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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1898/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1898/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIZZATTI SERTORELLI MICHELA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA CAIMI, 43 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA CAIMI 35 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nel 2010, e instauravano una relazione Controparte_1 Parte_1
sentimentale.
1.1 Dall'unione è nata la figlia (09.08.2019). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2024, e Controparte_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e Pt_1
domandavano disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 23.10.2024.
3. All'udienza del 15.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La casa familiare sita a Sondrio, Vai Ezio Vanoni n. 24, di proprietà di entrambi i genitori, rimarrà nella esclusiva disponibilità di che vi Controparte_1
continuerà a vivere insieme alla figlia.
pagina 2 di 4 - La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
- I genitori assicureranno alla figlia minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per relative Per_1
all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
- Quanto alle frequentazioni genitoriali, starà con il padre: Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00/21.15 quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dalle ore 18:00 sino al mattino successivo, quando il padre la riaccompagnerà alla scuola materna
(o, in periodo di vacanza, a casa della madre);
- per metà delle vacanze natalizie (dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal
31 dicembre sino alla ripresa della scuola) e pasquali (dalla fine della scuola sino al giorno di Pasqua e dal giorno di Pasqua sino alla ripresa della scuola), con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di Natale;
- per due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodi da concordare – con priorità ad anni alterni - entro la fine del mese di maggio.
- I signor e si riservano comunque di concordare Controparte_1 Parte_1
di volta in volta variazioni alla già menzionata disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi della figlia, anche al fine di consentire al padre di vederla e tenerla pagina 3 di 4 con sé, nella settimana del weekend di spettanza della madre, un giorno in più ol- tre al già concordato martedì.
- Il signor ferma l'attribuzione in via esclusiva alla signora Pt_1 CP_1
dell'assegno unico universale, contribuirà al mantenimento di versando - Per_1
mediante bonifico sul c/c - entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di 300,00 euro, rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
provvederà inoltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie – previamente concordate - per la figlia, intendendosi “straordinarie” le spese indicate nel protocollo in uso al Tribunale di
Sondrio.
- Le parti si impegnano a continuare a pagare le rate del mutuo cointestato in ragione di un mezzo ciascuno.
- Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1898/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIZZATTI SERTORELLI MICHELA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA CAIMI, 43 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA CAIMI 35 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nel 2010, e instauravano una relazione Controparte_1 Parte_1
sentimentale.
1.1 Dall'unione è nata la figlia (09.08.2019). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2024, e Controparte_1 [...]
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e Pt_1
domandavano disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 23.10.2024.
3. All'udienza del 15.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La casa familiare sita a Sondrio, Vai Ezio Vanoni n. 24, di proprietà di entrambi i genitori, rimarrà nella esclusiva disponibilità di che vi Controparte_1
continuerà a vivere insieme alla figlia.
pagina 2 di 4 - La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
- I genitori assicureranno alla figlia minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per relative Per_1
all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
- Quanto alle frequentazioni genitoriali, starà con il padre: Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00/21.15 quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dalle ore 18:00 sino al mattino successivo, quando il padre la riaccompagnerà alla scuola materna
(o, in periodo di vacanza, a casa della madre);
- per metà delle vacanze natalizie (dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal
31 dicembre sino alla ripresa della scuola) e pasquali (dalla fine della scuola sino al giorno di Pasqua e dal giorno di Pasqua sino alla ripresa della scuola), con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di Natale;
- per due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodi da concordare – con priorità ad anni alterni - entro la fine del mese di maggio.
- I signor e si riservano comunque di concordare Controparte_1 Parte_1
di volta in volta variazioni alla già menzionata disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi della figlia, anche al fine di consentire al padre di vederla e tenerla pagina 3 di 4 con sé, nella settimana del weekend di spettanza della madre, un giorno in più ol- tre al già concordato martedì.
- Il signor ferma l'attribuzione in via esclusiva alla signora Pt_1 CP_1
dell'assegno unico universale, contribuirà al mantenimento di versando - Per_1
mediante bonifico sul c/c - entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di 300,00 euro, rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
provvederà inoltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie – previamente concordate - per la figlia, intendendosi “straordinarie” le spese indicate nel protocollo in uso al Tribunale di
Sondrio.
- Le parti si impegnano a continuare a pagare le rate del mutuo cointestato in ragione di un mezzo ciascuno.
- Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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