Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 121 /2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Giovanni (MI), Via Monfalcone n. 12;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15.02.2001, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Andrea Malvicini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Sesto San Giovanni (MI), Via Gorizia n. 23, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così statuire:
1. La responsabilità genitoriale è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali avranno pari poteri di decisione in ordine alle scelte afferenti all'istruzione, all'educazione ed alla crescita del bambino.
2. Il minore, , sarà collocato presso l'abitazione materna anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica sita in Via Monfalcone n. 12, Sesto San Giovanni (MI).
3. Le Parti convengono che il signor corrisponderà alla madre, Parte_2 entro il giorno
10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto intestato alla signora , per Parte_1 dodici mensilità, a titolo di contributo di mantenimento, l'importo complessivo di euro 250,00 mensili.
I predetti importi saranno soggetti a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT-FOI.
Le Parti concordano affinché l'assegno unico venga riscosso nella misura del 100% dalla signora
, la quale si occuperà di presentare la relativa richiesta di elargizione. I genitori Parte_1 concordano altresì che eventuali ulteriori assegni familiari - datoriali spetteranno nella misura del
100% alla madre.
4. In osservanza delle linee guida del Tribunale di Monza, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che si rendessero
Servizio Sanitario Nazionale.
Il genitore eventualmente anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
S. Quanto al diritto di visita, il Sig. stante la tenera età del figlio Parte_2
(di soli tre anni), in considerazione del principio di gradualità nonché tenuto conto delle Per_1 eventuali reazioni di quest'ultimo, avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio, sino al compimento degli 8 (otto) anni:
* a fine settimana alternati, indicativamente con prelievo del minore presso l'abitazione materna, alle ore 9:00 circa del sabato e riaccompagno domenica sempre presso l'abitazione materna alle ore
20:00 circa;
> infrasettimanale, un giorno con pernottamento, indicativamente il mercoledi, con prelievo all'uscita da scuola, pernottamento presso il padre e riaccompagno del figlio all'ingresso della scuola.
Il tutto fatto salvo diversi accordi tra le Parti nell'interesse della prole.
Dopo il raggiungimento dell'ottavo anno di età del minore, predetto periodo verrà ampliato, sempre con attuazione graduale e sempre in considerazione delle reazioni del minore rispetto al distacco materno, sino alla seguente calendarizzazione definitiva ove il padre potrà tenere con sé : Per_1
* a week end alternati, e precisamente dal venerdì dall'uscita da scuola, sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, fatto salvo diverso accordo tra le Parti;
> infrasettimanale, un giorno con pernottamento, indicativamente il mercoledì e compatibilmente con gli impegni anche lavorativi di entrambi i genitori, scolastici-ludici e ricreativi del minore stesso, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola, fatto salvo diverso accordo tra le Parti.
Nel caso in cui il padre fosse impossibilitato ad ottemperare a tale obbligo, lo stesso avrà facoltà di delegare tale incombenza ai propri genitori o, alternativamente, sarà tenuto a riaccompagnare il figlio minore presso l'abitazione della madre.
In ogni caso se vi fossero degli impedimenti di qualsiasi genere e natura, il padre dovrà previamente e tempestivamente comunicarlo alla madre, cosi da consentirle la migliore organizzazione e gestione del figlio minore.
6. Durante le vacanze, le Parti concordano che, sino al compimento degli 8 anni di età del figlio, lo stesso trascorrerà con i rispettivi genitori due settimane non consecutive. Il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 5 (cinque) giorni, compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre in concomitanza con la chiusura e apertura della scuola. Tale periodo dovrà essere concordato con la madre. signora entro e non oltre il giorno 15 maggio di ogni anno, Pt_1 cui dovrà obbligatoriamente seguire comunicazione alla medesima del luogo presso il quale il minore sarà condotto in vacanza, nonché dei recapiti telefonici ai quali il minore potrà essere regolarmente contattato dalla madre. Parimenti la madre potrà condurre il figlio in villeggiatura durante il periodo feriale, avendo cura di comunicare al padre, negli stessi termini, periodo, luogo e recapiti telefonici.
Stessa facoltà sarà prevista anche per i nonni paterni e materni.
Il tutto salvo migliore accordo fra le Parti.
Dopo il compimento dell'ottavo anno del minore, lo stesso trascorrerà con i rispettivi genitori due settimane consecutive alle condizioni sopra indicate.
7. trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore ad anni alterni, nei Per_1 seguenti termini:
Durante il periodo delle festività natalizie, i genitori si alterneranno rispettivamente i giorni 24.12 -
25.12 e 31.12 - 01.01.
Parimenti, durante il periodo delle festività pasquali, i genitori si alterneranno rispettivamente la domenica di Pasqua ed il lunedì successivo.
* In occasione di ogni altra festività e/o "ponte" di vacanza scolastica, salvo diverso accordo tra i genitori in caso di sopravvenuti e ad oggi non prevedibili impegni lavorativi, il diritto di visita verrà disciplinato seguendo sempre l'alternanza paritetica di volta in volta individuata e concordata tra i genitori.
8. Ulteriori e diverse modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra le Parti.
9. I genitori garantiscono sin da ora di assecondare, quanto più possibile, le naturali inclinazioni e le richieste di anche per quanto afferente alle frequentazioni dei rispettivi nuclei familiari. Per_1
10. 1 genitori prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del documento di identità (anche valido per l'espatrio) e passaporto per sé e per il minore e si obbligano a concordare gli eventuali periodi di vacanza dei figli all'estero (almeno 60 giorni prima della partenza), fissando per iscritto un calendario che preveda le date di espatrio e rimpatrio del minore dal territorio nazionale, con comunicazione all'altro genitore dei biglietti operativi inerenti il mezzo di trasporto.
11. Le Parti si impegnano a far mantenere al minore, , significativi rapporti con gli ascendenti Per_1
e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
12. Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere raggiunto un accordo per ogni altra questione patrimoniale e non patrimoniale connessa al loro rapporto coniugale, nonché di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione (doc. 4 e 5);
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 10.01.2025, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi