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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6565 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Barbara Farris, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/06/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlotta Siotto Pintor, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/12/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Decimomannu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno sarà libero di stabilire la propria residenza dove riterrà, dandone tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
Per_ 2) Affidare il figlio ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica del minore presso l'abitazione della madre.
3) Il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, si obbliga al Pt_1 pagamento della somma di € 300,00 a titolo di mantenimento con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere ogni 10 del mese mediante bonifico bancario.
4) Inoltre, è stata presentata domanda all'INPS per ottenere l'indennità di frequenza e tale somma verrà percepita dalla madre per le necessità del figlio Per_
5) I ricorrenti concordano altresì che la madre percepisca il 50% dell'assegno Per_ unico erogato dall'INPS in favore del minore .
Pag. 2 di 3 6) I coniugi sono concordi nel ripartire le spese straordinarie per il figlio in ragione della metà per ciascuno, spese che saranno concordate e documentate, salva l'urgenza.
Si considerano straordinarie le spese per viaggi d'istruzione, visite mediche, medicinali e altri ausili non coperti dal SSN e mensa scolastica, libri scolastici, trasporto.
Sono da escludere le spese per i medicinali da banco, l'abbigliamento, il materiale didattico.
Le spese straordinarie dovranno essere concordate dalle parti anche sulla base delle reali possibilità economiche di ciascuna e, qualora anticipate da uno dei genitori, verranno rimborsate dall'altro su richiesta.
Per_ 7) Il padre terrà con sé il minore quando vorrà, orientativamente il fine settimana e compatibilmente con gli impegni della madre, alla quale dovrà essere data (possibilmente) comunicazione preventiva con congruo anticipo.
Al termine di ciascun periodo di visita, il minore se vorrà pernottare a casa del padre potrà farlo, altrimenti farà rientro presso l'abitazione materna, dove trascorrerà la notte.
8) In occasione delle feste pasquali il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori ad anni alterni le giornate di Pasqua e Pasquetta.
Per_ Durante le festività natalizie e di fine anno trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Natale e quello di Santo Stefano o il Capodanno ed il giorno di San Silvestro, tutti con il criterio dell'alternanza.
9) Nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane, anche non consecutive.
Per quanto concerne il pernottamento valgono le medesime condizioni indicate nel punto 7) che precede.
10) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per il figlio minore, nonché della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6565 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Barbara Farris, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/06/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlotta Siotto Pintor, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/12/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Decimomannu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno sarà libero di stabilire la propria residenza dove riterrà, dandone tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
Per_ 2) Affidare il figlio ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica del minore presso l'abitazione della madre.
3) Il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, si obbliga al Pt_1 pagamento della somma di € 300,00 a titolo di mantenimento con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere ogni 10 del mese mediante bonifico bancario.
4) Inoltre, è stata presentata domanda all'INPS per ottenere l'indennità di frequenza e tale somma verrà percepita dalla madre per le necessità del figlio Per_
5) I ricorrenti concordano altresì che la madre percepisca il 50% dell'assegno Per_ unico erogato dall'INPS in favore del minore .
Pag. 2 di 3 6) I coniugi sono concordi nel ripartire le spese straordinarie per il figlio in ragione della metà per ciascuno, spese che saranno concordate e documentate, salva l'urgenza.
Si considerano straordinarie le spese per viaggi d'istruzione, visite mediche, medicinali e altri ausili non coperti dal SSN e mensa scolastica, libri scolastici, trasporto.
Sono da escludere le spese per i medicinali da banco, l'abbigliamento, il materiale didattico.
Le spese straordinarie dovranno essere concordate dalle parti anche sulla base delle reali possibilità economiche di ciascuna e, qualora anticipate da uno dei genitori, verranno rimborsate dall'altro su richiesta.
Per_ 7) Il padre terrà con sé il minore quando vorrà, orientativamente il fine settimana e compatibilmente con gli impegni della madre, alla quale dovrà essere data (possibilmente) comunicazione preventiva con congruo anticipo.
Al termine di ciascun periodo di visita, il minore se vorrà pernottare a casa del padre potrà farlo, altrimenti farà rientro presso l'abitazione materna, dove trascorrerà la notte.
8) In occasione delle feste pasquali il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori ad anni alterni le giornate di Pasqua e Pasquetta.
Per_ Durante le festività natalizie e di fine anno trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Natale e quello di Santo Stefano o il Capodanno ed il giorno di San Silvestro, tutti con il criterio dell'alternanza.
9) Nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane, anche non consecutive.
Per quanto concerne il pernottamento valgono le medesime condizioni indicate nel punto 7) che precede.
10) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per il figlio minore, nonché della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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