Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
Decreto collegiale 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 13/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00500/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Fermo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente, e comunicato allo scrivente difensore in data 30/09/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato, infatti, che:
- con nota depositata in data 11 giugno 2025, parte ricorrente ha rappresentato che, all’esito del disposto riesame, conclusosi con esito positivo, la Questura ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata interamente soddisfatta la pretesa azionata;
Ritenuto che, preso atto di quanto dichiarato e documentato in atti, vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della natura del procedimento e degli interessi coinvolti;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato, in data 11 giugno 2025, istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello stato di cui al decreto 3/2025, adottato dalla competente commissione presso questo Tribunale;
Ritenuto di mandare alla segretaria per la fissazione della camera di consiglio per la liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla segretaria per la fissazione della Camera di Consiglio relativa all’istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.