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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1272/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1272 2023 e promossa da nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALLIPARI NATALE che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione attrice
contro
: nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
C.F._2
difeso in proprio convenuta
conclusioni per l'attore: 1) preliminarmente, valutatane l'opportunità e la convenienza, previa occorrendo revoca dell'ordinanza dd. 14/06/2023, ordinare l'intervento in giudizio della società , via Torino n. Controparte_2
2 - 20123 Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 c.p.c., affinché l'accertamento giudiziale della responsabilità professionale dell'Avv. sia ad essa opponibile e la CP_1
1 stessa sia condannata a manlevare il convenuto, se e qualora ne ricorrano i presupposti di legge e di contratto;
2) nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del convenuto per i fatti di cui alle premesse della citazione, sulla scorta, tra l'altro, del combinato disposto degli artt. 1173, 1176, co. 2 e 1218 c.c.;
3) nel merito ed in via principale, per gli effetti di cui al precedente capo 2, dichiarata
(anche virtualmente) la risoluzione per inadempimento del contratto di patrocinio intercorso tra la società Elettrocom e l'Avv. , condannare quest'ultimo alla Controparte_1 ripetizione delle somme ricevute in esecuzione del proprio mandato, nella misura di € 919,40, oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo;
4) nel merito ed in via principale, sempre per gli effetti di cui al precedente capo 2, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dal Sig. nella misura Parte_1 di € 44.691,92, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge con riguardo a tutte le voci di danno;
5) nel merito ed in via subordinata, ancora per gli effetti di cui al capo 2, condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'attore della somma che, effettivamente e concretamente, emergerà in corso di causa alla luce degli elementi acquisiti e delle evenienze riscontrate, dopo adeguata e confacente istruttoria, ovvero determinata dall'Ill.mo Tribunale adito secondo giustizia ed equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge;
6) rigettare perché inammissibile e/o infondata l'avversa eccezione di compensazione del controcredito da prestazioni professionali del convenuto;
7) rigettare siccome infondata e comunque non provata l'avversa domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
8) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi allo scrivente procuratore ai sensi
e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. conclusioni per il convenuto:IN VI RICONVENZIONALE : accertata e dichiarata la lesione dell'immagine professionale del sottoscritto avv. CP_1
in ragione della dichiarazione di un credito inesistente di 43.200,57.= euro
[...]
2 asseritamente vantato da nei confronti del sottoscritto legale, Controparte_3
conseguentemente condannare a risarcire il relativo danno non patrimoniale, Parte_1
stimabile in via equitativa nell'importo di euro 15.000,00.=, oltre gli interessi legali ex art.
1284 comma IV, cod. civ.
IN VI PREGIUDIZIALE :
Accertato e dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in capo a per i Parte_1
motivi di cui in narrativa, rigettare la pretesa attorea;
IN VI IP :
Accertato e dichiarato l'insussistenza di un ipotesi di responsabilità professionale a carico del sottoscritto avv. per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente Controparte_1
respingere la pretesa attorea;
IN VI SU :
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudicante ritenesse la sussistenza di un non corretto adempimento contrattuale in capo al sottoscritto legale, accertata e dichiarata
l'assenza del nesso di causalità, ovvero la non risarcibilità del danno, ovvero
l'imprevedibilità del danno, ovvero l'insussistenza dell'attualità del danno, il tutto per i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda attorea;
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha convenuto in giudizio l'avv. per sentirne Parte_1 Controparte_1
accertare la responsabilità professionale per l'attività difensiva prestata a favore della e sentirlo quindi condannare al conseguente risarcimento del danno. Controparte_4
In punto di legittimazione attiva l'attore ha precisato di aver acquisito il credito risarcitorio in occasione dello scioglimento senza messa in liquidazione della società Controparte_4
con atto del Notaio di Sona del 22.12.2020. Per_1
Nel merito ha contestato al professionista di aver errato nell'individuazione del foro competente per il ricorso monitorio dell nei confronti della e Controparte_4 Controparte_5
di non aver interposto gravame avverso la sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accolto l'eccezione di incompetenza condannando la alla Controparte_4
rifusione delle spese di lite nonostante la stessa avesse aderito all'eccezione di incompetenza;
3 che tali errori, agevolmente eludibili con la diligenza normalmente richiesta al professionista, avevano comportato la soccombenza della sia nel giudizio di opposizione a Controparte_4
decreto ingiuntivo che nel procedimento esecutivo promosso dalla sulla Controparte_4
scorta del decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo e poi revocato.
Il danno richiesto dall'attore è stato parametro agli importi versati alla a titolo di Pt_1
spese di lite e all'intero credito vantato dalla verso la per Controparte_4 Pt_1 quest'ultima voce ha infatti precisato che nel giudizio esecutivo la terza pignorata aveva reso dichiarazione positiva confermando l'esistenza di un conto depositi titoli di valore sufficiente a coprire l'intero credito precettato;
che l'assegnazione sarebbe giunta a compimento ben prima della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo e del successivo fallimento della e che, invece, l'attivo fallimentare non avrebbe Parte_2
presumibilmente consentito il pagamento del credito insinuato al passivo e ammesso in via privilegiato.
L'avv. si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_1 legittimazione attiva dell'attore sotto diversi profili. Ha quindi contestato la pretesa creditoria sia con riferimento all'asserito errore professionale che con riferimento al danno allegato.
Nel corso del giudizio non è stata accolta la richiesta avanzata da parte attrice di autorizzazione alla chiamata in causa la compagnia di assicurazione del professionista.
La causa, senza ulteriore istruttoria rispetto alla produzione documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
* * * * *
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha reiterato la richiesta di chiamata in causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c. della società
[...]
, via Torino n. 2 - 20123 Milano, per rendere Controparte_2
l'accertamento giudiziale della responsabilità professionale dell'Avv. ad essa CP_1
opponibile.
Al riguardo va nuovamente ribadito che l'attore non ha azione diretto verso l'assicurazione e non ha dunque alcun interesse a rendere la sentenza opponibile all'assicurazione del convenuto. L'avv. ha scelto di non chiamare in causa la propria compagnia di CP_1
4 assicurazioni per esserne tenuto indenne per il caso di condanna che dovrà quindi sostenere in proprio.
Quanto alle domande avanzate dall'attore deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore . Parte_1
Con delibera adottata avanti al Notaio dott. da Per_1 Controparte_6
, rappresentanti l'intera compagine sociale, la società
[...] Controparte_7
è stata sciolta senza la preventiva messa in liquidazione;
in quella sede i soci hanno
[...]
infatti dichiarato non esservi necessità di preventiva liquidazione in quanto non esistevano passività di sorta né beni o crediti della società ad eccezione del credito Iva per € 721,35 e del credito verso l'avv. per € 4.200,57 che sono stati contestualmente trasferiti al socio CP_1
Pt_1
In generale la società in accomandita semplice può essere sciolta senza la preventiva messa in liquidazione quando non vi sono rapporti attivi e passivi da liquidare e, nell'atto in esame, come richiesto, è espressamente menzionata la mancanza di attività/passività con la sola eccezione dei due crediti quelli trasferiti al socio. La delibera è stata adottata dalla totalità dei soci, il sig. socio al 90%, e il socio al 10% ivi rappresentato Pt_1 Controparte_8
dal procuratore speciale per delega conferita dal curatore.
In merito alla validità della delibera non sono fondate le contestazioni sollevate dal convenuto.
La procura è stata espressamente conferita per sciogliere la società e per tale attività al procuratore sono stati conferiti tutti i poteri con espressa autorizzazione a compiere ogni azione che ritenga necessaria o utile per l'esecuzione (cfr. doc. 38 di parte attrice). Forviante
è il richiamo all'istituto del falsus procurator non avendo l'attore alcuna legittimazione a far valere eventuali eccessi di delega del procuratore: il fallimento, che è ora giunto alla sua conclusione e che aveva già espressamente conferito tutti i poteri per lo scioglimento della società al procuratore, nulla ha eccepito in relazione alla mancata preventiva attività liquidatoria e al trasferimento del credito - rectius della pretesa risarcitoria - nei confronti dell'odierno convenuto.
