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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio BOSSI, come da procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA FRATELLI ROSSELLI N. 13, NOVARA
opponente
contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro PASQUINI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA MATTEOTTI N. 24, CARRARA
opposto
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14 gennaio 2025:
per l'opponente:
“In via pregiudiziale di rito: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di La Spezia essendo competente il Tribunale di Verbania, per le motivazioni ampiamente esposte in atti e per
l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 144/2024 del 26.03.2024 con conseguente sua revoca.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenza di causa.”
1 per l'opposto:
“L'Ing. … richiamando integralmente le difese formulate nella propria comparsa di CP_1 costituzione e nelle note difensive depositate in data 21.11.2024, previo accertamento del difetto di legittimazione processuale dell'opponente insiste per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione ed, in ogni caso, per il suo rigetto in quanto infondata; ovvero in subordine con adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, revoca del decreto ingiuntivo e rimessione della causa al Tribunale di Verbania.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2024 il Parte_1 in persona dell'amministratrice e legale rappresentante pro tempore,
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2024, emesso in data 26.03.2024, con il quale il Tribunale della Spezia aveva ingiunto al Condominio opponente di pagare all'Arch. Ing. la somma di euro 524.106,79, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo dei compensi per le prestazioni rese in esecuzione di un incarico professionale rientrante nella normativa
“Superbonus”. A sostegno dell'opposizione, il eccepiva Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, stante la competenza del Tribunale di Verbania ex art. 38 c.p.c., dovendosi riconoscere al Condominio la qualifica di consumatore. Nel merito, contestava debenza e quantificazione dei compensi azionati dal professionista in via monitoria, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, per essere manlevata da (che chiedeva di CP_2 poter chiamare in causa) da ogni e qualsivoglia domanda, a fronte dell'inadempimento di detta società appaltatrice alle obbligazioni assunte con contratto. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto Controparte_1 di legittimazione processuale dell'amministratrice di condomino, che aveva azionato la presente causa senza autorizzazione dell'assemblea condominiale, in violazione dell'art 1131 c.c.. Contestava inoltre la qualifica di consumatore in capo al condominio opponente e, nel merito, ribadiva il proprio diritto al pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte, concludendo per il rigetto delle domande ed eccezioni avversarie e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., veniva assegnato all'opponente un termine perentorio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., per il rilascio e la produzione in giudizio della ratifica da parte dell'assemblea condominiale;
non veniva invece autorizzata la richiesta chiamata in causa di terzo, dovendo essere preliminarmente valutata la questione relativa alla competenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, con proposta di conversione dal rito ordinario al rito ordinario semplificato di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c..
2 Successivamente, con le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte opposta ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione dell'amministratore, pur dichiarando di aderire, in subordine, all'eccezione di incompetenza del Tribunale della Spezia in favore del Tribunale di Verbania, con richiesta di assegnazione di un termine ex art. 38 c.p.c. per riassumere la causa innanzi al giudice competente. L'opposizione è meritevole di accoglimento, per le ragioni (in rito) che si andranno ad esporre. Anzitutto, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'amministratore, proposta dal professionista opposto, in quanto l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea condominiale è necessaria solo nelle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c. Si è infatti osservato che l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore in Parte_1 adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (in questi termini, Cass., Sez. 2, 03.08.2016 n. 16260; nello stesso senso, v. anche, da ultimo, Cass., n. 342/2023) Ne consegue che, nel caso di specie, l'amministratore non doveva preventivamente ottenere alcuna autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto avente ad oggetto una controversia rientrante nell'ambito delle proprie attribuzioni ex art. 1130 c.c. e relativa al pagamento preteso nei confronti del dal professionista in adempimento Parte_1 di un'obbligazione assunta dallo stesso amministratore per conto dei partecipanti ovvero per dare esecuzione ad una delibera assembleare. La mancata necessità di autorizzazione o ratifica assembleare comporta l'assorbimento delle questioni, sollevate dalla difesa dell'opposto, relative al tenore della delibera autorizzativa prodotta dall'opponente. È invece fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale presso il quale è stata incardinata la procedura monitoria, eccezione alla quale (dopo una inziale contestazione) ha aderito parte opposta. Il giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo sarebbe infatti stato il Tribunale di Verbania, quale giudice del foro del consumatore (dovendo essere considerato tale anche il condominio, per le ragioni indicate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale che non è necessario approfondire in questa sede, stante l'adesione dell'opposto all'eccezione). Conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato, presentando la declaratoria di incompetenza del giudice che ha emanato il provvedimento monitorio un duplice
3 contenuto di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto stesso (v. Cass., ord. n. 15579/2019). Va infine concesso, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, con la precisazione che quella che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022). Poiché la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, va riconosciuto il diritto dell'opponente alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice ad quem) avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023). Non osta a tale conclusione l'adesione dell'opposto all'eccezione avversaria, dal momento che, venendo in considerazione il foro del consumatore - che concretizza un'ipotesi di competenza per territorio inderogabile - non può trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'adesione della controparte all'eccezione sollevata è irrilevante e la relativa pronuncia volta all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile deve statuire sulle spese, avendo natura decisoria (v. Cass. n. 17187/2019, Cass. n. 32003/2021; Cass. n.
33439/2021; Cass. 15699/24). Inoltre, l'opposto è risultato soccombente sull'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'amministratore CP_3
Le spese sono quindi liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con diminuzione di giustizia dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione dei compensi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, accertata l'incompetenza territoriale del giudice adito in fase monitoria, stante la competenza territoriale del Tribunale di Verbania, revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2024 del 26.03.2024, con termine di legge di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice competente. Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 870,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 12 aprile 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio BOSSI, come da procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA FRATELLI ROSSELLI N. 13, NOVARA
opponente
contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro PASQUINI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA MATTEOTTI N. 24, CARRARA
opposto
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14 gennaio 2025:
per l'opponente:
“In via pregiudiziale di rito: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di La Spezia essendo competente il Tribunale di Verbania, per le motivazioni ampiamente esposte in atti e per
l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 144/2024 del 26.03.2024 con conseguente sua revoca.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenza di causa.”
1 per l'opposto:
“L'Ing. … richiamando integralmente le difese formulate nella propria comparsa di CP_1 costituzione e nelle note difensive depositate in data 21.11.2024, previo accertamento del difetto di legittimazione processuale dell'opponente insiste per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione ed, in ogni caso, per il suo rigetto in quanto infondata; ovvero in subordine con adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, revoca del decreto ingiuntivo e rimessione della causa al Tribunale di Verbania.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2024 il Parte_1 in persona dell'amministratrice e legale rappresentante pro tempore,
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2024, emesso in data 26.03.2024, con il quale il Tribunale della Spezia aveva ingiunto al Condominio opponente di pagare all'Arch. Ing. la somma di euro 524.106,79, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo dei compensi per le prestazioni rese in esecuzione di un incarico professionale rientrante nella normativa
“Superbonus”. A sostegno dell'opposizione, il eccepiva Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, stante la competenza del Tribunale di Verbania ex art. 38 c.p.c., dovendosi riconoscere al Condominio la qualifica di consumatore. Nel merito, contestava debenza e quantificazione dei compensi azionati dal professionista in via monitoria, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, per essere manlevata da (che chiedeva di CP_2 poter chiamare in causa) da ogni e qualsivoglia domanda, a fronte dell'inadempimento di detta società appaltatrice alle obbligazioni assunte con contratto. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto Controparte_1 di legittimazione processuale dell'amministratrice di condomino, che aveva azionato la presente causa senza autorizzazione dell'assemblea condominiale, in violazione dell'art 1131 c.c.. Contestava inoltre la qualifica di consumatore in capo al condominio opponente e, nel merito, ribadiva il proprio diritto al pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte, concludendo per il rigetto delle domande ed eccezioni avversarie e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., veniva assegnato all'opponente un termine perentorio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., per il rilascio e la produzione in giudizio della ratifica da parte dell'assemblea condominiale;
non veniva invece autorizzata la richiesta chiamata in causa di terzo, dovendo essere preliminarmente valutata la questione relativa alla competenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, con proposta di conversione dal rito ordinario al rito ordinario semplificato di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c..
2 Successivamente, con le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte opposta ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione dell'amministratore, pur dichiarando di aderire, in subordine, all'eccezione di incompetenza del Tribunale della Spezia in favore del Tribunale di Verbania, con richiesta di assegnazione di un termine ex art. 38 c.p.c. per riassumere la causa innanzi al giudice competente. L'opposizione è meritevole di accoglimento, per le ragioni (in rito) che si andranno ad esporre. Anzitutto, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'amministratore, proposta dal professionista opposto, in quanto l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea condominiale è necessaria solo nelle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c. Si è infatti osservato che l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore in Parte_1 adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (in questi termini, Cass., Sez. 2, 03.08.2016 n. 16260; nello stesso senso, v. anche, da ultimo, Cass., n. 342/2023) Ne consegue che, nel caso di specie, l'amministratore non doveva preventivamente ottenere alcuna autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto avente ad oggetto una controversia rientrante nell'ambito delle proprie attribuzioni ex art. 1130 c.c. e relativa al pagamento preteso nei confronti del dal professionista in adempimento Parte_1 di un'obbligazione assunta dallo stesso amministratore per conto dei partecipanti ovvero per dare esecuzione ad una delibera assembleare. La mancata necessità di autorizzazione o ratifica assembleare comporta l'assorbimento delle questioni, sollevate dalla difesa dell'opposto, relative al tenore della delibera autorizzativa prodotta dall'opponente. È invece fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale presso il quale è stata incardinata la procedura monitoria, eccezione alla quale (dopo una inziale contestazione) ha aderito parte opposta. Il giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo sarebbe infatti stato il Tribunale di Verbania, quale giudice del foro del consumatore (dovendo essere considerato tale anche il condominio, per le ragioni indicate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale che non è necessario approfondire in questa sede, stante l'adesione dell'opposto all'eccezione). Conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato, presentando la declaratoria di incompetenza del giudice che ha emanato il provvedimento monitorio un duplice
3 contenuto di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto stesso (v. Cass., ord. n. 15579/2019). Va infine concesso, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, con la precisazione che quella che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022). Poiché la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, va riconosciuto il diritto dell'opponente alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice ad quem) avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023). Non osta a tale conclusione l'adesione dell'opposto all'eccezione avversaria, dal momento che, venendo in considerazione il foro del consumatore - che concretizza un'ipotesi di competenza per territorio inderogabile - non può trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'adesione della controparte all'eccezione sollevata è irrilevante e la relativa pronuncia volta all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile deve statuire sulle spese, avendo natura decisoria (v. Cass. n. 17187/2019, Cass. n. 32003/2021; Cass. n.
33439/2021; Cass. 15699/24). Inoltre, l'opposto è risultato soccombente sull'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'amministratore CP_3
Le spese sono quindi liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con diminuzione di giustizia dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione dei compensi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, accertata l'incompetenza territoriale del giudice adito in fase monitoria, stante la competenza territoriale del Tribunale di Verbania, revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2024 del 26.03.2024, con termine di legge di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice competente. Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 870,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 12 aprile 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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