Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1010/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
-------------
sul ricorso ex 473 bis.29 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. ADAMI GIOVANNI, presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. PATTORELLO STEFANIA, presso la stessa Parte_2
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“a modifica parziale delle statuizioni divorzili contenute nella sentenza n. 1766/2019 resa dal Tribunale
di Venezia in data 11.06.2019 (pubblicata in data 29.07.2019) recepisca l'accordo raggiunto tra le parti in virtù del quale:
a far data dalla mensilità di dicembre 2024, il contributo al mantenimento di già in precedenza Per_1
versato alla NO (attualmente determinato, mensilmente, in euro 941,86 in ragione dei Parte_2
maturati aggiornamenti annuali su base ISTAT) venga versato in via diretta alla IG Per_1
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alla stessa la somma mensile complessiva pari ad euro 1.177,32;
per quanto riguarda le spese straordinarie, continueranno ad essere sostenute nella paritaria misura del
50% da parte dei genitori di e ciò a valere sino al raggiungimento del 27° anno da parte della Per_1
stessa fatta salva la rivalutazione in via estensiva di tale periodo in virtù del profitto dimostrato nello studio dalla IG.
Immodificate, per il resto, le altre condizioni di divorzio di tal che l'architetto continuerà a mettere Pt_1
a disposizione di la somma annuale di euro 2.500,00 - già prevista al punto 5 del ricorso per Per_1
divorzio [poi recepito nella sentenza] - da utilizzarsi per vacanze ovvero per i percorsi formativi, con l'intesa che la destinazione di tale importo dovrà essere concordata tra padre e IG.
Spese e compensi del presente procedimento integralmente compensati.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 28.02.2025 i ricorrenti esponevano che in forza della sentenza n. 1766/2019
(pubblicata in data 29.07.2019) il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi, e , a Follina il Parte_1 Parte_2
31.08.1991, indicando tra le condizioni: “(a) poneva a carico del signor [art. 3, 1° comma Parte_1
del ricorso congiunto di data 9.01.2019] il pagamento a favore della NO , a titolo di Parte_2
contributo al mantenimento della IG , della somma mensile di euro 800,00, da versare entro il Per_1
5° giorno di ciascun mese, prevedendone l'aggiornamento annuale su base ISTAT a far data dalla mensilità corrispondente a quella di passaggio in giudicato della sentenza;
(b) poneva, altresì, a carico del signor [art. 3, 2° comma del ricorso congiunto di data 9.01.2019] il pagamento diretto Parte_1
a favore della IG , entro il 5° giorno di ogni mese, a titolo di integrazione del contributo al Per_1
mantenimento della stessa, della somma mensile di euro 200,00, anch'essa annualmente aggiornabile su
Pag. 2 di 4 base ISTAT a far data dalla mensilità corrispondente a quella di passaggio in giudicato della sentenza;
(c) poneva a carico di ciascuno dei genitori [art. 4 del ricorso congiunto di data 9.01.2019] il pagamento del 50% delle spese da sostenere nell'interesse della stessa così come specificamente individuate dal ricorso introduttivo;
(d) onerava, infine, il signor [art. 5 del ricorso congiunto di data Parte_1
9.01.2019] di mettere a disposizione della IG, entro il 30° giorno del mese di marzo di ciascun anno, la somma annuale di euro 2.500,00 in forza di versamento su un conto corrente intestato alla stessa;
somma da utilizzare per le vacanze o per percorsi formativi di con l'intesa che la destinazione di tale Per_1
importo sarebbe stata concordata tra padre e IG”.
Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il mutamento delle condizioni a fondamento delle predette statuizioni, ossia che a far data dal mese di dicembre 2024 ha trasferito la propria abitazione in Per_1
Chirignago (VE) Via Martiri di Marzabotto n. 2/G e conseguentemente da allora il contributo al mantenimento della IG, previsto a favore della , è stato corrisposto dal direttamente alla Pt_2 Pt_1
IG, proponevano domanda al fine di formalizzare la situazione venutasi a creare modificando parzialmente le condizioni di cui alla sentenza di divorzio summenzionata. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per il 17.06.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in cui le stessi insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della IG : Per_1
la regolamentazione degli interessi della IG maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Attesa la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 1766/2019 (pubblicata in data 29.07.2019) il
Tribunale di Venezia del Tribunale di Venezia ratifica gli accordi tra le parti accogliendo le seguenti conclusioni:
Pag. 3 di 4 a far data dalla mensilità di dicembre 2024, il contributo al mantenimento di già in precedenza Per_1
versato alla NO (attualmente determinato, mensilmente, in euro 941,86 in ragione dei Parte_2
maturati aggiornamenti annuali su base ISTAT) venga versato in via diretta alla IG Per_1
unitamente, dunque, all'importo di euro 200,00 (medio tempore divenuto pari ad euro 235,46) di tal che mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento della IG, il signor verserà in via diretta Pt_1
alla stessa la somma mensile complessiva pari ad euro 1.177,32;
per quanto riguarda le spese straordinarie, continueranno ad essere sostenute nella paritaria misura del
50% da parte dei genitori di e ciò a valere sino al raggiungimento del 27° anno da parte della Per_1
stessa fatta salva la rivalutazione in via estensiva di tale periodo in virtù del profitto dimostrato nello studio dalla IG.
Immodificate, per il resto, le altre condizioni di divorzio di tal che l'architetto continuerà a mettere Pt_1
a disposizione di la somma annuale di euro 2.500,00 - già prevista al punto 5 del ricorso per Per_1
divorzio [poi recepito nella sentenza] - da utilizzarsi per vacanze ovvero per i percorsi formativi, con l'intesa che la destinazione di tale importo dovrà essere concordata tra padre e IG.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 19.6.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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