Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 7839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7839 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07839/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03442/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3442 del 2022, proposto da
AE SO, SE AN e SQ SO, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Reffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Ivana Furnari, IO TO ed ON PE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IO TO in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 emessa dal Comune di Napoli n. 125/A del 19.05.2020, notificata in data 05.05.2022/18.05.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa MA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di tre porzioni di lastrico solare insistenti sul fabbricato ubicato in Napoli alla Via delle Cave n. 72.
Con il ricorso in trattazione hanno impugnato l’ordinanza n. 125/A del 19.05.2020, con la quale il Comune di Napoli ha loro ingiunto, ai sensi dell’art. art. 31 del D.P.R. 380/01, la demolizione delle seguenti opere realizzate in Napoli, via delle Cave n. 72: “sul solaio di copertura del primo piano di un fabbricato, piano in sopraelevazione di mq. 285, con struttura in ferro bullonata con piastre al calpestio, copertura al 90% in lamiere coibentate ed il 10% in putrelle e tavelloni, tompagnato e tramezzato al grezzo” sul presupposto della loro abusività.
Il fabbricato si articola su un livello interrato (locale deposito), un piano rialzato (composto da n. 2 appartamenti), un primo piano (composto da altri n. 2 appartamenti) e un secondo piano collegato con il lastrico di copertura, il tutto collegato mediante cassa scale.
Deducono i ricorrenti che il locale interrato (deposito) e i quattro appartamenti ubicati al piano rialzato e al primo piano hanno formato oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/94.
L’ordinanza impugnata riguarda invece i tre appartamenti realizzati sine titulo al secondo piano dell’edificio sul lastrico di copertura.
Affermano i ricorrenti che i suddetti manufatti deriverebbero dalla trasformazione di una preesistente tettoia e attualmente costituirebbero volumi tecnici, essendo stati realizzati con strutture in ferro imbullonate al piano di calpestio con piastre in ferro senza l’uso di cemento armato.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 7.8.1990 n. 241 con le modifiche apportate dalla l. 11.2.2005 n. 15 in tema di modifiche ed integrazioni alla l. 7.8.1990 n.241, violazione del giusto procedimento. violazione dell’art. 24 Cost. eccesso di potere, carenza di istruttoria.
L’ordinanza sarebbe illegittima nella parte in cui ingiunge alla parte ricorrente la demolizione di opere ritenute abusive, senza aver preventivamente comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio.
2) Violazione di legge. violazione e falsa applicazione dell’art. 31, del D.P.R. 380/2001 con riferimento all’art. 3 della l. 7.8.1990 n.47, omessa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 380/01, violazione del principio di tutela nell’affidamento incolpevole, eccesso di potere, erronea determinazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria.
Il Comune di Napoli con l’ordinanza impugnata interverrebbe a distanza di 18 anni dall’accertamento dell’abuso. L’ordinanza sarebbe illegittima per violazione della tutela dell’affidamento.
L’opera per le sue caratteristiche intrinseche e costruttive non sarebbe soggetta al permesso di costruire bensì a semplice D.I.A. ex art. 22 del D.P.R. 380/01.
Inoltre, l’applicazione della sanzione pecuniaria compresa tra e 2.000 ed € 20.000 sarebbe erroneamente applicata in quanto essa risulterebbe opponibile alle sole ordinanze di demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001.
3) Violazione di legge. violazione e falsa applicazione dell’art. 31, del D.P.R. 380/2001 con riferimento all’art. 3 della l. 7.8.1990 n. 47, eccesso di potere, erronea determinazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria.
L’ordinanza non indicherebbe in modo specifico le opere di cui è ordinato il ripristino, lasciando parte ricorrente in un assoluto stato di incertezza.
Mancherebbe la motivazione in ordine all’interesse pubblico alla demolizione.
4) Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 con le modifiche apportate dalla l. 11.2.2005 n. 15 in tema di modifiche ed integrazioni alla l. 7.8.1990 n.241, carenza di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di pubblico interesse, violazione del giusto procedimento.
Prima di ingiungere la demolizione di una res abusiva ex lege 47/1985, l’Amministrazione intimante avrebbe dovuto fornire una congrua motivazione in ordine all’interesse pubblico al ripristino dello status quo ante e valutare se esistano ragioni che possano consigliare l’adozione di altre misure sanzionatorie di minore gravità.
Si è costituito il Comune di Napoli, depositando una memoria di stile e documentazione.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 18 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso infondato.
2. Agevole è il rigetto del primo motivo, atteso che, per consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 03/11/2025, n.8537) “ L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in quanto ha natura vincolata e la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l'esito della decisione.”.
3. Anche il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 30/04/2025, n.3695) “L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti.”.
4. Nel caso di specie non è contestato in atti che la sopraelevazione contestata sia stata realizzata dai ricorrenti in assenza di titolo edilizio. La motivazione del provvedimento, esplicitante la suddetta condizione, è, dunque, sufficiente a sostenere il provvedimento sanzionatorio adottato, stante il chiaro disposto dell’art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001, che correla la sanzione della demolizione alla realizzazione di un’opera soggetta a regime autorizzatorio avvenuta in assenza di permesso di costruire.
5. L’opera oggetto dell’ordinanza impugnata, inoltre, per la sua rilevante consistenza è certamente opera qualificabile come nuova costruzione, assoggettata al regime del permesso di costruire. Si tratta, infatti, della sopraelevazione di un intero piano, avente una superficie di 285 mq. per realizzarvi tre appartamenti (come affermano gli stessi ricorrenti nel mezzo di gravame in esame). Ad escludere la qualificabilità del manufatto come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire non è sufficiente far riferimento alla natura dei materiali con cui esso è realizzato e alla loro teorica smontabilità. Si tratta, infatti, di un volume consistente realizzato con metodiche costruttive dotate di solidità e stabilità, tali sul carico urbanistico della zona, essendo rivolte ad usi residenziali.
6. Le opere oggetto dell’ordine di demolizione sono chiaramente individuate nel provvedimento impugnato, che ordina il “ripristino dello stato dei luoghi ” avendo in precedenza rilevato la realizzazione sine titulo delle opere di seguito descritte: “sul solaio di copertura del primo piano di un fabbricato, piano in sopraelevazione di mq. 285, con struttura in ferro bullonata con piastre al calpestio, copertura al 90% in lamiere coibentate ed il 10% in putrelle e tavelloni, tompagnato e tramezzato al grezzo ”. Ne discende l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.
7. Infine, anche il quarto motivo è da respingere per le ragioni già esposte al punto 3 della presente sentenza in merito all’onere motivazionale richiesto per l’adozione di ordinanze di demolizione di opere realizzate sine titulo. Si è già evidenziato, a tal proposito, che i provvedimenti sanzionatori non presupponendo l’esercizio di un potere discrezionale, sono sufficientemente motivati mediante la descrizione delle opere che ne formano oggetto e l’indicazione delle ragioni della loro abusività.
8. Il ricorso, in conclusione, è infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AL, Presidente
MA ZO, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZO | RI AL |
IL SEGRETARIO