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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11897 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Greco, con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, via Ferrara n° 8. attore/opponente contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Cipolla Controparte_1 ed Antonio Ferraguto, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Azzaretto a Palermo, via Papireto n. 26. convenuto/opposto e con l'intervento di rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Fioretti, con CP_2 elezione di domicilio a Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n.
9. terza intervenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 23.01.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
, quale fideiussore della Parte_1 Parte_2
[...
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 802/2020, emesso da questo Tribunale il 03.02.2020 su ricorso del
[...]
[...]
[...] [...]
, per l'importo complessivo di euro 24.717, 86, di cui euro CP_1
12.184, 34 a saldo del conto corrente n. 8910240 ed euro 12.533, 52 quale debito residuo del mutuo chirografario stipulato il 16 marzo 2016, eccependo, in via principale, la nullità della fideiussione prestata per violazione delle norme volte ad evitare le intese concorrenziali, in subordine, la decadenza del creditore, ai sensi dell'art 1957 c.c., e, in ulteriore subordine, lamentando l'illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari al rapporto di conto corrente e l'illegittima applicazione del cd piano di ammortamento alla francese al mutuo. Ha chiesto pertanto la revoca del d.i. opposto con vittoria di spese.
L'istituto di credito costituitosi ha contestato l'eccepita nullità, ritenendo che ove fosse stato accertato l'inserimento delle clausole contrarie alle norme imperative, come sanzionate dalla Banca d'Italia, sarebbe spettata al fideiussore eventualmente soltanto la tutela risarcitoria. Si è opposta altresì
a tutte le altre doglianze, insistendo nella pretesa azionata e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa è intervenuta quale cessionaria dei crediti CP_2 originariamente in capo al , la quale ha insistito in tutte Controparte_1 le difese e le domande già proposte dalla cedente.
Così brevemente riassunti i fatti principali, in ordine alla validità delle fideiussioni si osserva: La circostanza dedotta dall'opponente circa la sussistenza di una possibile violazione da parte della Banca delle norme sulla libera concorrenza del mercato, non può valere a dimostrare la dedotta nullità della fideiussione, anche in considerazione della circostanza che il contratto di fideiussione risulta specificatamente sottoscritto, mentre difetta la prova della mancanza di trattative tra le parti.
Ed invero, se pure le clausole in materia di fideiussione di cui agli artt. 2, 6
e 8 dello schema predisposto dall'ABI, in quanto ritenute dalla Banca
d'Italia contrastanti con il disposto di cui all'art. 2 comma 2 della legge n. 287/1990, debbono considerarsi nulle, posto che il c.d. contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla
“a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della legge n.
287/1990, non vi è dubbio tuttavia che perché si possa riconoscere a taluno un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2,
l.287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul contratto “a valle” sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, dovendo peraltro verificarsi, sulla base degli elementi offerti dal deducente, se il predetto, nonostante la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, avrebbe egualmente concluso il contratto, laddove, nella specie,
l'opponente si è limitato ad eccepire la nullità della fideiussione prestata alla luce dei principi enunciati dai giudici di legittimità con le pronunce n.
28910/2017 e n. 21878 del 2019, senza nulla aggiungere ed allegare.
Parimenti non è stato in alcun modo dimostrato che l'opponente sia stato costretto ad accettare il contenuto predeterminato ed immodificabile della fideiussione.
La Suprema Corte di Cassazione ha al riguardo osservato che la nullità assoluta del contratto a valle non è automatica ma può essere invocata soltanto ai sensi dell'art. 1419 cc ossia se il fideiussore dimostra che non avrebbe concluso il contratto in mancanza delle clausole nulle (Cassazione
Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994), circostanza che non ricorre nella specie.
Non può neppure addivenirsi ad una pronuncia di nullità parziale delle singole clausole contenute nel contratto di fideiussione che a detta dell'opponente sarebbero affette da nullità, atteso che pur potendo il
Giudice rilevare d'ufficio la nullità parziale, qualora viene prospettata erroneamente la nullità assoluta (come nella specie), in tal caso occorre comunque che il fideiussore dimostri in concreto la violazione della libera concorrenza, ovvero di non avere avuto altra possibilità di scelta e che lo schema contrattuale gli è stato imposto.
Ebbene, nella specie, anche sotto tale profilo la domanda è rimasta priva di supporto probatorio.
Va peraltro evidenziato che il contratto di fideiussione nella specie è stato sottoscritto nell'anno 2016 e dunque a distanza di ben undici anni dal provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005, con la conseguenza che l'odierno opponente avrebbe dovuto dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino al momento del rilascio della garanzia personale, mentre si è limitato ad allegare che la fideiussione contenesse le clausole corrispondenti al modello ABI e ad invocarne pertanto la nullità.
In linea con altra giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 14-20 luglio
2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486), condivisa anche dal Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisione n.
16511/2022), ritiene, infatti, il decidente che “mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento sanzionatorio possono senz'altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva”, avendo l'onere in tale caso il garante di dimostrare la persistenza dell'intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI.
In altri termini, l'odierno opponente avrebbe dovuto provare che «un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione» (così, testualmente, Trib.
Padova, 3 marzo 2020, n. 453), stante la circostanza per cui «il provvedimento numero 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima» (in tal senso si è espresso
Trib. Milano, 19 gennaio 2022).
Ora, nella specie, l'opponente non ha in alcun modo dimostrato che il contratto di fideiussione stipulato nel 2016 fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale ancora in essere, né può trarsi alcun indizio dal solo fatto che nel contratto siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, tanto più considerando che dette clausole non sono contrarie a norme imperative, ma il profilo di nullità si basa unicamente sulla violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990. Pertanto, in assenza di una indicazione – da parte dell'opponente – sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non può essere accolta.
Di conseguenza perde di rilevanza l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc, atteso che l'art. 6 delle condizioni generali di contratto prevede un'esplicita deroga, in favore del creditore, alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (in ordine alla legittimità di tale rinuncia, cfr. cass. sez. 6-1, ord. n. 21867/13 secondo la quale: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”). Peraltro, l'Istituto di credito ha dimostrato di avere richiesto estragiudizialmente l'importo ingiunto sia al debitore principale sia ai fideiussori (cfr.: doc. 11 – fascicolo monitorio) a seguito della revoca degli affidamenti e comunque nel rispetto del termine ex art. 1957 c.c.
Le domande proposte in merito alla validità della fideiussione vanno, dunque, tutte rigettate.
Passando ora all'analisi delle altre doglianze relative al rapporto di conto corrente, non coglie nel segno la dedotta violazione del divieto di anatocismo in relazione alla capitalizzazione periodica di interessi e competenze varie, atteso che sin dalla prima stipulazione del contratto di conto corrente di corrispondenza è stata prevista ala reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in linea con quanto stabilito dalla delibera CICR del 1 luglio 2000.
Fondata deve invece ritenersi la presunta nullità della clausola indicativa della c.m.s., atteso che dall'esame demandato al ctu è emerso che di fatto è stata applicata una “commissione di massimo scoperto” non sufficientemente determinata, attesa la mancata indicazione della base di calcolo e della periodicità di addebito, quali elementi necessari per poterla determinare.
Il rapporto in esame va altresì epurato dalle altre spese non debitamente contrattualizzate, come accertato dal ctu.
Con riferimento, invece, alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, reputa il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale
(cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”. L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse. Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre, quindi, innanzi tutto verificare le condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, e qualora si accerti il superamento del tasso soglia fin dalla pattuizione, dovrà procedersi ad eliminare tutti gli interessi, cms e gli oneri, anche se lo sforamento sia imputabile alla presenza della cms nella misura pattuita e ciò per tutto lo svolgimento del rapporto e fino a nuova eventuale pattuizione. Soltanto qualora si accerti che non ricorre l'ipotesi di usura originaria nei termini suddetti, allora si procederà a verificare l'eventuale sforamento trimestre per trimestre, avendo riferimento pur sempre ai criteri sopra indicati (art. 644 cp). In questo caso nei periodi in cui si riscontra lo sforamento si procederà ad operare i ricalcoli applicando il tasso soglia.
Osserva, ancora il Tribunale con riferimento alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, che la sentenza delle
Sezioni Unite della Suprema Corte del 20.06.2018 ha affermato, con riferimento ai rapporti svoltisi in epoca antecedente il 1.01.2009 (come nella specie), il seguente principio di diritto: “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della c.m.s. eventualmente applicata”.
Ora, nella specie, applicando i suddetti principi, non è stata riscontrata usura contrattuale, mentre è stato verificato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri, dopo avere epurato il conto della cms non legittimamente pattuita e delle altre spese non previste, sicchè limitatamente a tali periodi il tasso applicato va ricondotto entro il limite del tasso soglia. Il saldo del conto corrente ricalcolato alla data del 16 aprile 2019 è quindi pari ad euro - 1.416,22 a debito del correntista a fronte di un saldo banca negativo alla medesima data di euro - 12.184,34.
Quanto invece al contratto di finanziamento, del tutto infondata deve ritenersi la censura relativa al presunto effetto anatocistico dipendente dalla previsione di un piano di ammortamento c.d. alla francese.
In linea di principio ritiene, infatti, il decidente legittimo il sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della regola dell'interesse semplice, non producendo interessi anatocistici;
infatti, il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi
(calcolata sul capitale residuo), di guisa che, nel progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore, con ciò non determinandosi, di per sé, alcun fenomeno anatocistico, in quanto il mutuatario paga interessi solo sulla porzione di rata scaduta relativa al capitale – e non anche sugli interessi scaduti.
Vale a tal proposito richiamare il principio di recente affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “in tema di mutuo bancario regolato da un piano di ammortamento alla francese non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cassazione Sez. Unite 15324 del 29.05.2024).
L'opposizione va pertanto rigettata con riferimento alle censure relative a tale rapporto. In conclusione, dunque, l'opposizione va accolta soltanto con riferimento alla porzione di credito relativa al rapporto di conto corrente, mentre va rigettata con riferimento al contratto di finanziamento, sicchè il credito complessivo della banca va rideterminato in complessivi euro 13.969,74 (di cui euro 1.416,22 a saldo del conto corrente n. 8910240 ed euro 12.533,52 quale debito residuo del mutuo chirografario stipulato il 16 marzo 2016), oltre interessi da calcolarsi dalla domanda monitoria al soddisfo.
Infine, le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle contestazioni mosse dall'opponente, ritiene il decidente che sussistono le condizioni per compensarle tra le parti nella misura del
50% dell'intero che si liquida in complessivi euro 685,50 (di cui euro
145,50 per spese vive), oltre accessori (iva, cpa e spese generali), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio, mentre la restante parte va posta a carico degli opponenti in solido maggiormente soccombenti.
Le spese della ctu vanno invece definitivamente posti a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il d.i. n. 802/2020 emesso da questo Tribunale il 03.02.2020.
Condanna l'opponente al pagamento in favore della banca della somma di euro 13.969,74 (per le causali di cui in parte motiva), oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo.
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% dell'intero che liquida in complessivi euro 685,50 oltre accessori (iva, cpa e spese generali), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio. Pone la restante parte (pari al 50% dell'intero liquidato), a carico dell'opponente, maggiormente soccombente.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della ctu
(già liquidate con decreto del 12.05.2023).
Così deciso a Palermo, in data 17/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11897 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Greco, con Parte_1 elezione di domicilio a Palermo, via Ferrara n° 8. attore/opponente contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Cipolla Controparte_1 ed Antonio Ferraguto, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Azzaretto a Palermo, via Papireto n. 26. convenuto/opposto e con l'intervento di rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Fioretti, con CP_2 elezione di domicilio a Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n.
9. terza intervenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 23.01.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
, quale fideiussore della Parte_1 Parte_2
[...
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 802/2020, emesso da questo Tribunale il 03.02.2020 su ricorso del
[...]
[...]
[...] [...]
, per l'importo complessivo di euro 24.717, 86, di cui euro CP_1
12.184, 34 a saldo del conto corrente n. 8910240 ed euro 12.533, 52 quale debito residuo del mutuo chirografario stipulato il 16 marzo 2016, eccependo, in via principale, la nullità della fideiussione prestata per violazione delle norme volte ad evitare le intese concorrenziali, in subordine, la decadenza del creditore, ai sensi dell'art 1957 c.c., e, in ulteriore subordine, lamentando l'illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari al rapporto di conto corrente e l'illegittima applicazione del cd piano di ammortamento alla francese al mutuo. Ha chiesto pertanto la revoca del d.i. opposto con vittoria di spese.
L'istituto di credito costituitosi ha contestato l'eccepita nullità, ritenendo che ove fosse stato accertato l'inserimento delle clausole contrarie alle norme imperative, come sanzionate dalla Banca d'Italia, sarebbe spettata al fideiussore eventualmente soltanto la tutela risarcitoria. Si è opposta altresì
a tutte le altre doglianze, insistendo nella pretesa azionata e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa è intervenuta quale cessionaria dei crediti CP_2 originariamente in capo al , la quale ha insistito in tutte Controparte_1 le difese e le domande già proposte dalla cedente.
Così brevemente riassunti i fatti principali, in ordine alla validità delle fideiussioni si osserva: La circostanza dedotta dall'opponente circa la sussistenza di una possibile violazione da parte della Banca delle norme sulla libera concorrenza del mercato, non può valere a dimostrare la dedotta nullità della fideiussione, anche in considerazione della circostanza che il contratto di fideiussione risulta specificatamente sottoscritto, mentre difetta la prova della mancanza di trattative tra le parti.
Ed invero, se pure le clausole in materia di fideiussione di cui agli artt. 2, 6
e 8 dello schema predisposto dall'ABI, in quanto ritenute dalla Banca
d'Italia contrastanti con il disposto di cui all'art. 2 comma 2 della legge n. 287/1990, debbono considerarsi nulle, posto che il c.d. contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla
“a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della legge n.
287/1990, non vi è dubbio tuttavia che perché si possa riconoscere a taluno un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2,
l.287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul contratto “a valle” sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, dovendo peraltro verificarsi, sulla base degli elementi offerti dal deducente, se il predetto, nonostante la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, avrebbe egualmente concluso il contratto, laddove, nella specie,
l'opponente si è limitato ad eccepire la nullità della fideiussione prestata alla luce dei principi enunciati dai giudici di legittimità con le pronunce n.
28910/2017 e n. 21878 del 2019, senza nulla aggiungere ed allegare.
Parimenti non è stato in alcun modo dimostrato che l'opponente sia stato costretto ad accettare il contenuto predeterminato ed immodificabile della fideiussione.
La Suprema Corte di Cassazione ha al riguardo osservato che la nullità assoluta del contratto a valle non è automatica ma può essere invocata soltanto ai sensi dell'art. 1419 cc ossia se il fideiussore dimostra che non avrebbe concluso il contratto in mancanza delle clausole nulle (Cassazione
Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994), circostanza che non ricorre nella specie.
Non può neppure addivenirsi ad una pronuncia di nullità parziale delle singole clausole contenute nel contratto di fideiussione che a detta dell'opponente sarebbero affette da nullità, atteso che pur potendo il
Giudice rilevare d'ufficio la nullità parziale, qualora viene prospettata erroneamente la nullità assoluta (come nella specie), in tal caso occorre comunque che il fideiussore dimostri in concreto la violazione della libera concorrenza, ovvero di non avere avuto altra possibilità di scelta e che lo schema contrattuale gli è stato imposto.
Ebbene, nella specie, anche sotto tale profilo la domanda è rimasta priva di supporto probatorio.
Va peraltro evidenziato che il contratto di fideiussione nella specie è stato sottoscritto nell'anno 2016 e dunque a distanza di ben undici anni dal provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005, con la conseguenza che l'odierno opponente avrebbe dovuto dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino al momento del rilascio della garanzia personale, mentre si è limitato ad allegare che la fideiussione contenesse le clausole corrispondenti al modello ABI e ad invocarne pertanto la nullità.
In linea con altra giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 14-20 luglio
2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486), condivisa anche dal Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisione n.
16511/2022), ritiene, infatti, il decidente che “mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento sanzionatorio possono senz'altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva”, avendo l'onere in tale caso il garante di dimostrare la persistenza dell'intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI.
In altri termini, l'odierno opponente avrebbe dovuto provare che «un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione» (così, testualmente, Trib.
Padova, 3 marzo 2020, n. 453), stante la circostanza per cui «il provvedimento numero 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima» (in tal senso si è espresso
Trib. Milano, 19 gennaio 2022).
Ora, nella specie, l'opponente non ha in alcun modo dimostrato che il contratto di fideiussione stipulato nel 2016 fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale ancora in essere, né può trarsi alcun indizio dal solo fatto che nel contratto siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, tanto più considerando che dette clausole non sono contrarie a norme imperative, ma il profilo di nullità si basa unicamente sulla violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990. Pertanto, in assenza di una indicazione – da parte dell'opponente – sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non può essere accolta.
Di conseguenza perde di rilevanza l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc, atteso che l'art. 6 delle condizioni generali di contratto prevede un'esplicita deroga, in favore del creditore, alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (in ordine alla legittimità di tale rinuncia, cfr. cass. sez. 6-1, ord. n. 21867/13 secondo la quale: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”). Peraltro, l'Istituto di credito ha dimostrato di avere richiesto estragiudizialmente l'importo ingiunto sia al debitore principale sia ai fideiussori (cfr.: doc. 11 – fascicolo monitorio) a seguito della revoca degli affidamenti e comunque nel rispetto del termine ex art. 1957 c.c.
Le domande proposte in merito alla validità della fideiussione vanno, dunque, tutte rigettate.
Passando ora all'analisi delle altre doglianze relative al rapporto di conto corrente, non coglie nel segno la dedotta violazione del divieto di anatocismo in relazione alla capitalizzazione periodica di interessi e competenze varie, atteso che sin dalla prima stipulazione del contratto di conto corrente di corrispondenza è stata prevista ala reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in linea con quanto stabilito dalla delibera CICR del 1 luglio 2000.
Fondata deve invece ritenersi la presunta nullità della clausola indicativa della c.m.s., atteso che dall'esame demandato al ctu è emerso che di fatto è stata applicata una “commissione di massimo scoperto” non sufficientemente determinata, attesa la mancata indicazione della base di calcolo e della periodicità di addebito, quali elementi necessari per poterla determinare.
Il rapporto in esame va altresì epurato dalle altre spese non debitamente contrattualizzate, come accertato dal ctu.
Con riferimento, invece, alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, reputa il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale
(cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”. L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse. Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre, quindi, innanzi tutto verificare le condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, e qualora si accerti il superamento del tasso soglia fin dalla pattuizione, dovrà procedersi ad eliminare tutti gli interessi, cms e gli oneri, anche se lo sforamento sia imputabile alla presenza della cms nella misura pattuita e ciò per tutto lo svolgimento del rapporto e fino a nuova eventuale pattuizione. Soltanto qualora si accerti che non ricorre l'ipotesi di usura originaria nei termini suddetti, allora si procederà a verificare l'eventuale sforamento trimestre per trimestre, avendo riferimento pur sempre ai criteri sopra indicati (art. 644 cp). In questo caso nei periodi in cui si riscontra lo sforamento si procederà ad operare i ricalcoli applicando il tasso soglia.
Osserva, ancora il Tribunale con riferimento alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, che la sentenza delle
Sezioni Unite della Suprema Corte del 20.06.2018 ha affermato, con riferimento ai rapporti svoltisi in epoca antecedente il 1.01.2009 (come nella specie), il seguente principio di diritto: “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della c.m.s. eventualmente applicata”.
Ora, nella specie, applicando i suddetti principi, non è stata riscontrata usura contrattuale, mentre è stato verificato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri, dopo avere epurato il conto della cms non legittimamente pattuita e delle altre spese non previste, sicchè limitatamente a tali periodi il tasso applicato va ricondotto entro il limite del tasso soglia. Il saldo del conto corrente ricalcolato alla data del 16 aprile 2019 è quindi pari ad euro - 1.416,22 a debito del correntista a fronte di un saldo banca negativo alla medesima data di euro - 12.184,34.
Quanto invece al contratto di finanziamento, del tutto infondata deve ritenersi la censura relativa al presunto effetto anatocistico dipendente dalla previsione di un piano di ammortamento c.d. alla francese.
In linea di principio ritiene, infatti, il decidente legittimo il sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della regola dell'interesse semplice, non producendo interessi anatocistici;
infatti, il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi
(calcolata sul capitale residuo), di guisa che, nel progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore, con ciò non determinandosi, di per sé, alcun fenomeno anatocistico, in quanto il mutuatario paga interessi solo sulla porzione di rata scaduta relativa al capitale – e non anche sugli interessi scaduti.
Vale a tal proposito richiamare il principio di recente affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “in tema di mutuo bancario regolato da un piano di ammortamento alla francese non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cassazione Sez. Unite 15324 del 29.05.2024).
L'opposizione va pertanto rigettata con riferimento alle censure relative a tale rapporto. In conclusione, dunque, l'opposizione va accolta soltanto con riferimento alla porzione di credito relativa al rapporto di conto corrente, mentre va rigettata con riferimento al contratto di finanziamento, sicchè il credito complessivo della banca va rideterminato in complessivi euro 13.969,74 (di cui euro 1.416,22 a saldo del conto corrente n. 8910240 ed euro 12.533,52 quale debito residuo del mutuo chirografario stipulato il 16 marzo 2016), oltre interessi da calcolarsi dalla domanda monitoria al soddisfo.
Infine, le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle contestazioni mosse dall'opponente, ritiene il decidente che sussistono le condizioni per compensarle tra le parti nella misura del
50% dell'intero che si liquida in complessivi euro 685,50 (di cui euro
145,50 per spese vive), oltre accessori (iva, cpa e spese generali), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio, mentre la restante parte va posta a carico degli opponenti in solido maggiormente soccombenti.
Le spese della ctu vanno invece definitivamente posti a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il d.i. n. 802/2020 emesso da questo Tribunale il 03.02.2020.
Condanna l'opponente al pagamento in favore della banca della somma di euro 13.969,74 (per le causali di cui in parte motiva), oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo.
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% dell'intero che liquida in complessivi euro 685,50 oltre accessori (iva, cpa e spese generali), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio. Pone la restante parte (pari al 50% dell'intero liquidato), a carico dell'opponente, maggiormente soccombente.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della ctu
(già liquidate con decreto del 12.05.2023).
Così deciso a Palermo, in data 17/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza