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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10369/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ONDEI ALBERTO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Piero Controparte_1 P.IVA_1
Santagada (C.F. ) C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
- Parte opponente ha precisato le conclusioni, in via preliminare e nel merito, come da Parte_1 atto di citazione, ovverosia: “1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Bergamo per le causali in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto, il decreto ingiuntivo n.
1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
2) in via preliminare: se negatamente rigettata l'eccezione che precede, premesso ogni accertamento in fatto e in diritto: a) dichiararsi il difetto di legittimazione attività sostanziale e processuale dell'opposta, e comunque il difetto di titolarità giuridica del diritto, per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto, il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N.
5343/2024);
b) dichiarata la qualità di consumatore e/o di garante debole e/o non professionista di Parte_1
dichiarata altresì l'omissione, nel decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024),
[...] dell'espresso avviso che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
3) nel merito: premesso ogni accertamento in fatto e in diritto ritenuto necessario:
a) in principalità, dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 12.12.2024 ovvero la sua pagina 1 di 13 inesistenza ovvero la mancanza di causa ovvero la sua simulazione per le ragioni in atti e, per l'effetto, dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace la fideiussione sottoscritta il 16.04.2010 da Parte_1
con conseguente dichiarazione che lo stesso nulla deve all'opposta in forza della stessa e
[...] comunque di ogni altro titolo e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
b) in subordine e se respinta la domanda principale, dichiarare che la fideiussione sottoscritta il
16.04.2010 da è in realtà un contratto autonomo di garanzia o altro accordo Parte_1 equipollente e, in accoglimento dell'exceptio doli generalis, accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
c) in ulteriore subordine e se respinta la domanda subordinata, dichiarare la nullità totale, e/o
l'invalidità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta il 16.04.2010 da per Parte_1 violazione degli artt. 33 e ss., D. Lgs. n. 206/2005 ovvero, dichiarare la nullità parziale e/o l'invalidità
e/o inefficacia della stessa per le causali in atti. In ambo i casi, accertare e dichiarare che nulla dove
l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); d) in estremo subordine e se respinte le domande precedenti, accertare la decadenza dell'opposta dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. nonché, anche alternativamente, dichiarare liberato l'opponente, ai sensi dell'art. 1956 c.c., da ogni e qualsivoglia debito per cui è causa verso l'opposta; di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
e) in ulteriore, estremo, subordine e se respinte le domande precedenti, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024 per mancanza dei presupposti per la relativa emissione e, in ogni caso, per carenza di esatta prova del quantum del credito asseritamente vantato dall'opposta per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); f) in ogni caso, dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza dell'opponente nella Centrale Rischi della CA d'AL e della C.R.I.F. dipendenti dai titoli per cui è causa e, per l'effetto, ordinare la cancellazione di ogni iscrizione pregiudizievole del nominativo dell'opponente in relazione ai rapporti oggetto di causa.
4) In via cautelare: se richiesta, non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per le ragioni in atti, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per le ragioni in narrativa.
In tutte le ipotesi, rifusi anticipazioni e compensi di lite, da maggiorarsi ex art. 4, c.
1-bis, D.M. n.
55/14 e ss.mm., rimborso spese generali 15% ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/14 e ss.mm., c.p.a. e IVA di legge”.
- Parte opposta ha precisato le conclusioni come da comparsa di Controparte_1 costituzione, ovverosia nei seguenti termini: “…Voglia il Tribunale ill.mo adito respingere l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio. Voglia altresì concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Voglia infine rimettere gli atti al presidente ai fini della riunione del presente procedimento a quello avente n.r.g. 10547/2024, Tribunale di Bologna, sezione pagina 2 di 13 Terza, Giudice Unico dott.ssa Daniela Nunno, prima udienza al 16.01.2025…”.
pagina 3 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità anche solo ) al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: CP_1
“1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Bergamo per le causali in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto, il decreto ingiuntivo n.
1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); 2) in via preliminare: se negatamente rigettata l'eccezione che precede, premesso ogni accertamento in fatto e in diritto: a) dichiararsi il difetto di legittimazione attività sostanziale e processuale dell'opposta, e comunque il difetto di titolarità giuridica del diritto, per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto, il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
b) dichiarata la qualità di consumatore e/o di garante debole e/o non professionista di Parte_1
dichiarata altresì l'omissione, nel decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N.
[...]
5343/2024), dell'espresso avviso che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);3) nel merito: premesso ogni accertamento in fatto e in diritto ritenuto necessario: a) in principalità, dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 12.12.2024 ovvero la sua inesistenza ovvero la mancanza di causa ovvero la sua simulazione per le ragioni in atti e, per l'effetto, dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace la fideiussione sottoscritta il 16.04.2010 da Parte_1 con conseguente dichiarazione che lo stesso nulla deve all'opposta in forza della stessa e comunque di ogni altro titolo e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); b) in subordine e se respinta la domanda principale, dichiarare che la fideiussione sottoscritta il
16.04.2010 da è in realtà un contratto autonomo di garanzia o altro accordo Parte_1 equipollente e, in accoglimento dell'exceptio doli generalis, accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); c) in ulteriore subordine e se respinta la domanda subordinata, dichiarare la nullità totale, e/o l'invalidità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta il 16.04.2010 da per violazione degli artt. 33 e ss., D. Lgs. n. Parte_1
206/2005 ovvero, dichiarare la nullità parziale e/o l'invalidità e/o inefficacia della stessa per le causali in atti. In ambo i casi, accertare e dichiarare che nulla dove l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024
(R.G.N. 5343/2024); d) in estremo subordine e se respinte le domande precedenti, accertare la decadenza dell'opposta dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. nonché, anche alternativamente, dichiarare liberato l'opponente, ai sensi dell'art. 1956 c.c., da ogni e qualsivoglia debito per cui è causa verso l'opposta; di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla dove l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); e) in ulteriore, estremo, subordine e se respinte le domande precedenti, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
1871/2024 (R.G.N. 5343/2024 per mancanza dei presupposti per la relativa emissione e, in ogni pagina 4 di 13 caso, per carenza di esatta prova del quantum del credito asseritamente vantato dall'opposta per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); f) in ogni caso, dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza dell'opponente nella Centrale Rischi della CA d'AL e della C.R.I.F. dipendenti dai titoli per cui è causa e, per l'effetto, ordinare la cancellazione di ogni iscrizione pregiudizievole del nominativo dell'opponente in relazione ai rapporti oggetto di causa. 4) In via cautelare: se richiesta, non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per le ragioni in atti, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per le ragioni in narrativa. In tutte le ipotesi, rifusi anticipazioni e compensi di lite, da maggiorarsi ex art. 4, c.
1-bis, D.M. n. 55/14 e ss.mm., rimborso spese generali 15% ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/14 e ss.mm., c.p.a. e IVA di legge…”.
2. In particolare, dunque, parte attrice preliminarmente eccepisce l'incompetenza del Tribunale di
Bologna a conoscere della pretesa monitoria e della controversia invocando quella del Tribunale di Bergamo, quale giudice competente ex art. 33, c. 2, lett. u), Codice del Consumo, sostenendo di avere sottoscritto il testo sottopostogli per finalità del tutto estranee alle attività commerciali di e, comunque, alla qualità di asserito “cliente al dettaglio” di quest'ultima. CP_2
Nega, inoltre, che la propria quota di partecipazione sociale in sia idonea ad CP_2 escludere la propria qualità di consumatore. Aggiunge, altresì, che all'art. 15 (della lettera di fideiussione) sarebbe chiaramente previsto che, per qualunque controversia avente ad oggetto la presunta fideiussione, sarebbe competente il Foro in cui ha sede la banca, individuando lo stesso in quello di Bergamo.
3. Nel merito, parte opponente espone che, alla data della sottoscrizione della fideiussione, ovverosia al 16.04.2010, non solo non ricopriva alcuna carica all'interno di e CP_2 non aveva poteri decisionali, ma era un semplice dipendente con mansioni di manovale, ragion per cui non poteva nemmeno essere considerato alla stregua di un professionista. In ogni caso, allega che non aveva alcun interesse a garantire il finanziamento della società, la Parte_1 cui sussistenza non può ritenersi presunta e che, al contrario, andrebbe provata da CP_1
All'opponente sarebbe stata carpita la buona fede, posto che lo stesso era stato indotto a sottoscrivere la pretesa garanzia a fronte della rassicurazione, da parte del fratello Testimone_1
e del responsabile della banca, che si trattava “del foglio della privacy”.
