Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
22/01/1974, residente in [...]8/2 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RICCARDI
ALICE (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come C.F._2
da procura in atti e
, C.F. Parte_2 C.F._3
nata a [...], il [...], residente in V. CAPRERA 8/2
GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
RICCARDI ALICE (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in VIGNALE MONFERRATO il
03/05/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i figli minori (nato a [...] l'[...]) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) sono affidati in modo condiviso ai genitori, con collocazione abitativa anagrafica presso la madre;
le principali scelte relative ai medesimi (a mero titolo esemplificativo in tema salute, istruzione, attività sportive e ludico-ricreative, etc.) verranno assunte previa comune intesa dei coniugi;
2) la casa famigliare, sita in Genova, Via Caprera 8/2, è di proprietà esclusiva della madre della signora la stessa rimane nella disponibilità di Pt_2 Pt_2
con ogni mobile che ne costituisce arredo. Il signor ,
[...] Parte_2 Pt_1
d'accordo con la moglie, rilascerà detto immobile e si trasferirà temporaneamente presso un appartamento di proprietà del di lui fratello, in
Mignanego (GE), in attesa e con l'auspicio di reperire stabile abitazione, consona alle esigenze dei figli, più prossima alla casa famigliare ( ); Per_3
3) il padre potrà continuare a frequentare e tenere con sé i figli con la massima elasticità, previo accordo con la madre e con i figli medesimi, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici e parascolastici dei minori, in misura tendenzialmente paritaria rispetto alla madre. Egli, in ogni caso, potrà vederli e tenerli con sé:
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la dimora materna;
- due giorni infrasettimanali, in concomitanza con la permanenza della moglie a
Novi ligure (AL) per di lei motivi lavorativi;
3 - in aggiunta, ogniqualvolta la moglie dovesse recarsi in trasferta per motivi lavorativi, anche per più giorni consecutivi;
- durante le vacanze natalizie, dal 24 dicembre pomeriggio al 31 dicembre pomeriggio, ovvero dal 31 dicembre pomeriggio alla sera del 6 gennaio, ad anni alterni;
rimane inteso che, qualora il signor durante le vacanze di Pt_1 Per_4
scegliesse di recarsi in Sardegna dalla di lui madre insieme ai figli, potrà ivi trascorrere con gli stessi l'intero periodo di fermo scolastico (due settimane, anziché una);
- 2 o 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno, potendo godere quest'ultima di un eguale periodo di vacanza con i figli;
- vacanze pasquali e altre festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza.
I coniugi concordano che, fintantoché il signor risiederà a Mignanego (GE), Pt_1
terrà con sé i figli presso tale immobile solo in occasione dei weekends di sua spettanza;
durante i giorni infrasettimanali, invece, terrà con sé i figli presso la casa famigliare, fino al rientro della moglie. Quando, invece, avrà reperito una sistemazione abitativa nei pressi della casa famigliare, terrà ivi con sé i figli non solo nei weekends di sua spettanza (fino al lunedì mattina), ma anche nei suoi giorni infrasettimanali, con pernottamento e riaccompagnamento di a Per_2
scuola la mattina successiva;
4) il cane CA EM seguirà i figli nei loro spostamenti tra le dimore dei genitori;
5) si obbliga a corrispondere a , con Parte_1 Parte_2
decorrenza dal mese di dicembre 2024 incluso, un importo mensile di Euro
200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e verrà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT (primo adeguamento nel mese di dicembre 2025 – indice base: 1° dicembre 2024);
4 6) i coniugi provvederanno al pagamento delle spese extra di e Persona_1
in pari quote e secondo le modalità indicate nel Verbale del 15 settembre Per_2
2016 della Quarta Sezione del Tribunale di Genova in materia di spese extra.
Essi pertanto concorderanno le spese per le quali, secondo il Verbale, è necessario il consenso di entrambi, dandosi invece atto che non è necessario il preventivo accordo per le spese (comunque documentate) ivi indicate come non necessitanti il preventivo accordo. I coniugi si danno reciprocamente atto che rientrano nel novero delle spese extra dei figli, da pagarsi in pari quote, anche i costi della mensa scolastica e le spese di vestiario;
7) se e fintantoché il signor continuerà ad avvalersi del regime fiscale c.d. Pt_1
forfettario e non potrà quindi beneficiare di detrazioni fiscali, le spese extra dei figli fiscalmente detraibili saranno detratte integralmente dalla moglie. Qualora egli in futuro dovesse nuovamente essere in grado di beneficiare di detrazioni fiscali, le spese extra dei figli fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute, con conseguente impegno in capo ai coniugi di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato il codice fiscale di e/o Persona_1 Per_2
8) il c.d. assegno unico relativo ai figli verrà percepito integralmente dalla signora rinunciando il signor a qualsivoglia pretesa al riguardo e Pt_2 Pt_1
impegnandosi egli a sottoscrivere la documentazione che fosse necessaria a tale scopo;
9) e riconoscono di essere Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti e, anche in ragione di ciò, nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 1, Parte
5 II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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