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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2024, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1123/2024 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosanna Scrimali che la rappresenta e difende per procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carmelinda Sabia che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso datato 11.6.2024, personalmente sottoscritto, i ricorrenti
[...] e chiedevano che il Tribunale Parte_1 Parte_2 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.8.2015 a TA (Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TA (Agrigento) al n. 77, Parte II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che dopo la separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 20.7.2017, esecutivo dal 26.9.2017, non hanno più ripreso la convivenza;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e ivi dichiarato di non volersi riconciliare;
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni articolate dai coniugi, la causa veniva posta in decisione;
considerato che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1/12/1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa delle condizioni di separazione con decreto irrevocabile;
che, nel merito, la domanda va accolta, tenuto conto delle condizioni di cui al ricorso, ex art. 8, comma 13, L. 6/3/1987, n. 74 e che non essendo intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 27.8.2015 a TA (Agrigento) e trascritto
[...] Parte_2 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TA (Agrigento) al n. 77, Parte II, Serie A, Anno 2015;
omologa le condizioni di cui al ricorso datato 11.6.2024, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 3.12.2024
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1123/2024 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosanna Scrimali che la rappresenta e difende per procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carmelinda Sabia che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso datato 11.6.2024, personalmente sottoscritto, i ricorrenti
[...] e chiedevano che il Tribunale Parte_1 Parte_2 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.8.2015 a TA (Agrigento) e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TA (Agrigento) al n. 77, Parte II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che dopo la separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 20.7.2017, esecutivo dal 26.9.2017, non hanno più ripreso la convivenza;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e ivi dichiarato di non volersi riconciliare;
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni articolate dai coniugi, la causa veniva posta in decisione;
considerato che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1/12/1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015, e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa delle condizioni di separazione con decreto irrevocabile;
che, nel merito, la domanda va accolta, tenuto conto delle condizioni di cui al ricorso, ex art. 8, comma 13, L. 6/3/1987, n. 74 e che non essendo intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 27.8.2015 a TA (Agrigento) e trascritto
[...] Parte_2 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TA (Agrigento) al n. 77, Parte II, Serie A, Anno 2015;
omologa le condizioni di cui al ricorso datato 11.6.2024, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 3.12.2024
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori