Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 506.
(Esecuzione volontaria di condanna a pene pecuniarie)
Nel caso di esecuzione volontaria di sentenze o di decreti di condanna a pena pecuniaria o a spese di giustizia, il capo di circondario consegna al condannato un ordine di introito per il versamento della somma in esso indicata al competente ufficio del registro che deve rilasciarne ricevuta. Per l'esecuzione i ricevitori del registro e i cancellieri applicano l'articolo 1086 del codice e le norme sulla tariffa penale e sull'eventuale diritto di partecipazione degli agenti che abbiano accertato i reati.
(Esecuzione volontaria di condanna a pene pecuniarie)
Nel caso di esecuzione volontaria di sentenze o di decreti di condanna a pena pecuniaria o a spese di giustizia, il capo di circondario consegna al condannato un ordine di introito per il versamento della somma in esso indicata al competente ufficio del registro che deve rilasciarne ricevuta. Per l'esecuzione i ricevitori del registro e i cancellieri applicano l'articolo 1086 del codice e le norme sulla tariffa penale e sull'eventuale diritto di partecipazione degli agenti che abbiano accertato i reati.
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- 1. Modifiche al c.p.c.: comparazione fra testo vigente e quello operativo dal 12/9/05Accesso limitatoFabrizio Sigillò · https://www.altalex.com/ · 1 giugno 2005 · 27.11512