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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/07/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 67/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III MINORI
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Sivori - Esperto
Dott. Luciano Cartosio - Esperto
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: art. 31 d.lgs. 286/1998
Proposta da:
e rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'Avv. Francesco Fazio ed elettivamente domiciliati in
Imperia alla via Giosuè Carducci, n. 148
- Reclamanti -
Conclusioni delle parti
Per i reclamanti
“Piaccia alla Corte di Appello:
− Annullare l'impugnato provvedimento;
− Che venga attivata la procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 perché autorizzi la permanenza degli odierni reclamanti in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei minori, e tenuto conto dell'età dei suddetti minori e del loro curriculum scolastico, che
1 si trovano sul territorio italiano, come prevede il disposto della citata norma
− Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la Procura Generale
“Conclude allo stato, chiedendo il rigetto del reclamo”
IN FATTO E DIRITTO
1. e conviventi more uxorio, si Parte_1 Parte_2
trasferivano in Italia a febbraio del 2023 per ricongiungersi a familiari e amici presenti nel territorio italiano.
Giunti in Italia, regolarizzavano immediatamente il proprio soggiorno con la “richiesta asilo”, che servì loro a trovare subito un lavoro ben retribuito e iscrivere la figlia _1
, nata a [...] il [...], presso la scuola materna.
[...]
Allo stato l'istanza non è stata ancora decisa.
Vista l'estrema situazione di povertà patita nel paese di origine, otteneva l'autorizzazione dalla di lui Parte_2
madre per portare in Italia i fratelli RS
(Panama,16 settembre 2007) e (Panama, 19 novembre 2009). Per_3
Nel frattempo, sottoscriveva diversi contratti di lavoro Parte_1
e veniva assunta presso una gelateria di Sanremo con uno stipendio pari ad euro 1.100,00 mensili.
Pertanto, il nucleo familiare era composto dai ricorrenti con i minori _1 RS
rispettivamente la prima figlia della Persona_4
coppia e gli altri due fratelli (di sola madre) di Parte_2
Con ricorso del 6 luglio del 2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano l'autorizzazione a permanere nel territorio italiano per
2 anni tre tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute della figlia.
All'udienza del 26 novembre 2024 si procedeva all'escussione dei ricorrenti, i quali dichiaravano di aver presentato domanda di protezione internazionale (quali rifugiati) e di essere in attesa di valutazione da parte della commissione territoriale, dichiarando di lavorare come dipendenti in regola grazie al permesso di soggiorno.
2.Il Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto definitivo del
03 febbraio 2025 rigettava l'istanza ex art. 31 d. lgs. n° 286/98 formulata da e . Parte_1 Parte_2
Il Tribunale osservava che non sussistevano le condizioni di irregolarità previste dal 3° comma dell'art. 31 D. Lgs. n° 286/98
sul territorio nazionale, requisito essenziale per beneficiare del provvedimento di autorizzazione a permanere sul suolo nazionale.
La ricorrente aveva ottenuto l'autorizzazione a permanere in Italia avendo presentato richiesta di protezione internazionale e, in attesa della valutazione della Commissione, non poteva essere espulsa;
nel caso di rigetto, poteva presentare una nuova domanda valutata nel merito.
3. e proponevano Parte_1 Parte_2
reclamo contro il decreto del TM.
Entrambi i ricorrenti erano fortemente integrati in Italia.
La coppia viveva stabilmente in Italia da almeno 7 anni, di cui i primi 5 anni a Torino dai parenti della ricorrente, frequentando la scuola.
Successivamente veniva assunta presso una gelateria Parte_1
mentre aveva ottenuto un contratto come giardiniere. Parte_2
3 La coppia poteva garantire un reddito sufficiente a soddisfare le necessità della famiglia.
La figlia minore di anni 4 frequentava la scuola materna ed i fratelli del ricorrente, arrivati in Italia nel 2024, di anni 17 e
15 frequentavano le scuole e attività sportive con buoni risultati creando anche una rete amicale.
Purtroppo, la loro condizione non consentiva di partecipare ai campionati o a partecipare a gite scolastiche.
4.La Procura Generale chiedeva il rigetto del reclamo.
In data 11 giugno 2025 veniva depositata la relazione dei Servizi
Sociali di Sanremo nella quale risultava che la coppia aveva un reddito sufficiente a soddisfare i bisogni della famiglia risultando titolare di un'attività di ristorazione e Parte_1 Parte_2
svolgeva attività di manutenzione del verde presso una ditta;
la figlia era apparsa particolarmente socievole;
i fratelli ben integrati nel contesto sociale e scolastico. L'abitazione risultava adeguata alle necessità del nucleo familiare.
Le parti precisavano richieste e conclusioni all'udienza del 19
giugno 2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta ed all'esito la Corte decideva il procedimento.
5.L'appello non può essere accolto.
Gli appellanti allo stato hanno il permesso di soggiorno né, a differenza di altre situazioni decise da questa Corte di Appello in cui la scadenza era prossima per pochi giorni, è dato sapere quando scadrà essendo ancora in attesa della decisione sulla richiesta di protezione internazionale.
Inoltre ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del decreto legislativo
286/1998 “3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi
4 con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano,
può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. “ .
Ora dagli atti non risulta che qualcuno dei tre minori soffra di particolari patologie che rendano preferibile per la loro salute psicofisica permanere in Italia.
Manca in proposito qualsiasi allegazione, qualsiasi documento medico e la relazione dei Servizi Sociali, positiva sul nucleo familiare,
segnala che bambini e ragazzi stanno bene.
Nulla sulle spese.
Si deve dichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'impugnazione è stata interamente rigettata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza respinge il reclamo proposto da Parte_1
e da contro il provvedimento del Tribunale Parte_2
per i Minorenni di Genova del 03 febbraio 2025 che conferma.
Nulla sulle spese.
5 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'impugnazione è stata
interamente rigettata.
Genova lì 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III MINORI
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Sivori - Esperto
Dott. Luciano Cartosio - Esperto
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: art. 31 d.lgs. 286/1998
Proposta da:
e rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'Avv. Francesco Fazio ed elettivamente domiciliati in
Imperia alla via Giosuè Carducci, n. 148
- Reclamanti -
Conclusioni delle parti
Per i reclamanti
“Piaccia alla Corte di Appello:
− Annullare l'impugnato provvedimento;
− Che venga attivata la procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 perché autorizzi la permanenza degli odierni reclamanti in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei minori, e tenuto conto dell'età dei suddetti minori e del loro curriculum scolastico, che
1 si trovano sul territorio italiano, come prevede il disposto della citata norma
− Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la Procura Generale
“Conclude allo stato, chiedendo il rigetto del reclamo”
IN FATTO E DIRITTO
1. e conviventi more uxorio, si Parte_1 Parte_2
trasferivano in Italia a febbraio del 2023 per ricongiungersi a familiari e amici presenti nel territorio italiano.
Giunti in Italia, regolarizzavano immediatamente il proprio soggiorno con la “richiesta asilo”, che servì loro a trovare subito un lavoro ben retribuito e iscrivere la figlia _1
, nata a [...] il [...], presso la scuola materna.
[...]
Allo stato l'istanza non è stata ancora decisa.
Vista l'estrema situazione di povertà patita nel paese di origine, otteneva l'autorizzazione dalla di lui Parte_2
madre per portare in Italia i fratelli RS
(Panama,16 settembre 2007) e (Panama, 19 novembre 2009). Per_3
Nel frattempo, sottoscriveva diversi contratti di lavoro Parte_1
e veniva assunta presso una gelateria di Sanremo con uno stipendio pari ad euro 1.100,00 mensili.
Pertanto, il nucleo familiare era composto dai ricorrenti con i minori _1 RS
rispettivamente la prima figlia della Persona_4
coppia e gli altri due fratelli (di sola madre) di Parte_2
Con ricorso del 6 luglio del 2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano l'autorizzazione a permanere nel territorio italiano per
2 anni tre tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute della figlia.
All'udienza del 26 novembre 2024 si procedeva all'escussione dei ricorrenti, i quali dichiaravano di aver presentato domanda di protezione internazionale (quali rifugiati) e di essere in attesa di valutazione da parte della commissione territoriale, dichiarando di lavorare come dipendenti in regola grazie al permesso di soggiorno.
2.Il Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto definitivo del
03 febbraio 2025 rigettava l'istanza ex art. 31 d. lgs. n° 286/98 formulata da e . Parte_1 Parte_2
Il Tribunale osservava che non sussistevano le condizioni di irregolarità previste dal 3° comma dell'art. 31 D. Lgs. n° 286/98
sul territorio nazionale, requisito essenziale per beneficiare del provvedimento di autorizzazione a permanere sul suolo nazionale.
La ricorrente aveva ottenuto l'autorizzazione a permanere in Italia avendo presentato richiesta di protezione internazionale e, in attesa della valutazione della Commissione, non poteva essere espulsa;
nel caso di rigetto, poteva presentare una nuova domanda valutata nel merito.
3. e proponevano Parte_1 Parte_2
reclamo contro il decreto del TM.
Entrambi i ricorrenti erano fortemente integrati in Italia.
La coppia viveva stabilmente in Italia da almeno 7 anni, di cui i primi 5 anni a Torino dai parenti della ricorrente, frequentando la scuola.
Successivamente veniva assunta presso una gelateria Parte_1
mentre aveva ottenuto un contratto come giardiniere. Parte_2
3 La coppia poteva garantire un reddito sufficiente a soddisfare le necessità della famiglia.
La figlia minore di anni 4 frequentava la scuola materna ed i fratelli del ricorrente, arrivati in Italia nel 2024, di anni 17 e
15 frequentavano le scuole e attività sportive con buoni risultati creando anche una rete amicale.
Purtroppo, la loro condizione non consentiva di partecipare ai campionati o a partecipare a gite scolastiche.
4.La Procura Generale chiedeva il rigetto del reclamo.
In data 11 giugno 2025 veniva depositata la relazione dei Servizi
Sociali di Sanremo nella quale risultava che la coppia aveva un reddito sufficiente a soddisfare i bisogni della famiglia risultando titolare di un'attività di ristorazione e Parte_1 Parte_2
svolgeva attività di manutenzione del verde presso una ditta;
la figlia era apparsa particolarmente socievole;
i fratelli ben integrati nel contesto sociale e scolastico. L'abitazione risultava adeguata alle necessità del nucleo familiare.
Le parti precisavano richieste e conclusioni all'udienza del 19
giugno 2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta ed all'esito la Corte decideva il procedimento.
5.L'appello non può essere accolto.
Gli appellanti allo stato hanno il permesso di soggiorno né, a differenza di altre situazioni decise da questa Corte di Appello in cui la scadenza era prossima per pochi giorni, è dato sapere quando scadrà essendo ancora in attesa della decisione sulla richiesta di protezione internazionale.
Inoltre ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del decreto legislativo
286/1998 “3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi
4 con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano,
può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. “ .
Ora dagli atti non risulta che qualcuno dei tre minori soffra di particolari patologie che rendano preferibile per la loro salute psicofisica permanere in Italia.
Manca in proposito qualsiasi allegazione, qualsiasi documento medico e la relazione dei Servizi Sociali, positiva sul nucleo familiare,
segnala che bambini e ragazzi stanno bene.
Nulla sulle spese.
Si deve dichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'impugnazione è stata interamente rigettata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza respinge il reclamo proposto da Parte_1
e da contro il provvedimento del Tribunale Parte_2
per i Minorenni di Genova del 03 febbraio 2025 che conferma.
Nulla sulle spese.
5 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'impugnazione è stata
interamente rigettata.
Genova lì 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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