Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. 9747/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9747/2020 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto solo danni a cose vertente:
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Massimiliano Grossi e Nicola
Colucci, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Casapulla alla via Elpidio Natale
n. 5;
APPELLANTE
e
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Giuseppe Magliulo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Aversa alla via Pietro Rosano n 74;
APPELLATA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._2 residente in [...];
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata,
nonché i provvedimenti assunti.
*****
1
Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 27.3.2020, con la quale è stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante.
Nel giudizio di prime cure, , proprietario dell'autovettura Suzuki WI tg. DC203SC, ha Parte_1 convenuto in giudizio la e al fine di sentirli condannare, in solido, Controparte_1 CP_2 previa declaratoria di responsabilità del conducente del veicolo AN IC tg. DB024PH, al risarcimento dei danni materiali riportati dal motociclo in conseguenza del sinistro verificatosi il
28.4.2017, alle ore 19.30 circa, in Marcianise, allorquando la Suzuki WI, che percorreva regolarmente la via Narducci con direzione via Luigi Fuccia, veniva urtata dalla AN IC, la quale proveniva a velocità elevata dal senso opposto di marcia ed improvvisamente si spostava sulla sinistra, invadendo la corsia di marcia di pertinenza della Suzuki, che veniva quindi urtata e proiettata contro il muro del civico
28, posto sulla sua destra.
L'appellante ha censurato la sentenza in oggetto, deducendo il difetto e l'erroneità della motivazione, anche in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie, ed ha chiesto di riformare la pronuncia de quo con accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente della AN IC nella verificazione del sinistro e con la condanna degli appellati, in solido, al risarcimento dei danni subiti, così come dedotti in atti.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha dedotto l'infondatezza dell'appello nel Controparte_1 merito, chiedendone il rigetto e la condanna delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non si è costituita benché regolarmente evocata in giudizio, sicché deve preliminarmente CP_2 dichiararsene la contumacia.
*****
L'appello merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va anzitutto precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno - con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione - rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 346
c.p.c.), né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (come disposto ai sensi degli art. 329 e 346 c.p.c.).
Ciò posto, si osserva che il gravame proposto risulta ammissibile e procedibile, ai sensi degli artt. 327 e
348 cpc.
Quanto al primo aspetto, la sentenza di primo grado non risulta notificata, sicché trova applicazione il termine cd. lungo (semestrale) di cui all'art. 327 cpc, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ossia dal 27.3.2020: l'atto di citazione in appello è stato portato alla notifica, a mezzo posta, in data 11.12.2020, sicché il gravame risulta proposto tempestivamente (il termine per proporre appello sarebbe spirato il 14.12.2020, tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 per emergenza coronavirus).
L'appellante si è inoltre costituito in giudizio tempestivamente (art. 348 cpc), in data 17.12.2020, mediante il deposito dell'atto di appello notificato.
Procedendo ad esaminare i motivi di appello, ritiene il Tribunale che il giudice di pace abbia erroneamente rigettato la domanda attorea per un'errata valutazione delle risultanze probatorie.
2 Con riferimento alle evidenze rese dal dispositivo satellitare, il giudice di pace ha affermato che ai sensi dell'art. 1 della Legge 124/2017, quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente stradale risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art. 132 ter comma 1 lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono salvo che la parte contro la quale sono state prodotte di buste il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
Recentemente, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che, al fine di attribuire validità a tali dispositivi elettronici, è necessaria l'emanazione di decreti che evidenziano le caratteristiche per ravvisare la cd.
“equiparabilità”: i giudici di legittimità hanno chiarito: “è palese che il "fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni", cioè anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti, perché solo essi possono
evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. "equiparabilità". Poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri” (cfr. Cass. civile sez. III, 16/05/2024, n.13725).
Ne deriva che, nel caso di specie, il mancato rilevamento di un “evento crash” da parte della scatola nera installata sul veicolo attoreo non dimostra la mancata verificazione del sinistro.
Ciò posto, si osserva che dinanzi al giudice di pace, nel corso dell'istruttoria, sono stati escussi due testi attorei: e Testimone_1 Testimone_2
La teste – nipote dell'attore – ha dichiarato: “Ricordo che era la fine di aprile del Testimone_1
2017, mi trovavo in Marcianise verso le 19.30 e mi trovavo insieme ad un mio amico a bordo della sua auto e stavamo tornando da una palestra di boxe dove eravamo andati a vedere come si allenava mio cugino. Ricordo che l'auto Suzuki WI di colore grigio e condotta da percorreva la Persona_1
Via Narducci con direzione Marcianise centro, quando, ad un certo punto, un'auto AN IC di colore grigio, proveniente dal senso opposto di marcia, poiché vi erano delle auto parcheggiate sulla sua destra si spostava repentinamente a sinistra urtando l'auto Suzuki WI. Ricordo che l'auto AN IC procedeva a velocità sostenuta ed era di colore grigio;
ricordo che subito dopo l'urto intervenuto sul lato anteriore sinistro, precisamente allo spigolo anteriore sinistro, l'auto Suzuki finiva contro un muro posto sulla sua destra. Preciso che io ed il mio amico seguivamo l'auto Suzuki ad una Testimone_2 distanza di circa 10 metri. Anche l'auto Suzuki era di colore grigio chiaro metallizzato;
posso precisare che ricordo che il sinistro è avvenuto all'interno della corsia di pertinenza della Suzuki”, “Ricordo che a bordo della Suzuki c'erano tre ragazzi, il conducente ed altri due trasportati mentre a bordo della IC
c'era la sola conducente che era una donna di circa 50 anni. Subito dopo il sinistro ci siamo fermati e ci siamo avvicinati per verificare se qualcuno si fosse fatto male e ricordo che tutti gli occupanti della
Suzuki lamentavano dolori diffusi. Posso precisare che gli occupanti della Suzuki avevano tutti la cintura di sicurezza allacciata. Ricordo che la signora che guidava la IC non lamentava dolori. Ricordo che subito si fece molta gente e dopo circa 5-10 minuti arrivò un'ambulanza che trasportò mio cugino all'ospedale. A tal punto noi andammo via. Posso precisare che non intervennero autorità finché rimanemmo sul posto. Dopo alcuni mesi fui contattata dall'attore che mi chiese se potevo rendere
3 testimonianza.”. Il teste ha poi precisato: “I punti d'urto furono la parte anteriore sinistra della Pt_2 con la parte anteriore sinistra della e successivamente al primo urto la urtò anche con la CP_3 CP_3 parte anteriore contro un muro posto sulla sua destra. Ricordo che il sinistro si verificò dopo circa 30-40 metri dopo aver imboccato la Via Narducci”. Da ultimo, la teste ha riconosciuto le fotografie allegate in atti dall'attore rappresentative dello stato dei luoghi, delle auto coinvolte e dei danni subiti.
Analogamente, il secondo teste escusso, ha dichiarato: “Ricordo che mi trovavo in Testimone_2
Marcianise in compagnia della mia amica , era il 2017, verso la fine del mese di aprile, di sera Tes_1 verso le 19.30-20.00 ed eravamo andati a vedere come si allenava il cugino di in una palestra Tes_1 che si trovava vicino al luogo del sinistro. Stavamo tornando, io ed eravamo a bordo della mia Tes_1 auto e seguivamo l'auto del . Ricordo che avevamo appena imboccato la Via Narducci con Pt_1 direzione Via Fuccia, quando l'auto Suzuki veniva urtata dall'auto AN IC che proveniva dal senso opposto di marcia. Preciso che l'auto Suzuki WI era di colore grigio ed era condotta dal sig.
[...]
mentre l'auto AN IC era di colore grigio ed era condotta da una signora, sola a bordo, Per_1 si circa 45-50 anni. A bordo della Suzuki oltre al conducente vi erano anche due trasportati, tutti con la cintura di sicurezza allacciata”,“Ricordo che, quindi, giunti all'altezza del civico 25, se non ricordo male, comunque a circa 20-30 metri da quando eravamo entrati in Via Narducci l'auto UZ WI veniva urtata nella parte anteriore sinistra dalla parte anteriore sinistra dall'auto AN IC che proveniva dal senso opposto di marcia a forte velocità e si spostava improvvisamente a sinistra, in quanto vi erano delle auto parcheggiate sulla sua destra. L'auto Suzuki per effetto dell'urto subito finiva contro un muro vicino un portone che si trovava sulla sua destra. Ci fermammo subito, si avvicinammo, e potemmo constatare che i ragazzi a bordo della Suzuki lamentavano tutti dolori, in articolare il
conducente, mi pare al viso. Ricordo che i danni subiti dalla Suzuki erano alla parte anteriore sinistra e alla parte anteriore per effetto dell'urto contro il muro. Ricordo che l'auto Suzuki comunque subì ingenti danni;
ricordo che dopo pochi minuti arrivò anche un'ambulanza che trasportò il conducente l'auto
Suzuki all'ospedale. Ricordo che il punto d'urto avveniva tra le due auto all'interno della corsia di pertinenza della Suzuki;
ricordo che dopo l'arrivo dell'ambulanza noi andammo via. Non intervennero autorità sul posto finché rimanemmo sul posto.”; il teste ha anche riconosciuto le fotografie allegate in atti dall'attore rappresentative del luogo dell'incidente e dei danni subiti ai veicoli.
Ebbene, non sussistono ragioni per dubitare della attendibilità dei testi, avendo costoro reso dichiarazioni sufficientemente chiare, univoche e non contraddittorie in ordine agli elementi essenziali del sinistro (si rileva che il teste le cui dichiarazioni appaiono sostanzialmente coincidenti con quelle rese da ES
, è anche indifferente alle parti). Testimone_1
Al di là di eventuali e marginali lacune ravvisabili nella descrizione della dinamica offerta dai testi, si rileva che esse non scalfiscono il nucleo centrale e più significativo della ricostruzione in fatto, non incidendo sull'intrinseca ed estrinseca coerenza delle deposizioni e, dunque, sulla credibilità dei testi.
In altri termini, le deposizioni assunte non possono far dubitare della reale verificazione del sinistro.
Si osserva, inoltre, che l'appellante ha prodotto, per la prima volta in questa sede, il rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Marcianise, deducendo di esserne venuto a conoscenza solo successivamente al primo grado (v. atto di appello).
Sul punto, è necessario osservare che “la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n.
4 69 del 2009), a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non
imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro
produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale” (Cass. sez. II, 26/09/2024, n. 25731; cfr. anche Cass. Sez. 2, n.
12574 del 10 maggio 2019; Sez. 1, n. 16560 dell'11 giugno 2021; Cass. 23881/2023; Cass. n.
17748/2923; Cass. n. 38133/2022).
Ebbene, nella fattispecie, la produzione del rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro appare ammissibile, in quanto indispensabile ai fini della decisione, non solo per la ricerca di ulteriori elementi volti a comprovare la dinamica del sinistro, ma anche per la prova dei danni specificamente subiti dai veicoli coinvolti (anche come elemento di riscontro per la valutazione delle prove testimoniali).
Ed invero, da tale rapporto si evince innanzitutto che il sinistro si è effettivamente verificato.
Le Autorità intervenute, sulla scorta delle spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti nonché dalla posizione dei veicoli e dei frammenti di carrozzeria ancora presenti sulla sede stradale, hanno anche fornito una probabilistica ricostruzione della dinamica dell'evento: “il conducente del veicolo A (ossia la
Suzuki WI condotta nell'occasione dal nipote dell'istante, ) circolante in via Persona_1
Ponteselice direzione est-ovest giunto alla intersezione con via Narducci, effettuava la manovra di svolta
a sinistra, con l'intenzione di impegnare la stessa, per cause ancora in fase di accertamento, perdeva il controllo del veicolo e impattava contro il veicolo B (AN IC condotta da che CP_2 percorreva via Narducci secondo il senso di marcia sud-nord, l'impatto si concretizzava in modo lieve fra la parte anteriore sinistra del veicolo A e la parte anteriore sinistra del veicolo B. Il conducente del
veicolo A con molta probabilità per cercare di evitare di collidere in pieno (cosa peraltro parzialmente riuscita) con il veicolo B metteva in essere una manovra di sterzata a destra che lo portava a collidere poi con la parte frontale contro lo spigolo del portone rispondente al civico 29 di via Narducci di proprietà del sig. ”. Parte_3
Giova rilevare a questo punto non solo, quindi, che la verificazione del sinistro trova conferma nel rapporto delle Autorità (che hanno rinvenuto i veicoli danneggiati, ancora posti nella posizione di quiete assunta per effetto dell'urto, nonché le ulteriori tracce della verificazione del sinistro), ma anche che gli
Agenti intervenuti (sulla scorta degli accertamenti espletati) hanno confermato che l'urto tra i veicoli si concretizzava “in modo lieve” tra la parte anteriore sinistra della Suzuki WI e la parte anteriore sinistra della AN IC (come affermato dai testi).
Inoltre, le Autorità hanno ritenuto probabile che la posizione di quiete assunta dalla Suzuki WI sia stata dovuta ad una (incisiva) manovra di sterzata a destra, posta in essere dal conducente allo scopo di evitare la collisione con il veicolo antagonista, ovvero di ridurre l'intensità della collisione stessa.
Non appare quindi condivisibile l'assunto del giudice di pace, secondo cui la posizione finale di quiete assunta dalla Suzuki WI, perpendicolare al muro, fosse da considerarsi inspiegabile o, comunque, incompatibile con la ricostruzione del sinistro offerta dai testimoni escussi.
5 Analogamente, la tenuità dell'impatto tra i veicoli appare compatibile con la sterzata a destra operata dal conducente della WI, quale manovra di emergenza.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio delineatosi, si ritiene, tuttavia, che non emergano elementi adeguati e sufficienti per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 co. 2 cc, residuando profili di incertezza in ordine alla condotta di guida concretamente tenuta dai conducenti.
Nessuno dei testi escussi ha infatti provveduto a fornire indicazioni in ordine alla condotta di guida del conducente della Suzuki WI: i testi si sono limitati a specificare che il conducente della AN IC stava procedendo a velocità elevata e che invadeva la corsia di marcia opposta.
Nulla, tuttavia, è stato indicato con riferimento alla velocità tenuta dalla Suzuki, né è stato chiarito se essa procedeva in prossimità del margine destro della strada.
Sul punto, anzi, si osserva che dalla documentazione fotografica prodotta in atti emerge che la Suzuki
WI – che si trovava in una posizione perpendicolare rispetto al muro dell'immobile sul quale è stata proiettata – riportava danni molto ingenti nella parte frontale (come indicato anche nel rapporto delle
Autorità); danni che possono giustificarsi solo per effetto di un impatto particolarmente intenso, che appare compatibile con una velocità sostenuta del veicolo, non adeguata ai luoghi (prossimità ad un'intersezione).
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, co. 2, c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria.
Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (Corte appello Napoli sez. VIII,
25/09/2020, n. 3246).
In definitiva, nel caso di specie l'attore in primo grado non ha fornito un'adeguata prova positiva della condotta di guida del conducente della Suzuki WI, con conseguente applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054 co. 2 cc.
Deve procedersi a questo punto all'accertamento ed alla quantificazione dei danni ripotati dal veicolo attoreo.
Sul punto, si rileva che gli agenti intervenuti hanno accertato e descritto i danni riportati dai veicoli in conseguenza del sinistro, appurando, con riferimento alla Suzuki WI, quanto segue: “la parte anteriore del veicolo totalmente danneggiata;
scoppio di due Air-bag anteriori;
danni meccanici da valutare da personale tecnico specializzato”.
I danni subiti dal veicolo appaiono evidenti anche dalle fotografie allegate in atti dal . Pt_1
L'attore ha anche allegato in atti: i) la quotazione Quattroruote del valore di mercato delle Suzuki WI
2006 (usate), ii) un preventivo di riparazione pari ad euro 6.167,25 (compreso di IVA), iii) il certificato di rottamazione del veicolo.
Si osserva sul punto che in primo grado, non ha operato alcuna specifica Controparte_1 contestazione dei danni e della predetta documentazione depositata dall'attore.
La valutazione Quattroruote contiene la stima del valore delle auto Suzuki WI 2006 a seconda delle caratteristiche delle stesse, del modello e dei chilometri percorsi;
tali quotazioni vanno da un minimo di
6 euro 3.000,00 ad un massimo di euro 6.300,00. In assenza di allegazioni e prove relative alle caratteristiche più specifiche del veicolo attoreo, può ritenersi congrua la valutazione di euro 4.000,00.
Ebbene, in considerazione delle risultanze del preventivo di riparazione allegato in atti (si ribadisce non specificamente contestato), deve ritenersi dimostrato che il grave danneggiamento del mezzo in conseguenza del sinistro, sia stato tale da rendere antieconomica la riparazione (tanto che il veicolo è stato anche rottamato).
Sul punto, si osserva che l'art. 2058 c.c. prevede che il risarcimento del danno possa essere effettuato mediante il ripristino del bene danneggiato, riportandolo nelle stesse condizioni in cui si trovava prima del verificarsi dell'evento dannoso. Tuttavia, questa forma di risarcimento, “in forma specifica”, è ammessa solo se non risulta impossibile o troppo onerosa;
sicché se il costo della riparazione supera in modo considerevole il valore del bene, si parla di “riparazione antieconomica”, situazione in cui non è più conveniente richiedere il ripristino, poiché sproporzionato rispetto al valore del danno. Di conseguenza, nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, la compagnia assicuratrice legittimamente rimborsa solo quest'ultimo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/07/2024, n.
19958).
Tornando al caso di specie, il valore di euro 4.000,00 risulta coerente con il valore di mercato del veicolo attoreo (immatricolazione giugno 2006), alla luce delle quotazioni della rivista specializzata prodotta.
Essendo la riparazione antieconomica, il danno deve essere quantificato nella somma pari al predetto valore di mercato del veicolo.
Al contrario, non può essere accolta la richiesta attorea di risarcimento del danno da cd. fermo tecnico.
È noto che per danno da fermo tecnico si intende il pregiudizio economico subito dal proprietario di un automezzo, derivante alla impossibilità del suo utilizzo per il tempo necessario alla riparazione: trattasi di danno emergente che si configura ogni qual volta il titolare del bene deve sostenere - nonostante l'inutilizzo - spese vive per far fronte a detta situazione, che incidono negativamente sul suo patrimonio, determinando una perdita economica.
Si sono avvicendati diversi orientamenti, così che può segnalarsi una giurisprudenza più risalente che definiva il danno da fermo tecnico quale danno in re ipsa eziologicamente collegato al danneggiamento dell'automezzo, non necessitante di prova specifica, sulla scorta del fatto che detto bene continua comunque ad essere fonte di spese, ed una giurisprudenza più recente, la quale prevede - al fine di detto risarcimento - la prova specifica del danno, vale a dire che la diminuzione patrimoniale lamentata dal proprietario danneggiato sia direttamente collegata al fermo del veicolo (ex multis: Cass. sent. n.
124/2016; Cass. sent. n. 20620/2015; Tribunale Milano sez. X, 22/01/2021, n. 429; Tribunale Milano,
sez. VI, 27/10/2021, n. 8731; Tribunale Lodi, 21/01/2021, n. 42), tesi condivisibile da questo Tribunale, ritenuto che nel nostro ordinamento non trovano ingresso i cosiddetti danni in re ipsa.
Nel caso di specie non solo manca specifica prova del danno nel senso predetto, ma il veicolo attoreo non
è stato oggetto neppure di riparazione, bensì di rottamazione.
Infine, essendo stato liquidato un credito risarcitorio, vanno riconosciuti, sulla predetta somma di euro
4.000,00, gli interessi legali, calcolati secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, inaugurato da Cass. Sez. Un. Sentenza n. 1712 del 17/2/95 (v. anche Cass. Sentenza n. 4242 del
24/3/2003).
7 In applicazione di tale insegnamento, gli interessi legali vanno calcolati con decorrenza dal fatto
(28.4.2017), non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno. L'importo “devalutato” alla data del fatto risulta pari a euro 3.369,84: su detto importo, rivalutato anno per anno, secondo le variazioni istat relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risulta pari a euro 387,98.
L'importo risarcitorio complessivo ammonta quindi a complessivi euro 4.387,98, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarato che il sinistro per cui è causa si è verificato per il pari concorso di colpa del conducente del veicolo AN IC e del conducente della Suzuki WI, con condanna della e Controparte_1
in solido, al pagamento in favore di della somma di euro 2.193,99 per i CP_2 Parte_1 danni subiti (pari all'importo di euro 4.387,98 ridotto della metà, in ragione del riconosciuto concorso di colpa), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo effettivo.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna dell e Controparte_1 CP_2
in solido, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., alla refusione, in favore
[...] dell'odierno appellante , delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario.
Si rammenta, inoltre, che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. sez.
I n. 17059 del 3.8.2007).
Dunque, nella fattispecie, per il primo grado di giudizio la liquidazione delle spese processuali va operata, come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al di cui al D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
37/2018; per il giudizio di secondo grado deve trovare applicazione il predetto D.M. 55/2014 modificato dal D.M. n. 147/2022. Si applica per ogni fase processuale un valore medio - basso dello scaglione di riferimento, in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere n. 3101/2020, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così decide:
§- dichiara la contumacia di CP_2
§- accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per il pari concorso di colpa del conducente della AN IC e del conducente della Suzuki WI, e per l'effetto, condanna la e in Controparte_1 CP_2 solido, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, in favore di , la somma di euro Parte_1
2.193,99, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo effettivo;
§- condanna la e in solido al pagamento, in favore di , delle Controparte_4 CP_2 Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 800,00 ed euro 140,90 per esborsi, oltre rimborso spese generali iva e cpa, come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario;
8 §- condanna la e in solido al pagamento, in favore di , delle Controparte_4 CP_2 Parte_1 spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 1.700,00 euro per compensi ed euro 201,14 per esborsi, oltre rimborso spese generali iva e cpa, come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 16.1.2025
Il giudice
Gabriella Martone
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