Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72a sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986.
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72a sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986.