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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2989/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to MARTINELLI GIUSEPPE, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 11/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27/07/2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di PO (al N. 116, Parte II, serie C, anno 2009). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, Per_1
(a PO il 02/12/2009), (a PO il 21/05/2011) e (a
[...] Persona_2 Persona_3
PO il 25/11/2014), tutti minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 21/01/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme di Per_1 Per_2 Per_3 cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) La IG.ra continuerà a vivere nella abitazione sita in Cercola (NA) in Via Parte_2
Ponte Cozzolino n. 28, dove ivi abiterà con i figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
. Il IG. invece, provvederà il prima possibile a trovare un'altra abitazione;
[...] Parte_1
2) I coniugi si assumono ognuno l'obbligo di comunicare all'altro il cambiamento di residenza o di domicilio;
3) I coniugi dispongono l'affidamento condiviso dei figli minori, ovvero e Persona_1 Persona_2
, con collocazione prevalente presso la madre e diritto per il padre di tenere i figli con sé: Persona_3
2 • tre giorni infrasettimanali: mercoledì e venerdì e sabato, dalle ore 18.00 alle 21.00;
• a fine settimana alternati, dalle ore 13,00 del sabato sino alle ore 22.00 della domenica;
• nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01;
• nel periodo pasquale il giorno di Pasqua e, l'anno successivo il lunedì in albis dalle ore 09.00 alle 21.00;
• nel periodo delle vacanze estive dal 01/08 al 15/08 e, nell'anno successivo, dal 16/08 al 31/08, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare all'altro il luogo di vacanza presso il quale si recheranno.
Le pattuizioni tutte sopra dette, tuttavia, potranno essere suscettibili di variazioni, da concordare, tenendo in considerazione le eIGenze lavorative del padre e della madre, ma soprattutto le eIGenze dei figli minori;
4) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di Persona_1 Persona_2 Persona_3
€600,00 (€200,00 per ciascun figlio). Tale somma sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o altro mezzo equipollente. I predetti importi saranno aggiornati, annualmente, a partire dai due anni successivi alla comparizione personale innanzi al Presidente, secondo le variazioni degli indici Istat.
5) La IG.ra dichiara di rinunciare al mantenimento in proprio favore. Parte_2
6) Le spese scolastiche, ludiche ed eventuali spese mediche e di interventi chirurgici che si dovessero rendere necessari saranno a carico dei genitori al 50% solo se preventivamente concordate e documentate.
7) I coniugi si autorizzano vicendevolmente, sin da ora, ad esprimere il loro consenso all'espatrio dell'altro coniuge autorizzando, altresì, il rilascio del relativo passaporto.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
3 Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
(NA) il 05/06/1975, e , nata a [...] il Parte_2
20/10/1986, che hanno contratto matrimonio a PO (NA) il 27/07/2009
(atto n.116, Parte II, Serie C, anno 2009);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2989/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to MARTINELLI GIUSEPPE, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 11/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27/07/2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di PO (al N. 116, Parte II, serie C, anno 2009). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, Per_1
(a PO il 02/12/2009), (a PO il 21/05/2011) e (a
[...] Persona_2 Persona_3
PO il 25/11/2014), tutti minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 21/01/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme di Per_1 Per_2 Per_3 cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) La IG.ra continuerà a vivere nella abitazione sita in Cercola (NA) in Via Parte_2
Ponte Cozzolino n. 28, dove ivi abiterà con i figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
. Il IG. invece, provvederà il prima possibile a trovare un'altra abitazione;
[...] Parte_1
2) I coniugi si assumono ognuno l'obbligo di comunicare all'altro il cambiamento di residenza o di domicilio;
3) I coniugi dispongono l'affidamento condiviso dei figli minori, ovvero e Persona_1 Persona_2
, con collocazione prevalente presso la madre e diritto per il padre di tenere i figli con sé: Persona_3
2 • tre giorni infrasettimanali: mercoledì e venerdì e sabato, dalle ore 18.00 alle 21.00;
• a fine settimana alternati, dalle ore 13,00 del sabato sino alle ore 22.00 della domenica;
• nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01;
• nel periodo pasquale il giorno di Pasqua e, l'anno successivo il lunedì in albis dalle ore 09.00 alle 21.00;
• nel periodo delle vacanze estive dal 01/08 al 15/08 e, nell'anno successivo, dal 16/08 al 31/08, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare all'altro il luogo di vacanza presso il quale si recheranno.
Le pattuizioni tutte sopra dette, tuttavia, potranno essere suscettibili di variazioni, da concordare, tenendo in considerazione le eIGenze lavorative del padre e della madre, ma soprattutto le eIGenze dei figli minori;
4) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di Persona_1 Persona_2 Persona_3
€600,00 (€200,00 per ciascun figlio). Tale somma sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o altro mezzo equipollente. I predetti importi saranno aggiornati, annualmente, a partire dai due anni successivi alla comparizione personale innanzi al Presidente, secondo le variazioni degli indici Istat.
5) La IG.ra dichiara di rinunciare al mantenimento in proprio favore. Parte_2
6) Le spese scolastiche, ludiche ed eventuali spese mediche e di interventi chirurgici che si dovessero rendere necessari saranno a carico dei genitori al 50% solo se preventivamente concordate e documentate.
7) I coniugi si autorizzano vicendevolmente, sin da ora, ad esprimere il loro consenso all'espatrio dell'altro coniuge autorizzando, altresì, il rilascio del relativo passaporto.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
3 Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
(NA) il 05/06/1975, e , nata a [...] il Parte_2
20/10/1986, che hanno contratto matrimonio a PO (NA) il 27/07/2009
(atto n.116, Parte II, Serie C, anno 2009);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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