Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 4852 DELL'ANNO 2024
FRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BEVILACQUA CAMILLO elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA N. 7 MILANO presso il difensore avv. BEVILACQUA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BEVILACQUA C elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA N. 7 MILANO presso il difensore avv. BEVILACQUA CAMILLO
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
AROSIO ANDREA PIETRO CARLO elettivamente domiciliato in VIA RONCHETTI 14 20122 MILANO presso il difensore avv. AROSIO ANDREA PIETRO CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
AROSIO ANDREA PIETRO CARLO, elettivamente domiciliato in VIA RONCHETTI 14 20122 MILANO presso il difensore avv. AROSIO ANDREA PIETRO CARLO
RESISTENTE
Oggi 24/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per e Parte_1
Per l'avv Cristian Calloni in sostituzione dell'avv Parte_2
Bevilacqua Camillo
1
Arosio
Il Giudice, dato atto, all'esito della discussione orale, pronuncia l'allegata Ordinanza
Il Giudice
Dott. Paola Barbara Folci
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4852/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BEVILACQUA CAMILLO e elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA N. 7 MILANO presso il difensore avv. BEVILACQUA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BEVILACQUA CAMILLO e elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA N. 7 MILANO presso il difensore avv. BEVILACQUA CAMILLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
AROSIO ANDREA PIETRO CARLO elettivamente domiciliato in VIA RONCHETTI 14 20122 MILANO presso il difensore avv. AROSIO ANDREA PIETRO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
AROSIO ANDREA PIETRO CARLO elettivamente domiciliato in VIA RONCHETTI 14 20122 MILA NO presso il difensore avv. AROSIO ANDREA PIETRO CARLO
RESISTENTE all'esito della discussione orale dell'odierna udienza, il giudice pronuncia ordinanza nel ricorso ex art. 281 undecies cpc
3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente MOTIVAZIONE DELLE DECISIONE
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Con ricorso ex art 281 decies cpc, avv e , Parte_1 Parte_2
convocavano in giudizio le sig.re e per sentir Controparte_1 Parte_3
accoglier le seguenti conclusioni:
“Nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto, - accertare e dichiarare che le signore e in qualità Firmato Da: Controparte_1 Parte_3
Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Parte_4
Signature CA Serial#: 2939b7 22 rispettivamente di Presidente e Segretario dell'assemblea del del 18.7.2023, e con Parte_5
l'occasione di dette funzioni, in violazione delle norme del regolamento condominiale e di legge, nonché del più generale precetto del neminem laedere ex art. 2043 c.c., hanno redatto e sottoscritto un verbale contenente false dichiarazioni rappresentando falsamente la revoca dell'amministratore in carica del Parte_5
Prof.ssa Avv. Elisabetta Bellotti e la contestuale nomina di Amministrazioni Zacchetti
S.a.s., cagionando così un ingiusto danno ai ricorrenti in qualità di condòmini del
; - conseguentemente, condannare le convenute ex artt. Parte_5
1218 e ss. c.c. ed ex art. 2043 c.c. con pronuncia di condanna generica ex art. 278 c.p.c.
e con riserva dei ricorrenti di agire in separato giudizio per la quantificazione dei danni patiti e patiendi. 2) in ogni caso, con condanna delle signore e Controparte_1
alla rifusione delle spese del presente giudizio, successive e Parte_3
4 relative, compreso il contributo unificato e le spese generali 15%. 3) in via istruttoria, senza assunzione o inversione di oneri che non incombono, si evidenzia che la causa appare del tutto documentale. In ogni caso, si chiede sin d'ora si chiede l'ammissione dell'interpello delle signore e e la prova per Controparte_1 Parte_3
testi diretta e contraria, con i testimoni di seguito elencati
Si costituivano le convenute e contestando Controparte_1 Parte_3
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, si passa ora alla decisione.
Il ricorso è infondato
Contrariamente a quanto affermato “ non basta a giustificare la presente azione di responsabilità” l'asserita violazione, da parte dei convenuti, di “ tutte le più basilari norme a tutela del condominio ”né, tantomeno, l'asserita violazione del “ precetto generale del neminem ledere”.
Se è vero, infatti, che è perfettamente legittima la domanda di condanna generica con riserva di separata azione per la quantificazione del danno, è altresì vero che, a fondamento della domanda ancorchè di condanna generica, un danno va pur sempre adeguatamente dedotto e allegato
Nella fattispecie così non è.
I ricorrenti danno infatti per scontato che, in conseguenza dei presunti illeciti ascrivibili ai convenuti, sarebbe loro derivato in danno, per giunta “ grave imminente e irreparabile” che sarebbe possibile quantificare solo all'esito dei numerosi giudizi pendenti.
Un atteggiamento processuale che, giocoforza, trascura completamente gli oneri di deduzione e allegazione
Il difetto di idonee allegazioni in merito al danno asseritamente subito, non consente di superare il pregiudizievole vaglio di sussistenza di interesse ad agire che costituisce
5 condizione di ammissibilità anche della domanda di condanna generica come da giurisprudenza citata dagli stessi ricorrenti. /( Cass. SSUU n. 29862/22)
Si aggiunga che alla definizione dei numerosi giudizi pendenti ad oggetto la medesima diatriba, sarà necessariamente demandata ogni valutazione e decisione anche sui presupposti della domanda introdotta con il presente procedimento.
Ogni ulteriore questione anche istruttoria, è assorbita
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Condanna Avv e a rimborsare all'arch Parte_1 Parte_2
e le spese di lite, che si liquidano in € 30.00 Controparte_1 Parte_3 per spese, € 4.500,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e 15% % per spese generali.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 24/03/2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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