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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5035/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Bettio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5035/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERZOTTO Parte_1 C.F._1
LUIGI e dell'avv. VERZOTTO GIORGIO (
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CACCIAVILLANI ALBERTO e dell'avv. BUCCI RAFFAELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni attore:
“- contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio a favore
del fondo censito al N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n. 402, di are 31.32, di
pagina 1 di 17 proprietà del signor , c.f. , ed a carico dell'immobile censito Controparte_1 C.F._2
al N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n. 870, ente urbano, di are 36.37, con
sovrastanti fabbricati censiti al C.F. del medesimo Comune, Foglio 6, mapp. 870 subb 8-9-10, di
proprietà del signor c.f. ; Parte_1 C.F._1
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per interpello del convenuto e per testi sui
capitoli formulati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata, che si riportano:
1) vero che il mapp. 870 e il mapp. 402, raffigurati nella planimetria prodotta dall'attore sub doc. n. 9,
che si rammostra al teste, appartenevano fino al 1987 al sig. Controparte_2
2) vero che nel 1987 il fondo è stato diviso tra i figli del sig. originando il mapp. Controparte_2
870 assegnato a e il mapp. 402 assegnato a;
Parte_1 Parte_2
3) vero che il mapp. 870 e il mapp. 402 sono stati coltivati dal sig. e da suo Parte_3
figlio fino all'anno 1996; Pt_4
4) vero che, fino al 1996, il mapp. 870 e il mapp. 402 erano materialmente indivisi;
5) vero che il sig. e suo figlio accedevano ai terreni di cui al capitolo che Parte_3 Pt_4
precede dal ponte largo circa mt. 8 sito in corrispondenza del mapp. 144;
6) vero che il ponte di accesso ai mappali 402 e 870 di cui al capitolo che precede, costituiva l'unico
accesso ai mappali medesimi;
7) vero che, tra il mapp. 870 di proprietà di e il mapp. 60 di proprietà della ditta Parte_1
RR S.p.a., non esiste alcuna servitù di passaggio a favore del mapp. 402 di proprietà di CP_1
[...]
8) vero che, nel 2001, ha posizionato una recinzione lungo il confine nord del Controparte_1
mapp. 402;
9) vero che, nel 2008, ha posizionato sulla recinzione lungo il confine nord del Controparte_1
mapp. 402 un cancello a due ante e uno pedonale;
pagina 2 di 17 con i testi già indicati nella medesima memoria: sig.ra , via Roma, 142, Salzano Parte_2
(VE); , via Olmo, 118, Campodarsego (PD); Dal , via Panigale, 35, CP_3 CP_4
Campodarsego (PD); , via Olmo, 27, Campodarsego (PD); , via Olmo, 35, Parte_5 Parte_6
Campodarsego (PD);
- spese e compensi del procedimento integralmente rifusi.”
Conclusioni convenuto:
“ Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa
deduzione, domanda, eccezione e conclusione,
Nel merito:
- in via principale: rigettare la domanda attorea, perché formulata in assenza dei necessari
presupposti e per ogni altro motivo esposto in narrativa;
- in via riconvenzionale preliminare: accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, il diritto
di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., a favore del fondo
catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune diCampodarsego (PD), Foglio 6, mappale
402 ed a carico del fondo catastalmente censito e identificato al Comune di Campodarsego (PD),
Foglio 6, mappale n. 870;
- in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa,
l'esistenza del diritto di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 co 2 c.c., a
favore del fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di Campodarsego (PD),
Foglio 6, mappale 402 ed a carico del fondo catastalmente censito e identificato al Comune di
Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale n. 870;
- in via riconvenzionale gradatamente subordinata: accertare e dichiarare, per quanto esposto in
narrativa, il diritto di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., a favore
del fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di Campodarsego (PD), Foglio 6,
pagina 3 di 17 mappale 402 ed a carico del fondo catastalmente censito e identificato al Comune di Campodarsego
(PD), Foglio 6, mappale n. 870.
Per l'effetto, ordinare alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, la
trascrizione della emananda sentenza.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di produrre ulteriori
documenti e di formulare tutte le istruttorie ritenute utili e/o necessarie, anche alle luce delle eventuali
difese avversarie “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
− con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
allegando che lo stesso era proprietario “dell'immobile censito al N.C.T., Comune di
[...]
Campodarsego (PD), foglio 6, mapp. 870 (ex 378), ente urbano di are 36,37, con sovrastanti
fabbricati (doc. n. 1). L'abitazione confina ad ovest con il mapp. 402 appartenente al sig.
, nato a [...] il [...], residente a [...]
222, c.f. (doc. n. 2). Lo stesso immobile confina a nord con il mapp. 60 C.F._2
appartenente a RR S.p.a. (doc. n. 3). Quest'ultima società ha realizzato sul confine una
recinzione con stanti in legno e rete metallica plastificata di colore verde per delimitare il
mapp. 60 dal mapp. 870 del sig. .” (cfr. pag. 1 atto di citazione); Pt_1
− rappresentava, quindi, che una fascia del mapp. 870 larga circa 5 m e lunga 50 m, situata lungo il confine con il mapp. 60, era stata utilizzata dallo stesso negli anni 2004-2006 per il passaggio di camion e bettoniere durante la costruzione della nuova casa precisando che detta fascia era,
allo stato, sede di piante ornamentali, per circa 1/3, e coltivata a orto e frutteto per i restanti 2/3;
− riferiva, quindi, che all'odierno convenuto era stato consentito, nell'anno 2008, di utilizzare occasionalmente l'anzidetto passaggio, per eseguire dei lavori sul mapp. 402, ma che quest'ultimo non godeva di alcun diritto di servitù di passaggio, né pedonale né carraio, su detta pagina 4 di 17 fascia precisando che: “ciò nonostante, ha assunto varie iniziative anche in sede giudiziale per
affermare il diritto di passaggio in parola” (cfr. pag. 2 atto di citazione)
− formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“ - accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo
censito al N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n. 402, di are 31.32, di proprietà
del signor , c.f. , ed a carico dell'immobile censito al Controparte_1 C.F._2
N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n. 870, ente urbano, di are 36.37, con
sovrastanti fabbricati censiti al C.F. del medesimo Comune, Foglio 6, mapp. 870 subb 8-9-10,
di proprietà del signor c.f. ; Parte_1 C.F._1
- spese e compenso del procedimento integralmente rifusi.”.
− Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.22 si costituiva il convenuto contestando il contenuto dell'atto di citazione e rilevando che il passaggio per cui è causa era sempre stato utilizzato dal medesimo e, prima di lui, dai suoi danti causa;
− rappresentava, inoltre, che tra le parti si erano celebrati diversi procedimenti possessori riguardanti il passaggio in questione che si erano sempre conclusi, all'esito della fase di reclamo, con la vittoria del convenuto e conseguente ordine a carico dell'attore di rimuovere i manufatti che impedivano al primo il passaggio;
− contestava, altresì, specificamente l'allegazione di controparte relativa all'asserita costituzione del passaggio per cui è causa soltanto nell'anno 2004 “allorquando una striscia di terreno
scoperto ubicata sul lato nord del mappale 870 sarebbe stata “utilizzata” dal per far Pt_1
accedere taluni mezzi pesanti” evidenziando che lo stesso era presente ed era stato utilizzato in epoca precedente considerato che il medesimo aveva sempre usufruito del passaggio fin dal
1996 (anno in cui aveva acquisito la proprietà del mappale 402) e, prima di lui, la sua dante causa, la sorella che aveva acquisito il mappale 402 per successione a Parte_2
apertasi il 22 febbraio 1984; Persona_1
pagina 5 di 17 − riferiva, inoltre, che in epoca ancora antecedente “il medesimo mappale 402 (al pari del
mappale 870) è riconducibile ad una più vasta (ed unitaria) area rurale che era inizialmente
appartenuta ai signori e (nonno ed omonimo dell'odierno Parte_7 Parte_1
attore), i quali ultimi, che ne furono comproprietari per compravendita del 1923, nel 1936
decisero di sciogliere la comunione di quel più vasto compendio immobiliare (diviso in due
macro lotti che sono stati, via via, frazionati nei successivi decenni;
fino ad arrivare agli
odierni mappali 870 e 402) … e con loro espressa previsione che sarebbero stati comunque
“rispettati non solo gli ingressi sin qui praticati ai fondi suddetti, ma anche quelli che si
rendono necessari in seguito alla presente divisione” [doc. 8].” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) tra i quali vi rientrava, appunto, anche il passaggio in questione;
− eccepiva, pertanto, l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, sia a piedi che a mezzo di veicoli, nel tratto per cui è causa specificando che, in ogni caso, la servitù di cui il mappale
402 andrebbe riconosciuta anche ai sensi dell'art. 1062 c.c. (per c.d. “destinazione del padre di famiglia”);
− contestava, altresì, l'allegazione di parte attrice per la quale l'utilizzo di tale passaggio gli sarebbe stato concesso occasionalmente nel 2008 per eseguire dei lavori ribadendo di aver sempre utilizzato la carrareccia che insiste sul lato nord del mappale 870 senza mai chiedere alcuna autorizzazione all'attore;
− formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“ Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione, domanda,
eccezione e conclusione,
Nel merito:
- in via principale: rigettare la domanda attorea, perché formulata in assenza dei necessari
presupposti e per ogni altro motivo esposto in narrativa;
- in via riconvenzionale preliminare: accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, il pagina 6 di 17 diritto di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., a favore del
fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di Campodarsego (PD), Foglio
6, mappale 402 ed a carico del fondo catastalmente censito e identificato al Comune di
Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale n. 870;
- in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa,
l'esistenza del diritto di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 co 2
c.c., a favore del fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di
Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale 402 ed a carico del fondo catastalmente censito e
identificato al Comune di Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale n. 870;
- in via riconvenzionale gradatamente subordinata: accertare e dichiarare, per quanto esposto
in narrativa, il diritto di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1058 c.c., a
favore del fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di Campodarsego
(PD), Foglio 6, mappale 402 ed a carico del fondo catastalmente censito e identificato al
Comune di Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale n. 870.
Per l'effetto, ordinare alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, la
trascrizione della emananda sentenza.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di produrre
ulteriori documenti e di formulare tutte le istruttorie ritenute utili e/o necessarie, anche alle
luce delle eventuali difese avversarie.” .
− La causa veniva istruita mediante escussione testimoniale ed all'udienza 25.09.24 del le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe avanti il G.I. che tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini pet il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche .
* * *
Appare opportuno, preliminarmente, delineare i presupposti e gli oneri probatori inerenti pagina 7 di 17 all'azione promossa da parte attrice. Quest'ultima ha, infatti, esperito un'actio negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.c. volta all'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà di parte convenuta e gravante sul fondo di proprietà di parte attrice lungo una carareccia posta a ridosso del confine tra la proprietà di parte attrice e la proprietà del terzo RR
S.p.a. . In particolare, fin dal proprio atto introduttivo, detta parte ha descritto lo stato dei luoghi riferendo che lo stesso era proprietario dell'immobile censito al N.C.T., Comune di Campodarsego
(PD), foglio 6, mapp. 870 (ex 378), ente urbano di are 36,37, con sovrastanti fabbricati confinante ad ovest con il mapp. 402 appartenente all'odierno convenuto e a nord con il mapp. 60 appartenente a
RR S.p.a. . Ha quindi precisato che “una fascia del mapp. 870 larga circa 5 m e lunga 50 m,
situata lungo il confine con il mapp. 60, è stata utilizzata dal sig. negli anni 2004-2006 per il Pt_1
passaggio di camion e betoniere durante la costruzione della nuova casa;
la medesima fascia è
attualmente sede di piante ornamentali, per circa 1/3, e coltivata a orto e frutteto per i restanti 2/3”
(cfr. pag. 1 e 2: atto di citazione), passaggio da considerarsi, così come descritto, l'oggetto dell'azione proposta.
Va quindi ricordato che l'azione negatoria è un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa. È un'azione di mero accertamento, che il proprietario può intentare quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto. Con riferimento,
poi, all'onere probatorio, lo stesso è più attenuato rispetto all'azione di rivendica perché non si tratta di accertare se l'attore è titolare del diritto di proprietà, ma se tale diritto è libero da pesi o servitù: la titolarità del bene è requisito di legittimazione attiva e non oggetto della controversia. Si richiede perciò
che il proprietario dimostri di aver acquistato in base ad un titolo valido (cfr. Cass. Civ. 472/2017).
Spetterà poi al convenuto dimostrare le proprie ragioni fornendo la prova dell'esistenza a suo favore del diritto che pretende di esercitare: “in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone
come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in
giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di
pagina 8 di 17 rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso
del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del
diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.” (cfr. fra le tante Cass. Civ. n. 21851
del 15/10/2014).
Ora, nel caso in esame, il diritto di proprietà di parte attrice sul bene dalla stessa indicato ove è posto il passaggio oggetto di causa, oltre ad essere provata documentalmente (cfr. doc. 1: fascicolo parte attrice) è circostanza non contestata e, pertanto, da ritenersi assodata ex art. 115, co.1 c.p.c. (cfr. Cass.
Civ. n. 14594 del 21-08-2012) .
Di conseguenza, la domanda svolta da parte attrice va esaminata unitamente alla domanda riconvenzionale svolta in via principale dal convenuto volta all'accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., a favore del proprio fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale
402 ed a carico del fondo di parte attrice catastalmente censito e identificato al Comune di
Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale n. 870 poiché i presupposti per l'accoglimento della stessa coincidono con quanto detta parte è onerata di provare in virtù della ripartizione dell'onere probatorio relativo alla domanda svolta da parte attrice come riportato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Passando, quindi, all'esame della domanda riconvenzionale svolta in via principale da parte convenuta, va rammentato che, come statuito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, “La
servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita "ope legis" quando, al momento della
separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con
opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante "de facto" il contenuto della
servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del
fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente
considerate.” (cfr. Cass. Civ. n. 3219 del 12-02-2014). Pertanto, i presupposti per la costituzione di una pagina 9 di 17 servitù per destinazione del padre di famiglia devono intendersi nel senso che, per aversi tale fattispecie acquisitiva, occorre: a) che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
d) l'assenza di disposizioni relative alla servitù . Inoltre, quanto all'onere probatorio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che deduce di aver acquistato la servitù per destinazione può assolvere con qualsiasi mezzo l'onere della prova dei suddetti requisiti (cfr. Cass. Civ. n. 3773 del 20/04/1996,). Inoltre, per l'opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente non è necessaria la permanenza del requisito della visibilità delle opere (cfr. Cass. Civ. n. 4214 del 21/02/2014) . La Suprema Corte ha anche precisato che “la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art.
1062 c.c. postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio predisposte dall'unico proprietario
preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari. Deve escludersi pertanto
l'anzidetta costituzione quando risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio della servitù
siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari” (cfr.
Cass. Civ. n. 14693 del 16-10-2002).
Ciò premesso e passando all'esame della domanda riconvenzionale svolta in via principale da parte convenuta va ricordato che la stessa nella propria comparsa di costituzione ha allegato: “ Vieppiù che,
come ancora si legge nell'anzidetto rogito del 1996 [doc. 7], il mappale 402 era pervenuto alla
precedente proprietaria “per successione a apertasi il 22 febbraio 1984” e, prima Persona_1
ancora, che il medesimo mappale 402 (al pari del mappale 870) è riconducibile ad una più vasta (ed
unitaria) area rurale che era inizialmente appartenuta ai signori e Parte_7 Parte_1
(nonno ed omonimo dell'odierno attore), i quali ultimi, che ne furono comproprietari per
compravendita del 1923, nel 1936 decisero di sciogliere la comunione di quel più vasto compendio
pagina 10 di 17 immobiliare (diviso in due macro lotti che sono stati, via via, frazionati nei successivi decenni;
fino ad
arrivare agli odierni mappali 870 e 402) … e con loro espressa previsione che sarebbero stati
comunque “rispettati non solo gli ingressi sin qui praticati ai fondi suddetti, ma anche quelli che si
rendono necessari in seguito alla presente divisione” [doc. 8].” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta). Ebbene, dall'esame del citato documento 8, consistente nell'atto di divisione originario menzionato, non viene espressamente citata la servitù relativa al passaggio per cui è causa salva la generica espressione: “saranno rispettati non solo gli ingressi sin qui praticati ai fondi suddetti, ma
anche quelli che si rendono necessari in seguito alla presente divisione” (cfr. pag. 4 atto divisione del
24.08.1936: doc. 8 fascicolo parte convenuta) . Occorre, pertanto, verificare se detta parte ha assolto l'onere probatorio in relazione ai requisiti per l'accoglimento della domanda esaminata elencati nella giurisprudenza sopra citata con particolare riferimento alla condizione di subordinazione o di servizio di un fondo rispetto all'altro nel momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (ovvero secondo le sue stesse allegazioni dopo il mese di agosto del 1936) ed all'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento in relazione al passaggio per cui è causa prima della divisione del fondo originario. All'esito dell'istruttoria svolta, tale prova non può ritenersi raggiunta avendo detta parte, al più, allegato che sarebbe esistito un ponticello di collegamento tra via Pioga ed il passaggio di cui si discute dall'anno
1968 come si evincerebbe da una risalente convenzione intervenuta tra E.N.E.L. e , Parte_7
allora proprietario dell'area interessata, relativa alla costituzione di una servitù di acquedotto (cfr.
convenzione 08.11.1968: doc. 22 fascicolo parte convenuta) . Va sul punto osservato che detta scrittura, oltre a non risalire all'epoca della divisione del fondo originario in due lotti ed essere relativa alla costituzione di un'altra e diversa servitù, non appare contenere precise indicazioni relative ad opere visibili contenendo solo un impegno di natura obbligatoria a carico del concedente di garantire il passaggio e l'accesso a detta servitù identificata all'art. 4 della stessa.
La domanda esaminata va, pertanto, rigettata.
pagina 11 di 17 Passando, quindi, all'esame della domanda svolta da parte convenuta in via riconvenzionale subordinata relativa all'accertamento della servitù per cui è causa ai sensi dell'art. 1146 co 2 c.c., va osservato quanto segue. La stessa non appare correttamente formulata poiché la norma citata non sarebbe relativa al titolo di acquisto della servitù contestata, ma permette unicamente al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello del suo dante causa al fine di goderne degli effetti .
Per tale ragione detta domanda deve essere esaminata unitamente all'ulteriore domanda riconvenzionale seppur definita “gradatamente subordinata” volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto della servitù di passaggio per cui è causa ai sensi dell'art. 1158 c.c. per intervenuta usucapione con conseguente verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti eventualmente anche mediante il meccanismo previsto dall'art. 1146, co. 2 c.p.c. per il calcolo della durata del possesso .
Va in proposito ricordato che ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili ed altri diritti reali, come appunto, le servitù, si acquista in virtù del possesso continuato ed ininterrotto per venti anni. La giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità
e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr.
Cassazione Civile n. 25922 del 29/11/2005). Peraltro, ai sensi dell'art. 1146, co. 2 c.c., il successore a titolo particolare, da intendersi per pacifica giurisprudenza anche quello per atto inter vivos (cfr. Cass.
Civ. n. 4525 del 30/07/1984), può unire al proprio possesso quello del suo dante causa.
Ai sensi dell'art. 1061 c.c. è prevista, inoltre, la possibilità di acquisto a titolo originario per usucapione anche di diritti reali minori rispetto alla proprietà, ovvero le servitù purchè apparenti. In relazione al necessario requisito dell'apparenza la Suprema Corte ha in più occasioni precisato che le opere oggetto della domanda devono essere obiettivamente visibili in modo da rendere manifesta l'esistenza della loro funzione e del peso gravante sul fondo servente: “Il requisito dell'apparenza della servitù,
pagina 12 di 17 necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art.
1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al
suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in
modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere
a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada o di
un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in
essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante,
e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.” con la precisazione che la visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù è un carattere che non sempre si presta ad esemplificazioni puramente teoriche, ma che deve essere verificato caso per caso,
nella realtà sociale specifica, nei costumi, negli usi e nelle consuetudini propri d'un determinato luogo in un'epoca precisa. In sostanza, un segno esteriore, invero, può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luogo, di ambiente sociale, di tempo. (cfr. Cass. Civ. n. 2994 del 17-02-
2004). Tuttavia, oltre all'apparenza delle opere ai fini dell'usucapione sono necessari gli ulteriori requisiti temporali, oggettivi e soggettivi di cui all'art. 1158 c.c. quindi un possesso pacifico, continuo ininterrotto per vent'anni da intendersi quale effettivo ed intenzionale esercizio dell'attività
corrispondente alla servitù come se si fosse titolari del relativo diritto . E' necessario quindi, oltre che l'esercizio della stessa, anche l'animus possidendi da considerarsi quale consapevolezza di esercitare il diritto reale vantato come se ne fosse già il titolare.
Ebbene, nel caso in esame parte attrice ha sostenuto che il sedime del preteso passaggio per cui è causa
è separato dalla pubblica via da un fossato che corre lungo la via Pioga e che senza attraversare tale fossato non è possibile per il convenuto accedere alla porzione del fondo dell'attore . Ha, quindi,
precisato che non sussistono evidenze probatorie circa la sussistenza di una passaggio per superare il fossato ante 2004 .
In proposito parte convenuta fa riferimento ad un permesso di costruire in sanatoria n. PE 21/2003,
pagina 13 di 17 risalente al 30.07.2003 (ma relativo ad “opere realizzate nell'anno 1992”), presentato dall'attore stesso dove avrebbe dato conto graficamente della sussistenza di tale passaggio (cfr. doc. 6: fascicolo parte convenuta) . L'attore sul punto ha precisato l'irrilevanza di tale rappresentazione grafica in quanto il documento rappresenterebbe lo stato dei luoghi nel 2003, data del relativo deposito, infatti nell'allegata planimetria è rappresentata anche la casa del che nel 1992 non esisteva poiché Pt_1
costruita successivamente . Del resto, nella planimetria allegata all'atto di acquisto del fondo di cui è
proprietario, che risale al 1996, detto immobile non è presente (cfr. doc. 7: fascicolo parte convenuta).
Va osservato in proposito che la documentazione sopra citata non appare idonea a dimostrare la sussistenza di un passaggio tra detta via pubblica e l'area oggetto delle domanda di accertamento della servitù in assenza di documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi all'epoca considerato,
peraltro, che le due rappresentazioni planimetriche allegate ai documenti sopra citati non appaiono sovrapponibili e non forniscono elementi sufficienti per identificare gli immobili ivi raffigurati.
Quanto, poi, al riferimento al doc. 21 svolto da parte conventa e dalla stessa prodotto, si rileva che dalla lettura di tale missiva non emerge alcuna specificazione dell'epoca di asserita costruzione del ponte di accesso carraio, ma viene specificato con precisi riferimenti temporali che solo nel 2004 l'attore avrebbe allargato detto passaggio di tre metri per permettere il passaggio di mezzi pesanti al fine di costruire l'attuale abitazione del medesimo (cfr. doc. 21: fascicolo parte convenuta) con conseguente inidoneità del documento a provare l'epoca di costruzione di detto passaggio. In ogni caso, oltre alla prova circa la sussistenza dello stesso, grava a carico del convenuto anche la prova dell'esercizio effettivo del possesso, ovvero del passaggio lungo la striscia di terreno per cui è causa per un tempo congruo ai fini dell'usucapione .
Occorre, pertanto, procedere all'analisi dell'esito della prova orale assunta . I testi di parte convenuta e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, seppur con delle Testimone_1 Tes_2
deposizioni non particolarmente precise, hanno comunque dichiarato di essere passati con mezzi pensati lungo la fascia di terreno per cui è causa negli anni 2000 e 2001 per eseguire dei lavori nella pagina 14 di 17 proprietà del convenuto (cfr. verbale d'udienza del 06.02.24) . Dette dichiarazioni appaiono compatibili con quanto dichiarato dai testi di parte attrice e . Parte_2 CP_3
Divergenti risultano invece le deposizioni di moglie del convenuto, e del teste Tes_3 [...]
citato da parte attrice. In particolare, la prima avrebbe dichiarato di essere sempre passata sul Tes_4
terreno per cui è causa con il tosaerba per effettuare la manutenzione dall'anno 1996, data di acquisto del fondo da parte del convenuto, facendo però riferimento a delle foto che o sono prive di una collocazione spazio-temporale (cfr. doc. 10: fascicolo parte convenuta) o recano una data relativa all'anno 2010 (cfr doc. 11: fascicolo parte convenuta) e non sapendo riferire in merito al momento di costruzione del cancello di accesso;
mentre il secondo avrebbe riferito che il passaggio dalla via pubblica alla stradina per cui è causa che permette di superare il fossato sarebbe stato realizzato nel
2004 e che prima non era possibile passare (cfr. verbale d'udienza del 06.02.24). Va, quindi, osservato che non sussistono dei riscontri documentali rispetto a quanto dichiarato da detti testi e l'assenza di elementi per determinare la prevalente attendibilità dell'uno rispetto all'altro impedisce di ritenere le relative testimonianze rilevanti a fini probatori.
Di conseguenza, pur ammettendo che, alla luce della prova orale svolta, si possa ritenere raggiunta la prova in ordine al passaggio nella striscia di terreno per cui è causa da parte di terzi incaricati dal convenuto a partire dagli anno 2000 (termine più risalente tra quello citato dai testi), a parte l'assenza di risultanze probatorie in merito alla continuità negli anni di un eventuale possesso, tuttavia non appare maturato il requisito temporale per accertare l'intervenuto acquisto per usucapione.
Va osservato, infatti, che parte attrice ha allegato che la domanda di mediazione sarebbe stata depositata in data 03.11.18 (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale parte attrice). Invero, in atti è stato prodotto solo il verbale negativo della mediazione che risulta datato 20.12.18 (cfr. doc. 6: fascicolo parte attrice). Se, dunque, si dovesse ritenere che il dies a quo debba decorrere da tale ultima data per la quale vi è un'evidenza documentale, difetta la prova del requisito temporale poiché l'eventuale possesso avrebbe dovuto essere provato con decorrenza dal dicembre 1998. Sul punto va, infatti,
pagina 15 di 17 rilevato che l'art.1165 c.c., estendendo all'usucapione le norme generali in tema di prescrizione
(artt.2934 ss. c.c.) "in quanto applicabili", ivi comprese quelle relative all'interruzione della stessa,
tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per la usucapione. Tra le cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell'usucapione, certamente si ritrova la mediazione (art. 2944 c.c.). Infatti, come ritenuto dalla Suprema Corte, il sesto comma dell'art.5 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla "domanda giudiziale" di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2943 c.c., co 1 e 2, e art. 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso (cfr. Cas.
Civ., sez. un. n.17781/2013, Cass. Civ. n. 8686.del 2013; Cass. Civ. n. 23017 del 2012).
Conseguentemente, atteso il mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla decorrenza del termine ventennale, assorbita ogni altra questione, la domanda di usucapione non può trovare accoglimento. Al contrario, considerata la ripartizione del relativo onere probatorio individuata dalla giurisprudenza sopra citata (cfr Cass. Civ. n. 21851 del 15/10/2014), va accolta la domanda svolta da parte attrice di accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio nel tratto di fondo per cui è causa .
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta. Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/22, far riferimento allo scaglione “da € 26.000,01 ad e 52.000,00” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed ai valori medi ivi previsti, relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 16 di 17 dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo censito al N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n.
402, di are 31.32, di proprietà del signor , c.f. , ed Controparte_1 C.F._2
a carico dell'immobile censito al N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n. 870,
ente urbano, di are 36.37, con sovrastanti fabbricati censiti al C.F. del medesimo Comune,
Foglio 6, mapp. 870 subb 8-9-10, di proprietà del signor c.f. Parte_1
; C.F._1
2. rigetta le ulteriori domande per le ragioni di cui in motivazione;
;
3. condanna di parte convenuta alla rifusione a parte attrice delle spese di lite sostenute da parte resistente che si liquidano in € 773,28 per spese ed € 7.616,00 per compensi oltre IVA e
CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Padova, 04.04.24
Il Giudice
dott. Luisa Bettio
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Bettio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5035/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERZOTTO Parte_1 C.F._1
LUIGI e dell'avv. VERZOTTO GIORGIO (
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CACCIAVILLANI ALBERTO e dell'avv. BUCCI RAFFAELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni attore:
“- contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio a favore
del fondo censito al N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n. 402, di are 31.32, di
pagina 1 di 17 proprietà del signor , c.f. , ed a carico dell'immobile censito Controparte_1 C.F._2
al N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n. 870, ente urbano, di are 36.37, con
sovrastanti fabbricati censiti al C.F. del medesimo Comune, Foglio 6, mapp. 870 subb 8-9-10, di
proprietà del signor c.f. ; Parte_1 C.F._1
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per interpello del convenuto e per testi sui
capitoli formulati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata, che si riportano:
1) vero che il mapp. 870 e il mapp. 402, raffigurati nella planimetria prodotta dall'attore sub doc. n. 9,
che si rammostra al teste, appartenevano fino al 1987 al sig. Controparte_2
2) vero che nel 1987 il fondo è stato diviso tra i figli del sig. originando il mapp. Controparte_2
870 assegnato a e il mapp. 402 assegnato a;
Parte_1 Parte_2
3) vero che il mapp. 870 e il mapp. 402 sono stati coltivati dal sig. e da suo Parte_3
figlio fino all'anno 1996; Pt_4
4) vero che, fino al 1996, il mapp. 870 e il mapp. 402 erano materialmente indivisi;
5) vero che il sig. e suo figlio accedevano ai terreni di cui al capitolo che Parte_3 Pt_4
precede dal ponte largo circa mt. 8 sito in corrispondenza del mapp. 144;
6) vero che il ponte di accesso ai mappali 402 e 870 di cui al capitolo che precede, costituiva l'unico
accesso ai mappali medesimi;
7) vero che, tra il mapp. 870 di proprietà di e il mapp. 60 di proprietà della ditta Parte_1
RR S.p.a., non esiste alcuna servitù di passaggio a favore del mapp. 402 di proprietà di CP_1
[...]
8) vero che, nel 2001, ha posizionato una recinzione lungo il confine nord del Controparte_1
mapp. 402;
9) vero che, nel 2008, ha posizionato sulla recinzione lungo il confine nord del Controparte_1
mapp. 402 un cancello a due ante e uno pedonale;
pagina 2 di 17 con i testi già indicati nella medesima memoria: sig.ra , via Roma, 142, Salzano Parte_2
(VE); , via Olmo, 118, Campodarsego (PD); Dal , via Panigale, 35, CP_3 CP_4
Campodarsego (PD); , via Olmo, 27, Campodarsego (PD); , via Olmo, 35, Parte_5 Parte_6
Campodarsego (PD);
- spese e compensi del procedimento integralmente rifusi.”
Conclusioni convenuto:
“ Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa
deduzione, domanda, eccezione e conclusione,
Nel merito:
- in via principale: rigettare la domanda attorea, perché formulata in assenza dei necessari
presupposti e per ogni altro motivo esposto in narrativa;
- in via riconvenzionale preliminare: accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, il diritto
di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., a favore del fondo
catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune diCampodarsego (PD), Foglio 6, mappale
402 ed a carico del fondo catastalmente censito e identificato al Comune di Campodarsego (PD),
Foglio 6, mappale n. 870;
- in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa,
l'esistenza del diritto di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 co 2 c.c., a
favore del fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di Campodarsego (PD),
Foglio 6, mappale 402 ed a carico del fondo catastalmente censito e identificato al Comune di
Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale n. 870;
- in via riconvenzionale gradatamente subordinata: accertare e dichiarare, per quanto esposto in
narrativa, il diritto di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., a favore
del fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di Campodarsego (PD), Foglio 6,
pagina 3 di 17 mappale 402 ed a carico del fondo catastalmente censito e identificato al Comune di Campodarsego
(PD), Foglio 6, mappale n. 870.
Per l'effetto, ordinare alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, la
trascrizione della emananda sentenza.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di produrre ulteriori
documenti e di formulare tutte le istruttorie ritenute utili e/o necessarie, anche alle luce delle eventuali
difese avversarie “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
− con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
allegando che lo stesso era proprietario “dell'immobile censito al N.C.T., Comune di
[...]
Campodarsego (PD), foglio 6, mapp. 870 (ex 378), ente urbano di are 36,37, con sovrastanti
fabbricati (doc. n. 1). L'abitazione confina ad ovest con il mapp. 402 appartenente al sig.
, nato a [...] il [...], residente a [...]
222, c.f. (doc. n. 2). Lo stesso immobile confina a nord con il mapp. 60 C.F._2
appartenente a RR S.p.a. (doc. n. 3). Quest'ultima società ha realizzato sul confine una
recinzione con stanti in legno e rete metallica plastificata di colore verde per delimitare il
mapp. 60 dal mapp. 870 del sig. .” (cfr. pag. 1 atto di citazione); Pt_1
− rappresentava, quindi, che una fascia del mapp. 870 larga circa 5 m e lunga 50 m, situata lungo il confine con il mapp. 60, era stata utilizzata dallo stesso negli anni 2004-2006 per il passaggio di camion e bettoniere durante la costruzione della nuova casa precisando che detta fascia era,
allo stato, sede di piante ornamentali, per circa 1/3, e coltivata a orto e frutteto per i restanti 2/3;
− riferiva, quindi, che all'odierno convenuto era stato consentito, nell'anno 2008, di utilizzare occasionalmente l'anzidetto passaggio, per eseguire dei lavori sul mapp. 402, ma che quest'ultimo non godeva di alcun diritto di servitù di passaggio, né pedonale né carraio, su detta pagina 4 di 17 fascia precisando che: “ciò nonostante, ha assunto varie iniziative anche in sede giudiziale per
affermare il diritto di passaggio in parola” (cfr. pag. 2 atto di citazione)
− formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“ - accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo
censito al N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n. 402, di are 31.32, di proprietà
del signor , c.f. , ed a carico dell'immobile censito al Controparte_1 C.F._2
N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n. 870, ente urbano, di are 36.37, con
sovrastanti fabbricati censiti al C.F. del medesimo Comune, Foglio 6, mapp. 870 subb 8-9-10,
di proprietà del signor c.f. ; Parte_1 C.F._1
- spese e compenso del procedimento integralmente rifusi.”.
− Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.22 si costituiva il convenuto contestando il contenuto dell'atto di citazione e rilevando che il passaggio per cui è causa era sempre stato utilizzato dal medesimo e, prima di lui, dai suoi danti causa;
− rappresentava, inoltre, che tra le parti si erano celebrati diversi procedimenti possessori riguardanti il passaggio in questione che si erano sempre conclusi, all'esito della fase di reclamo, con la vittoria del convenuto e conseguente ordine a carico dell'attore di rimuovere i manufatti che impedivano al primo il passaggio;
− contestava, altresì, specificamente l'allegazione di controparte relativa all'asserita costituzione del passaggio per cui è causa soltanto nell'anno 2004 “allorquando una striscia di terreno
scoperto ubicata sul lato nord del mappale 870 sarebbe stata “utilizzata” dal per far Pt_1
accedere taluni mezzi pesanti” evidenziando che lo stesso era presente ed era stato utilizzato in epoca precedente considerato che il medesimo aveva sempre usufruito del passaggio fin dal
1996 (anno in cui aveva acquisito la proprietà del mappale 402) e, prima di lui, la sua dante causa, la sorella che aveva acquisito il mappale 402 per successione a Parte_2
apertasi il 22 febbraio 1984; Persona_1
pagina 5 di 17 − riferiva, inoltre, che in epoca ancora antecedente “il medesimo mappale 402 (al pari del
mappale 870) è riconducibile ad una più vasta (ed unitaria) area rurale che era inizialmente
appartenuta ai signori e (nonno ed omonimo dell'odierno Parte_7 Parte_1
attore), i quali ultimi, che ne furono comproprietari per compravendita del 1923, nel 1936
decisero di sciogliere la comunione di quel più vasto compendio immobiliare (diviso in due
macro lotti che sono stati, via via, frazionati nei successivi decenni;
fino ad arrivare agli
odierni mappali 870 e 402) … e con loro espressa previsione che sarebbero stati comunque
“rispettati non solo gli ingressi sin qui praticati ai fondi suddetti, ma anche quelli che si
rendono necessari in seguito alla presente divisione” [doc. 8].” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) tra i quali vi rientrava, appunto, anche il passaggio in questione;
− eccepiva, pertanto, l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, sia a piedi che a mezzo di veicoli, nel tratto per cui è causa specificando che, in ogni caso, la servitù di cui il mappale
402 andrebbe riconosciuta anche ai sensi dell'art. 1062 c.c. (per c.d. “destinazione del padre di famiglia”);
− contestava, altresì, l'allegazione di parte attrice per la quale l'utilizzo di tale passaggio gli sarebbe stato concesso occasionalmente nel 2008 per eseguire dei lavori ribadendo di aver sempre utilizzato la carrareccia che insiste sul lato nord del mappale 870 senza mai chiedere alcuna autorizzazione all'attore;
− formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“ Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa deduzione, domanda,
eccezione e conclusione,
Nel merito:
- in via principale: rigettare la domanda attorea, perché formulata in assenza dei necessari
presupposti e per ogni altro motivo esposto in narrativa;
- in via riconvenzionale preliminare: accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, il pagina 6 di 17 diritto di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., a favore del
fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di Campodarsego (PD), Foglio
6, mappale 402 ed a carico del fondo catastalmente censito e identificato al Comune di
Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale n. 870;
- in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa,
l'esistenza del diritto di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 co 2
c.c., a favore del fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di
Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale 402 ed a carico del fondo catastalmente censito e
identificato al Comune di Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale n. 870;
- in via riconvenzionale gradatamente subordinata: accertare e dichiarare, per quanto esposto
in narrativa, il diritto di servitù pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1058 c.c., a
favore del fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di Campodarsego
(PD), Foglio 6, mappale 402 ed a carico del fondo catastalmente censito e identificato al
Comune di Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale n. 870.
Per l'effetto, ordinare alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, la
trascrizione della emananda sentenza.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di produrre
ulteriori documenti e di formulare tutte le istruttorie ritenute utili e/o necessarie, anche alle
luce delle eventuali difese avversarie.” .
− La causa veniva istruita mediante escussione testimoniale ed all'udienza 25.09.24 del le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe avanti il G.I. che tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini pet il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche .
* * *
Appare opportuno, preliminarmente, delineare i presupposti e gli oneri probatori inerenti pagina 7 di 17 all'azione promossa da parte attrice. Quest'ultima ha, infatti, esperito un'actio negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.c. volta all'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà di parte convenuta e gravante sul fondo di proprietà di parte attrice lungo una carareccia posta a ridosso del confine tra la proprietà di parte attrice e la proprietà del terzo RR
S.p.a. . In particolare, fin dal proprio atto introduttivo, detta parte ha descritto lo stato dei luoghi riferendo che lo stesso era proprietario dell'immobile censito al N.C.T., Comune di Campodarsego
(PD), foglio 6, mapp. 870 (ex 378), ente urbano di are 36,37, con sovrastanti fabbricati confinante ad ovest con il mapp. 402 appartenente all'odierno convenuto e a nord con il mapp. 60 appartenente a
RR S.p.a. . Ha quindi precisato che “una fascia del mapp. 870 larga circa 5 m e lunga 50 m,
situata lungo il confine con il mapp. 60, è stata utilizzata dal sig. negli anni 2004-2006 per il Pt_1
passaggio di camion e betoniere durante la costruzione della nuova casa;
la medesima fascia è
attualmente sede di piante ornamentali, per circa 1/3, e coltivata a orto e frutteto per i restanti 2/3”
(cfr. pag. 1 e 2: atto di citazione), passaggio da considerarsi, così come descritto, l'oggetto dell'azione proposta.
Va quindi ricordato che l'azione negatoria è un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa. È un'azione di mero accertamento, che il proprietario può intentare quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto. Con riferimento,
poi, all'onere probatorio, lo stesso è più attenuato rispetto all'azione di rivendica perché non si tratta di accertare se l'attore è titolare del diritto di proprietà, ma se tale diritto è libero da pesi o servitù: la titolarità del bene è requisito di legittimazione attiva e non oggetto della controversia. Si richiede perciò
che il proprietario dimostri di aver acquistato in base ad un titolo valido (cfr. Cass. Civ. 472/2017).
Spetterà poi al convenuto dimostrare le proprie ragioni fornendo la prova dell'esistenza a suo favore del diritto che pretende di esercitare: “in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone
come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in
giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di
pagina 8 di 17 rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso
del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del
diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.” (cfr. fra le tante Cass. Civ. n. 21851
del 15/10/2014).
Ora, nel caso in esame, il diritto di proprietà di parte attrice sul bene dalla stessa indicato ove è posto il passaggio oggetto di causa, oltre ad essere provata documentalmente (cfr. doc. 1: fascicolo parte attrice) è circostanza non contestata e, pertanto, da ritenersi assodata ex art. 115, co.1 c.p.c. (cfr. Cass.
Civ. n. 14594 del 21-08-2012) .
Di conseguenza, la domanda svolta da parte attrice va esaminata unitamente alla domanda riconvenzionale svolta in via principale dal convenuto volta all'accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carraia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., a favore del proprio fondo catastalmente censito e identificato al N.C.T. del Comune di Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale
402 ed a carico del fondo di parte attrice catastalmente censito e identificato al Comune di
Campodarsego (PD), Foglio 6, mappale n. 870 poiché i presupposti per l'accoglimento della stessa coincidono con quanto detta parte è onerata di provare in virtù della ripartizione dell'onere probatorio relativo alla domanda svolta da parte attrice come riportato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Passando, quindi, all'esame della domanda riconvenzionale svolta in via principale da parte convenuta, va rammentato che, come statuito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, “La
servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita "ope legis" quando, al momento della
separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con
opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante "de facto" il contenuto della
servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del
fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente
considerate.” (cfr. Cass. Civ. n. 3219 del 12-02-2014). Pertanto, i presupposti per la costituzione di una pagina 9 di 17 servitù per destinazione del padre di famiglia devono intendersi nel senso che, per aversi tale fattispecie acquisitiva, occorre: a) che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
d) l'assenza di disposizioni relative alla servitù . Inoltre, quanto all'onere probatorio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che deduce di aver acquistato la servitù per destinazione può assolvere con qualsiasi mezzo l'onere della prova dei suddetti requisiti (cfr. Cass. Civ. n. 3773 del 20/04/1996,). Inoltre, per l'opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente non è necessaria la permanenza del requisito della visibilità delle opere (cfr. Cass. Civ. n. 4214 del 21/02/2014) . La Suprema Corte ha anche precisato che “la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art.
1062 c.c. postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio predisposte dall'unico proprietario
preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari. Deve escludersi pertanto
l'anzidetta costituzione quando risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio della servitù
siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari” (cfr.
Cass. Civ. n. 14693 del 16-10-2002).
Ciò premesso e passando all'esame della domanda riconvenzionale svolta in via principale da parte convenuta va ricordato che la stessa nella propria comparsa di costituzione ha allegato: “ Vieppiù che,
come ancora si legge nell'anzidetto rogito del 1996 [doc. 7], il mappale 402 era pervenuto alla
precedente proprietaria “per successione a apertasi il 22 febbraio 1984” e, prima Persona_1
ancora, che il medesimo mappale 402 (al pari del mappale 870) è riconducibile ad una più vasta (ed
unitaria) area rurale che era inizialmente appartenuta ai signori e Parte_7 Parte_1
(nonno ed omonimo dell'odierno attore), i quali ultimi, che ne furono comproprietari per
compravendita del 1923, nel 1936 decisero di sciogliere la comunione di quel più vasto compendio
pagina 10 di 17 immobiliare (diviso in due macro lotti che sono stati, via via, frazionati nei successivi decenni;
fino ad
arrivare agli odierni mappali 870 e 402) … e con loro espressa previsione che sarebbero stati
comunque “rispettati non solo gli ingressi sin qui praticati ai fondi suddetti, ma anche quelli che si
rendono necessari in seguito alla presente divisione” [doc. 8].” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta). Ebbene, dall'esame del citato documento 8, consistente nell'atto di divisione originario menzionato, non viene espressamente citata la servitù relativa al passaggio per cui è causa salva la generica espressione: “saranno rispettati non solo gli ingressi sin qui praticati ai fondi suddetti, ma
anche quelli che si rendono necessari in seguito alla presente divisione” (cfr. pag. 4 atto divisione del
24.08.1936: doc. 8 fascicolo parte convenuta) . Occorre, pertanto, verificare se detta parte ha assolto l'onere probatorio in relazione ai requisiti per l'accoglimento della domanda esaminata elencati nella giurisprudenza sopra citata con particolare riferimento alla condizione di subordinazione o di servizio di un fondo rispetto all'altro nel momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (ovvero secondo le sue stesse allegazioni dopo il mese di agosto del 1936) ed all'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento in relazione al passaggio per cui è causa prima della divisione del fondo originario. All'esito dell'istruttoria svolta, tale prova non può ritenersi raggiunta avendo detta parte, al più, allegato che sarebbe esistito un ponticello di collegamento tra via Pioga ed il passaggio di cui si discute dall'anno
1968 come si evincerebbe da una risalente convenzione intervenuta tra E.N.E.L. e , Parte_7
allora proprietario dell'area interessata, relativa alla costituzione di una servitù di acquedotto (cfr.
convenzione 08.11.1968: doc. 22 fascicolo parte convenuta) . Va sul punto osservato che detta scrittura, oltre a non risalire all'epoca della divisione del fondo originario in due lotti ed essere relativa alla costituzione di un'altra e diversa servitù, non appare contenere precise indicazioni relative ad opere visibili contenendo solo un impegno di natura obbligatoria a carico del concedente di garantire il passaggio e l'accesso a detta servitù identificata all'art. 4 della stessa.
La domanda esaminata va, pertanto, rigettata.
pagina 11 di 17 Passando, quindi, all'esame della domanda svolta da parte convenuta in via riconvenzionale subordinata relativa all'accertamento della servitù per cui è causa ai sensi dell'art. 1146 co 2 c.c., va osservato quanto segue. La stessa non appare correttamente formulata poiché la norma citata non sarebbe relativa al titolo di acquisto della servitù contestata, ma permette unicamente al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello del suo dante causa al fine di goderne degli effetti .
Per tale ragione detta domanda deve essere esaminata unitamente all'ulteriore domanda riconvenzionale seppur definita “gradatamente subordinata” volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto della servitù di passaggio per cui è causa ai sensi dell'art. 1158 c.c. per intervenuta usucapione con conseguente verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti eventualmente anche mediante il meccanismo previsto dall'art. 1146, co. 2 c.p.c. per il calcolo della durata del possesso .
Va in proposito ricordato che ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili ed altri diritti reali, come appunto, le servitù, si acquista in virtù del possesso continuato ed ininterrotto per venti anni. La giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità
e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr.
Cassazione Civile n. 25922 del 29/11/2005). Peraltro, ai sensi dell'art. 1146, co. 2 c.c., il successore a titolo particolare, da intendersi per pacifica giurisprudenza anche quello per atto inter vivos (cfr. Cass.
Civ. n. 4525 del 30/07/1984), può unire al proprio possesso quello del suo dante causa.
Ai sensi dell'art. 1061 c.c. è prevista, inoltre, la possibilità di acquisto a titolo originario per usucapione anche di diritti reali minori rispetto alla proprietà, ovvero le servitù purchè apparenti. In relazione al necessario requisito dell'apparenza la Suprema Corte ha in più occasioni precisato che le opere oggetto della domanda devono essere obiettivamente visibili in modo da rendere manifesta l'esistenza della loro funzione e del peso gravante sul fondo servente: “Il requisito dell'apparenza della servitù,
pagina 12 di 17 necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art.
1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al
suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in
modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere
a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada o di
un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in
essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante,
e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.” con la precisazione che la visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù è un carattere che non sempre si presta ad esemplificazioni puramente teoriche, ma che deve essere verificato caso per caso,
nella realtà sociale specifica, nei costumi, negli usi e nelle consuetudini propri d'un determinato luogo in un'epoca precisa. In sostanza, un segno esteriore, invero, può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luogo, di ambiente sociale, di tempo. (cfr. Cass. Civ. n. 2994 del 17-02-
2004). Tuttavia, oltre all'apparenza delle opere ai fini dell'usucapione sono necessari gli ulteriori requisiti temporali, oggettivi e soggettivi di cui all'art. 1158 c.c. quindi un possesso pacifico, continuo ininterrotto per vent'anni da intendersi quale effettivo ed intenzionale esercizio dell'attività
corrispondente alla servitù come se si fosse titolari del relativo diritto . E' necessario quindi, oltre che l'esercizio della stessa, anche l'animus possidendi da considerarsi quale consapevolezza di esercitare il diritto reale vantato come se ne fosse già il titolare.
Ebbene, nel caso in esame parte attrice ha sostenuto che il sedime del preteso passaggio per cui è causa
è separato dalla pubblica via da un fossato che corre lungo la via Pioga e che senza attraversare tale fossato non è possibile per il convenuto accedere alla porzione del fondo dell'attore . Ha, quindi,
precisato che non sussistono evidenze probatorie circa la sussistenza di una passaggio per superare il fossato ante 2004 .
In proposito parte convenuta fa riferimento ad un permesso di costruire in sanatoria n. PE 21/2003,
pagina 13 di 17 risalente al 30.07.2003 (ma relativo ad “opere realizzate nell'anno 1992”), presentato dall'attore stesso dove avrebbe dato conto graficamente della sussistenza di tale passaggio (cfr. doc. 6: fascicolo parte convenuta) . L'attore sul punto ha precisato l'irrilevanza di tale rappresentazione grafica in quanto il documento rappresenterebbe lo stato dei luoghi nel 2003, data del relativo deposito, infatti nell'allegata planimetria è rappresentata anche la casa del che nel 1992 non esisteva poiché Pt_1
costruita successivamente . Del resto, nella planimetria allegata all'atto di acquisto del fondo di cui è
proprietario, che risale al 1996, detto immobile non è presente (cfr. doc. 7: fascicolo parte convenuta).
Va osservato in proposito che la documentazione sopra citata non appare idonea a dimostrare la sussistenza di un passaggio tra detta via pubblica e l'area oggetto delle domanda di accertamento della servitù in assenza di documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi all'epoca considerato,
peraltro, che le due rappresentazioni planimetriche allegate ai documenti sopra citati non appaiono sovrapponibili e non forniscono elementi sufficienti per identificare gli immobili ivi raffigurati.
Quanto, poi, al riferimento al doc. 21 svolto da parte conventa e dalla stessa prodotto, si rileva che dalla lettura di tale missiva non emerge alcuna specificazione dell'epoca di asserita costruzione del ponte di accesso carraio, ma viene specificato con precisi riferimenti temporali che solo nel 2004 l'attore avrebbe allargato detto passaggio di tre metri per permettere il passaggio di mezzi pesanti al fine di costruire l'attuale abitazione del medesimo (cfr. doc. 21: fascicolo parte convenuta) con conseguente inidoneità del documento a provare l'epoca di costruzione di detto passaggio. In ogni caso, oltre alla prova circa la sussistenza dello stesso, grava a carico del convenuto anche la prova dell'esercizio effettivo del possesso, ovvero del passaggio lungo la striscia di terreno per cui è causa per un tempo congruo ai fini dell'usucapione .
Occorre, pertanto, procedere all'analisi dell'esito della prova orale assunta . I testi di parte convenuta e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, seppur con delle Testimone_1 Tes_2
deposizioni non particolarmente precise, hanno comunque dichiarato di essere passati con mezzi pensati lungo la fascia di terreno per cui è causa negli anni 2000 e 2001 per eseguire dei lavori nella pagina 14 di 17 proprietà del convenuto (cfr. verbale d'udienza del 06.02.24) . Dette dichiarazioni appaiono compatibili con quanto dichiarato dai testi di parte attrice e . Parte_2 CP_3
Divergenti risultano invece le deposizioni di moglie del convenuto, e del teste Tes_3 [...]
citato da parte attrice. In particolare, la prima avrebbe dichiarato di essere sempre passata sul Tes_4
terreno per cui è causa con il tosaerba per effettuare la manutenzione dall'anno 1996, data di acquisto del fondo da parte del convenuto, facendo però riferimento a delle foto che o sono prive di una collocazione spazio-temporale (cfr. doc. 10: fascicolo parte convenuta) o recano una data relativa all'anno 2010 (cfr doc. 11: fascicolo parte convenuta) e non sapendo riferire in merito al momento di costruzione del cancello di accesso;
mentre il secondo avrebbe riferito che il passaggio dalla via pubblica alla stradina per cui è causa che permette di superare il fossato sarebbe stato realizzato nel
2004 e che prima non era possibile passare (cfr. verbale d'udienza del 06.02.24). Va, quindi, osservato che non sussistono dei riscontri documentali rispetto a quanto dichiarato da detti testi e l'assenza di elementi per determinare la prevalente attendibilità dell'uno rispetto all'altro impedisce di ritenere le relative testimonianze rilevanti a fini probatori.
Di conseguenza, pur ammettendo che, alla luce della prova orale svolta, si possa ritenere raggiunta la prova in ordine al passaggio nella striscia di terreno per cui è causa da parte di terzi incaricati dal convenuto a partire dagli anno 2000 (termine più risalente tra quello citato dai testi), a parte l'assenza di risultanze probatorie in merito alla continuità negli anni di un eventuale possesso, tuttavia non appare maturato il requisito temporale per accertare l'intervenuto acquisto per usucapione.
Va osservato, infatti, che parte attrice ha allegato che la domanda di mediazione sarebbe stata depositata in data 03.11.18 (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale parte attrice). Invero, in atti è stato prodotto solo il verbale negativo della mediazione che risulta datato 20.12.18 (cfr. doc. 6: fascicolo parte attrice). Se, dunque, si dovesse ritenere che il dies a quo debba decorrere da tale ultima data per la quale vi è un'evidenza documentale, difetta la prova del requisito temporale poiché l'eventuale possesso avrebbe dovuto essere provato con decorrenza dal dicembre 1998. Sul punto va, infatti,
pagina 15 di 17 rilevato che l'art.1165 c.c., estendendo all'usucapione le norme generali in tema di prescrizione
(artt.2934 ss. c.c.) "in quanto applicabili", ivi comprese quelle relative all'interruzione della stessa,
tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per la usucapione. Tra le cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell'usucapione, certamente si ritrova la mediazione (art. 2944 c.c.). Infatti, come ritenuto dalla Suprema Corte, il sesto comma dell'art.5 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla "domanda giudiziale" di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2943 c.c., co 1 e 2, e art. 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso (cfr. Cas.
Civ., sez. un. n.17781/2013, Cass. Civ. n. 8686.del 2013; Cass. Civ. n. 23017 del 2012).
Conseguentemente, atteso il mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla decorrenza del termine ventennale, assorbita ogni altra questione, la domanda di usucapione non può trovare accoglimento. Al contrario, considerata la ripartizione del relativo onere probatorio individuata dalla giurisprudenza sopra citata (cfr Cass. Civ. n. 21851 del 15/10/2014), va accolta la domanda svolta da parte attrice di accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio nel tratto di fondo per cui è causa .
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta. Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/22, far riferimento allo scaglione “da € 26.000,01 ad e 52.000,00” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed ai valori medi ivi previsti, relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 16 di 17 dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo censito al N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n.
402, di are 31.32, di proprietà del signor , c.f. , ed Controparte_1 C.F._2
a carico dell'immobile censito al N.C.T. Comune di Campodarsego, Foglio 6, mapp. n. 870,
ente urbano, di are 36.37, con sovrastanti fabbricati censiti al C.F. del medesimo Comune,
Foglio 6, mapp. 870 subb 8-9-10, di proprietà del signor c.f. Parte_1
; C.F._1
2. rigetta le ulteriori domande per le ragioni di cui in motivazione;
;
3. condanna di parte convenuta alla rifusione a parte attrice delle spese di lite sostenute da parte resistente che si liquidano in € 773,28 per spese ed € 7.616,00 per compensi oltre IVA e
CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Padova, 04.04.24
Il Giudice
dott. Luisa Bettio
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