Ugualmente non rilevano nel caso in esame i principi espressi dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione sul fenomeno di tipo successorio che si determina in caso di cancellazione dal registro delle imprese della società. Il credito qui avanzato non è infatti
5 pervenuto al socio in virtù di un fenomeno successorio (nel qual caso si potrebbe discutere della possibilità di trasferire una mera pretesa) ma è stato trasferito in sede di scioglimento per evitare per i costi della liquidazione concedendo al cessionario ogni formalità per il recupero, il che esclude, per definizione, una rinuncia implicita.
Il fatto poi che il credito potesse in tutto o in parte non essere ancora certo, stante la sua dipendenza dall'incapienza del fallimento, com'è noto la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità (cfr. da ultimo Cass. 27690 del 2023).
Passando ora al merito della vertenza, sotto un profilo generale la responsabilità professionale dell'avvocato trae la sua fonte nel contratto che lega il legale al cliente e in forza del quale il primo si impegna a prestare in favore del secondo la propria opera professionale.
L'attività che il legale presta nei confronti del cliente rientra nelle previsioni di cui all'art. 2230 c.c. e ss. e l'aspetto della responsabilità professionale è disciplinato dagli artt. 1218 c.c.,
1176 c.c. e 2236 c.c. A seguito del conferimento dell'incarico, il professionista è tenuto ad espletare la prestazione richiesta con diligenza professionale;
in assenza di diligenza, questi può essere chiamato a rispondere nei confronti del cliente medesimo per inadempimento contrattuale.
È pacifico che l'obbligazione assunta dal legale sia un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a svolgere l'incarico, con la diligenza esigibile, per consentire il raggiungimento del risultato sperato, ma non assume l'obbligazione di procurare con certezza quel risultato. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in
6 definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.
Il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto.
Ciò premesso sotto l'aspetto prettamente giuridico, trasportando i detti principi nella fattispecie in oggetto, si osserva quanto segue.
La contestazione mossa al convenuto è di aver erroneamente individuato il tribunale competente.
Il decreto ingiuntivo predisposto dall'avv. per conto dell' è stato CP_1 Controparte_4
richiesto al Tribunale di Verona ancorchè il contratto da cui traeva origine prevedesse la competenza esclusiva dell'Autorità costituita presso la sede della mandante e, dunque, del
Tribunale di Vicenza. Se è vero che la contestazione del foro è rimessa alla difesa del convenuto (e nel caso di specie all'ingiunto che avrebbe potuto non contestare la competenza radicando così il procedimento presso il tribunale adito), non risulta che il professionista avesse reso edotto la propria cliente che l'ingiunta avrebbe potuto sollevare –con CP_6
successo – l'eccezione di incompetenza.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la stessa con il ministero Controparte_4 dell'avv. ha aderito all'eccezione di incompetenza concludendo espressamente per CP_1
la nullità del decreto ingiuntivo e la concessione di un termine per la riassunzione avanti al
Tribunale di Vicenza. La sentenza ha quindi accolto l'eccezione di incompetenza ma ha nel contempo condannato l'opposta alla rifusione delle spese di lite. Sul capo condannatorio non risulta alcuna comunicazione dell'avv. sull'opportunità o meno di interporre CP_1
appello.
La mancata individuazione del foro esclusivo convenzionalmente pattuito nel contratto di agenzia, che lo stesso professionista aveva allegato al ricorso monitorio, costituisce una violazione del dovere della diligenza certamente esigibile in relazione alla natura dell'attività esercitata. Non risulta allegato né provato che si sia trattato invece di una scelta condivisa con la cliente.
7 Venendo ora alla individuazione del danno conseguente all'erronea individuazione del foro competente, ritiene questo giudice che il danno vada limitato alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si tratta infatti di somme che la società ha dovuto versare in ragione della Controparte_4 soccombenza sull'eccezione di incompetenza, imputabile al legale, né è stato allegato che l'avv. , la cui revoca del mandato è del 31.5.2016, abbia suggerito alla cliente CP_1
l'appello della sentenza limitatamente al capo relativo alle spese di lite e, soprattutto, che un eventuale appello avrebbe potuto avere esito positivo.
Non può invece essere accolta la domanda con riferimento all'importo capitale del decreto ingiuntivo.
E' vero che nel pignoramento presso terzi promosso dalla Controparte_4 Parte_3
in qualità di terza pignorata, in data 13.10.2014 aveva reso dichiarazione positiva rappresentando che la era titolare di un conto deposito titoli e custodia nel quale CP_6 erano depositate azioni di che coprivano l'intero credito precettato. Nel Parte_3 contempo però l'istituto di credito ha precisato che le azioni di non erano Parte_3
quotate in borsa e che si sarebbero potuto verificare ritardi nella liquidazione.
Ebbene, come è stato tempestivamente eccepito, il 05.05.2016 si è svolta l'assemblea degli azionisti di ha sostanzialmente azzerato il valore delle proprie azioni e che con Parte_3
decreto n. 186 del Ministero delle Finanze è stata sottoposta a liquidazione Parte_3
coatta amministrativa.
L'attore non ha fornito adeguata prova non solo del fatto che la liquidazione delle azioni di sarebbe potuto avvenire nel primo trimestre del 2015 né tantomeno quale Parte_3
sarebbe stato il presumibile realizzo di tale liquidazione.
La liquidazione coatta amministrativa di non è stato un fatto improvviso Parte_3 realizzatosi per qualche evento straordinario con l'approvazione del bilancio 2015; la vicenda di e il valore delle azioni è stata oggetto di plurimi procedimenti giudiziari dai Parte_3
quali si può evincere che già a dicembre 2015 vi era stata una prima importante svalutazione delle azioni, che il bilancio 2014 presentava importati perdite e che avvertiva Parte_3
ben prima del 5.5.2015 gli azionisti che le azioni non erano quotate su alcun mercato regolamentato con le conseguenti difficoltà nella vendita.
8 A fronte quindi della circostanziata allegazione della difficoltà di recupero del credito nonostante il pignoramento eseguito non è stata fornita alcuna prova , nemmeno in via presuntiva, della probabilità di realizzo del credito.
Allo stesso modo non possono essere riconosciute quale danno causalmente collegato all'inadempimento accertato le spese legali conseguenti alla soccombenza nel giudizio esecutivo. Tali spese sono state riconosciute per l'imprudenza non solo nell'istaurazione del procedimento esecutivo ma anche per avere mantenuto per lungo tempo il pignoramento. La revoca da parte dell al mandato all'avv. è del 31.5.2016 mentre la Controparte_4 CP_1
sentenza che ha definitivo l'opposizione all'esecuzione e condannato alla Controparte_4
rifusione delle spese di lite è del 12.2.2018. Il mantenimento dell'esecuzione per quasi due anni, circostanza che ha quantomeno concorso a determinare la soccombenza della non è imputabile al convenuto. Controparte_4
Tanto premesso la domanda di risarcimento è accolta nei limiti sopra precisato.
Non può infatti essere accolta l'eccezione di compensazione dovendosi escludere il danno morale per lesione alla reputazione professionale e morale del professionista. La cessione del credito verso l'avv. non ha natura diffamatoria tanto più che un credito, seppur per CP_1
importo inferiore, viene in questa sede riconosciuto.
L'avv. deve essere condannato a versare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
6.630,03 oltre rivalutazione monetaria dal 31.3.2016 alla data della presente sentenza e interessi sull'importo annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, per un importo comprensivo di capitale interessi e rivalutazione di € 8.791,68. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo il parametro del decisum, come da dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 1272/2023, promosso da Parte_1 condanna l'avv. a versare a la somma di € 8.791,68 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
9 condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.387,00 e €
237 per spese oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Verona, 06/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1272 2023 e promossa da nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALLIPARI NATALE che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione attrice
contro
: nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
C.F._2
difeso in proprio convenuta
conclusioni per l'attore: 1) preliminarmente, valutatane l'opportunità e la convenienza, previa occorrendo revoca dell'ordinanza dd. 14/06/2023, ordinare l'intervento in giudizio della società , via Torino n. Controparte_2
2 - 20123 Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 c.p.c., affinché l'accertamento giudiziale della responsabilità professionale dell'Avv. sia ad essa opponibile e la CP_1
1 stessa sia condannata a manlevare il convenuto, se e qualora ne ricorrano i presupposti di legge e di contratto;
2) nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del convenuto per i fatti di cui alle premesse della citazione, sulla scorta, tra l'altro, del combinato disposto degli artt. 1173, 1176, co. 2 e 1218 c.c.;
3) nel merito ed in via principale, per gli effetti di cui al precedente capo 2, dichiarata
(anche virtualmente) la risoluzione per inadempimento del contratto di patrocinio intercorso tra la società Elettrocom e l'Avv. , condannare quest'ultimo alla Controparte_1 ripetizione delle somme ricevute in esecuzione del proprio mandato, nella misura di € 919,40, oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo;
4) nel merito ed in via principale, sempre per gli effetti di cui al precedente capo 2, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dal Sig. nella misura Parte_1 di € 44.691,92, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge con riguardo a tutte le voci di danno;
5) nel merito ed in via subordinata, ancora per gli effetti di cui al capo 2, condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'attore della somma che, effettivamente e concretamente, emergerà in corso di causa alla luce degli elementi acquisiti e delle evenienze riscontrate, dopo adeguata e confacente istruttoria, ovvero determinata dall'Ill.mo Tribunale adito secondo giustizia ed equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge;
6) rigettare perché inammissibile e/o infondata l'avversa eccezione di compensazione del controcredito da prestazioni professionali del convenuto;
7) rigettare siccome infondata e comunque non provata l'avversa domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
8) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi allo scrivente procuratore ai sensi
e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. conclusioni per il convenuto:IN VI RICONVENZIONALE : accertata e dichiarata la lesione dell'immagine professionale del sottoscritto avv. CP_1
in ragione della dichiarazione di un credito inesistente di 43.200,57.= euro
[...]
2 asseritamente vantato da nei confronti del sottoscritto legale, Controparte_3
conseguentemente condannare a risarcire il relativo danno non patrimoniale, Parte_1
stimabile in via equitativa nell'importo di euro 15.000,00.=, oltre gli interessi legali ex art.
1284 comma IV, cod. civ.
IN VI PREGIUDIZIALE :
Accertato e dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in capo a per i Parte_1
motivi di cui in narrativa, rigettare la pretesa attorea;
IN VI IP :
Accertato e dichiarato l'insussistenza di un ipotesi di responsabilità professionale a carico del sottoscritto avv. per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente Controparte_1
respingere la pretesa attorea;
IN VI SU :
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudicante ritenesse la sussistenza di un non corretto adempimento contrattuale in capo al sottoscritto legale, accertata e dichiarata
l'assenza del nesso di causalità, ovvero la non risarcibilità del danno, ovvero
l'imprevedibilità del danno, ovvero l'insussistenza dell'attualità del danno, il tutto per i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda attorea;
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha convenuto in giudizio l'avv. per sentirne Parte_1 Controparte_1
accertare la responsabilità professionale per l'attività difensiva prestata a favore della e sentirlo quindi condannare al conseguente risarcimento del danno. Controparte_4
In punto di legittimazione attiva l'attore ha precisato di aver acquisito il credito risarcitorio in occasione dello scioglimento senza messa in liquidazione della società Controparte_4
con atto del Notaio di Sona del 22.12.2020. Per_1
Nel merito ha contestato al professionista di aver errato nell'individuazione del foro competente per il ricorso monitorio dell nei confronti della e Controparte_4 Controparte_5
di non aver interposto gravame avverso la sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accolto l'eccezione di incompetenza condannando la alla Controparte_4
rifusione delle spese di lite nonostante la stessa avesse aderito all'eccezione di incompetenza;
3 che tali errori, agevolmente eludibili con la diligenza normalmente richiesta al professionista, avevano comportato la soccombenza della sia nel giudizio di opposizione a Controparte_4
decreto ingiuntivo che nel procedimento esecutivo promosso dalla sulla Controparte_4
scorta del decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo e poi revocato.
