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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/04/2024, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.VG. 382/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 382/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.NACCARATO MARCO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. NACCARATO Controparte_1
MARCO.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 23.2.2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 4.6.2001, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati le figlie e e rappresentavano di voler separarsi alle Per_1 Per_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“Affidare le figlie minori, e congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, sig.ra ; Controparte_1
Assegnare la casa coniugale sita nel Comune di Corigliano-Rossano (CS) (87064), area urbana Rossano, in contrada Lacuna snc alla madre, sig.ra , che ci vivrà Controparte_1
unitamente alla sue due figliole e Persona_3 Persona_4
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre, sig. potrà Parte_1
vedere, compatibilmente con gli orari del proprio lavoro, le proprie figliole a giorni alterni dalle ore 16:00 alle ore 18:00 nonché vederle e tenerle con sé nei week-end alterni quindi a fine settimana, dall'uscita da scuola del Venerdì sino alla Domenica pomeriggio ore 16:00;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerle con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30; durante le vacanze natalizie il padre, sig. Parte_1
terrà con sé le figlie e ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre Persona_3 Persona_4
oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedi dell'Angelo
e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le minori trascorreranno con il padre 25 giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno con la di Lui moglie;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Il sig. cede alla sig.ra la totalità dell'assegno unico che Parte_1 Controparte_1
si Per quanto riguarda il mantenimento delle minori porre a carico del sig. Parte_1
un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento delle proprie figlie.
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento devoluto a loro favore dall'altro o viceversa essendo entrambi autosufficienti sotto tale aspetto;
Porre a carico del sig. il pagamento del 70% percento delle spese Parte_1
straordinarie sostenute per le proprie figliole purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre e dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-
sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, gita scolastica,
vestiti, scarpe, e quant'altro si dovesse ritenere necessario nell'interesse della propria figliola;
Il sig. provvederà a pagare sino al compimento del diciottesimo Parte_1
anno d'età della sua seconda genita, altresi, il 50% percento delle utenze inerenti la luce ed il gas nonché il 100% percento delle utenze inerenti l'acqua e la spazzatura di cui alla casa coniugale sita nel Comune di Corigliano-Rossano (CS) (87064), area urbana Rossano, in che si chiede di essere assegnata alla madre, dove continuerà ad abitarla Org_1
unitamente alle sue due figliole e Persona_3 Persona_4
Il sig. provvederà a svuotare la casa coniugale entro 14 (quattordici) giorni Parte_1
dall'udienza presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti aggira intorno alla somma complessiva di 450,00 euro”.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
16/12/1976 e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in Controparte_1
parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LL , 20 aprile 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 382/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.NACCARATO MARCO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. NACCARATO Controparte_1
MARCO.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 23.2.2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 4.6.2001, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati le figlie e e rappresentavano di voler separarsi alle Per_1 Per_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“Affidare le figlie minori, e congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, sig.ra ; Controparte_1
Assegnare la casa coniugale sita nel Comune di Corigliano-Rossano (CS) (87064), area urbana Rossano, in contrada Lacuna snc alla madre, sig.ra , che ci vivrà Controparte_1
unitamente alla sue due figliole e Persona_3 Persona_4
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre, sig. potrà Parte_1
vedere, compatibilmente con gli orari del proprio lavoro, le proprie figliole a giorni alterni dalle ore 16:00 alle ore 18:00 nonché vederle e tenerle con sé nei week-end alterni quindi a fine settimana, dall'uscita da scuola del Venerdì sino alla Domenica pomeriggio ore 16:00;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerle con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19:30; durante le vacanze natalizie il padre, sig. Parte_1
terrà con sé le figlie e ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre Persona_3 Persona_4
oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedi dell'Angelo
e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le minori trascorreranno con il padre 25 giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno con la di Lui moglie;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Il sig. cede alla sig.ra la totalità dell'assegno unico che Parte_1 Controparte_1
si Per quanto riguarda il mantenimento delle minori porre a carico del sig. Parte_1
un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento delle proprie figlie.
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento devoluto a loro favore dall'altro o viceversa essendo entrambi autosufficienti sotto tale aspetto;
Porre a carico del sig. il pagamento del 70% percento delle spese Parte_1
straordinarie sostenute per le proprie figliole purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre e dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-
sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, gita scolastica,
vestiti, scarpe, e quant'altro si dovesse ritenere necessario nell'interesse della propria figliola;
Il sig. provvederà a pagare sino al compimento del diciottesimo Parte_1
anno d'età della sua seconda genita, altresi, il 50% percento delle utenze inerenti la luce ed il gas nonché il 100% percento delle utenze inerenti l'acqua e la spazzatura di cui alla casa coniugale sita nel Comune di Corigliano-Rossano (CS) (87064), area urbana Rossano, in che si chiede di essere assegnata alla madre, dove continuerà ad abitarla Org_1
unitamente alle sue due figliole e Persona_3 Persona_4
Il sig. provvederà a svuotare la casa coniugale entro 14 (quattordici) giorni Parte_1
dall'udienza presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti aggira intorno alla somma complessiva di 450,00 euro”.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
16/12/1976 e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in Controparte_1
parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LL , 20 aprile 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento