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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1547/2023
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 6 MAGGIO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 1547/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
(R. G. A. C.) dell'anno 2023, avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Vibo valentia n. 2034/2023 emessa in data 23.06.2023 e depositata in data 30.06.2023 nel giudizio N.R.G. 74/2023” e promossa
DA
(C.F.: , in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia De Caridi ed elettiva- mente domiciliata in Vibo Valentia, via Moricca, 18 presso lo Studio legale dell'avv. Antonio Montagnese;
-appellante–
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Pasquale Marino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pizzo, via Nazionale, n. 89;
-appellata-
NONCHÉ CONTRO
(C.F./P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Laura
Barone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Via V.
Giuffrida 2/B;
-appellata-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
1
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui l' e si riportano alle Controparte_3 Controparte_1
domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli at- ti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digita- le”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi degli artt. 350 bis e 281- sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA
RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 6 maggio 2025, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1547/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F.: , in persona del Presidente della Parte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia De Caridi ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Mo- ricca, 18 presso lo Studio legale dell'avv. Antonio Montagnese;
-appellante–
CONTRO
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(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Pasquale Marino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pizzo, via Nazionale, n. 89;
-appellata-
NONCHÉ CONTRO
(C.F./P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Laura
Barone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Via V.
Giuffrida 2/B;
-appellata-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Controparte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1392022900184929/000 del
2.01.2022 (notificata in data 23.12.2022), relativa alla cartella esattoriale n.
13920180005321528000 per l'importo di € 448,66 emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica degli anni 2013-2014. A sostegno della domanda, l'odierna appellata eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento
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per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e per intervenuta prescrizione del credito ad essa sotteso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.03.2023 si costituiva in giudizio la che eccepiva: in via preliminare, il Parte_1
difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
in via subordinata l'incompetenza per materia in favore del Tribunale;
in via gradata, il proprio difetto di legittimazione passiva e, infine, nel merito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.03.2023 si costituiva in giudizio anche l' che eccepiva: il Controparte_3
difetto di giurisdizione del giudice adito;
l'incompetenza per materia in favore del Tribunale;
l'infondatezza dell'eccezione di mancata notifica della cartella;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
e, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa, di natura prettamente documentale era perciò istruita con le produzioni effettuate dalle parti costituite e veniva riservata per la decisione all'udienza dell'8.03.2023.
Con sentenza n. 2034/2023 emessa in data 23.06.2023 e depositata in data
30.06.2023, il Giudice di Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva:“1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta la somma portata dal provvedimento impugnato, limitatamente a quella contenuta nella presupposta cartella di pagamento
n.13920180005321528000, in ragione dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria medesima;
-2) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi € 343.00, di cui € 43.00 per spese ed € 300.00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse ex art.
93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto tempestiva richiesta”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data
12.12.2023, evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 di Vibo Valentia, e l' Controparte_1 Controparte_3
affinché, in riforma della sentenza 2034/2023: “Voglia accogliere le seguenti
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conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame: 1) ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere a quella del giudice tributario, ed in specie, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, per le ragioni di cui al punto I. dei motivi;
2) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto II dei motivi, la incompetenza per materia del Giudice di Pace per essere competente il
Tribunale, ex art. 9, c.2, c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione;
4) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare, per le causali di cui ai punti III, IV. dei motivi, la inammissibilità e comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione de qua, e ogni domanda proposta contro la in Parte_1
quanto, inammissibile, improponibile e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
A fondamento del gravame proposto l'appellante deduceva i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di giurisdizione del G.O. e per violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992; 2) incompetenza per materia del
Tribunale e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 c.p.c.; 3)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 del c.p.c.; 4) Carenza ed erroneità della motivazione nonché inammissibilità della questione ed insussistenza della dichiarata prescrizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.01.2024, si costituiva in giudizio di appello l' che Controparte_3
rassegnava le seguenti conclusioni: “All'On. Tribunale adito, salva ogni ulteriore deduzione, adversis rejectis • accogliere l'appello proposto dalla Pt_1
e conseguentemente annullare/riformare sentenza n° 2034/23 del
[...]
Giudice di Pace di Vibo Valentia emessa a definizione del giudizio n. 74/2023
r.g., depositata il 30.06.2023; • Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza del ricorso di primo grado;
• Ritenere e dichiarare la piena legittimità della cartella di pagamento e della intimazione di pagamento
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impugnate dalla Sig.ra con il ricorso di primo grado;
• dichiarare in CP_1 ogni caso la piena e perfetta legittimità dell'operato posto in essere da • CP_4
dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva di dai vizi CP_4 afferenti il merito della pretesa tributaria;
• Riformare la sentenza di primo grado laddove ha disposto la condanna alle spese inflitta all'odierna appellata in solido con la Con vittoria di spese diritti ed onorari di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio”.
Nel dettaglio, l' aderiva all'appello Controparte_3 formulato dalla in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione e Parte_1
all'eccepita incompetenza per materia del giudice adito, ribadiva la regolarità della notifica della cartella di pagamento, contestava la sentenza laddove aveva ritenuto fondata l'eccepita prescrizione e, infine, eccepiva la mancanza di legittimazione passiva e/o di responsabilità dell'Agente della Riscossione per tutte le eccezioni afferenti presunti vizi relativi al merito dell'imposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.09.2024, si costituiva in giudizio la Sig.ra rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: A) Data la inammissibilità e, manifesta infondatezza, dell'appello proposto dalla , per nullità della Parte_1
procura in relazione allo jus postulandi non essendovi il decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico ; disporre la discussione orale della causa , secondo quanto previsto dall'art.350 bis. NEL MERITO B) Respingere l'appello proposto dalla e tutte le domande ivi contenute e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n.2034/2023, Rg.n.74/23, emessa il 23.06.2023 e depositata il 30.06.2023. IN
OGNI CASO – C) Condannare l'appellante all'integrale Parte_1
refusione delle spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art 96, co.3, c.p.c.,, con distrazione nei confronti del procuratore”. L'appellata eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per nullità della procura alle liti rilasciata dalla e Parte_1 nel merito eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello.
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Attesa la natura documentale della controversia e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12 settembre 2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e
336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non
è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III,
09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez. I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695).
In via preliminare, deve essere valutata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata. Secondo la Sig.ra il Controparte_1
gravame andrebbe dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza processuale della . L'eccezione è infondata. In atti vi è infatti Parte_1
procura generale alle liti, nonché decreto dirigenziale dell'Avvocatura regionale e
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visto di regolarità contabile in ordine alla spesa del 27.11.2023. Alcun vizio dello ius postulandi – peraltro solo genericamente paventato – può dunque ritenersi configurabile.
Superata l'eccezione preliminare, può ora delibarsi il merito del gravame proposto. In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza
07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713;
Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III,
16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n.
2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di
Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003;
Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Come innanzi anticipato, l'ente appellante deduce la erroneità della sentenza appellata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la giurisdizione Ordinaria e non quella Tributaria.
In particolare, l'appellante rileva che la giurisdizione spetta al Giudice
Tributario in quanto oggetto del giudizio erano atti esattoriali concernenti crediti di natura tributaria. Inoltre, l' evidenzia che nel caso Controparte_3
di tributi ed in assenza di atti esecutivi, la giurisdizione spetta al giudice
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Tributario anche in ordine alla valutazione della validità delle notifiche della cartella esattoriale e alla valutazione della prescrizione del credito.
Il motivo è fondato. La domanda proposta dall'odierna appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021
n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio trattandosi di tassa automobilistica.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione
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tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica».
Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, ha impugnato l'intimazione di Parte_2
pagamento n. 1392022900184929/000 del 2.01.2022 (notificata in data
23.12.2022), relativa alla cartella esattoriale n. 13920180005321528000 per l'importo di € 448,66 emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica degli anni 2013-2014, chiedendone l'annullamento per la mancata notifica delle cartelle di pagamento e per l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle medesime.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità,
“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione,
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ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento, prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione) ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 1392022900184929/000 del 2.01.2022 (notificata in data
23.12.2022), relativa alla cartella esattoriale n. 13920180005321528000 per
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l'importo di € 448,66 emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica degli anni 2013-2014, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le
“gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata di- chiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipo- tesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così prov- vede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- RIMETTE le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 22.05.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo
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informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre
2012, n. 209.
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TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 6 MAGGIO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 1547/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
(R. G. A. C.) dell'anno 2023, avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Vibo valentia n. 2034/2023 emessa in data 23.06.2023 e depositata in data 30.06.2023 nel giudizio N.R.G. 74/2023” e promossa
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(C.F.: , in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia De Caridi ed elettiva- mente domiciliata in Vibo Valentia, via Moricca, 18 presso lo Studio legale dell'avv. Antonio Montagnese;
-appellante–
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Pasquale Marino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pizzo, via Nazionale, n. 89;
-appellata-
NONCHÉ CONTRO
(C.F./P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Laura
Barone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Via V.
Giuffrida 2/B;
-appellata-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
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Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui l' e si riportano alle Controparte_3 Controparte_1
domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli at- ti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digita- le”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi degli artt. 350 bis e 281- sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA
RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 6 maggio 2025, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1547/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F.: , in persona del Presidente della Parte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia De Caridi ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Mo- ricca, 18 presso lo Studio legale dell'avv. Antonio Montagnese;
-appellante–
CONTRO
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(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Pasquale Marino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pizzo, via Nazionale, n. 89;
-appellata-
NONCHÉ CONTRO
(C.F./P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Laura
Barone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Via V.
Giuffrida 2/B;
-appellata-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Controparte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1392022900184929/000 del
2.01.2022 (notificata in data 23.12.2022), relativa alla cartella esattoriale n.
13920180005321528000 per l'importo di € 448,66 emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica degli anni 2013-2014. A sostegno della domanda, l'odierna appellata eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento
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per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e per intervenuta prescrizione del credito ad essa sotteso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.03.2023 si costituiva in giudizio la che eccepiva: in via preliminare, il Parte_1
difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
in via subordinata l'incompetenza per materia in favore del Tribunale;
in via gradata, il proprio difetto di legittimazione passiva e, infine, nel merito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.03.2023 si costituiva in giudizio anche l' che eccepiva: il Controparte_3
difetto di giurisdizione del giudice adito;
l'incompetenza per materia in favore del Tribunale;
l'infondatezza dell'eccezione di mancata notifica della cartella;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
e, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa, di natura prettamente documentale era perciò istruita con le produzioni effettuate dalle parti costituite e veniva riservata per la decisione all'udienza dell'8.03.2023.
Con sentenza n. 2034/2023 emessa in data 23.06.2023 e depositata in data
30.06.2023, il Giudice di Pace di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva:“1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta la somma portata dal provvedimento impugnato, limitatamente a quella contenuta nella presupposta cartella di pagamento
n.13920180005321528000, in ragione dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria medesima;
-2) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi € 343.00, di cui € 43.00 per spese ed € 300.00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse ex art.
93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto tempestiva richiesta”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data
12.12.2023, evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 di Vibo Valentia, e l' Controparte_1 Controparte_3
affinché, in riforma della sentenza 2034/2023: “Voglia accogliere le seguenti
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conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame: 1) ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere a quella del giudice tributario, ed in specie, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, per le ragioni di cui al punto I. dei motivi;
2) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto II dei motivi, la incompetenza per materia del Giudice di Pace per essere competente il
Tribunale, ex art. 9, c.2, c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione;
4) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare, per le causali di cui ai punti III, IV. dei motivi, la inammissibilità e comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione de qua, e ogni domanda proposta contro la in Parte_1
quanto, inammissibile, improponibile e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
A fondamento del gravame proposto l'appellante deduceva i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di giurisdizione del G.O. e per violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992; 2) incompetenza per materia del
Tribunale e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 c.p.c.; 3)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 del c.p.c.; 4) Carenza ed erroneità della motivazione nonché inammissibilità della questione ed insussistenza della dichiarata prescrizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.01.2024, si costituiva in giudizio di appello l' che Controparte_3
rassegnava le seguenti conclusioni: “All'On. Tribunale adito, salva ogni ulteriore deduzione, adversis rejectis • accogliere l'appello proposto dalla Pt_1
e conseguentemente annullare/riformare sentenza n° 2034/23 del
[...]
Giudice di Pace di Vibo Valentia emessa a definizione del giudizio n. 74/2023
r.g., depositata il 30.06.2023; • Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza del ricorso di primo grado;
• Ritenere e dichiarare la piena legittimità della cartella di pagamento e della intimazione di pagamento
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impugnate dalla Sig.ra con il ricorso di primo grado;
• dichiarare in CP_1 ogni caso la piena e perfetta legittimità dell'operato posto in essere da • CP_4
dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva di dai vizi CP_4 afferenti il merito della pretesa tributaria;
• Riformare la sentenza di primo grado laddove ha disposto la condanna alle spese inflitta all'odierna appellata in solido con la Con vittoria di spese diritti ed onorari di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio”.
Nel dettaglio, l' aderiva all'appello Controparte_3 formulato dalla in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione e Parte_1
all'eccepita incompetenza per materia del giudice adito, ribadiva la regolarità della notifica della cartella di pagamento, contestava la sentenza laddove aveva ritenuto fondata l'eccepita prescrizione e, infine, eccepiva la mancanza di legittimazione passiva e/o di responsabilità dell'Agente della Riscossione per tutte le eccezioni afferenti presunti vizi relativi al merito dell'imposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.09.2024, si costituiva in giudizio la Sig.ra rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: A) Data la inammissibilità e, manifesta infondatezza, dell'appello proposto dalla , per nullità della Parte_1
procura in relazione allo jus postulandi non essendovi il decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico ; disporre la discussione orale della causa , secondo quanto previsto dall'art.350 bis. NEL MERITO B) Respingere l'appello proposto dalla e tutte le domande ivi contenute e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n.2034/2023, Rg.n.74/23, emessa il 23.06.2023 e depositata il 30.06.2023. IN
OGNI CASO – C) Condannare l'appellante all'integrale Parte_1
refusione delle spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art 96, co.3, c.p.c.,, con distrazione nei confronti del procuratore”. L'appellata eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per nullità della procura alle liti rilasciata dalla e Parte_1 nel merito eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello.
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Attesa la natura documentale della controversia e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12 settembre 2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e
336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non
è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III,
09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez. I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695).
In via preliminare, deve essere valutata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata. Secondo la Sig.ra il Controparte_1
gravame andrebbe dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza processuale della . L'eccezione è infondata. In atti vi è infatti Parte_1
procura generale alle liti, nonché decreto dirigenziale dell'Avvocatura regionale e
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visto di regolarità contabile in ordine alla spesa del 27.11.2023. Alcun vizio dello ius postulandi – peraltro solo genericamente paventato – può dunque ritenersi configurabile.
Superata l'eccezione preliminare, può ora delibarsi il merito del gravame proposto. In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza
07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713;
Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III,
16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n.
2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di
Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003;
Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Come innanzi anticipato, l'ente appellante deduce la erroneità della sentenza appellata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la giurisdizione Ordinaria e non quella Tributaria.
In particolare, l'appellante rileva che la giurisdizione spetta al Giudice
Tributario in quanto oggetto del giudizio erano atti esattoriali concernenti crediti di natura tributaria. Inoltre, l' evidenzia che nel caso Controparte_3
di tributi ed in assenza di atti esecutivi, la giurisdizione spetta al giudice
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Tributario anche in ordine alla valutazione della validità delle notifiche della cartella esattoriale e alla valutazione della prescrizione del credito.
Il motivo è fondato. La domanda proposta dall'odierna appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021
n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio trattandosi di tassa automobilistica.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione
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tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica».
Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, ha impugnato l'intimazione di Parte_2
pagamento n. 1392022900184929/000 del 2.01.2022 (notificata in data
23.12.2022), relativa alla cartella esattoriale n. 13920180005321528000 per l'importo di € 448,66 emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica degli anni 2013-2014, chiedendone l'annullamento per la mancata notifica delle cartelle di pagamento e per l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle medesime.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità,
“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione,
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ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento, prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione) ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 1392022900184929/000 del 2.01.2022 (notificata in data
23.12.2022), relativa alla cartella esattoriale n. 13920180005321528000 per
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l'importo di € 448,66 emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica degli anni 2013-2014, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le
“gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata di- chiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipo- tesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così prov- vede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- RIMETTE le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
-COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 22.05.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo
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informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre
2012, n. 209.
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