Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 11/03/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00867/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01562/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2024, proposto da AN TR che si difende in giudizio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio scolastico regionale Sicilia – Direzione Generale, Ufficio scolastico regionale Sicilia – Ufficio VIII – Ambito territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1465/2023, pubblicata il 19.07.2023 del Tribunale di Messina-Sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- il ricorso in epigrafe (notificato in data 2 settembre 2024 e depositato in pari data) è stata chiesta l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto con cui l’amministrazione intimata è stata condannata al pagamento delle somme ivi indicate limitatamente al capo delle spese di lite distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del ricorrente.
- l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
- alla camera di consiglio indicata in premessa, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati;
- la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario avverso la quale non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (come da attestazione datata 2 settembre 2024 versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d));
- il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza è stato notificato all’amministrazione intimata in data 17 aprile 2024, sicché sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato inadempimento dell’amministrazione intimata, sussiste in capo allo stesso l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe;
- deve essere conseguentemente ordinato all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe (limitatamente alle spese giudiziali liquidate in euro 118,50 per rimborso contributo unificato ed in euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali, distratte in favore del ricorrente) entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
- per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di centoventi (120) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel Dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un funzionario della medesima struttura, in possesso della necessaria professionalità, affinché ‒ previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa ‒ si insedi e provveda, entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione del provvedimento giurisdizionale in discorso.
- si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Amministrazione inottemperante.
- il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l’indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
- tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico;
- le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe, secondo quanto stabilito e nei limiti indicati in motivazione;
- dispone sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, l’intervento sostitutivo indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Giovanni Giuseppe Antonio Dato |
IL SEGRETARIO