio l'eccessiva valutazione doveva sottolinearsi come il consulente avesse utilizzato il punteggio che di norma si attribuisce ad un soggetto con emiplegia spastica con possibilità di deambulare con appoggio ed arto superiore funzionalmente perduto, mentre era una persona che deambulava con zoppia, ma in modo autonomo e senza ausili, come CP_1 descritto nell'elaborato peritale alla pagina 7 laddove era riportato “la deambulazione avviene autonomamente con forte zoppia di fuga a destra e caduta dell'avampiede con steppage”.
Anche riguardo a tale rilievo va osservato che il consulente tecnico d'ufficio si era determinato ad attribuire il contestato punteggio del 10%, utilizzando i codici tabellari 277 e 278, sulla considerazione che alla deambulazione sopra descritta si accompagnasse “ipomiotrofia di tre cm dei muscoli della coscia e di quattro cm dei muscoli della gamba destra”, in presenza di una “cicatrice di venti centimetri curvilinea sulla faccia postero esterna del quarto distale della coscia e del terzo prossimale della gamba, esiti di intervento sul nervo popliteo con innesto prelevato in sede surale”, a fronte di “ginocchio destro asciutto, di vivo dolore alla digitopressione sul LCE e sull'emirima mediale”, ma anche a fronte di un esame funzionale che consentiva di rilevare una limitazione di “circa venti gradi della flessione ed incompleta per pochi gradi l'estensione, con netta positività dello stress in varo e positività del cassetto anteriore rotatorio esterno”.
A carico del piede, aveva poi evidenziato l'ausiliario, rilevava la “paralisi dell'estensore comune delle dita e dell'estensore proprio dell'alluce, in assenza di riflesso achilleo e medio plantare e con dolore alla digito pressione in sede malleolare esterna sinistra e destra e in presenza di esiti cicatriziali da decubito in sede calcaneare bilateralmente”.
Si tratta di un articolato giudizio medico-legale, peraltro ribadito in esito alle osservazioni mosse dall' Pt_1 con il quale ha giustificato il mantenimento di una siffatta valutazione, con l'attribuzione del valore massimo del 4% per la menomazione individuata nel cod. 283, in ragione della limitazione funzionale rilevata, “frattura menisco interno destro non operata con sensibile limitazione funzionale”, spiegando che non poteva essere ricompresa nel danno legamentoso coesistente, da valutarsi a parte, rispetto alle menomazioni cod. 277 e 278,
“lesione parziale del LCA e lesione completa del LCE con segni di instabilità articolare del ginocchio destro”, e da indennizzarsi con la percentuale del 10% in ragione proprio dell'aspetto dell'instabilità articolare dovuta alla contemporanea lesione di LCA e di LCE, come peraltro riconosciuto nel giudizio di primo grado dal consulente medico dell' dott.ssa Pt_1 Persona_5
Quest'ultima, infatti, nelle osservazioni datate 27.04.2022, con le quali aveva riconosciuto la correttezza, secondo il sistema, della valutazione del 4% per la frattura meniscale, aveva anche rilevato che in un caso complesso come quello di specie, ove vi era instabilità articolare derivante anche dalla lesione parziale del
LCA e dalla lesione completa del LCE, la funzionalità per una serie di concause era indubbiamente compromessa e bisognava congruamente valutare tutte e tre le lesioni, pur ritenendo più congruo un danno complessivo del 11% rispetto a quello del 10% e del 4% quantificato per le tre lesioni separatamente dal consulente nominato dal primo giudice, facendo l'utilizzo del codice tabellare 283 per la frattura del menisco interno del ginocchio destro non operata con sensibile limitazione funzionale e dei codici 277 e 278 per le lesioni del LCA (parziale) e del LCE (completa), accompagnate da segni di instabilità articolare del ginocchio destro.
Si tratta, infatti, di un motivato utilizzo di criteri tabellari non fissi (“fino a..”), che ha tenuto conto quindi della presenza di tre contemporanee lesioni, che influivano sull'instabilità articolare rilevata, frutto di una ponderata valutazione della complessità e gravità delle menomazioni a carico del sistema neurologico e osteo- articolare degli arti inferiori, coinvolti nel determinismo della grave instabilità nella deambulazione del periziando, come già sopra evidenziato con le quali l'istituto non si è affatto confrontato, essendosi limitato a riportare alcuni passaggi dell'elaborato peritale ma trascurandone altri idonei, se valutati nel loro complesso, come ha fatto l'ausiliario, a giustificare l'attribuzione della contestata percentuale del 10%, in aggiunta a quella, che sembrerebbe pacifica, del 4% di cui al codice 283 (v. pag. 7 e ss. dell'elaborato peritale in cui si legge “La deambulazione avviene autonomamente con forte zoppia di fuga a destra e caduta dell'avampiede con steppage.
Ipomiotrofia di cm tre dei muscoli della coscia e di cm quattro dei muscoli della gamba destra. All'ispezione si rileva a destra cicatrice di cm 20, curvilinea sula faccia postero esterna del quarto distale della coscia e del terzo prossimale della gamba esiti di intervento sul nervo popliteo con innesto prelevato in sede surale. Ginocchio destro asciutto. Vivo dolore alla digito pressione sul LCE e sull'emirima mediale. L'esame funzionale rileva la limitazione di circa venti gradi della flessione ed incompleta per pochi gradi l'estensione, netta positività dello stress in varo e positività del cassetto anteriore rotatorio esterno. A carico del piede si rileva la paralisi dell'estensore comune delle dita e dell'estensore proprio dell'alluce.
Assente il riflesso achilleo e medio plantare. Dolore alla digito pressione in sede malleolare esterna sinistra e destra e presenza di esiti cicatriziali da decubito in sede calcaneare bilateralmente.”).
E sulla particolare tematica è significativo che, anche il ctu nominato nel citato procedimento civile, avesse evidenziato la gravità dell'instabilità articolare derivante dall'insieme di “paralisi dei muscoli della loggia antero- esterna…e di quella laterale della gamba destra cui si associano tipici disturbi della sensibilità nel territorio cutaneo proprio del nervo leso (=faccia laterale della gamba ed anteriore della caviglia e superficie dorsale del piede fino all'alluce); la deambulazione manifesta un franco steppage a destra caduta del piede nella esecuzione del meccanismo del passo.
Questa menomazione è causa di importanti limiti nella conduzione delle attività e delle azioni della vita quotidiana;
tali limiti sono stati solo in parte alleviati dall'adozione a permanenza di un idoneo presidio ortesico (molla di Codivilla)”
(così alle pagg. 13/14 della relazione del dott. , ed alla medesima molla di Codivilla, a riprova Per_3 dell'assenza di una deambulazione in modo autonomo e senza ausili da parte di come sostenuto nella CP_1 relazione a sua firma dal dott. per conto dell' vi è riferimento nella relazione del ctu nominato Per_2 Pt_1 dal primo giudice a pag. 5.
Ed anche il predetto consulente aveva concluso rilevando che l'infortunato, “al presente”, continuava a lamentare gonalgia cui si accompagnava “sensazione di instabilità e lassità del ginocchio nella deambulazione in terreno irregolare”, e che all'esame obiettivo erano evidenziati “deficit dei gradi terminali della flessione della gamba sulla coscia che si accompagnava a lassità capsulo-ligamentaria antero-esterna di grado medio-moderato e dolenzia alla pressione digitale sulla emirima mediale a livello del corpo del menisco mediale” segnalando che il meccanismo della deambulazione era sicuramente compromesso “dalle alterazioni funzionali riconducibili alle menomazioni post- traumatiche del ginocchio”, compromissione questa che “nel contesto dello stesso arto inferiore di destra è enfatizzata dalla persistente paralisi dello SPE di cui si è detto poco sopra”, con un deficit funzionale complessivo derivato definito dal dott. “di sicura importanza” e tale da avere comportato, in uno alle altre menomazioni Per_3 rilevate, un totale annullamento della capacità lavorativa specifica nel ruolo di autista ricoperto prima dell'infortunio, ed un impiego limitato in mansioni compatibili con la sua disabilità, che aveva anche determinato un declassamento stipendiale, con apprezzabile incidenza negativa nelle attività anche extra lavorative della vita quotidiana, tra le quali pratiche ludiche e attività sportive al momento precluse, difficilmente quantificabile in termini percentuali (così la relazione a pag. 18).
Quanto, infine, ai rilievi riferiti agli esiti cicatriziali non interessanti il volto, per i quali il consulente ha quantificato un danno del 10%, a dire dell'istituto sovrastimato perché per nulla deturpanti, utilizzando il codice 37 (“cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto ed il collo: fino a 12%)”, va premesso che, come riportato alla pagina 10 dell'elaborato peritale, ciò che il consulente ha valutato, attribuendo un danno biologico del 10%, è la presenza di “plurime cicatrici non interessanti il volto” ma, come si legge nelle precedenti pagine dell'elaborato peritale, riportate in esito all'infortunio e con fastidi, una a livello della pregressa tracheostomia, peraltro riferita iperalgica allo sfioramento;
una da pregresso drenaggio lungo l'ascellare anteriore sinistra;
una sul quadrante addominale infero esterno a sinistra, cicatrice xifosottoombelicale da pregressa laparatomia per splenectomia, nonché cicatrice di venti cm curvilinea sulla faccia postero esterna del quarto distale della coscia ed infine esiti cicatriziali da decubito in sede calcaneare bilateralmente.
Si tratta di ben cinque cicatrici, di cui quella a livello della coscia estesa per venti centimetri e quella a livello della pregressa tracheostomia, sul collo, pure iperalgica, evidentemente fastidiose ed in parte deturpanti, che il consulente ha correttamente valutato, attribuendogli, nel loro complesso, tenuto conto dei non trascurabili fastidi dalle medesime singolarmente cagionati, come descritti nell'elaborato finale, una percentuale di danno biologico del 10%, che appare il frutto di una ponderata applicazione delle previsioni tabellari, se si considera da un lato che per le cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche, il codice 36 prevede una percentuale di danno fino al 5%, per quelle deturpanti il codice 37 fino al 12% e per quelle interessanti il volto ed il collo, una nel caso di specie, a seconda della natura, dell'estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino alla deturpazione, il codice 38 prevede una percentuale di danno fino al 30%, la cui considerazione nel complesso offre conto della corretta ed equilibrata applicazione da parte del consulente di una percentuale del 10%, riferendosi al codice 37 che attiene alle cicatrici che non interessano il volto ed il collo, ma depuranti, come già dalla descrizione effettuata nell'elaborato peritale si comprende risultavano essere alcune di quelle riportate da nel caso di specie e tanto ciò è vero, che una volta CP_1 depositato l'elaborato peritale, sul punto, la dottoressa medico dell' non aveva mosso alcuna Per_5 Pt_1 osservazione, sollevata invece con le note mediche redatte, in vista del giudizio di appello, in data 1 Pt_1 marzo 2023.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, quindi, anche la censura sollevata dall'appellante sulla valutazione complessiva assegnata (71%), che secondo l' sarebbe attribuibile ad un soggetto affetto da “emiplegia Pt_1 spastica con possibilità di deambulare con appoggio ed arto superiore funzionalmente perduto (fino al 75%)”, asseritamente più grave di quella dell'appellato, non coglie nel segno, in quanto non tiene conto del fatto che il giudizio reso dal consulente nominato dal primo giudice si fonda su una attenta e ponderata valutazione delle conseguenze dell'infortunio, nella loro complessità e particolarità, riferita allo specifico caso concreto e alla gravità complessiva del quadro patologico rilevato, frutto di diversi trattamenti chirurgici ortopedici e fisioterapici adottati a seguito dei quali, come evidenziato anche dal consulente nominato nel giudizio civile, si era determinata una irreversibilità anatomica e clinica, con permanenza dal punto di vista medico legale, delle menomazioni descritte, frutto di un incidente realizzatosi con un meccanismo molto violento, ad alta energia, che aveva coinvolto gli arti ed il tronco e tale da pregiudicare irreversibilmente la deambulazione, non più autonoma (in tal senso il riferimento alla molla di Codevilla dei due consulenti citati).
Difatti, alla luce di quanto finora esaminato in questa sede, deve evidenziarsi che l'insieme di tutte le menomazioni, seppur ciascuna con grado diverso di gravità, hanno compromesso in maniera importante l'autonomia motoria e la capacità di svolgere attività quotidiane e lavorative, senza trascurare gli effetti negativi sul piano della salute psichica, che ben possono giustificare la valutazione operata dal Ctu nella misura del 71%, evidentemente adattata al caso concreto, comunque in maniera non arbitraria e nel rispetto dei limiti tabellari.
Ed a tali esaustive, articolate e ponderate motivazioni, fondate su una adeguata ricostruzione del quadro patologico, coerente con i criteri medico legali utilizzati e spiegati dal consulente, l'appellante ha opposto censure astratte, per asserire che le singole valutazioni sarebbero eccessive ed eccessiva sarebbe la valutazione complessiva, senza offrire una motivazione alternativa a quella dell'ausiliare, sulle specifiche circostanze esaminate, basandosi su una comparazione riferita astrattamente ai criteri tabellari.
Contrariamente a quanto contestato dall'appellante, la Corte ritiene quindi che la consulenza espletata dal dott. ausiliario del Tribunale, sia corretta e coerente con i criteri tabellari, oltre che in linea con le Per_4 risultanze cliniche rilevate dal consulente nominato nel processo civile, e che la stessa sia fondata su un esercizio ragionato della discrezionalità medica.
Se difatti le tabelle delle menomazioni, come quelle previste dal D.M. 12 luglio 2000 per l' o dai barèmes Pt_1 medico-legali, rappresentano strumenti di riferimento, che attribuiscono un valore percentuale indicativo alla perdita funzionale di un organo o apparato, non esauriscono però la valutazione medico-legale, che deve tener conto del caso concreto, soprattutto quando è previsto, come nel caso di specie, un valore percentuale di valutazione non fisso.
Ciò significa che il medico legale conserva un margine di discrezionalità tecnica nel valutare la gravità funzionale effettiva della menomazione, l'interazione tra più menomazioni (danni composti),
l'impatto dinamico-relazionale sul soggetto (es. dolore, limitazioni quotidiane, disturbi psichici), purché questa discrezionalità sia motivata e coerente con i criteri tabellari (Cfr. Cass. n. 23896/2021 a pag. 5, nella parte in cui precisa che, “diversamente da quanto prospettato dall' controricorrente, deve ritenersi che Pt_1
l'adeguamento della stima percentuale del danno alla realtà del caso clinico intanto sia possibile in quanto le tabelle espressamente lo consentano, individuando la percentuale in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari che lascino all'interprete un margine di discrezionalità valutativa”, con utilizzo di perifrasi o aggettivi quali
“fino a”, “superiore a”, che tale valutazione rendano possibile).
Nel caso in esame, la Corte ritiene che il consulente del Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra descritti, in considerazione anche della particolare complessità del quadro clinico del periziando CP_1
il quale presentava molteplici menomazioni di carattere permanente, direttamente riconducibili
[...] all'infortunio, a carico di diversi apparati, anche funzionalmente collegati (sistema neuro-osteo-articolare), che hanno comportato conseguenze negative gravi in relazione alla capacità lavorativa, seppure conservando una limitata possibilità di riqualificazione con mansioni compatibili con la disabilità, danni psicologici, ecc.
Il Collegio sottolinea, infine, come la differenza di punteggio nella valutazione del danno biologico operata dal dott. nel procedimento n. 3375/2014 (59%) e dal dott. in questa controversia previdenziale Per_3 Per_4
(71%), invocata dall'istituto a conferma degli errori commessi dal consulente del Tribunale, si giustifichi non con divergenti valutazioni medico-legali dei due consulenti, ma – come ben spiegato in ambito civilistico dallo stesso dott. (si veda la pag. 15 di quell'elaborato peritale) – in quanto le valutazioni da effettuarsi in Per_3 ambito sono frutto di un computo proposto secondo norme differenti rispetto a quelle utilizzate in ambito Pt_1 civilistico e che fanno riferimento ad indicazioni tabellari che non coincidono con quelle previste nell'ambito della responsabilità civile da incidente automobilistico (Cfr. sul punto Cass. n. 22021/2022, ma anche n.
24880/2019 a pag. 9/10, punti da 12.1 a 12.4).
L'indennizzo può, perciò, anche divergere nel suo ammontare rispetto al risarcimento civilistico, avendo Pt_1 la prestazione previdenziale una natura solidaristica ed alimentare, che comprende pure la finalità riparatoria.
In tal senso, alcune pronunce della Corte costituzionale, hanno messo efficacemente in rilievo come il sistema di assicurazione obbligatoria contro il rischio infortunistico debba rappresentare «una garanzia differenziata e più intensa, che consenta mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare» (Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 87, par.
2 motivazione;
nello stesso senso, Corte cost., 18 luglio 1991, n. 356; Corte cost., 26 febbraio 1993, n. 71, cit., parr. 2-3).
Da tali complessive considerazioni, in conclusione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa che, tenuto conto del valore differenziale del trattamento economico riconosciuto, è quello ricompreso nella fascia tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (come pacifico tra le parti) ed in relazione all'attività processuale svolta, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55 del 2014, con le successive modifiche, per le controversie davanti alla
Corte d'Appello senza fase istruttoria, che non si è svolta (la causa è stata decisa in prima udienza), seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell che va condannato alla loro rifusione in favore Pt_1 della parte appellata, nonché distratte in favore dei suoi procuratori, che ne hanno dichiarato l'anticipazione.
Deve anche dichiararsi che sussistono in astratto i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto dall nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Pt_1 CP_1
Sezione Lavoro, in data 26 gennaio 2023, n. 87, che conferma integralmente;
condanna l alla rifusione delle spese del giudizio in favore di che liquida in complessivi Pt_1 CP_1
1.983,00 euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte appellata che ne hanno dichiarato l'anticipazione. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-
2012.
Cagliari, 12 agosto 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa