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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 904/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 26 febbraio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Roberto Galletti in sostituzione dell'avv Claudio Lalli per l'avv. Fiore Andrea CP_1 per l'avv. Giancotti Gianandrea CP_2 Controparte_2 E' altresì presente la dott. ai fini della pratica forense Persona_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att. cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 904/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LALLI CLAUDIO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RACANO MARCO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FIORE ANDREA
Parte resistente
(c.f. ), con il patrocinio di avv. GIANCOTTI Controparte_2 P.IVA_2
GIANANDREA Parte chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: << 1) Parte_1 CP_1
Voglia affermare che i comportamenti attuati dalla dal mese di dicembre 2017 al CP_1
22/07/2021 hanno determinato condizioni lavorative mobbizzanti, dequalificanti e di privazione totale di mansioni, a carico del signor;
2) Voglia conseguentemente condannare in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante a risarcire al ricorrente i danni psicofisici permanenti subiti per i comportamenti mobbizzanti nella misura pari a € 41.674,00 (o quella misura e somma che sarà ritenuta più giusta ed equa anche a seguito di CTU Medica) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3) Voglia conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante CP_1
a risarcire al ricorrente i danni subiti dal dicembre 2017 al 22/07/2021 per la violazione della sua professionalità a seguito della adibizione a mansioni dequalificanti, inferiori e in periodi di privazione totale di mansioni nella misura pari al 50% della sua retribuzione percepita ammontante nell'intero ad € 5.226,89 mensili lordi e quindi ad € 2.613,44 e quindi € 109.764,69 (o quella misura e somma che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) Voglia ancora condannare il in persona del legale rappresentante a risarcire al ricorrente i danni che risulteranno CP_1 subiti a seguito del periodo di disoccupazione da accertarsi in corso di causa detratta la indennità sostitutiva e la quota di disoccupazione percepita. 5) Voglia inoltre condannare il in CP_1
1 persona del suo legale Rappresentante pro tempore a pagare al signor a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva del preavviso e indennità kilometriche non versate come elencate in premessa la complessiva somma di € 59.779,68 (o in quella misura che il Giudice vorrà ritenere più equa e giusta), oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
6) Voglia infine CONDANNARE il in persona del CP_1 CP_1 suo legale Rappresentante pro tempore a pagare tutte le spese e competenze del presente Giudizio, calcolate secondo tariffa e per il valore della Causa>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: ha lavorato per il giornale alle dipendenze di dal CP_3 CP_1
1.1.1994 al 22.7.2021 dapprima presso la redazione di Pistoia quale praticante giornalista divenendo giornalista professionista il 6.7.1995; nel marzo 2003 è stato promosso “vice capo servizio” e trasferito presso la redazione di Empoli, ove è stato promosso “capo servizio” e “responsabile di redazione”; nel gennaio 2009 è stato trasferito a Grosseto sempre quale capo servizio e responsabile di redazione;
nel maggio 2014 è stato promosso “vice capo redattore” e gli sono state affidate le redazioni di Piombino-Elba
e Cecina-Rosignano; nel dicembre 2017 è stato trasferito alla redazione di Livorno come “vice capo redattore”, ove ha operato senza specifico incarico e ove è rimasto fino alle dimissioni per giusta causa;
a seguito della nomina a direttore del nella sede centrale di Livorno di , riceveva da CP_3 Persona_2 quest'ultimo una serie di pressioni per impedire la pubblicazione di notizie poco gradite al gruppo di politici della zona di Piombino, tanto da essere trasferito nella sede centrale di Livorno;
a fronte delle sue contestazioni il direttore Vicinanza limitava il trasferimento ad un periodo di sei mesi, durante i quali dunque si è recato quotidianamente alla redazione di Livorno da Grosseto, distante circa 140 km;
pochi giorni dopo il suo arrivo a Livorno il collega capo redattore responsabile dei turno Testimone_1 all'ufficio centrale, gli confidava di aver ricevuto dal Direttore Vicinanza espresso incarico di conferirgli
“anche la pulizia dei cessi”; essendo tutti i ruoli apicali coperti, è stato adibito alternativamente o alla sostituzione dei responsabili assenti, svolgendo quindi prevalentemente funzioni proprie della qualifica inferiore di capo-servizio, ovvero, quando tutti i responsabili erano presenti, era chiamato ad operare sotto le direttive dei responsabili capo servizio;
il direttore lo privava altresì di un emolumento erogato Per_2 fuori busta ma tramite bonifico bancario per un importo di € 300,00 mensili a titolo di rimborso spese di viaggio, previa presentazione di una nota di rimborso kilometrica;
il 19.4.2018, poco prima del termine di sei mesi di durata del trasferimento, era convocato dal Vicinanza che gli anticipava l'intenzione di adibirlo definitivamente alla redazione di Livorno, come poi di fatto avvenuto;
all'uscita di tale colloquio incontrava alcuni colleghi verso i quali esplicitava il proprio turbamento con una forte crisi di pianto;
a seguito del rigetto del ricorso d'urgenza di impugnativa del trasferimento, in data 3.7.2018, aveva un cedimento psicologico tanto da dover essere trasportato d'urgenza all'ospedale di Livorno con crisi di ansia, vertigini e mancanza d'aria; il direttore , venuto a conoscenza del provvedimento di rigetto del ricorso Per_2
2 cautelare, faceva sapere ai colleghi l'esito sfavorevole al sottolineando anche la soccombenza in Pt_1 punto di spese di lite;
rientrato dalla malattia continuava a passare le proprie giornate nell'inattività, salvo la sostituzione dei colleghi di inferiore livello quando assenti;
egli era convocato alle riunioni di redazione ma volutamente escluso dalla discussione dei temi affrontati;
nel maggio 2019 subentrava al , Per_2 quale direttore, che pur mantenendo nei suoi confronti un atteggiamento non ostile, Parte_2 lasciava inalterata la situazione di demansionamento dal medesimo subita, salvo affidargli il ruolo di redattore ordinario nel settore web alle dipendenze di (capo-servizio); con il subentro del Persona_3
GEDI, in data 16.12.2020 veniva nominato direttore che, dopo averlo invitato a Persona_4 trasferire definitivamente la propria residenza da Grosseto a Livorno, con comunicazione ufficiale inviata a tutti i membri della redazione centrale, gli riconosceva il ruolo di vice capo redattore, con cura delle iniziative speciali del giornale e del sito (promozione) e supporto alla Cabina di Regia e, se necessario, di
Toscana Web;
tale funzione, in realtà, non aveva alcun contenuto reale;
in data 21.7.2021 ha rassegnato le dimissioni in ragione dei comportamenti mobbizzanti subiti e della modifica in peius delle sue mansioni.
3. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto e in diritto, formulando istanza di chiamata in causa di , per vederla Controparte_2 condannare a corrispondere tutte le somme che eventualmente saranno dovute al ricorrente o comunque a restituire a tutte le somme che essa sarà tenuta a corrispondere al CP_1 Pt_1
4. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche che ha Controparte_2 parimenti concluso per il rigetto del ricorso.
5. La causa, istruita per documenti, prove orali e CTU medico legale, previo deposito di note autorizzate da parte delle sole convenute, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
7. Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno permanente alla salute derivante dagli atti mobbizzanti subiti, nonché per il risarcimento del danno alla professionalità subito da dicembre 2017 fino al termine del rapporto di lavoro e del danno conseguente alla perdita del lavoro addebitabile all'azienda nella misura corrispondente alla perdita della retribuzione sino alla durata della disoccupazione detratte le somme percepite a tale titolo;
il chiede altresì il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella Pt_1 misura prevista dall'art 27 CCNL Giornalisti professionisti dipendenti da editori quotidiani e del rimborso kilometrico mensile “pari all'equivalente di quanto riconosciuto al ricorrente in tutto il periodo in cui era alla guida delle redazione di Piombino e con riferimento alla zona di residenza, riproporzionato in Per_5 aumento per il trasferimento a Livorno”.
3 8. Giova preliminarmente rilevare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cass. sez. Lav. 17698/2014, ex multis;
cfr, anche Cass. 10992/2020).
9. Da ultimo la Suprema Corte ha tuttavia chiarito che “L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo”. (Cass. sez. Lav. n. 5061/2024; cfr anche Cass. 3692/2023).
10. Per quel che concerne, invece, il risarcimento del danno alla professionalità, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva posto in capo ad una giornalista l'onere di provare la circostanza, da lei allegata, che non fosse più adibita come in precedenza alle più qualificanti funzioni di caposervizio)” (Cass. sez. Lav. n. 4211/2016; cfr anche Cass. sez. Lav. n. 48/2024).
11. Tanto chiarito, il ricorrente lamenta in primo luogo di aver subito delle condotte mobbizzanti nel corso del rapporto di lavoro da parte di , direttore del quotidiano il Tirreno per cui lavorava quale vice Persona_2 capo redattore, concretizzatesi in: a) pressioni per la pubblicazione di notizie poco gradite ad una certa parte politica da parte del direttore Vicinanza con conseguente ripetuta limitazione della sua libertà di stampa;
b) trasferimento alla redazione di Livorno in conseguenza della resistenza opposta dal ricorrente alle direttive del Vicinanza;
c) direttiva del Vicinanza al i affidare al ricorrente “anche la pulizia dei ES
4 cessi”; d) privazione della somma di € 300,00 mensili a titolo di rimborso spese viaggio;
e) comportamento denigratorio del direttore Vicinanza una volta uscito il provvedimento di rigetto del ricorso cautelare proposto dal ricorrente nei confronti del trasferimento;
f) demansionamento con periodi di totale inattività.
12. Ora quanto alla condotta di cui al punto a) - ferma la genericità dell'allegazione che non consente di individuare né quali fossero le notizie di cui il direttore avrebbe dovuto ostacolare la diffusione né, ancor prima, i soggetti politici coinvolti – è sufficiente rilevare che ai sensi dell'art 6 CCNL applicato al rapporto di lavoro, “…è competenza specifica ed esclusiva del Direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7”. Di conseguenza, la condotta asseritamente tenuta dal , così come (genericamente) descritta, appare pienamente legittima e coerente con il ruolo e Per_2
i poteri del direttore e con la posizione di giornalista pubblicista.
13. Per quel che concerne, invece, il trasferimento, inizialmente per la durata di sei mesi, presso la redazione di Livorno, esso è stato disposto nell'ambito di una riorganizzazione dell'Ufficio Centrale dovuta ad una precisa circostanza (il distacco a Roma per sei mesi di e che ha coinvolto anche tutti gli Persona_3 altri colleghi (cfr. doc. 4 ric.); nell'ambito di tale riorganizzazione è stato espressamente disposto che il
– allora vice-capo redattore - avrebbe lavorato “sotto il coordinamento del caporedattore Pt_1 ES
.
[...]
E' lo stesso ricorrente, peraltro, ad ammettere di aver prestato il consenso al trasferimento anche perché temporaneo.
14. La direttiva asseritamente impartita dal Vicinanza al i affidare al ricorrente “anche la pulizia dei ES cessi”, è stata espressamente smentita dal he, sentito all'udienza del 5 aprile 2023, ha dichiarato : ES
”Può essere una battuta che io ho detto al ma non mi ha detto questa frase”. Pt_1 Per_2
15. Quanto, ancora, alla privazione da parte del , a seguito del trasferimento a Livorno, della somma Per_2 di € 300,00 mensili a titolo di rimborso spese di viaggio, il ricorrente allega che tale somma gli sarebbe stata versata sul conto corrente a presentazione di una nota di rimborso kilometrica.
16. A dimostrazione della corresponsione di tale emolumento, tuttavia, il ricorrente ha versato in atti documentazione attestante i bonifici di importo variabile e anche di gran lunga superiore ai 300,00 euro asseritamente concordati con il datore di lavoro e ricevuti nel febbraio (due), giugno, luglio, agosto, ottobre 2016, maggio, giugno (due), agosto 2017; nessuna prova invece risulta dell'invio/presentazione di una nota di rimborso kilometrico, né risultano allegati i contenuti dell'accordo originariamente intercorso
(ovvero la misura del rimborso asseritamente calcolato né i criteri per calcolare i chilometri “di viaggio”),
5 né infine risultano dedotti e dimostrati gli estremi di un successivo accordo di riparametrazione dell'indennità in ragione della maggiore distanza della sede di Livorno rispetto a quella di Piombino di provenienza.
17. Di conseguenza, in assenza di previsioni del contratto individuale e collettivo di lavoro circa il diritto al rimborso delle spese per il viaggio dalla sede di residenza a quella di lavoro o, comunque, dall'originaria sede di lavoro a quella del trasferimento, non si ravvisa alcun profilo mobbizzante nella condotta tenuta dalla società datrice di lavoro.
18. Per quel che concerne, invece, il comportamento asseritamente denigratorio tenuto dal CP_4
, una volta appreso del rigetto del ricorso cautelare proposto da ricorrente avverso il Per_2 trasferimento subito, dall'istruttoria orale non è emerso in maniera univoca che il “sbandierasse” Per_2
a tutti i colleghi l'esito sfavorevole al del giudizio cautelare;
solo i testi e hanno Pt_1 ES CP_5 confermato di essere stati messi a conoscenza di tale fatto, ma trattasi di membri del comitato di redazione, ovvero di un organo di rappresentanza sindacale (cfr. dichiarazioni di in risposta Tes_2 al capitolo 24 ric.), che appare del tutto legittimo che il abbia ritenuto di dover informare, come Per_2 dallo stesso dichiarato nel corso del giudizio.
19. Fin qui dunque non pare che sussistano elementi per ritenere integrata la fattispecie del mobbing da parte del e, tramite lui, da parte di Per_2 Controparte_2
20. Oltre a tali condotte, tuttavia, il ricorrente lamenta di essere stato privato del suo ruolo di vice capo- redattore e finanche di essere stato lasciato privo di un incarico specifico per tutto il periodo successivo al trasferimento a Livorno, non solo quindi sotto la direzione del Vicinanza, ma anche del e del Pt_2
Per_4
21. Sul punto giova preliminarmente chiarire che ai sensi dell'art 11 lett e) del , il vice capo-redattore è Pt_3 figura istituita “nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale…Quando non svolge le mansioni di pertinenza…espleta le mansioni di caposervizio. Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di vice-caporedattore, ed in alternativa alla posizione di cui sopra, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di vice-caporedattore, essendo di analogo contenuto professionale”.
22. La lettera d) dello stesso art 11, invece, definisce caposervizio “il redattore al quale, salvo quanto disposto all'art 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro secondo le opportune direttive….Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di caposervizio, ed in alternativa a quanto disposto dai precedenti due commi, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di
6 rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di caposervizio, essendo di analogo contenuto professionale”.
23. Secondo le previsioni del CCNL, dunque, non costituisce in sé demansionamento lo svolgimento da parte di un vice capo-redattore di mansioni tipiche del capo-servizio.
24. E' pur vero, però, che, secondo il CCNL, lo svolgimento di mansioni di capo-servizio è, per così dire, collaterale a quella di vice-capo redattore e non del tutto sostitutiva della stessa;
inoltre al capo-servizio è di regola affidata la responsabilità di un determinato servizio redazionale e il coordinamento di due o più redattori o collaboratori fissi.
25. Ebbene, nel caso di specie, le parti resistenti, su cui gravava il relativo onere, non hanno dimostrato l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art 2103 c.c., ovvero di avere messo il nelle condizioni di Pt_1 svolgere mansioni coerenti con il ruolo di vice capo-redattore ricoperto prima e formalmente assegnatogli dopo il trasferimento a Livorno.
26. In particolare, non risulta provato che al sia stata affidata con continuità la responsabilità di un Pt_1 servizio con poteri di direzione di altri redattori, né il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza.
27. Piuttosto, dall'istruttoria orale (cfr. e è emerso che il ricorrente prevalentemente Tes_2 CP_6 svolgeva mansioni tipiche del redattore sotto la direzione dei capi-servizio, ovvero di soggetti inquadrati in un livello inferiore al suo perché tutti i settori avevano già un responsabile.
28. Lo stesso ha confermato che il non aveva un ruolo specifico di un settore ma Persona_2 Pt_1 sostituiva i responsabili quando erano assenti e solo in alcune occasioni si occupava della prima pagina
(“Avevo chiesto al di far parte della squadra di comando del quotidiano “Il Tirreno” che aveva sede Pt_1
a Livorno. Chiesi quindi al ricorrente di lasciare Piombino e di venire a Livorno. In questa squadra di comando tutti avevano pari dignità. Il sostituiva i responsabili es. quando erano in ferie o in Pt_1 riposo, comunque aveva compiti propri di rilievo, di comando. Non era un “tappa buchi”. Pt_1
Talvolta a veniva affidata la fattura della prima pagina. ADR non aveva un ruolo specifico Pt_1 Pt_1 in un settore perché chi fa parte dell'ufficio centrale di comando non è detto che debba avere ruoli specifici”).
29. Anche le dichiarazioni di sono, a ben vedere, coerenti con la tesi del ricorrente, risultando Tes_3 poco credibile quanto riferito dalla teste circa la preponderanza delle attività di sostituzione dei responsabili assenti rispetto a quelle di redattore ordinario (“Sì è vero che, stante questa organizzazione essendo tutti i settori coperti nei ruoli apicali, le attività svolte in questi sei mesi dal ricorrente erano alternativamente o sostituzione dei responsabili (quando assenti) quindi, (salvo l'occasione in cui sostituiva l'incaricato al controllo pagine in attività attinente alla sua qualifica di vice capo redattore),
7 svolgendo funzioni proprie della qualifica di capo servizio. O più raramente, quando tutti i responsabili erano presenti (cioè la normalità del lavoro) il ricorrente operava sotto le direttive dei responsabili capo servizio quindi ricevendo un ruolo inferiore anche alle posizioni di responsabili di settori sport, cultura, che già erano ruoli inferiori a quello di appartenenza del ricorrente e di vice capo redattore. ADR
Sistematicamente c'era sempre un responsabile assente al giorno, capo servizio o vice capo redattore. Il sostituiva i responsabili delle varie sezioni a turno, a seconda di chi mancava. Mi risulta che Pt_1 ha sostituito il capo redattore o il vice capo redattore nell'ultimo controllo del giornale “il Tirreno” Pt_1 prima dell'invio alla tipografia;
ciò all'interno delle sostituzioni complessive su indicate”).
30. Non è verosimile, infatti, che pur sostituendo i capi-servizio in ferie o a riposo – come riferito dal Vicinanza
- il si trovasse in prevalenza a svolgere mansioni tipiche del vice capo-redattore. Pt_1
31. Per gli stessi motivi, parimenti inattendibili sono sul punto le dichiarazioni di , secondo cui Testimone_1 il ricorrente avrebbe ogni giorno svolto mansioni coerenti con il proprio ruolo di vice capo redattore: “Nei primi sei mesi il ricorrente non aveva un servizio specifico affidato, ma ogni giorno svolgeva una mansione propria di un vice capo redattore, es. un giorno faceva il capo dello sport, un giorno poteva fare la prima pagina, un giorno la cultura ecc. Il fare la prima pagina è una mansione da capo redattore o da vice direttore. Le altre mansioni sono da capo servizio”.
32. Anche le dichiarazioni di sono poco convincenti laddove, in risposta al capitolo 14 del Persona_3 ricorso, dopo aver confermato che presso la redazione di Livorno tutti i settori erano coperti nei ruoli apicali, non è stato in grado di riferire circa l'assoggettamento del alle direttive dei capi-servizio Pt_1 quando non svolgeva tali funzioni.
33. Né, d'altro canto, possono essere valorizzate a sostegno del prevalente svolgimento di mansioni inerenti al ruolo di capo-redattore i turni di lavoro allegati da quali docc. 39-40, in quanto riferiti ad CP_1 un periodo di tempo (due settimane) eccessivamente limitato rispetto al periodo di cui è causa.
34. Non risulta in ogni caso dimostrato – proprio a causa dello svolgimento di mansioni in sostituzione dei colleghi – che al sia mai stata attribuita con continuità la responsabilità di un servizio a carattere Pt_1 continuativo, né affidati, quali sottoposti, due o più redattori o collaboratori fissi.
35. Anche il conferimento da parte del direttore, sempre con carattere di continuità e prevalenza, di servizi di informazione rilevante appare del tutto indimostrata, risultando agli atti (pochi) articoli a firma del ricorrente del tutto eterogenei rispetto ai quali non è dato distinguere - perché solo apoditticamente affermata dalle parti convenute- la maggiore importanza rispetto ad altri pubblicati sul quotidiano ma al più il ripetuto coinvolgimento del in alcuni temi quali, ad esempio, l'autostrada Tirrenica. Pt_1
36. Ad un primo periodo di demansionamento e dequalificazione avrebbe fatto seguito, secondo il ricorrente, un ulteriore peggioramento della sua situazione lavorativa dopo il rigetto del ricorso cautelare, tanto che,
8 pur convocato alle riunioni di redazione, era volutamente escluso dalla discussione sui temi del giorno e comunque era lasciato inattivo.
37. Tale circostanza, tuttavia, non può dirsi confermata all'esito dell'istruttoria orale.
38. Sul punto la teste infatti, pur confermando che i rapporti con il Vicinanza erano piuttosto tesi, ha Tes_3 escluso che il ricorrente sia stato del tutto privato di incarichi, precisando di non aver notato “alcuna variazione nel lavoro del e che “Il illustrava i suoi temi, non stava zitto alla riunione (di Pt_1 Pt_1 redazione, ndr.)”.
39. Allo stesso modo il ha negato che il ricorrente “vedeva passare le sue giornate senza incarichi ES salvo le sostituzioni dei colleghi di inferiore livello quando assenti”; ha inoltre confermato che i rapporti con il fossero ancora più tesi, ma ha negato “che il era volutamente escluso dalla Per_2 Pt_1 discussione sui temi del giorno delle riunioni”.
40. Il invece, ha riferito che “il veniva convocato alle riunioni di redazione e discuteva i temi del Tes_2 Pt_1 giorno, ma “a rimorchio”, cioè senza avere un ruolo di proposizione degli argomenti”, confermando il clima di tensione tra il ricorrente e il a seguito del definitivo e non gradito trasferimento del primo a Per_2
Livorno.
41. Per quel che concerne, invece, il periodo successivo al maggio 2019 in cui la direzione del quotidiano era affidata a , il ricorrente lamenta che di fatto, pur essendo venuto meno l'atteggiamento di Parte_2 ostilità del Vicinanza, la sua situazione di demansionamento è rimasta immutata, essendogli stata assegnata in più rispetto al passato l'attività di redattore ordinario nel settore web alle dipendenze del capo servizio Persona_3
42. Sul punto il (capo-servizio) ha confermato che “nei giorni in cui il capo redattore ( ndr.) Per_3 Pt_2 destinava il al settore web…(il ricorrente) lavorava sotto le mie direttive, essendo io il capo Pt_1 servizio”; il teste ha altresì precisato che “non è vero che le attività svolte dal ricorrente nel settore web erano quelle proprie di un redattore ordinario e non è vero che il lavoro del doveva essere Pt_1 necessariamente soggetto alla mia supervisione e condivisione. ADR Per me, con riferimento al settore web, le funzioni svolte dal erano analoghe a quelle che anch'io talvolta svolgevo pur avendo la Pt_1 funzione di capo servizio di tale settore”.
43. In altri termini, secondo quanto riferito dal il ricorrente, in base all'organizzazione della redazione Per_3 centrale, formalmente era un suo sottoposto essendo egli capo servizio;
tuttavia di fatto non sussisteva una vera e propria soggezione del ricorrente alle puntuali direttive del godendo il medesimo di Per_3 una maggiore autonomia e libertà rispetto ad un ordinario redattore.
9 44. Tale ultima circostanza appare confermata anche dalla teste che, pur escludendo che il Tes_3 Pt_1 avesse in tale settore funzioni di coordinamento, ha riferito che “ però non controllava sempre tutto, Per_3 ma interveniva solo nelle situazioni più delicate, essendo egli un coordinatore”.
45. I testi anno inoltre confermato che sotto la direzione del il ricorrente in Tes_3 Tes_2 ES Pt_2 caso di particolari eventi quali quelli inerenti all'iniziativa “Un'altra estate” affiancava o sostituiva il direttore, e ciò, in uno con il conferimento di attività nella redazione web, consente di escludere la volontà di marginalizzare il ricorrente, ovvero l'intento lato sensu persecutorio che caratterizza la fattispecie del mobbing invocata dal ricorrente.
46. Alla luce delle risultanze istruttorie - da cui è emersa da un lato l'eterogeneità delle mansioni svolte dal ricorrente presso la sede di Livorno de “Il Tirreno” e comunque lo svolgimento di mansioni non corrispondenti al proprio livello di inquadramento e prive di responsabilità – e in assenza di una prova di segno contrario dell'esercizio di attività in misura prevalente riconducibili a quelle di vice-capo redattore o comunque di redazione di “servizi di informazione di rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita”, deve ritenersi dimostrato il lamentato demansionamento del ricorrente nel periodo dal trasferimento alla sede di Livorno almeno fino al passaggio del giornale al e alla nomina CP_1 quale direttore, il 16.12.2020, di . Persona_4
47. Rispetto agli ultimi mesi di lavoro precedenti le dimissioni rassegnata il 21.7.2021, il ricorrente ha allegato genericamente che, dopo aver opposto il rifiuto a trasferire la residenza da Grosseto a Livorno prospettata quale condizione per vedersi attribuito un ruolo consono alla propria professionalità e qualifica, subiva dal
“una reazione aggressiva che peggiorava nel tempo, continuava la assenza di incarichi e la Per_4 dequalificazione, nelle riunioni continuava ad essere ignorato, spesso veniva contattato e offeso dal
Direttore”.
48. Secondo la prospettazione del ricorrente dunque, la sua situazione rimaneva immutata anche sotto la direzione del che pur avendogli prospettato la possibilità di svolgere mansioni più coerenti con Per_4 il suo livello di inquadramento, avrebbe poi continuato a marginalizzarlo, tanto da non contemplarlo affatto nell'ordine di servizio del 10 aprile 2021 con cui erano assegnati i nuovi incarichi nei vari settori “evitando di individuarlo nei ruoli che fino a quel momento gli venivano assegnati pur dequalificanti”; solo successivamente la sua posizione, fino ad allora incomprensibile, sarebbe stata chiarita.
49. A ben vedere tale prospettazione, oltre a smentire quanto dedotto dal ricorrente circa l'assoluta assenza di incarichi anche sotto la direzione del (peraltro in maniera più marcata, rectius peggiorativa), Per_4 non pare del tutto coerente con la documentazione allegata in ricorso.
50. Infatti la nota operativa (priva di data) di cui doc. 7 ric., richiama l'ordine di servizio 2/2021 ( che non risulta agli atti) e mira a specificare le linee guida della nuova organizzazione del giornale già comunicate con
10 esclusivo riferimento all'Ufficio Centrale;
il successivo ordine di servizio 4/2021, invece, riguarda gli effetti organizzativi derivanti dal mutamento di ruolo del vicecaporedattore già Controparte_7 preannunciata nella nota operativa illustrativa dell'organizzazione dell'Ufficio Centrale.
51. Il fatto, dunque, che il non sia contemplato in tale secondo ordine di servizio non costituisce affatto Pt_1 indice dell'intento di marginalizzazione operato nei suoi confronti dal direttore Per_4
52. Piuttosto dalla lettura della nota operativa emerge il tentativo da parte del nuovo direttore di individuare, seppur in seconda battuta, all'interno dell'Ufficio Centrale, un ruolo specifico e preciso per il vice- caporedattore Pt_1
53. Di conseguenza, anche con riferimento al periodo di lavoro sotto la direzione del non si Per_4 ravvisano i presupposti soggettivi (intento persecutorio) per il lamentato mobbing, ma al più del demansionamento, non essendo neanche in questo dimostrato da parte di su cui CP_1 gravava il relativo onere la riattribuzione al di mansioni di vice-caporedattore o comunque Pt_1
l'assegnazione di “servizi di informazione di rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita”.
54. Anche in questo caso appaiono insufficienti gli ordini di servizio versati in atti da quali doc CP_1
46 bis e 46 ter, nonché gli articoli a firma del allegati quali docc. 45-57 dai quali emerge al più la Pt_1 continuità del nel seguire gli sviluppi dell'inchiesta sulla Tirrenica, non certo l'assegnazione di un Pt_1 servizio di informazione particolarmente rilevante. Di talché resta affermazione apodittica quella di cui al punto 19 della memoria secondo cui “Il ricorrente, quindi, anche dall'anno 2017 in poi ha CP_1 svolto un'attività giornalistica del tutto compatibile con le mansioni di vice caporedattore”.
55. Tanto chiarito, quanto alla domanda risarcitoria del danno permanente derivante da mobbing, appare in ogni caso dirimente richiamare le conclusioni del CTU che ne ha escluso l'esistenza, evidenziando che
< Dal punto di vita clinico, risulta che il abbia presentato una sindrome ansiosa nel periodo 2017- Pt_1
2021, la cui causa è soprattutto di natura occupazionale, correlata in parte anche agli spostamenti che quotidianamente il ricorrente doveva effettuare per raggiungere la sede di lavoro assegnata;
trasferimento che non era stato serenamente accettato dal Sig. fin dall'inizio. Pt_1
Nella relazione del Dott. psicologo, veniva certificato nel maggio 2021 che l'esito dei test rilevano un Per_6 elevato livello di ansia di stato correlata ad una sindrome depressiva.
La dott.ssa riportava che il Sig. aveva subito atti vessatori sul posto di lavoro e che il Persona_7 Pt_1 paziente presentava una reazione psicopatologica configurabile come Disturbo dell'adattamento con ansia
(DSM V 309.24 (F43.22)).
Disturbo dell'adattamento con sintomi ansiosi (Buzzi F., 2014): “Secondo il DSM V i sintomi del Disturbo dell'adattamento
(DDA) hanno le seguenti caratteristiche cronologiche:
-si manifestano entro tre mesi dall'insorgenza dell'evento stressogeno (criterio A)
11 -si esauriscono entro sei mesi dalla cessazione dell'evento stressogeno e delle sue conseguenze (criterio E). Nonostante
l'affermazione di ordine generale del predetto limite temporale, il ammette espressamente la possibilità che se CP_8
“l'elemento stressante e le sue conseguenze persistono. Il disturbo dell'adattamento può anche continuare ad essere presente
e diventare una forma persistente”.
Ciò si verifica allorché i sintomi non si esauriscono entro i canonici sei mesi e si manifestano in risposta ad un fattore stressante persistente (ad esempio una condizione medica generale cronica ed invalidante), o ad un fattore stressante che ha conseguenze durature (ad es. difficoltà finanziarie, o emotive, come divorzio o vedovanza, abbandono della casa genitoriale, fallimento sul lavoro, morte di una persona cara). In altre parole, si ammette una sorta di auto perpetuazione della condizione psicotraumatica attraverso la sua rielaborazione psichica da parte della vittima. Al di là delle condizioni paradigmatiche indicato nel DSM V, le stesse difficoltà di adattamento possono insorgere anche a seguito di particolari condizioni di lavoro, relazioni affettive, rapporti sociali conflittuali, perdita di persone care o mutamento dello status quo ante. La previsione prognostica è formulabile essenzialmente in funzione dell'andamento dei sintomi nel periodo di osservazione, in base all'eventuale tendenza al miglioramento e alla responsività al trattamento farmacologico….
Il paziente è rimasto in malattia per due mesi;
in questo periodo ha eseguito sedute presso lo psicologo di riferimento. A luglio 2021 ha presentato le dimissioni.
Il ricorrente, dopo pochi mesi, ha iniziato un'attività libero professionale a Grosseto, ha aperto un giornale on line che si occupa delle vicende del territorio ed ha contemporaneamente ripreso un regolare stile di vita>>.
56. In risposta alle osservazioni del CTP ricorrente, l'ausiliario ha altresì chiarito che: locus minoris resistentiae non lo ritengo appropriato, è una valutazione ipotetica che non può rientrare, proprio per la sua definizione, nell'ambito del danno permanente, soprattutto nel caso di una patologia che comunque ha avuto un decorso di alcuni mesi. Dal 2021, dopo che ha rassegnato le dimissioni ed ha iniziato una nuova attività sempre nel campo del giornalismo, il Sig ha riferito di aver Pt_1 sempre goduto di un buon stato psicologico.
Per la valutazione del danno di natura psichica sono ritenuti elementi di riferimento:
-il livello di integrazione sociale, relazionale e individuale del soggetto in esame prima dell'evento
"traumatizzante" e successivo all'evento, cioè lo stato attuale;
- il livello di compensazione e i meccanismi di difesa messi in atto dopo l'evento.
Allo stato attuale il Sig. non presenta a mio giudizio una lesione psicofisica permanente in Pt_1 quanto alla visita riferiva disturbi del sonno saltuari;
di assumere occasionalmente benzodiazepine; di stare bene soggettivamente, di avere contatti solo telefonici, occasionali, con lo psicologo>>.
57. Ebbene, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario che appaiono coerentemente argomentate anche con riguardo alle osservazioni del CT parte ricorrente, non può che rigettarsi la domanda di cui ai punto 2 delle conclusioni del ricorso, in cui è espressamente chiesto il
12 risarcimento del solo danno alla salute permanente e non anche quello da inabilità temporanea rispetto al quale non si rinviene alcuna specifica allegazione né in ricorso né nel doc. 10 allegato, né nella relazione peritale a firma della dott. Persona_7
58. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento deve rilevarsi che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, “Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (Cass. sez. Lav. n. 21/2019; cfr anche Cass. sez. Lav. n. 24585/2019).
59. Ebbene nel caso di specie non è contestato che il ricorrente, immediatamente dopo le dimissioni, ha assunto la direzione della testata giornalistica on line “ oggi” edita dalla società CP_9 CP_10
(cfr. docc. 62,63,64 ) venendo a ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità e prestigio CP_1 rispetto a quello di vice-capo redattore delle redazioni di Piombino-Elba e Cecina-Rosignano; risulta pertanto smentito che il pur accertato demansionamento abbia depauperato la sua professionalità tanto che il ha assunto responsabilità ben più ampie di quelle (legittimamente) rivendicate presso la Pt_1 redazione centrale di Livorno. Può per contro supporsi che proprio la partecipazione del alla Pt_1
Cabina di Regia, formata dai dirigenti del giornale e il supporto prestato alla stessa (cfr interrogatorio libero del ricorrente di cui al verbale di udienza del 27.9.2022) abbia accresciuto le competenze del ricorrente in vista dell'assunzione del ruolo di direttore di una nuova testata giornalistica.
60. L'assunzione di tale nuovo ruolo a partire da luglio 2021 (ovvero senza soluzione di continuità rispetto alle dimissioni rassegnate il 21.7.2021) peraltro, scongiura la possibilità che il abbia potuto subire un Pt_1 danno dalla perdita del lavoro, danno peraltro allegato in maniera del tutto generica quale conseguenza della “disoccupazione che dovrà subire a seguito delle dimissioni per giusta causa” che “ad oggi non può essere quantificato o potrebbe neppure concretizzarsi, di certo è che maturerà dal mese successivo a quello dell'indennità sostitutiva del preavviso e detraendosi la quota di disoccupazione INPGI che verrà erogata il tutto con riferimento alla retribuzione lorda come percepita alla fine del rapporto” (così pag. 9 ricorso).
61. L'assenza di uno spazio temporale tra le dimissioni e l'assunzione della direzione della testata giornalistica il fatto che il esse siano state rese – così come sopra accertato – in un CP_11 momento successivo al tentativo da parte del nuovo direttore di individuare all'interno dell'Ufficio Centrale, un ruolo specifico e preciso per il vice- caporedattore costituiscono circostanze sufficienti ad Pt_1
13 escludere la giusta causa di dimissioni, rese verosimilmente senza preavviso non per la sopravvenienza di fatti tali da non consentire la prosecuzione neanche temporanea del rapporto, ma per l'intervenuta maturazione della nuova iniziativa editoriale intrapresa dal Pt_1
62. Per quel che concerne, infine, il rimborso chilometrico si richiama quanto sopra argomentato circa l'assenza dell'allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, che quindi non merita accoglimento.
63. L'accertato disagio subito dal ricorrente a seguito del trasferimento a Livorno e del subito demansionamento costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite, ad eccezione di quelle per la CTU medico-legale che liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU medico-legale liquidate con separato decreto;
Parte_1
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti
Livorno, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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