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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. GIOLI ANDREA GINO e dall'avv. Federico Donegatti;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 21.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, ha chiesto di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto in data 3.10.1993 con , chiedendo di prevedere l'affidamento esclusivo del figlio Controparte_1 minore alla madre, (8.05.2007) la percezione dell'assegno unico universale in Per_1 via integrale da parte della madre, un assegno di 500,00 euro per il mantenimento del figlio minorenne, e un assegno di 200,00 euro per la moglie.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha allegato che: - con sentenza del giugno 2017, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, prevedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia, , alla madre, la disciplina Per_1 del diritto di visita del padre, l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento dei figli ( e 23.02.1994) mediante assegno di 800,00 euro totali, 400,00 per Per_1 Per_2 ogni figlio, e di provvedere al mantenimento della moglie mediante un assegno di
200,00 euro per la stessa;
-la stessa risiede con il figlio di 17 anni, essendo l'altro figlio divenuto medio tempore autonomo, di percepire una retribuzione di 1.100-1.200,00 euro mensili come addetta alle pulizie e ad una mensa, dichiarando che il padre non ha mai provveduto al mantenimento del figlio, come neppure al versamento di assegno in suo favore.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il resistente è rimasto contumace. Controparte_1
Emessi i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa è stata istruita mediante deposito di documenti ed acquisizione della documentazione reddituale delle parti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni mediante deposito di note di precisazione delle conclusioni in vista dell'udienza del 21.10.2025, oltre che di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 473- bis.28 c.p.c.
pag. 2/10 All'esito dell'udienza del 21.10.2025, il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione al Collegio, senza ulteriori termini.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Nel merito, ritiene il Collegio che la ferma opposizione della ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, renda evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1
l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dal momento che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (17.02.2015) e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito delle domande avanzate dalla ricorrente, in primo luogo si rileva la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande di affidamento e collocamento del figlio , considerato che in data 8.05.2025 lo stesso ha Per_1 raggiunto la maggiore età.
Sulla base del certificato di residenza e di stato di famiglia depositato dalla ricorrente, risulta come la stessa sia attualmente convivente con il figlio maggiorenne , Per_1 attualmente di anni 18 e non autosufficiente a livello economico, in quanto ancora studente.
L'altro figlio della coppia, di anni 30, ha costituito un autonomo nucleo Per_2 familiare ed è autosufficiente dal punto di vista economico.
La ricorrente ha evidenziato che il padre da anni si è disinteressato del figlio, avendo addossato alla madre del ragazzo tutti gli oneri di cura e mantenimento dello stesso, salvo alcuni incontri sporadici tra il ed , ridottisi ulteriormente negli CP_1 Per_1 ultimi tre anni.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato,
pag. 3/10 può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I, 15/12/2021, n.40282)
Ebbene, a questo punto giova richiamare i principi ribaditi e chiariti recentemente dalla
Suprema Corte:
- Cassazione n. 29779 del 2020 ha affermato che: "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni";
- Cassazione n. 17183 del 2020 ha statuito che: "L'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età, infatti, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore";
- sempre secondo Cassazione n. 17183 del 2020 "Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: […] d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo
pag. 4/10 l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. […] Non è dunque il convenuto, soggetto passivo del rapporto, onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. […]. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'auto-responsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi di una collocazione lavorativa";
-Cassazione n. 11186 del 2020 ha affermato che: "Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”.
Inoltre, come noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento dei figli, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n. 25134).
pag. 5/10 La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla loro capacità di lavoro e quindi alla loro potenzialità reddituale.
In tale prospettiva, va rilevato, come, quindi, l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può costituire circostanza idonea ad esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (In tal senso Cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424, secondo la quale l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”, e Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170 che attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”).
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Per quanto attiene alle condizioni reddituali delle parti, nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente percepisce un reddito mensile di 1.100-1.200,00 euro mensili, avendo dichiarato per l'anno 2024 un reddito netto pari a circa 14.000,00 euro.
La stessa, inoltre, percepisce l'intero ammontare dell'assegno unico ed universale per il figlio , pari a 199,00 euro mensili, e sostiene mensilmente il pagamento del Per_1 canone dell'immobile condotto in locazione, per euro 450,00 euro, oltre a 200,00 euro di spese condominiali.
Per quanto attiene alla situazione reddituale del , dall'indagine svolta dalla CP_1
Guardia di Finanza delegata, è emerso che il fino al 31.12.2024 è stato titolare CP_1 del Panificio di Lavezzo Emanuele, in relazione al quale lo stesso ha omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
inoltre, è risultato che per gli anni 2023 e 2024, non risultano redditi percepiti dallo stesso;
per l'anno 2025 è emersa una comunicazione di attività lavorativa del presso la ditta individuale ROSINA CRISTINA, in CP_1 qualità di panettiere, senza tuttavia che sia risultata alcuna documentazione relativa alla pag. 6/10 retribuzione dallo stesso percepita. Lo stesso, inoltre, è risultato intestatario di tre veicoli sottoposti a pignoramento.
La capacità lavorativa del resistente risulta comprovata, e il disinteresse paterno per le condizioni di cura e mantenimento del figlio , risulta evincibile anche dalla Per_1 contumacia dello stesso, nel presente procedimento afferente alle condizioni di visita e mantenimento del figlio.
Alla luce dell'istruttoria compiuta, ritiene il Collegio equo prevedere a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante corresponsione a con decorrenza dal 13.07.2024, della somma mensile di 350,00 euro, Parte_1 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
Il padre, inoltre, dovrà provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio , per tali intendendosi le spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario Per_1 nazionale, le spese scolastiche o per lo svolgimento di corsi di formazione o di iscrizione universitaria e alloggio presso la sede universitaria, e per il conseguimento della patente di guida.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre ricorrente, che potrà farne richiesta anche senza il consenso del padre di . Per_1
Per quanto attiene alla domanda della di previsione in suo favore di un assegno Pt_1 divorzile pari ad euro 200,00 mensili, si ritiene che la stessa non meriti accoglimento.
Il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi emersi e fatti propri dalla Suprema
Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018) le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale.
In particolare, l'evocata pronuncia ha determinato il superamento, nella interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, valorizzando la funzione, da un pag. 7/10 punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa- compensativa dell'assegno divorzile.
Dunque, l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, deve essere compiuto non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
A maggiore specificazione, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, occorre verificare, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile deve dunque, in primo luogo, essere accertato se sussista uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti;
all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento, sia nell'ipotesi in cui risulti che l'ex coniuge economicamente più debole sia privo di redditi (propri e da lavoro), sia nell'ipotesi in cui, invece, si evinca una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, che potrà essere di entità variabile, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita e il giudice deve tenere conto, innanzitutto, della funzione perequativo-compensativa dello stesso, procedendo dalla pag. 8/10 valutazione del contributo che effettivamente il coniuge economicamente più debole ha fornito - in forza di una scelta familiare - alla formazione del patrimonio comune e del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Viceversa, qualora nessuno dei coniugi si sia sacrificato a tal fine (ad esempio, nel caso in cui non vi siano nati figli e non vi sono state rinunce delle parti allo sviluppo della propria professionalità per favorire la crescita della famiglia), non vi sarà spazio per il riconoscimento di un assegno divorzile. Se, infatti, deve essere attribuita rilevanza centrale alla funzione compensativa, la quale mira a compensare i sacrifici fatti dai coniugi nel matrimonio, allora non vi può essere spazio per l'attribuzione dell'assegno quando i sacrifici non siano stati effettuati.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, non soltanto non è risultata dimostrata alcuna disparità economica indicativa di redditi maggiori in capo al , ma neppure la CP_1
ha dato dimostrazione di eventuali rinunce operate dalla stessa in funzione di Pt_1 salvaguardia delle necessità del nucleo familiare, che abbiano comportato un incremento dei redditi del marito, a suo discapito.
La domanda avanzata sul punto dalla ricorrente non merita, quindi, accoglimento.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, visto l'esito del giudizio, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle stesse tra le parti nella misura di un mezzo, condannando il a rifondere alla la quota residua, pari al 50%, CP_1 Pt_1 con liquidazione in sede di dispositivo, in relazione ad un procedimento di valore indeterminabile e di bassa complessità, viste le fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda assorbita o disatessa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
ed , celebrato in Badia Polesine (RO), in data 3.10.1993,
[...] Controparte_1
pag. 9/10 come da atto di matrimonio trascritto negli atti dello Stati Civile dell'indicato Comune, atto n. 31, parte II, erie A, anno 1993;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
DICHIARA tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1
, a titolo di mantenimento del figlio , con decorrenza Parte_1 Per_1 dal 13.07.2024 la somma di 350,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
DICHIARA tenuto a contribuire nella misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie per il figlio , per tali intendendosi le spese sanitarie non Per_1 coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche, per lo svolgimento di corsi di formazione, di iscrizione universitaria, per l'alloggio presso la sede universitaria e per il conseguimento della patente di guida;
DISPONE che l'assegno unico universale per il figlio sia percepito al 100% da Per_1
, che potrà farne richiesta anche senza il consenso di Parte_1
; Controparte_1
RIGETTA la domanda proposta dalla ricorrente di previsione di assegno divorzile in suo favore;
DICHIARA le spese di lite - liquidate per l'intero in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge - compensate tra le parti nella misura di un mezzo e condanna al pagamento della Controparte_1 quota residua di un mezzo in favore di . Parte_1
Così deciso in Rovigo, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. GIOLI ANDREA GINO e dall'avv. Federico Donegatti;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 21.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, ha chiesto di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto in data 3.10.1993 con , chiedendo di prevedere l'affidamento esclusivo del figlio Controparte_1 minore alla madre, (8.05.2007) la percezione dell'assegno unico universale in Per_1 via integrale da parte della madre, un assegno di 500,00 euro per il mantenimento del figlio minorenne, e un assegno di 200,00 euro per la moglie.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha allegato che: - con sentenza del giugno 2017, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, prevedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia, , alla madre, la disciplina Per_1 del diritto di visita del padre, l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento dei figli ( e 23.02.1994) mediante assegno di 800,00 euro totali, 400,00 per Per_1 Per_2 ogni figlio, e di provvedere al mantenimento della moglie mediante un assegno di
200,00 euro per la stessa;
-la stessa risiede con il figlio di 17 anni, essendo l'altro figlio divenuto medio tempore autonomo, di percepire una retribuzione di 1.100-1.200,00 euro mensili come addetta alle pulizie e ad una mensa, dichiarando che il padre non ha mai provveduto al mantenimento del figlio, come neppure al versamento di assegno in suo favore.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il resistente è rimasto contumace. Controparte_1
Emessi i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., la causa è stata istruita mediante deposito di documenti ed acquisizione della documentazione reddituale delle parti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni mediante deposito di note di precisazione delle conclusioni in vista dell'udienza del 21.10.2025, oltre che di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 473- bis.28 c.p.c.
pag. 2/10 All'esito dell'udienza del 21.10.2025, il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione al Collegio, senza ulteriori termini.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Nel merito, ritiene il Collegio che la ferma opposizione della ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, renda evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1
l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dal momento che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (17.02.2015) e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito delle domande avanzate dalla ricorrente, in primo luogo si rileva la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande di affidamento e collocamento del figlio , considerato che in data 8.05.2025 lo stesso ha Per_1 raggiunto la maggiore età.
Sulla base del certificato di residenza e di stato di famiglia depositato dalla ricorrente, risulta come la stessa sia attualmente convivente con il figlio maggiorenne , Per_1 attualmente di anni 18 e non autosufficiente a livello economico, in quanto ancora studente.
L'altro figlio della coppia, di anni 30, ha costituito un autonomo nucleo Per_2 familiare ed è autosufficiente dal punto di vista economico.
La ricorrente ha evidenziato che il padre da anni si è disinteressato del figlio, avendo addossato alla madre del ragazzo tutti gli oneri di cura e mantenimento dello stesso, salvo alcuni incontri sporadici tra il ed , ridottisi ulteriormente negli CP_1 Per_1 ultimi tre anni.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato,
pag. 3/10 può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I, 15/12/2021, n.40282)
Ebbene, a questo punto giova richiamare i principi ribaditi e chiariti recentemente dalla
Suprema Corte:
- Cassazione n. 29779 del 2020 ha affermato che: "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni";
- Cassazione n. 17183 del 2020 ha statuito che: "L'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età, infatti, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore";
- sempre secondo Cassazione n. 17183 del 2020 "Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: […] d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo
pag. 4/10 l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. […] Non è dunque il convenuto, soggetto passivo del rapporto, onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. […]. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'auto-responsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi di una collocazione lavorativa";
-Cassazione n. 11186 del 2020 ha affermato che: "Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”.
Inoltre, come noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento dei figli, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n. 25134).
pag. 5/10 La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla loro capacità di lavoro e quindi alla loro potenzialità reddituale.
In tale prospettiva, va rilevato, come, quindi, l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può costituire circostanza idonea ad esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (In tal senso Cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424, secondo la quale l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”, e Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170 che attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”).
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Per quanto attiene alle condizioni reddituali delle parti, nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente percepisce un reddito mensile di 1.100-1.200,00 euro mensili, avendo dichiarato per l'anno 2024 un reddito netto pari a circa 14.000,00 euro.
La stessa, inoltre, percepisce l'intero ammontare dell'assegno unico ed universale per il figlio , pari a 199,00 euro mensili, e sostiene mensilmente il pagamento del Per_1 canone dell'immobile condotto in locazione, per euro 450,00 euro, oltre a 200,00 euro di spese condominiali.
Per quanto attiene alla situazione reddituale del , dall'indagine svolta dalla CP_1
Guardia di Finanza delegata, è emerso che il fino al 31.12.2024 è stato titolare CP_1 del Panificio di Lavezzo Emanuele, in relazione al quale lo stesso ha omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
inoltre, è risultato che per gli anni 2023 e 2024, non risultano redditi percepiti dallo stesso;
per l'anno 2025 è emersa una comunicazione di attività lavorativa del presso la ditta individuale ROSINA CRISTINA, in CP_1 qualità di panettiere, senza tuttavia che sia risultata alcuna documentazione relativa alla pag. 6/10 retribuzione dallo stesso percepita. Lo stesso, inoltre, è risultato intestatario di tre veicoli sottoposti a pignoramento.
La capacità lavorativa del resistente risulta comprovata, e il disinteresse paterno per le condizioni di cura e mantenimento del figlio , risulta evincibile anche dalla Per_1 contumacia dello stesso, nel presente procedimento afferente alle condizioni di visita e mantenimento del figlio.
Alla luce dell'istruttoria compiuta, ritiene il Collegio equo prevedere a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante corresponsione a con decorrenza dal 13.07.2024, della somma mensile di 350,00 euro, Parte_1 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.
Il padre, inoltre, dovrà provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio , per tali intendendosi le spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario Per_1 nazionale, le spese scolastiche o per lo svolgimento di corsi di formazione o di iscrizione universitaria e alloggio presso la sede universitaria, e per il conseguimento della patente di guida.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre ricorrente, che potrà farne richiesta anche senza il consenso del padre di . Per_1
Per quanto attiene alla domanda della di previsione in suo favore di un assegno Pt_1 divorzile pari ad euro 200,00 mensili, si ritiene che la stessa non meriti accoglimento.
Il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi emersi e fatti propri dalla Suprema
Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018) le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale.
In particolare, l'evocata pronuncia ha determinato il superamento, nella interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, valorizzando la funzione, da un pag. 7/10 punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa- compensativa dell'assegno divorzile.
Dunque, l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, deve essere compiuto non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
A maggiore specificazione, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, occorre verificare, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile deve dunque, in primo luogo, essere accertato se sussista uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti;
all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento, sia nell'ipotesi in cui risulti che l'ex coniuge economicamente più debole sia privo di redditi (propri e da lavoro), sia nell'ipotesi in cui, invece, si evinca una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, che potrà essere di entità variabile, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita e il giudice deve tenere conto, innanzitutto, della funzione perequativo-compensativa dello stesso, procedendo dalla pag. 8/10 valutazione del contributo che effettivamente il coniuge economicamente più debole ha fornito - in forza di una scelta familiare - alla formazione del patrimonio comune e del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Viceversa, qualora nessuno dei coniugi si sia sacrificato a tal fine (ad esempio, nel caso in cui non vi siano nati figli e non vi sono state rinunce delle parti allo sviluppo della propria professionalità per favorire la crescita della famiglia), non vi sarà spazio per il riconoscimento di un assegno divorzile. Se, infatti, deve essere attribuita rilevanza centrale alla funzione compensativa, la quale mira a compensare i sacrifici fatti dai coniugi nel matrimonio, allora non vi può essere spazio per l'attribuzione dell'assegno quando i sacrifici non siano stati effettuati.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, non soltanto non è risultata dimostrata alcuna disparità economica indicativa di redditi maggiori in capo al , ma neppure la CP_1
ha dato dimostrazione di eventuali rinunce operate dalla stessa in funzione di Pt_1 salvaguardia delle necessità del nucleo familiare, che abbiano comportato un incremento dei redditi del marito, a suo discapito.
La domanda avanzata sul punto dalla ricorrente non merita, quindi, accoglimento.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, visto l'esito del giudizio, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle stesse tra le parti nella misura di un mezzo, condannando il a rifondere alla la quota residua, pari al 50%, CP_1 Pt_1 con liquidazione in sede di dispositivo, in relazione ad un procedimento di valore indeterminabile e di bassa complessità, viste le fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda assorbita o disatessa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
ed , celebrato in Badia Polesine (RO), in data 3.10.1993,
[...] Controparte_1
pag. 9/10 come da atto di matrimonio trascritto negli atti dello Stati Civile dell'indicato Comune, atto n. 31, parte II, erie A, anno 1993;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
DICHIARA tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1
, a titolo di mantenimento del figlio , con decorrenza Parte_1 Per_1 dal 13.07.2024 la somma di 350,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
DICHIARA tenuto a contribuire nella misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie per il figlio , per tali intendendosi le spese sanitarie non Per_1 coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche, per lo svolgimento di corsi di formazione, di iscrizione universitaria, per l'alloggio presso la sede universitaria e per il conseguimento della patente di guida;
DISPONE che l'assegno unico universale per il figlio sia percepito al 100% da Per_1
, che potrà farne richiesta anche senza il consenso di Parte_1
; Controparte_1
RIGETTA la domanda proposta dalla ricorrente di previsione di assegno divorzile in suo favore;
DICHIARA le spese di lite - liquidate per l'intero in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge - compensate tra le parti nella misura di un mezzo e condanna al pagamento della Controparte_1 quota residua di un mezzo in favore di . Parte_1
Così deciso in Rovigo, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
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