L'opponente eccepisce, inoltre, il difetto in capo a della legittimazione attiva processuale CP_1
e sostanziale ad agire e, quindi, a far valere il credito nei confronti dell'opponente, quale presunto fideiussore. Dal doc. 1 opposta risulterebbe che fra i crediti ceduti in data 17.12.2021 da BCC GHISALBA a vi sarebbe solo quello vantato da Controparte_3 CP_2
(pag. 16 elenco). Dai doc.
2-3 opposta risulterebbe, poi, che fra i crediti ceduti in data
07.11.2022 da a vi sarebbe solo quello vantato da Controparte_3 CP_1 CP_2
(penultima pag. elenco). In entrambe le cessioni, non esisterebbe alcun riferimento alla persona di che pure si assume essere condebitore solidale: l'indicazione della sola Parte_1 non consentirebbe, pertanto, di comprendere se abbia titolo per far valere il CP_2 CP_1 credito anche nei confronti dell'opponente. In capo a non Controparte_1 esisterebbe nemmeno la licenza ex art. 115 T.U.L.P.S., né l'iscrizione della medesima nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. Il Giudice della fase monitoria, in tesi di parte opponente, non avrebbe chiesto a i chiarimenti o le osservazioni in ordine alla qualifica delle CP_1 persone fisiche ingiunte (o dell'opponente) quali consumatori, discostandosi rispetto a quanto pagina 5 di 13 previsto da SS.UU. 06/02/2023, n. 9479, con conseguente richiesta di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente. Nel merito, la difesa di eccepiva, altresì, l'inesistenza e/o la nullità del mutuo Parte_1 fondiario del 12.12.2014 per mancanza di causa tipica e/o per mancato perseguimento dello scopo indicato nel contratto, nonché per violazione dell'art. 38, co.
2. T.U.B. e, in ogni caso per mancanza dell'effettiva tradizione del denaro, nonché la simulazione del mutuo fondiario, pregiudicando il mutuo stesso gli interessi del quale presunto fideiussore. Si sarebbe Pt_1 trattato, in tesi di parte opponente, di una operazione fittizia, deliberata dalla banca il
24/09/2014 allorché, approssimandosi la scadenza al 30/09/2014 del fido concesso con l'apertura di credito (doc. 5 f.m.), era divenuta evidente l'impossibilità per la debitrice CP_2 di rientrarvi. La banca e la mutuataria si sarebbero accordate per definire la seconda quale
[...]
“consumatore” ex art. 3, lett. a), D Lgs. n. 206/2005: il che risultava impossibile tanto oggettivamente (come si apprezza leggendo l'oggetto sociale della quanto
CP_2 soggettivamente ( è una società di capitali che, per definizione, non può essere
CP_2 considerata alla stregua di un soggetto consumatore). Inoltre, sosteneva l'opponente, il mutuo fondiario sarebbe nullo in quanto la parte mutuante incorreva nella violazione del combinato disposto dell'art. 38 TUB e della Delibera 22.04.1995 del CICR in tema di limite di finanziabilità, in quanto norma imperativa. L'esposizione debitoria (della sola
CP_2 ammontava infatti ad almeno € 990.000 cosicché, se anche fosse dimostrata la reale erogazione dell'importo di € 800.000, detto limite risulterebbe comunque superato. Parte opponente allega che non avrebbe impiegato quel denaro in operazioni consentite dallo statuto sociale
CP_2 ovvero finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale: operazioni che, stando al mutuo, dovrebbero rinvenirsi in una “attività al dettaglio”. La banca avrebbe, inoltre, comunicato il “recesso” dal mutuo fondiario in violazione dell'art. 10, co.1, lett. e) ed f), allorquando alla data del 11.05.2015 nessuna condizione si era realizzata: alla luce di tutto quanto esposto, parte opponente insiste affinché il mutuo fondiario, sulla cui base è stata intimata, sia dichiarato nullo, e/o inesistente ovvero simulato e, comunque, di nessun effetto.
Nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo richiesto da venga ritenuto efficace, parte CP_1 opponente eccepisce il fatto che la fideiussione omnibus in atti, a prescindere dall'irrilevanza del nomen iuris, sarebbe in realtà un contratto autonomo di garanzia. Così inquadrato il rapporto nello schema del contratto di garanzia, l'opponente, indicando alcuni elementi che deporrebbero per la sussistenza di un siffatto rapporto (clausola “a prima richiesta”; previsione dell'automatica estensione in capo al fideiussore della decadenza dal beneficio del termine in capo al debitore;
previsione della facoltà per la banca di imputare i pagamenti ricevuti in deroga alla regola ordinaria di cui all'art.1193 c.c.; elisione ovvero inesistenza di qualsivoglia collegamento con l'obbligazione principale;
impossibilità per il fideiussore di opporre alla banca qualunque eccezione), dichiara di avvalersi dell'exceptio doli generalis e invoca la mancanza di ambulatorietà del suddetto contratto in assenza di specifica accettazione da parte del garante. Parte opponente chiede dichiararsi, pertanto, che la fideiussione omnibus del
16.04.2010 venga inquadrata nel contatto autonomo di garanzia, estraneo alle cessioni del credito documentate da controparte e, comunque, nullo, invalido e inefficace a fronte della exceptio doli generalis e/o per difetto dell'ambulatorietà.
Nell'ipotesi in cui il Tribunale non ravvisi nel rapporto oggetto di lite un contratto autonomo di garanzia, l'opponente eccepisce, comunque, la nullità integrale della fideiussione del pagina 6 di 13 16.04.2010 ovvero, in subordine, delle sole clausole n. 2, 6, 8, in quanto pedissequamente riproduttive dello schema ABI (doc. 14) e già dichiarate nulle dal Provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL (doc. 15). In caso di rigetto della richiesta di nullità totale della fideiussione, l'opponente invoca la pronuncia delle SS.UU. n. 41994/2021, in virtù della quale deve essere riconosciuta la sanzione della nullità parziale per la fideiussione conforme allo schema ABI (cfr. doc. 14). In via di estremo subordine, parte opponente eccepisce la violazione da parte di BCC, e per essa dell'attuale parte cessionaria, dell'art. 1956 c.c.: con conseguente liberazione dell'opponente dall'originario debito e da ogni e qualsiasi obbligazione nei confronti dell'opposta.
In ulteriore via di subordine, l'opponente eccepisce l'inesistenza, l'insufficienza e comunque l'incertezza della prova dell'ammontare effettivo del presunto credito richiesto in € 881.814,11 di cui al decreto ingiuntivo. Nello specifico, secondo parte attrice, mancherebbe agli atti della fase monitoria l'estratto conto, così come definito dall'art. 50 T.U.B.; l'ingiungente avrebbe prodotto una “lista movimenti al 27.12.2021” (doc. 8 f.m.) riferita a di CP_2 provenienza sconosciuta, priva di sottoscrizione da parte del dirigente della banca ovvero della cessionaria ed, altresì, priva della dichiarazione in merito alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Da ultimo, l'opponente chiede, nel caso di accoglimento dell'opposizione, la cancellazione della segnalazione del nominativo di dalla Centrale Rischi della CA D'AL e della Parte_1
C.R.I.F. Sulla provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, la difesa del Sig. afferma che l'opposizione sarebbe sorretta da prova scritta e che, di contro, la Pt_1 prova del credito risulterebbe del tutto carente in ordine al quantum richiesto da Vaya Credit
Management S.r.l.
4. Parte opposta, regolarmente costituitasi, deduce, in primo luogo, che la figura di Parte_1 avrebbe in sé le caratteristiche descritte dalla nota sentenza della Suprema Corte a sezioni Unite
n. 5868 del 27.02.2023, ovverosia il medesimo rivestirebbe il ruolo di persona fisica che svolge attività lavorativa all'interno della società immobiliare e, quindi, stipula il contratto di fideiussione per finalità riguardanti lo sviluppo dell'attività di impresa nella gestione commerciale dei propri immobili, per cui resterebbe esclusa la qualità di consumatore. Sulla presunta carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo a parte opposta CP_1 eccepisce il possesso di licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. e, richiamando i doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio, ritiene legittimata attiva a pretendere il pagamento da parte del garante CP_1 [...]
. Pt_1
Sul preavviso ex SS.UU. 6.02.2023, n. 9479, la difesa di Controparte_1 deduceva che la mancanza dell'avvertimento, imposto dalla Suprema Corte al giudice del decreto ingiuntivo, non comporterebbe di per sé la nullità del decreto ingiuntivo emesso, bensì stabilirebbe che, in fase esecutiva, il Giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare, seppure tardivamente e a decreto passato in giudicato, se esista ab origine un problema di abusività della clausola negoziale, che possa travolgere il titolo esecutivo formatosi in precedenza senza espressa valutazione del giudice preposto alla sua emissione.
Sulla pretesa inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o simulazione del titolo di credito (mutuo fondiario), parte opposta ritiene l'eccezione del tutto infondata ed irrilevante stante la posizione di e la mancata/omessa argomentazione e opposizione da parte della debitrice Parte_1 principale e del socio amministratore nella procedura esecutiva, ovverosia nel CP_2 corso della procedura espropriativa immobiliare promossa dalla CA. In ogni caso, evidenzia pagina 7 di 13 parte opposta come l'odierno opponente, , avrebbe prestato una garanzia Parte_1 personale in favore della banca poiché il testo espressamente prevede che “i sottoscritti si costituiscono fideiussori di e dei suoi successori o aventi causa, sino alla CP_2 concorrenza di €.1.400.000,00 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca dipendente da operazioni bancarie di qualsiasi natura già consentite o che venissero in seguito consentite…omissis.”.
Sulla pretesa configurazione della fideiussione omnibus in contratto di garanzia autonomo ed exceptio doli generalis, parte opposta eccepisce il fatto che a e la CA CP_1 CP_3 dell'Oglio e del Serio avevano trasferito tutte le garanzie personali accessorie al credito. La fideiussione omnibus sottoscritta in data 16.04.2010 da copre, fino alla Parte_1 concorrenza di €.1.400.000,00, l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la banca, passata, presente e futura, di qualunque natura.
Sulla pretesa nullità - inefficacia della fideiussione per essere conforme allo schema ABI 2003, parte opposta eccepisce, in primo luogo, la inapplicabilità alla fideiussione della sentenza a
Sezioni Unite n. 41994/21, in quanto la lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus), con limitazione di importo sottoscritta dai soci sig.ri Tes_1
e , sarebbe ricondotta in un testo che non rispecchierebbe il testo ABI 2003 e
[...] Parte_2 sarebbe posteriore di vari anni rispetto al periodo tenuto in considerazione dall'Antitrust e, conseguentemente, dalla Suprema Corte. Inoltre, in tesi di parte opposta, la CA
[...] avrebbe scrupolosamente rispettato il dettato Controparte_4 Parte_3 dell'art.1957 c.c., non contravvenendo ad alcuna norma. La banca, pur non avendone l'obbligo contrattuale, avrebbe rispettato il dettato dell'art.1957 c.c. avendo proposto entro sei mesi le proprie istanze contro il debitore e avendole continuate con diligenza, per cui non sarebbe ravvisabile alcuna decadenza dall'azione. Sulla pretesa violazione dell'art.1956 c.c. e conseguente liberazione dell'opponente, deduce il fatto che la Controparte_1 banca non avrebbe concesso alcun finanziamento alla società successivo alla CP_2 sottoscrizione della fideiussione del 16.04.2010, che abbia portato ulteriore squilibrio economico alla società medesima confidando sulla solvibilità del fideiussore. In tesi di parte opposta, il sig. socio di minoranza della società di famiglia aveva Parte_1 CP_2 diritto di accedere a tutte le informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale della società: l'assenza di interesse e/o attenzione del medesimo per quanto accadeva nella vita della società debitrice non giustificava la mancata conoscenza delle condizioni economiche societarie e l'imposizione di un obbligo di vigilanza attivo e di controllo sostitutivo in capo alla banca creditrice garantita.
Da ultimo, sulla pretesa inesistenza e/o insufficienza e/o incertezza della prova del credito, parte opposta allega di avere depositato estratto conto ex art.50 TUB al 26.12.2021, che evidenzierebbe un saldo creditore di €.873.705,19 per capitale, spese processuali, interessi e deriverebbe, secondo interamente dall'accertamento in sede di esecuzione immobiliare, a CP_1 cui si aggiungerebbe l'importo di €.8.108,92 per capitale da conto corrente e così, in totale, al
26.12.2021, la somma di €.881.814,11, così come riportato nell'ingiunzione di pagamento. Sulla pretesa cancellazione C.R.I.F., parte opposta eccepisce che l'infondatezza dell'opposizione impedirebbe ogni pronuncia in merito.
Da ultimo, parte opposta invoca la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo l'opposizione del tutto sfornita di prova scritta e di contro, la domanda monitoria, interamente fondata su prova scritta e su accertamento giudiziale del credito. pagina 8 di 13 5. All'udienza del 16.01.2025, istruita la causa solo documentalmente, il Giudice, previa discussione fra le parti, ha invitato opponente ed opposta a precisare le conclusioni, pregiudiziali e nel merito, ritenendo preliminare a qualsivoglia valutazione della fattispecie la decisione sulla competenza territoriale del Tribunale di Bologna.
6. Le questioni preliminari poste dall'opponente verranno di seguito analizzate alla luce dell'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità e di merito.
La questione del Foro esclusivo del contratto, richiamato dalla difesa del Sig. per il Pt_1 tramite della menzione dell'art. 15 della fideiussione (doc. 10 allegato al fascicolo monitorio), è stata affrontata da Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 25/01/2018 n° 1838. A tenore di quella pronuncia, la clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” (che compare anche nella pattuizione de quo), non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza per cui, nel caso di specie, sarà competente il foro territoriale ordinario. La Cassazione ha rilevato che la clausola contrattuale concordata dalle parti all'art. 15 delle Condizioni Generali del contratto, prevedendo che “per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano” non esprime, in realtà, l'esclusività del foro, limitandosi ad estenderlo “per ogni controversia”. Pertanto, ha condiviso la precedente giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la designazione convenzionale di un foro territoriale non attribuisce a detto foro carattere di esclusività, mancando una esplicita, non equivoca e concorde pattuizione delle parti in tal senso. Per tali motivi, l'espressione utilizzata dai contraenti “per qualsiasi controversia”, non risulta idonea ad identificare un foro esclusivo, essendo la stessa diretta ad individuare soltanto l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale. Pertanto, qualora le parti si siano limitate ad indicare un foro come competente per “qualsiasi controversia” che sorgerà tra loro rispetto ad un determinato contratto, il foro così fissato convenzionalmente sarà meramente alternativo rispetto ai fori generali, ma non esclusivo. Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Cassazione, ritenendo non pattuito dalle parti un foro convenzionale esclusivo, ha accolto il ricorso, rimettendo gli atti al Tribunale territorialmente competente secondo le norme ordinarie.
Nella fattispecie in esame, la dicitura dell'articolo riprende la stessa locuzione ritenuta dalla
Suprema Corte non idonea ad identificare la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. Peraltro,
l'opponente neppure espone con chiarezza la propria eccezione, nel senso che fa riferimento al
Foro di Bergamo, individuandolo come quello in cui ha sede la banca, senza allegare alcun elemento specifico a sostegno delle proprie tesi (una visura camerale dell'Istituto di Credito, ad esempio). Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie è applicabile il Foro alternativo per le cause relative a diritti di obbligazione ed, in particolare, vertendo la causa in materia di obbligazioni pecuniarie, vale quanto stabilito dall'art. 1182 c.c., a tenore del quale l'obbligazione che abbia ad oggetto una somma di denaro va di regola adempiuta al domicilio del creditore.
7. La seconda eccezione formulata dall'opponente riguarda l'applicazione del Foro del
Consumatore, con riferimento al ruolo ricoperto da all'interno di Parte_1 CP_2
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale pagina 9 di 13 sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225). La Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI-III,
31/10/2019, n. 28162) fonda il proprio giudizio sul principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15
Tarcau contro e altri, con interpretazione - Controparte_5 vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13, secondo il quale “tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”; precisando che “occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di “consumatore”, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in Ric. 2018 n.
31844 sez. M1 ud. 03-12-2019 -4- tal senso, sentenza , C110/14, EU:C:2015:538, punti Per_1
22 e 23)”. I collegamenti funzionali tra fideiussore e società, che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore rivesta incarichi amministrativi all'interno della società o detenga una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (cfr. in termini Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020).
Nel caso di specie, l'opponente è socio al 20% nella società garantita e ricopre un CP_2 ruolo che rispecchia quanto descritto nella sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
5868 del 27.02.2023, essendo persona fisica che svolge attività lavorativa all'interno della società immobiliare e, quindi, stipula il contratto di fideiussione per finalità riguardanti lo sviluppo dell'attività di impresa nella gestione commerciale dei propri immobili. Considerati anche i volumi d'affari della società, documentati dalla parte opposta, si ritiene che l'opponente aveva un proprio interesse commerciale al rilascio della fideiussione, giacché strumentale all'ottenimento di un finanziamento, che avrebbe permesso di incrementare la sua partecipazione agli utili di impresa. Conseguentemente, l'interesse del fideiussore
[...]
non può ritenersi estraneo all'oggetto sociale della società, avendo egli, in virtù della Pt_1 propria partecipazione, un interesse, convergente con quello della società garantita, ad implementarne le opportunità di sviluppo commerciale della stessa.
Non rivestendo il la qualità di consumatore, non può quindi trovare applicazione Parte_1 lo statuto del consumatore e, per conseguenza, l'eccezione di incompetenza territoriale del pagina 10 di 13 Tribunale di Bologna deve essere disattesa.
8. Sulla presunta carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo a
[...]
le difese prospettate dall'opposta, ovverosia il possesso della licenza ex art. Controparte_1
115 T.U.L.P.S. (doc. 11 in atti), nonché il richiamo ai doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio, portano a ritenere legittimata a pretendere il pagamento da parte del Controparte_1 garante . In relazione, poi, alla sollevata eccezione di parte opponente sulla Parte_1 pretesa inesistenza e/o insufficienza e/o incertezza della prova del credito, si rileva che parte opposta ha prodotto l'estratto conto al 26.12.2021, portante un saldo creditore di €.873.705,19 per capitale, spese processuali, interessi e derivante interamente dall'accertamento in sede di esecuzione immobiliare, a cui si aggiunge l'importo di €.8.108,92 per capitale da conto corrente e così in totale al 26.12.2021 la somma di €.881.814,11, come riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo. Inoltre, tra i documenti allegati al procedimento monitorio ha depositato la CP_1 relazione finale della procedura esecutiva immobiliare, ove vengono esposti i passaggi seguiti per giungere al riparto. La documentazione prodotta dall'opposta appare sufficiente a determinare come corretto il credito richiesto nel decreto ingiuntivo.
9. Neppure risulta idoneamente provata l'eccepita nullità del mutuo per mancanza di causa, né l'eccepita simulazione, a fronte della quietanza relativa all'erogazione effettiva delle somme mutuate di cui all'art. 1 del mutuo in esame, rogitato con atto pubblico notarile e di cui al doc.4 del fascicolo monitorio (v., ex multis, analogicamente, Cass. 20520/20 secondo cui
“L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta”, prova non fornita nel caso in esame;
v. anche Cass. SU 19888/14).
10. L'odierno giudicante ritiene inoltre priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta in ragione della natura non accessoria dell'obbligazione assunta dall'odierno opponente. La S.C. ha chiarito infatti che “In genere, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto.
(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in virtù della mera presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", aveva qualificato una polizza assicurativa quale contratto autonomo di garanzia, senza tener conto dell'intero contenuto della polizza e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l'inadempienza riscontrata)” (v. ex multis Cass. 4717 del 19/02/2019).
Nel caso in esame, pertanto, non essendo inserita una clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" ma solo una clausola "a prima richiesta" si è di fronte ad una mera fideiussione omnibus seppur con tale caratteristica. Ne permane pertanto l'accessorietà, con conseguente pagina 11 di 13 trasferimento unitamente al credito ceduto, anche senza il consenso del fideiussore, ex art. 58
TUB.
11. L'opposizione neppure è fondata per quanto attiene all'eccepita nullità per pretesa contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 , evidenziandosi, in via preliminare, che l'odierno giudicante si limita a conoscere della questione relativa all'asserita nullità della fideiussione omnibus de qua per pretesa contrarietà all'art.2 della L.287/1990, unicamente sotto il profilo dell'eccezione riconvenzionale, essendo competente funzionalmente a conoscere la questione in via principale il Tribunale delle Imprese di Milano.
Premesso quanto sopra, va osservato che l'intera materia della nullità derivata delle fideiussioni omnibus per pretesa contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 ha registrato, in tempi assai recenti, un autorevole intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, che con pronuncia in data 30 dicembre 2021, n. 41994, allineandosi ad un orientamento già emerso in giurisprudenza, ha sottolineato come la pronuncia di nullità derivata delle fideiussioni contenenti, tra le condizioni contrattuali, clausole analoghe, per contenuto o significato, a quelle che, già predisposte dall'ABI, sono state ritenute dalla CA d'AL, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, contrastanti con le previsioni dell'art. 2 comma 2, lett. a) e b) della L. n.
287/1990, postuli necessariamente la dimostrazione del nesso di conseguenzialità (o collegamento funzionale) tra intesa concorrenziale a monte e contratto stipulato a valle, e che, in ogni caso, la soccombenza sotto la scure della nullità per violazione del precetto normativo possa e debba riferirsi solo ed esclusivamente alle clausole viziate.
Va peraltro condivisa la giurisprudenza che, anche prima di tale fondamentale pronunciamento, aveva sottolineato che: "Se un'intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti” (Tribunale Biella, sez. I, 01/06/2021, n. 239).
Orbene, nel caso di specie, è dato gradatamente rilevare, in senso contrario a quanto sostenuto dall'opponente, e dunque, in funzione del rigetto delle argomentazioni dallo stesso sostenute con l'opposizione proposta, che:
- la mera presenza, all'interno dei moduli sottoscritti, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla CA d'AL con il provvedimento più volte indicato, ancora non dimostra, indefettibilmente, che le condizioni contrattuali praticate all'opponente da parte dell'Istituto di Credito siano state frutto di intese illecite a cui l'Istituto di Credito abbia preso parte. Infatti, sebbene la Corte abbia rilevato che la costante utilizzazione, da parte di un istituto di credito, di moduli in cui siano contenute clausole sovrapponibili agli artt. 2, 6
e 8 del modello ABI, già di per sé sia espressione e recepimento di una intesa illecita, si è del pari rimarcato che anche laddove la CA operi abitualmente la deroga, nei propri contratti di fideiussione, agli artt. 1939, 1941 o 1957 c.c., ciò ancora non dimostra la predetta adesione. E' infatti necessario dimostrare che, per effetto della predetta sistematicità, unita alla prassi analoga di altri operatori, il consumatore sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti, e costretto per tale via ad accettare, per ottenere finanziamento, contratti di fatto oltremodo squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato, praticando condizioni "capestro" (v. anche T. Bologna, GI Arceri, sentenza resa nel procedimento 9237/2020; nel caso che ci occupa, tale circostanza non risulta idoneamente provata ed in realtà neppure specificamente allegata);
pagina 12 di 13 - la pronuncia delle Sezioni Unite 30 dicembre 2021 opta chiaramente per la tesi della cd.
"nullità per estensione", disciplinata dall'art. 1419 c.c., e, pertanto, laddove anche le clausole come qui attenzionate da parte opponente fossero da considerarsi frutto di intesa illecita, si richiede la dimostrazione da parte dell'interessato che "la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma", nel senso che "i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità" (cfr. par.
2.15.2 della sentenza, con riferimento a Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314).
12. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024) deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento ai compensi medi delle prime tre fasi (vista l'estrema compressione della fase decisoria, sostanzialmente assorbita in quella di trattazione/istruttoria) per cause di valore compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00 (ovverosia, applicando aumento del 30% dei compensi medi per le predette fasi).
Assorbita ogni altra questione (compresa la richiesta ex art. 648 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024), emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., che liquida in euro 21.181,00, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovute, ed oltre al
15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.
Bologna, lì 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10369/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ONDEI ALBERTO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Piero Controparte_1 P.IVA_1
Santagada (C.F. ) C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
- Parte opponente ha precisato le conclusioni, in via preliminare e nel merito, come da Parte_1 atto di citazione, ovverosia: “1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Bergamo per le causali in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto, il decreto ingiuntivo n.
1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
2) in via preliminare: se negatamente rigettata l'eccezione che precede, premesso ogni accertamento in fatto e in diritto: a) dichiararsi il difetto di legittimazione attività sostanziale e processuale dell'opposta, e comunque il difetto di titolarità giuridica del diritto, per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto, il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N.
5343/2024);
b) dichiarata la qualità di consumatore e/o di garante debole e/o non professionista di Parte_1
dichiarata altresì l'omissione, nel decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024),
[...] dell'espresso avviso che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
3) nel merito: premesso ogni accertamento in fatto e in diritto ritenuto necessario:
a) in principalità, dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 12.12.2024 ovvero la sua pagina 1 di 13 inesistenza ovvero la mancanza di causa ovvero la sua simulazione per le ragioni in atti e, per l'effetto, dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace la fideiussione sottoscritta il 16.04.2010 da Parte_1
con conseguente dichiarazione che lo stesso nulla deve all'opposta in forza della stessa e
[...] comunque di ogni altro titolo e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
b) in subordine e se respinta la domanda principale, dichiarare che la fideiussione sottoscritta il
16.04.2010 da è in realtà un contratto autonomo di garanzia o altro accordo Parte_1 equipollente e, in accoglimento dell'exceptio doli generalis, accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
c) in ulteriore subordine e se respinta la domanda subordinata, dichiarare la nullità totale, e/o
l'invalidità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta il 16.04.2010 da per Parte_1 violazione degli artt. 33 e ss., D. Lgs. n. 206/2005 ovvero, dichiarare la nullità parziale e/o l'invalidità
e/o inefficacia della stessa per le causali in atti. In ambo i casi, accertare e dichiarare che nulla dove
l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); d) in estremo subordine e se respinte le domande precedenti, accertare la decadenza dell'opposta dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. nonché, anche alternativamente, dichiarare liberato l'opponente, ai sensi dell'art. 1956 c.c., da ogni e qualsivoglia debito per cui è causa verso l'opposta; di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
e) in ulteriore, estremo, subordine e se respinte le domande precedenti, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024 per mancanza dei presupposti per la relativa emissione e, in ogni caso, per carenza di esatta prova del quantum del credito asseritamente vantato dall'opposta per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); f) in ogni caso, dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza dell'opponente nella Centrale Rischi della CA d'AL e della C.R.I.F. dipendenti dai titoli per cui è causa e, per l'effetto, ordinare la cancellazione di ogni iscrizione pregiudizievole del nominativo dell'opponente in relazione ai rapporti oggetto di causa.
4) In via cautelare: se richiesta, non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per le ragioni in atti, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per le ragioni in narrativa.
In tutte le ipotesi, rifusi anticipazioni e compensi di lite, da maggiorarsi ex art. 4, c.
1-bis, D.M. n.
55/14 e ss.mm., rimborso spese generali 15% ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/14 e ss.mm., c.p.a. e IVA di legge”.
- Parte opposta ha precisato le conclusioni come da comparsa di Controparte_1 costituzione, ovverosia nei seguenti termini: “…Voglia il Tribunale ill.mo adito respingere l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio. Voglia altresì concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Voglia infine rimettere gli atti al presidente ai fini della riunione del presente procedimento a quello avente n.r.g. 10547/2024, Tribunale di Bologna, sezione pagina 2 di 13 Terza, Giudice Unico dott.ssa Daniela Nunno, prima udienza al 16.01.2025…”.
pagina 3 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità anche solo ) al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: CP_1
“1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Bergamo per le causali in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto, il decreto ingiuntivo n.
1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); 2) in via preliminare: se negatamente rigettata l'eccezione che precede, premesso ogni accertamento in fatto e in diritto: a) dichiararsi il difetto di legittimazione attività sostanziale e processuale dell'opposta, e comunque il difetto di titolarità giuridica del diritto, per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto, il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);
b) dichiarata la qualità di consumatore e/o di garante debole e/o non professionista di Parte_1
dichiarata altresì l'omissione, nel decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N.
[...]
5343/2024), dell'espresso avviso che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024);3) nel merito: premesso ogni accertamento in fatto e in diritto ritenuto necessario: a) in principalità, dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 12.12.2024 ovvero la sua inesistenza ovvero la mancanza di causa ovvero la sua simulazione per le ragioni in atti e, per l'effetto, dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace la fideiussione sottoscritta il 16.04.2010 da Parte_1 con conseguente dichiarazione che lo stesso nulla deve all'opposta in forza della stessa e comunque di ogni altro titolo e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); b) in subordine e se respinta la domanda principale, dichiarare che la fideiussione sottoscritta il
16.04.2010 da è in realtà un contratto autonomo di garanzia o altro accordo Parte_1 equipollente e, in accoglimento dell'exceptio doli generalis, accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); c) in ulteriore subordine e se respinta la domanda subordinata, dichiarare la nullità totale, e/o l'invalidità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta il 16.04.2010 da per violazione degli artt. 33 e ss., D. Lgs. n. Parte_1
206/2005 ovvero, dichiarare la nullità parziale e/o l'invalidità e/o inefficacia della stessa per le causali in atti. In ambo i casi, accertare e dichiarare che nulla dove l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024
(R.G.N. 5343/2024); d) in estremo subordine e se respinte le domande precedenti, accertare la decadenza dell'opposta dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. nonché, anche alternativamente, dichiarare liberato l'opponente, ai sensi dell'art. 1956 c.c., da ogni e qualsivoglia debito per cui è causa verso l'opposta; di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla dove l'opponente all'opposta, anche per l'ipotesi di ritenuta validità del mutuo fondiario e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); e) in ulteriore, estremo, subordine e se respinte le domande precedenti, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
1871/2024 (R.G.N. 5343/2024 per mancanza dei presupposti per la relativa emissione e, in ogni pagina 4 di 13 caso, per carenza di esatta prova del quantum del credito asseritamente vantato dall'opposta per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024); f) in ogni caso, dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza dell'opponente nella Centrale Rischi della CA d'AL e della C.R.I.F. dipendenti dai titoli per cui è causa e, per l'effetto, ordinare la cancellazione di ogni iscrizione pregiudizievole del nominativo dell'opponente in relazione ai rapporti oggetto di causa. 4) In via cautelare: se richiesta, non concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per le ragioni in atti, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per le ragioni in narrativa. In tutte le ipotesi, rifusi anticipazioni e compensi di lite, da maggiorarsi ex art. 4, c.
1-bis, D.M. n. 55/14 e ss.mm., rimborso spese generali 15% ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/14 e ss.mm., c.p.a. e IVA di legge…”.
2. In particolare, dunque, parte attrice preliminarmente eccepisce l'incompetenza del Tribunale di
Bologna a conoscere della pretesa monitoria e della controversia invocando quella del Tribunale di Bergamo, quale giudice competente ex art. 33, c. 2, lett. u), Codice del Consumo, sostenendo di avere sottoscritto il testo sottopostogli per finalità del tutto estranee alle attività commerciali di e, comunque, alla qualità di asserito “cliente al dettaglio” di quest'ultima. CP_2
Nega, inoltre, che la propria quota di partecipazione sociale in sia idonea ad CP_2 escludere la propria qualità di consumatore. Aggiunge, altresì, che all'art. 15 (della lettera di fideiussione) sarebbe chiaramente previsto che, per qualunque controversia avente ad oggetto la presunta fideiussione, sarebbe competente il Foro in cui ha sede la banca, individuando lo stesso in quello di Bergamo.
3. Nel merito, parte opponente espone che, alla data della sottoscrizione della fideiussione, ovverosia al 16.04.2010, non solo non ricopriva alcuna carica all'interno di e CP_2 non aveva poteri decisionali, ma era un semplice dipendente con mansioni di manovale, ragion per cui non poteva nemmeno essere considerato alla stregua di un professionista. In ogni caso, allega che non aveva alcun interesse a garantire il finanziamento della società, la Parte_1 cui sussistenza non può ritenersi presunta e che, al contrario, andrebbe provata da CP_1
All'opponente sarebbe stata carpita la buona fede, posto che lo stesso era stato indotto a sottoscrivere la pretesa garanzia a fronte della rassicurazione, da parte del fratello Testimone_1
e del responsabile della banca, che si trattava “del foglio della privacy”.
L'opponente eccepisce, inoltre, il difetto in capo a della legittimazione attiva processuale CP_1
e sostanziale ad agire e, quindi, a far valere il credito nei confronti dell'opponente, quale presunto fideiussore. Dal doc. 1 opposta risulterebbe che fra i crediti ceduti in data 17.12.2021 da BCC GHISALBA a vi sarebbe solo quello vantato da Controparte_3 CP_2
(pag. 16 elenco). Dai doc.
2-3 opposta risulterebbe, poi, che fra i crediti ceduti in data
07.11.2022 da a vi sarebbe solo quello vantato da Controparte_3 CP_1 CP_2
(penultima pag. elenco). In entrambe le cessioni, non esisterebbe alcun riferimento alla persona di che pure si assume essere condebitore solidale: l'indicazione della sola Parte_1 non consentirebbe, pertanto, di comprendere se abbia titolo per far valere il CP_2 CP_1 credito anche nei confronti dell'opponente. In capo a non Controparte_1 esisterebbe nemmeno la licenza ex art. 115 T.U.L.P.S., né l'iscrizione della medesima nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. Il Giudice della fase monitoria, in tesi di parte opponente, non avrebbe chiesto a i chiarimenti o le osservazioni in ordine alla qualifica delle CP_1 persone fisiche ingiunte (o dell'opponente) quali consumatori, discostandosi rispetto a quanto pagina 5 di 13 previsto da SS.UU. 06/02/2023, n. 9479, con conseguente richiesta di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente. Nel merito, la difesa di eccepiva, altresì, l'inesistenza e/o la nullità del mutuo Parte_1 fondiario del 12.12.2014 per mancanza di causa tipica e/o per mancato perseguimento dello scopo indicato nel contratto, nonché per violazione dell'art. 38, co.
2. T.U.B. e, in ogni caso per mancanza dell'effettiva tradizione del denaro, nonché la simulazione del mutuo fondiario, pregiudicando il mutuo stesso gli interessi del quale presunto fideiussore. Si sarebbe Pt_1 trattato, in tesi di parte opponente, di una operazione fittizia, deliberata dalla banca il
24/09/2014 allorché, approssimandosi la scadenza al 30/09/2014 del fido concesso con l'apertura di credito (doc. 5 f.m.), era divenuta evidente l'impossibilità per la debitrice CP_2 di rientrarvi. La banca e la mutuataria si sarebbero accordate per definire la seconda quale
[...]
“consumatore” ex art. 3, lett. a), D Lgs. n. 206/2005: il che risultava impossibile tanto oggettivamente (come si apprezza leggendo l'oggetto sociale della quanto
CP_2 soggettivamente ( è una società di capitali che, per definizione, non può essere
CP_2 considerata alla stregua di un soggetto consumatore). Inoltre, sosteneva l'opponente, il mutuo fondiario sarebbe nullo in quanto la parte mutuante incorreva nella violazione del combinato disposto dell'art. 38 TUB e della Delibera 22.04.1995 del CICR in tema di limite di finanziabilità, in quanto norma imperativa. L'esposizione debitoria (della sola
CP_2 ammontava infatti ad almeno € 990.000 cosicché, se anche fosse dimostrata la reale erogazione dell'importo di € 800.000, detto limite risulterebbe comunque superato. Parte opponente allega che non avrebbe impiegato quel denaro in operazioni consentite dallo statuto sociale
CP_2 ovvero finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale: operazioni che, stando al mutuo, dovrebbero rinvenirsi in una “attività al dettaglio”. La banca avrebbe, inoltre, comunicato il “recesso” dal mutuo fondiario in violazione dell'art. 10, co.1, lett. e) ed f), allorquando alla data del 11.05.2015 nessuna condizione si era realizzata: alla luce di tutto quanto esposto, parte opponente insiste affinché il mutuo fondiario, sulla cui base è stata intimata, sia dichiarato nullo, e/o inesistente ovvero simulato e, comunque, di nessun effetto.
Nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo richiesto da venga ritenuto efficace, parte CP_1 opponente eccepisce il fatto che la fideiussione omnibus in atti, a prescindere dall'irrilevanza del nomen iuris, sarebbe in realtà un contratto autonomo di garanzia. Così inquadrato il rapporto nello schema del contratto di garanzia, l'opponente, indicando alcuni elementi che deporrebbero per la sussistenza di un siffatto rapporto (clausola “a prima richiesta”; previsione dell'automatica estensione in capo al fideiussore della decadenza dal beneficio del termine in capo al debitore;
previsione della facoltà per la banca di imputare i pagamenti ricevuti in deroga alla regola ordinaria di cui all'art.1193 c.c.; elisione ovvero inesistenza di qualsivoglia collegamento con l'obbligazione principale;
impossibilità per il fideiussore di opporre alla banca qualunque eccezione), dichiara di avvalersi dell'exceptio doli generalis e invoca la mancanza di ambulatorietà del suddetto contratto in assenza di specifica accettazione da parte del garante. Parte opponente chiede dichiararsi, pertanto, che la fideiussione omnibus del
16.04.2010 venga inquadrata nel contatto autonomo di garanzia, estraneo alle cessioni del credito documentate da controparte e, comunque, nullo, invalido e inefficace a fronte della exceptio doli generalis e/o per difetto dell'ambulatorietà.
Nell'ipotesi in cui il Tribunale non ravvisi nel rapporto oggetto di lite un contratto autonomo di garanzia, l'opponente eccepisce, comunque, la nullità integrale della fideiussione del pagina 6 di 13 16.04.2010 ovvero, in subordine, delle sole clausole n. 2, 6, 8, in quanto pedissequamente riproduttive dello schema ABI (doc. 14) e già dichiarate nulle dal Provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL (doc. 15). In caso di rigetto della richiesta di nullità totale della fideiussione, l'opponente invoca la pronuncia delle SS.UU. n. 41994/2021, in virtù della quale deve essere riconosciuta la sanzione della nullità parziale per la fideiussione conforme allo schema ABI (cfr. doc. 14). In via di estremo subordine, parte opponente eccepisce la violazione da parte di BCC, e per essa dell'attuale parte cessionaria, dell'art. 1956 c.c.: con conseguente liberazione dell'opponente dall'originario debito e da ogni e qualsiasi obbligazione nei confronti dell'opposta.
In ulteriore via di subordine, l'opponente eccepisce l'inesistenza, l'insufficienza e comunque l'incertezza della prova dell'ammontare effettivo del presunto credito richiesto in € 881.814,11 di cui al decreto ingiuntivo. Nello specifico, secondo parte attrice, mancherebbe agli atti della fase monitoria l'estratto conto, così come definito dall'art. 50 T.U.B.; l'ingiungente avrebbe prodotto una “lista movimenti al 27.12.2021” (doc. 8 f.m.) riferita a di CP_2 provenienza sconosciuta, priva di sottoscrizione da parte del dirigente della banca ovvero della cessionaria ed, altresì, priva della dichiarazione in merito alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Da ultimo, l'opponente chiede, nel caso di accoglimento dell'opposizione, la cancellazione della segnalazione del nominativo di dalla Centrale Rischi della CA D'AL e della Parte_1
C.R.I.F. Sulla provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, la difesa del Sig. afferma che l'opposizione sarebbe sorretta da prova scritta e che, di contro, la Pt_1 prova del credito risulterebbe del tutto carente in ordine al quantum richiesto da Vaya Credit
Management S.r.l.
4. Parte opposta, regolarmente costituitasi, deduce, in primo luogo, che la figura di Parte_1 avrebbe in sé le caratteristiche descritte dalla nota sentenza della Suprema Corte a sezioni Unite
n. 5868 del 27.02.2023, ovverosia il medesimo rivestirebbe il ruolo di persona fisica che svolge attività lavorativa all'interno della società immobiliare e, quindi, stipula il contratto di fideiussione per finalità riguardanti lo sviluppo dell'attività di impresa nella gestione commerciale dei propri immobili, per cui resterebbe esclusa la qualità di consumatore. Sulla presunta carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo a parte opposta CP_1 eccepisce il possesso di licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. e, richiamando i doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio, ritiene legittimata attiva a pretendere il pagamento da parte del garante CP_1 [...]
. Pt_1
Sul preavviso ex SS.UU. 6.02.2023, n. 9479, la difesa di Controparte_1 deduceva che la mancanza dell'avvertimento, imposto dalla Suprema Corte al giudice del decreto ingiuntivo, non comporterebbe di per sé la nullità del decreto ingiuntivo emesso, bensì stabilirebbe che, in fase esecutiva, il Giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare, seppure tardivamente e a decreto passato in giudicato, se esista ab origine un problema di abusività della clausola negoziale, che possa travolgere il titolo esecutivo formatosi in precedenza senza espressa valutazione del giudice preposto alla sua emissione.
Sulla pretesa inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o simulazione del titolo di credito (mutuo fondiario), parte opposta ritiene l'eccezione del tutto infondata ed irrilevante stante la posizione di e la mancata/omessa argomentazione e opposizione da parte della debitrice Parte_1 principale e del socio amministratore nella procedura esecutiva, ovverosia nel CP_2 corso della procedura espropriativa immobiliare promossa dalla CA. In ogni caso, evidenzia pagina 7 di 13 parte opposta come l'odierno opponente, , avrebbe prestato una garanzia Parte_1 personale in favore della banca poiché il testo espressamente prevede che “i sottoscritti si costituiscono fideiussori di e dei suoi successori o aventi causa, sino alla CP_2 concorrenza di €.1.400.000,00 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca dipendente da operazioni bancarie di qualsiasi natura già consentite o che venissero in seguito consentite…omissis.”.
Sulla pretesa configurazione della fideiussione omnibus in contratto di garanzia autonomo ed exceptio doli generalis, parte opposta eccepisce il fatto che a e la CA CP_1 CP_3 dell'Oglio e del Serio avevano trasferito tutte le garanzie personali accessorie al credito. La fideiussione omnibus sottoscritta in data 16.04.2010 da copre, fino alla Parte_1 concorrenza di €.1.400.000,00, l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la banca, passata, presente e futura, di qualunque natura.
Sulla pretesa nullità - inefficacia della fideiussione per essere conforme allo schema ABI 2003, parte opposta eccepisce, in primo luogo, la inapplicabilità alla fideiussione della sentenza a
Sezioni Unite n. 41994/21, in quanto la lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus), con limitazione di importo sottoscritta dai soci sig.ri Tes_1
e , sarebbe ricondotta in un testo che non rispecchierebbe il testo ABI 2003 e
[...] Parte_2 sarebbe posteriore di vari anni rispetto al periodo tenuto in considerazione dall'Antitrust e, conseguentemente, dalla Suprema Corte. Inoltre, in tesi di parte opposta, la CA
[...] avrebbe scrupolosamente rispettato il dettato Controparte_4 Parte_3 dell'art.1957 c.c., non contravvenendo ad alcuna norma. La banca, pur non avendone l'obbligo contrattuale, avrebbe rispettato il dettato dell'art.1957 c.c. avendo proposto entro sei mesi le proprie istanze contro il debitore e avendole continuate con diligenza, per cui non sarebbe ravvisabile alcuna decadenza dall'azione. Sulla pretesa violazione dell'art.1956 c.c. e conseguente liberazione dell'opponente, deduce il fatto che la Controparte_1 banca non avrebbe concesso alcun finanziamento alla società successivo alla CP_2 sottoscrizione della fideiussione del 16.04.2010, che abbia portato ulteriore squilibrio economico alla società medesima confidando sulla solvibilità del fideiussore. In tesi di parte opposta, il sig. socio di minoranza della società di famiglia aveva Parte_1 CP_2 diritto di accedere a tutte le informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale della società: l'assenza di interesse e/o attenzione del medesimo per quanto accadeva nella vita della società debitrice non giustificava la mancata conoscenza delle condizioni economiche societarie e l'imposizione di un obbligo di vigilanza attivo e di controllo sostitutivo in capo alla banca creditrice garantita.
Da ultimo, sulla pretesa inesistenza e/o insufficienza e/o incertezza della prova del credito, parte opposta allega di avere depositato estratto conto ex art.50 TUB al 26.12.2021, che evidenzierebbe un saldo creditore di €.873.705,19 per capitale, spese processuali, interessi e deriverebbe, secondo interamente dall'accertamento in sede di esecuzione immobiliare, a CP_1 cui si aggiungerebbe l'importo di €.8.108,92 per capitale da conto corrente e così, in totale, al
26.12.2021, la somma di €.881.814,11, così come riportato nell'ingiunzione di pagamento. Sulla pretesa cancellazione C.R.I.F., parte opposta eccepisce che l'infondatezza dell'opposizione impedirebbe ogni pronuncia in merito.
Da ultimo, parte opposta invoca la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo l'opposizione del tutto sfornita di prova scritta e di contro, la domanda monitoria, interamente fondata su prova scritta e su accertamento giudiziale del credito. pagina 8 di 13 5. All'udienza del 16.01.2025, istruita la causa solo documentalmente, il Giudice, previa discussione fra le parti, ha invitato opponente ed opposta a precisare le conclusioni, pregiudiziali e nel merito, ritenendo preliminare a qualsivoglia valutazione della fattispecie la decisione sulla competenza territoriale del Tribunale di Bologna.
6. Le questioni preliminari poste dall'opponente verranno di seguito analizzate alla luce dell'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità e di merito.
La questione del Foro esclusivo del contratto, richiamato dalla difesa del Sig. per il Pt_1 tramite della menzione dell'art. 15 della fideiussione (doc. 10 allegato al fascicolo monitorio), è stata affrontata da Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 25/01/2018 n° 1838. A tenore di quella pronuncia, la clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” (che compare anche nella pattuizione de quo), non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza per cui, nel caso di specie, sarà competente il foro territoriale ordinario. La Cassazione ha rilevato che la clausola contrattuale concordata dalle parti all'art. 15 delle Condizioni Generali del contratto, prevedendo che “per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano” non esprime, in realtà, l'esclusività del foro, limitandosi ad estenderlo “per ogni controversia”. Pertanto, ha condiviso la precedente giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la designazione convenzionale di un foro territoriale non attribuisce a detto foro carattere di esclusività, mancando una esplicita, non equivoca e concorde pattuizione delle parti in tal senso. Per tali motivi, l'espressione utilizzata dai contraenti “per qualsiasi controversia”, non risulta idonea ad identificare un foro esclusivo, essendo la stessa diretta ad individuare soltanto l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale. Pertanto, qualora le parti si siano limitate ad indicare un foro come competente per “qualsiasi controversia” che sorgerà tra loro rispetto ad un determinato contratto, il foro così fissato convenzionalmente sarà meramente alternativo rispetto ai fori generali, ma non esclusivo. Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Cassazione, ritenendo non pattuito dalle parti un foro convenzionale esclusivo, ha accolto il ricorso, rimettendo gli atti al Tribunale territorialmente competente secondo le norme ordinarie.
Nella fattispecie in esame, la dicitura dell'articolo riprende la stessa locuzione ritenuta dalla
Suprema Corte non idonea ad identificare la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. Peraltro,
l'opponente neppure espone con chiarezza la propria eccezione, nel senso che fa riferimento al
Foro di Bergamo, individuandolo come quello in cui ha sede la banca, senza allegare alcun elemento specifico a sostegno delle proprie tesi (una visura camerale dell'Istituto di Credito, ad esempio). Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie è applicabile il Foro alternativo per le cause relative a diritti di obbligazione ed, in particolare, vertendo la causa in materia di obbligazioni pecuniarie, vale quanto stabilito dall'art. 1182 c.c., a tenore del quale l'obbligazione che abbia ad oggetto una somma di denaro va di regola adempiuta al domicilio del creditore.
7. La seconda eccezione formulata dall'opponente riguarda l'applicazione del Foro del
Consumatore, con riferimento al ruolo ricoperto da all'interno di Parte_1 CP_2
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale pagina 9 di 13 sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225). La Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI-III,
31/10/2019, n. 28162) fonda il proprio giudizio sul principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15
Tarcau contro e altri, con interpretazione - Controparte_5 vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13, secondo il quale “tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”; precisando che “occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di “consumatore”, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in Ric. 2018 n.
31844 sez. M1 ud. 03-12-2019 -4- tal senso, sentenza , C110/14, EU:C:2015:538, punti Per_1
22 e 23)”. I collegamenti funzionali tra fideiussore e società, che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore rivesta incarichi amministrativi all'interno della società o detenga una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (cfr. in termini Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020).
Nel caso di specie, l'opponente è socio al 20% nella società garantita e ricopre un CP_2 ruolo che rispecchia quanto descritto nella sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
5868 del 27.02.2023, essendo persona fisica che svolge attività lavorativa all'interno della società immobiliare e, quindi, stipula il contratto di fideiussione per finalità riguardanti lo sviluppo dell'attività di impresa nella gestione commerciale dei propri immobili. Considerati anche i volumi d'affari della società, documentati dalla parte opposta, si ritiene che l'opponente aveva un proprio interesse commerciale al rilascio della fideiussione, giacché strumentale all'ottenimento di un finanziamento, che avrebbe permesso di incrementare la sua partecipazione agli utili di impresa. Conseguentemente, l'interesse del fideiussore
[...]
non può ritenersi estraneo all'oggetto sociale della società, avendo egli, in virtù della Pt_1 propria partecipazione, un interesse, convergente con quello della società garantita, ad implementarne le opportunità di sviluppo commerciale della stessa.
Non rivestendo il la qualità di consumatore, non può quindi trovare applicazione Parte_1 lo statuto del consumatore e, per conseguenza, l'eccezione di incompetenza territoriale del pagina 10 di 13 Tribunale di Bologna deve essere disattesa.
8. Sulla presunta carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo a
[...]
le difese prospettate dall'opposta, ovverosia il possesso della licenza ex art. Controparte_1
115 T.U.L.P.S. (doc. 11 in atti), nonché il richiamo ai doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio, portano a ritenere legittimata a pretendere il pagamento da parte del Controparte_1 garante . In relazione, poi, alla sollevata eccezione di parte opponente sulla Parte_1 pretesa inesistenza e/o insufficienza e/o incertezza della prova del credito, si rileva che parte opposta ha prodotto l'estratto conto al 26.12.2021, portante un saldo creditore di €.873.705,19 per capitale, spese processuali, interessi e derivante interamente dall'accertamento in sede di esecuzione immobiliare, a cui si aggiunge l'importo di €.8.108,92 per capitale da conto corrente e così in totale al 26.12.2021 la somma di €.881.814,11, come riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo. Inoltre, tra i documenti allegati al procedimento monitorio ha depositato la CP_1 relazione finale della procedura esecutiva immobiliare, ove vengono esposti i passaggi seguiti per giungere al riparto. La documentazione prodotta dall'opposta appare sufficiente a determinare come corretto il credito richiesto nel decreto ingiuntivo.
9. Neppure risulta idoneamente provata l'eccepita nullità del mutuo per mancanza di causa, né l'eccepita simulazione, a fronte della quietanza relativa all'erogazione effettiva delle somme mutuate di cui all'art. 1 del mutuo in esame, rogitato con atto pubblico notarile e di cui al doc.4 del fascicolo monitorio (v., ex multis, analogicamente, Cass. 20520/20 secondo cui
“L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta”, prova non fornita nel caso in esame;
v. anche Cass. SU 19888/14).
10. L'odierno giudicante ritiene inoltre priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta in ragione della natura non accessoria dell'obbligazione assunta dall'odierno opponente. La S.C. ha chiarito infatti che “In genere, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto.
(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in virtù della mera presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", aveva qualificato una polizza assicurativa quale contratto autonomo di garanzia, senza tener conto dell'intero contenuto della polizza e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l'inadempienza riscontrata)” (v. ex multis Cass. 4717 del 19/02/2019).
Nel caso in esame, pertanto, non essendo inserita una clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" ma solo una clausola "a prima richiesta" si è di fronte ad una mera fideiussione omnibus seppur con tale caratteristica. Ne permane pertanto l'accessorietà, con conseguente pagina 11 di 13 trasferimento unitamente al credito ceduto, anche senza il consenso del fideiussore, ex art. 58
TUB.
11. L'opposizione neppure è fondata per quanto attiene all'eccepita nullità per pretesa contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 , evidenziandosi, in via preliminare, che l'odierno giudicante si limita a conoscere della questione relativa all'asserita nullità della fideiussione omnibus de qua per pretesa contrarietà all'art.2 della L.287/1990, unicamente sotto il profilo dell'eccezione riconvenzionale, essendo competente funzionalmente a conoscere la questione in via principale il Tribunale delle Imprese di Milano.
Premesso quanto sopra, va osservato che l'intera materia della nullità derivata delle fideiussioni omnibus per pretesa contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 ha registrato, in tempi assai recenti, un autorevole intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, che con pronuncia in data 30 dicembre 2021, n. 41994, allineandosi ad un orientamento già emerso in giurisprudenza, ha sottolineato come la pronuncia di nullità derivata delle fideiussioni contenenti, tra le condizioni contrattuali, clausole analoghe, per contenuto o significato, a quelle che, già predisposte dall'ABI, sono state ritenute dalla CA d'AL, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, contrastanti con le previsioni dell'art. 2 comma 2, lett. a) e b) della L. n.
287/1990, postuli necessariamente la dimostrazione del nesso di conseguenzialità (o collegamento funzionale) tra intesa concorrenziale a monte e contratto stipulato a valle, e che, in ogni caso, la soccombenza sotto la scure della nullità per violazione del precetto normativo possa e debba riferirsi solo ed esclusivamente alle clausole viziate.
Va peraltro condivisa la giurisprudenza che, anche prima di tale fondamentale pronunciamento, aveva sottolineato che: "Se un'intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti” (Tribunale Biella, sez. I, 01/06/2021, n. 239).
Orbene, nel caso di specie, è dato gradatamente rilevare, in senso contrario a quanto sostenuto dall'opponente, e dunque, in funzione del rigetto delle argomentazioni dallo stesso sostenute con l'opposizione proposta, che:
- la mera presenza, all'interno dei moduli sottoscritti, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla CA d'AL con il provvedimento più volte indicato, ancora non dimostra, indefettibilmente, che le condizioni contrattuali praticate all'opponente da parte dell'Istituto di Credito siano state frutto di intese illecite a cui l'Istituto di Credito abbia preso parte. Infatti, sebbene la Corte abbia rilevato che la costante utilizzazione, da parte di un istituto di credito, di moduli in cui siano contenute clausole sovrapponibili agli artt. 2, 6
e 8 del modello ABI, già di per sé sia espressione e recepimento di una intesa illecita, si è del pari rimarcato che anche laddove la CA operi abitualmente la deroga, nei propri contratti di fideiussione, agli artt. 1939, 1941 o 1957 c.c., ciò ancora non dimostra la predetta adesione. E' infatti necessario dimostrare che, per effetto della predetta sistematicità, unita alla prassi analoga di altri operatori, il consumatore sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti, e costretto per tale via ad accettare, per ottenere finanziamento, contratti di fatto oltremodo squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato, praticando condizioni "capestro" (v. anche T. Bologna, GI Arceri, sentenza resa nel procedimento 9237/2020; nel caso che ci occupa, tale circostanza non risulta idoneamente provata ed in realtà neppure specificamente allegata);
pagina 12 di 13 - la pronuncia delle Sezioni Unite 30 dicembre 2021 opta chiaramente per la tesi della cd.
"nullità per estensione", disciplinata dall'art. 1419 c.c., e, pertanto, laddove anche le clausole come qui attenzionate da parte opponente fossero da considerarsi frutto di intesa illecita, si richiede la dimostrazione da parte dell'interessato che "la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma", nel senso che "i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità" (cfr. par.
2.15.2 della sentenza, con riferimento a Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314).
12. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024) deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento ai compensi medi delle prime tre fasi (vista l'estrema compressione della fase decisoria, sostanzialmente assorbita in quella di trattazione/istruttoria) per cause di valore compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00 (ovverosia, applicando aumento del 30% dei compensi medi per le predette fasi).
Assorbita ogni altra questione (compresa la richiesta ex art. 648 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1871/2024 (R.G.N. 5343/2024), emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., che liquida in euro 21.181,00, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovute, ed oltre al
15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.
Bologna, lì 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
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