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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 25509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 25509/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FILOMIA FABIOLA CINZIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
e
, con il patrocinio dell'avv. CAPUTO NICOLA che la rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 16.07.2025.
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in CASTROVILLARI il 16.01.1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
CASTROVILLARI (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17.12.1993 e il 14.08.1998. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.06.2010.
Con ricorso depositato il 28.10.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico fra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTROVILLARI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 25509/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FILOMIA FABIOLA CINZIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
e
, con il patrocinio dell'avv. CAPUTO NICOLA che la rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 16.07.2025.
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in CASTROVILLARI il 16.01.1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
CASTROVILLARI (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17.12.1993 e il 14.08.1998. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.06.2010.
Con ricorso depositato il 28.10.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico fra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTROVILLARI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.