Il danno richiesto dall'attore è stato parametro agli importi versati alla a titolo di Pt_1
spese di lite e all'intero credito vantato dalla verso la per Controparte_4 Pt_1 quest'ultima voce ha infatti precisato che nel giudizio esecutivo la terza pignorata aveva reso dichiarazione positiva confermando l'esistenza di un conto depositi titoli di valore sufficiente a coprire l'intero credito precettato;
che l'assegnazione sarebbe giunta a compimento ben prima della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo e del successivo fallimento della e che, invece, l'attivo fallimentare non avrebbe Parte_2
presumibilmente consentito il pagamento del credito insinuato al passivo e ammesso in via privilegiato.
L'avv. si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_1 legittimazione attiva dell'attore sotto diversi profili. Ha quindi contestato la pretesa creditoria sia con riferimento all'asserito errore professionale che con riferimento al danno allegato.
Nel corso del giudizio non è stata accolta la richiesta avanzata da parte attrice di autorizzazione alla chiamata in causa la compagnia di assicurazione del professionista.
La causa, senza ulteriore istruttoria rispetto alla produzione documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
* * * * *
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha reiterato la richiesta di chiamata in causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c. della società
[...]
, via Torino n. 2 - 20123 Milano, per rendere Controparte_2
l'accertamento giudiziale della responsabilità professionale dell'Avv. ad essa CP_1
opponibile.
Al riguardo va nuovamente ribadito che l'attore non ha azione diretto verso l'assicurazione e non ha dunque alcun interesse a rendere la sentenza opponibile all'assicurazione del convenuto. L'avv. ha scelto di non chiamare in causa la propria compagnia di CP_1
4 assicurazioni per esserne tenuto indenne per il caso di condanna che dovrà quindi sostenere in proprio.
Quanto alle domande avanzate dall'attore deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore . Parte_1
Con delibera adottata avanti al Notaio dott. da Per_1 Controparte_6
, rappresentanti l'intera compagine sociale, la società
[...] Controparte_7
è stata sciolta senza la preventiva messa in liquidazione;
in quella sede i soci hanno
[...]
infatti dichiarato non esservi necessità di preventiva liquidazione in quanto non esistevano passività di sorta né beni o crediti della società ad eccezione del credito Iva per € 721,35 e del credito verso l'avv. per € 4.200,57 che sono stati contestualmente trasferiti al socio CP_1
Pt_1
In generale la società in accomandita semplice può essere sciolta senza la preventiva messa in liquidazione quando non vi sono rapporti attivi e passivi da liquidare e, nell'atto in esame, come richiesto, è espressamente menzionata la mancanza di attività/passività con la sola eccezione dei due crediti quelli trasferiti al socio. La delibera è stata adottata dalla totalità dei soci, il sig. socio al 90%, e il socio al 10% ivi rappresentato Pt_1 Controparte_8
dal procuratore speciale per delega conferita dal curatore.
In merito alla validità della delibera non sono fondate le contestazioni sollevate dal convenuto.
La procura è stata espressamente conferita per sciogliere la società e per tale attività al procuratore sono stati conferiti tutti i poteri con espressa autorizzazione a compiere ogni azione che ritenga necessaria o utile per l'esecuzione (cfr. doc. 38 di parte attrice). Forviante
è il richiamo all'istituto del falsus procurator non avendo l'attore alcuna legittimazione a far valere eventuali eccessi di delega del procuratore: il fallimento, che è ora giunto alla sua conclusione e che aveva già espressamente conferito tutti i poteri per lo scioglimento della società al procuratore, nulla ha eccepito in relazione alla mancata preventiva attività liquidatoria e al trasferimento del credito - rectius della pretesa risarcitoria - nei confronti dell'odierno convenuto.
Ugualmente non rilevano nel caso in esame i principi espressi dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione sul fenomeno di tipo successorio che si determina in caso di cancellazione dal registro delle imprese della società. Il credito qui avanzato non è infatti
5 pervenuto al socio in virtù di un fenomeno successorio (nel qual caso si potrebbe discutere della possibilità di trasferire una mera pretesa) ma è stato trasferito in sede di scioglimento per evitare per i costi della liquidazione concedendo al cessionario ogni formalità per il recupero, il che esclude, per definizione, una rinuncia implicita.
Il fatto poi che il credito potesse in tutto o in parte non essere ancora certo, stante la sua dipendenza dall'incapienza del fallimento, com'è noto la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità (cfr. da ultimo Cass. 27690 del 2023).
Passando ora al merito della vertenza, sotto un profilo generale la responsabilità professionale dell'avvocato trae la sua fonte nel contratto che lega il legale al cliente e in forza del quale il primo si impegna a prestare in favore del secondo la propria opera professionale.
L'attività che il legale presta nei confronti del cliente rientra nelle previsioni di cui all'art. 2230 c.c. e ss. e l'aspetto della responsabilità professionale è disciplinato dagli artt. 1218 c.c.,
1176 c.c. e 2236 c.c. A seguito del conferimento dell'incarico, il professionista è tenuto ad espletare la prestazione richiesta con diligenza professionale;
in assenza di diligenza, questi può essere chiamato a rispondere nei confronti del cliente medesimo per inadempimento contrattuale.
È pacifico che l'obbligazione assunta dal legale sia un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a svolgere l'incarico, con la diligenza esigibile, per consentire il raggiungimento del risultato sperato, ma non assume l'obbligazione di procurare con certezza quel risultato. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in
6 definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.
Il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto.
Ciò premesso sotto l'aspetto prettamente giuridico, trasportando i detti principi nella fattispecie in oggetto, si osserva quanto segue.
La contestazione mossa al convenuto è di aver erroneamente individuato il tribunale competente.
Il decreto ingiuntivo predisposto dall'avv. per conto dell' è stato CP_1 Controparte_4
richiesto al Tribunale di Verona ancorchè il contratto da cui traeva origine prevedesse la competenza esclusiva dell'Autorità costituita presso la sede della mandante e, dunque, del
Tribunale di Vicenza. Se è vero che la contestazione del foro è rimessa alla difesa del convenuto (e nel caso di specie all'ingiunto che avrebbe potuto non contestare la competenza radicando così il procedimento presso il tribunale adito), non risulta che il professionista avesse reso edotto la propria cliente che l'ingiunta avrebbe potuto sollevare –con CP_6
successo – l'eccezione di incompetenza.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la stessa con il ministero Controparte_4 dell'avv. ha aderito all'eccezione di incompetenza concludendo espressamente per CP_1
la nullità del decreto ingiuntivo e la concessione di un termine per la riassunzione avanti al
Tribunale di Vicenza. La sentenza ha quindi accolto l'eccezione di incompetenza ma ha nel contempo condannato l'opposta alla rifusione delle spese di lite. Sul capo condannatorio non risulta alcuna comunicazione dell'avv. sull'opportunità o meno di interporre CP_1
appello.
La mancata individuazione del foro esclusivo convenzionalmente pattuito nel contratto di agenzia, che lo stesso professionista aveva allegato al ricorso monitorio, costituisce una violazione del dovere della diligenza certamente esigibile in relazione alla natura dell'attività esercitata. Non risulta allegato né provato che si sia trattato invece di una scelta condivisa con la cliente.
7 Venendo ora alla individuazione del danno conseguente all'erronea individuazione del foro competente, ritiene questo giudice che il danno vada limitato alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si tratta infatti di somme che la società ha dovuto versare in ragione della Controparte_4 soccombenza sull'eccezione di incompetenza, imputabile al legale, né è stato allegato che l'avv. , la cui revoca del mandato è del 31.5.2016, abbia suggerito alla cliente CP_1
l'appello della sentenza limitatamente al capo relativo alle spese di lite e, soprattutto, che un eventuale appello avrebbe potuto avere esito positivo.
Non può invece essere accolta la domanda con riferimento all'importo capitale del decreto ingiuntivo.
E' vero che nel pignoramento presso terzi promosso dalla Controparte_4 Parte_3
in qualità di terza pignorata, in data 13.10.2014 aveva reso dichiarazione positiva rappresentando che la era titolare di un conto deposito titoli e custodia nel quale CP_6 erano depositate azioni di che coprivano l'intero credito precettato. Nel Parte_3 contempo però l'istituto di credito ha precisato che le azioni di non erano Parte_3
quotate in borsa e che si sarebbero potuto verificare ritardi nella liquidazione.
Ebbene, come è stato tempestivamente eccepito, il 05.05.2016 si è svolta l'assemblea degli azionisti di ha sostanzialmente azzerato il valore delle proprie azioni e che con Parte_3
decreto n. 186 del Ministero delle Finanze è stata sottoposta a liquidazione Parte_3
coatta amministrativa.
L'attore non ha fornito adeguata prova non solo del fatto che la liquidazione delle azioni di sarebbe potuto avvenire nel primo trimestre del 2015 né tantomeno quale Parte_3
sarebbe stato il presumibile realizzo di tale liquidazione.
La liquidazione coatta amministrativa di non è stato un fatto improvviso Parte_3 realizzatosi per qualche evento straordinario con l'approvazione del bilancio 2015; la vicenda di e il valore delle azioni è stata oggetto di plurimi procedimenti giudiziari dai Parte_3
quali si può evincere che già a dicembre 2015 vi era stata una prima importante svalutazione delle azioni, che il bilancio 2014 presentava importati perdite e che avvertiva Parte_3
ben prima del 5.5.2015 gli azionisti che le azioni non erano quotate su alcun mercato regolamentato con le conseguenti difficoltà nella vendita.
8 A fronte quindi della circostanziata allegazione della difficoltà di recupero del credito nonostante il pignoramento eseguito non è stata fornita alcuna prova , nemmeno in via presuntiva, della probabilità di realizzo del credito.
Allo stesso modo non possono essere riconosciute quale danno causalmente collegato all'inadempimento accertato le spese legali conseguenti alla soccombenza nel giudizio esecutivo. Tali spese sono state riconosciute per l'imprudenza non solo nell'istaurazione del procedimento esecutivo ma anche per avere mantenuto per lungo tempo il pignoramento. La revoca da parte dell al mandato all'avv. è del 31.5.2016 mentre la Controparte_4 CP_1
sentenza che ha definitivo l'opposizione all'esecuzione e condannato alla Controparte_4
rifusione delle spese di lite è del 12.2.2018. Il mantenimento dell'esecuzione per quasi due anni, circostanza che ha quantomeno concorso a determinare la soccombenza della non è imputabile al convenuto. Controparte_4
Tanto premesso la domanda di risarcimento è accolta nei limiti sopra precisato.
Non può infatti essere accolta l'eccezione di compensazione dovendosi escludere il danno morale per lesione alla reputazione professionale e morale del professionista. La cessione del credito verso l'avv. non ha natura diffamatoria tanto più che un credito, seppur per CP_1
importo inferiore, viene in questa sede riconosciuto.
L'avv. deve essere condannato a versare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
6.630,03 oltre rivalutazione monetaria dal 31.3.2016 alla data della presente sentenza e interessi sull'importo annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, per un importo comprensivo di capitale interessi e rivalutazione di € 8.791,68. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo il parametro del decisum, come da dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 1272/2023, promosso da Parte_1 condanna l'avv. a versare a la somma di € 8.791,68 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
9 condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.387,00 e €
237 per spese oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Verona, 06/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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