Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1504/2021 R.G. Trib.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 05/06/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cf: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ), (cf:
[...] C.F._2 Parte_3
), (cf: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(cf: ), (cf: Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (cf: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(cf: ), (cf: Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (cf: ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
(cf: ), Parte_11 C.F._11 [...]
(cf: ), (cf: Parte_12 C.F._12 Parte_13
), (cf: ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
(cf: Parte_15 C.F._15 Parte_16
(cf: ), (cf:
[...] C.F._16 Parte_17
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lino Antonino Di Verde C.F._17 (CF ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._18
Email_1
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC P.IVA_2 istituzionale Email_2
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/12/2021, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto:
- che, nell'anno 2019, è stato sottoscritto il CCRL del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti per il triennio giuridico 2016-2018 in forza dell'art. 1 LR 10/2000:
1
➢ al comma 10 è stato disposto che
➢ al comma 8 è stato disposto che <per la regione siciliana contrattazione integrativa regionale definisce i criteri e modalit per l dell con previsione della quantificazione delle necessarie risorse finanziarie disciplina pesatura differenziazione dei punteggi degli elementi di valutazione previste dal comma>>;
➢ al comma 3 sono fissati i seguenti criteri selettivi: <1) Esperienza professionale maturata;
2) Titolo di studio e professionale;
3) Percorso formativo propedeutico all'esame finale;
4) Risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio precedente al presente accordo>>.
- che, in data 27/12/2019, è stato sottoscritto l'accordo integrativo regionale articolato in quattro articoli:
• art. 1 riguardante i
• art. 2 dedicato ai requisiti di partecipazione ove è stato previsto:
<<possono partecipare per l della posizione economica superiore tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che al gennaio abbiano maturato un di servizio pari trentasei mesi anche se in comando o distacco presso altra pubblica amministrazione>>;
• art. 3 concernenti i criteri di selezione;
• art. 4 in cui sono state racchiuse le disposizioni finali [doc. 2];
- che l'Amministrazione regionale, a distanza di due anni dalla introduzione della disciplina integrativa, non aveva ancora attivato il
- che, nel frattempo, è sopraggiunto il loro pensionamento [per tutti avvenuto entro il 31/12/2020];
- che l'attivazione del
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <accertata la responsabilit dell e controparte_2 tardiva attivazione delle procedure formative selettive come previste dall del ccrl mesi quindi affermare: il diritto dei ricorrenti all in quanto ancora servizio nel periodo di decorrenza della peo ed possesso requisiti previsti ai sensi comma liquidare le differenze economiche maturate dal riconoscimento con conseguente refusione nei rispettivi provvedimenti quiescenza>2) In subordine, risarcire gli stessi, del danno a seguito della perdita di
“chance”, quantificabile complessivamente in € 6.235,40 per i “C” ed € 6.836,14 per i “D” a seguito dell''esistenza dell''aspettativa giuridica oramai perduta, pur avendo Part certe o altissime probabilità di conseguire la in quanto potenzialmente avente,
2 negli anni 2019/2020 tutti i requisiti per accedere alla procedura per il riconoscimento della progressione economica ove l'ulteriore presupposto (percorso formativo obbligatorio) risulta tardivamente attivato dall'Amministrazione quindi in danno dei dipendenti nel frattempo andati in quiescenza;
3) In via ulteriormente subordinata qualora in danno non può essere provato nel suo preciso ammontare si chiede all'IMM.mo Tribunale di liquidare il danno secondo il suo prudente apprezzamento quindi in via “equitativa”.
4) Condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari del presente giudizio, da liquidarsi ex art 93 c.p.c. a favore del presente procuratore antistatario il quale dichiara di averle personalmente anticipate>>.
L si è costituita in giudizio in data 24/11/2022 e ha Controparte_2 censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che il percorso formativo era riservato al personale che alla data del 1° gennaio 2019 aveva maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi, anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione e non cancellato dal ruolo alla data di approvazione della graduatoria finale;
- che la lamentata inoperatività dell'Amministrazione <non ha pregiudicato la posizione dei ricorrenti in quanto gli stessi risultano essere stati cancellati dai ruoli tra i primi dell e il pertanto quand avessero partecipato al percorso formativo sarebbero ogni caso esclusi all della pubblicazione graduatoria finale ormai fuori dall servizio attivo>> [pag. 4 memoria erariale];
- che
Con le note cartolari depositate in data 02/10/2024, la difesa attorea ha dichiarato di rinunciare alla domanda spiegata in via principale volta all'accertamento del diritto alla progressione economica e alle conseguenti differenze retributive. Il giudizio è stato rinviato per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del
05/06/2025. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., il difensore dei ricorrenti ha ribadito la rinuncia alla pretesa azionata in via principale, insistendo per il resto nelle deduzioni svolte in ricorso e per l'accoglimento delle domande subordinate.
2. Prima di tutto, il perimetro cognitorio del presente giudizio va perimetrato alla sola pretesa risarcitoria. Part Il capo di domanda concernente l'accertamento del diritto alla [fatto valere in via principale] è stata oggetto di rinuncia da parte del difensore dei ricorrenti.
La rinuncia risulta formulata in modo rituale.
La Suprema Corte ha chiarito che <la giurisprudenza concorde nel ritenere che i requisiti per la partecipazione ad un concorso interno fra quali si annovera anche quello dell all in costanza di rapporto servizio devono sussistere sia alla data inizio della procedura concorsuale conclusione stessa>> (Cass.
21848/2013; nello stesso senso, Cass. 4837/2019 secondo cui << La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto,
3 costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate>>). L'avvenuta rinuncia inibisce ogni valutazione in merito. Alla luce di ciò, il contradditorio non necessita di alcuna integrazione. Con la scelta abdicata sopra evidenziata, la difesa dei ricorrenti ha fatto venir la situazione di potenziale conflitto tra l'accoglimento delle loro pretese e la posizione dei vincitori della PEO censurata nel ricorso. Quindi tali ultimi soggetti non possono ritenersi litisconsorti necessari.
3. L'oggetto del presente giudizio ruota attorno all'accertamento del diritto dei ricorrenti, ex dipendenti regionali, tutti collocati in quiescenza già alla data del
31/12/2020, di ottenere il ristoro del danno, qualificato come perdita di chance, cagionato dal contegno inerte ed omissivo imputabile all'Amministrazione avversaria nell'attuazione delle procedure relative alla PEO ex art. 22 del CCRL Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti, triennio giuridico 2016-2018.
I ricorrenti, pur essendo in possesso, dal 2019-2020, dei requisiti della
“Esperienza professionale maturata”, del “Titolo di studio e professionale” e delle
“Risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio precedente al presente accordo”, hanno lamentato la tardiva attivazione da parte datoriale dell'ulteriore requisito della partecipazione al “Percorso formativo propedeutico all'esame finale”, avviato soltanto nel giugno 2021, successivamente al loro pensionamento.
Gli stessi hanno addebitato all'Amministrazione regionale la responsabilità in ordine al mancato soddisfacimento del suddetto requisito, trovandosi, a causa del suddetto ritardo, non più nelle condizioni di poterlo soddisfare, in quanto già cancellati dai ruoli al 31/12/2020, con conseguente impossibilità di conseguire quel miglioramento economico che, con certezza o altissima probabilità, avrebbero ottenuto se l'Amministrazione avesse agito correttamente. Di contro, la difesa erariale ha evidenziato la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, sostenendo che i ricorrenti non avrebbero potuto, in ogni caso, vedersi riconosciuta la progressione economica in oggetto, in quanto sia alla data di presentazione della domanda per accedere alla selezione, sia a quella successiva della conclusione del procedimento con pubblicazione della graduatoria, essi erano già stati Part posti in quiescenza, con ciò valorizzando la finalità incentivante sottesa alla .
4. Il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti, triennio giuridico 2016-2018, sottoscritto in data 09/05/2019 ha disciplinato, all'art. 22, la “Progressione economica all'interno della categoria”, disponendo: <
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono attribuite sulla base di graduatorie di merito per ciascuna posizione economica nell'ambito delle rispettive categorie di inquadramento, e sulla base dei criteri di
4 seguito descritti e con la sommatoria complessiva dei punteggi conseguiti: a) esperienza professionale maturata, commisurata alla valutazione del servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza con differente pesatura tra il servizio di ruolo e non di ruolo, nonché il servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni a seguito di trasferimenti delle relative funzioni. I periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono conteggiati;
b) titoli di studio, culturali e professionali, con diversa pesatura in relazione ai diversi gradi e livelli di istruzione o specializzazione;
c) partecipazione obbligatoria al percorso formativo predisposto dall'Amministrazione in relazione alle attività istituzionali svolte, con esame finale …; d) risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente all'anno in cui viene sottoscritto il contratto integrativo regionale che prevede l'attivazione dell'istituto, sulla base delle procedure pro-tempore in essere per ciascun anno di riferimento.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono completamente a carico del Fondo di cui all'art. 90. (…).
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a trentasei mesi.
7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale sono perfezionate le relative procedure attuative.
8. Per la Regione siciliana, la contrattazione integrativa regionale definisce criteri e modalità per l'attivazione dell'istituto, con la previsione della quantificazione dell'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie, e disciplina la pesatura e la differenziazione dei punteggi dei criteri e degli elementi di valutazione previsti dal comma 3. (…) 10. In sede di prima applicazione, le parti concordano che, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il presente CCRL, sono attribuite in modo selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data. 11. Il numero delle progressioni messe a selezione per ciascuna categoria, in sede di prima applicazione di cui al comma 9, calcolato sulla base della composizione del personale avente titolo a partecipare alle procedure selettive, è indicato nell'accordo di contrattazione integrativa regionale di cui al medesimo comma…>>. Con il successivo <accordo ai sensi dell comma del ccrl>>, sottoscritto il 27/12/2019, le parti sindacali hanno concordato <div>>. A tal fine, l'art. 2 (“Requisiti di partecipazione”) del citato Accordo esecutivo ha previsto che <possono partecipare per l della posizione economica superiore tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che al gennaio abbiano maturato un di servizio pari trentasei mesi anche se in comando o distacco presso altra pubblica amministrazione>>. Il successivo art. 3 (“Criteri selettivi”) ha disposto che <in sede di prima applicazione le parti concordano che con decorrenza gennaio dell in cui viene sottoscritto il presente ccrl sono attribuite modo selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del per cento dei dipendenti tempo indeterminato servizio tale data>5 dei criteri di seguito descritti:
1. esperienza professionale maturata;
2. titoli di studio, culturali e professionali;
3. percorso formativo obbligatorio propedeutico all'esame finale;
4. risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio precedente al presente accordo”, precisando, inoltre, che “Con riferimento al terzo criterio, le parti concordano che l'attività formativa propedeutica all'esame finale si concretizza nella predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale di una pubblicazione, articolata in quattro sezioni corrispondenti a ciascuna categoria professionale, contenente gli argomenti delle materie oggetto di formazione e di una serie di batterie di quesiti a risposta multipla dalle quali saranno estratte le domande dell'esame finale>>. Nonostante le citate disposizioni contrattuali fossero chiare nell'ancorare, sulla base di criteri selettivi, l'accesso alle procedure per la PEO in oggetto alla sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2019, l'Amministrazione con nota n. 25891 del 12/3/2021 ha affermato che
Con le successive note prot n. 61767, n. 61787, e n. 61764 del 17/06/2021 la stessa ha ritenuto di non poter ammettere i ricorrenti alla PEO, chiarendo che 31.12.2020 si comunica che la superiore richiesta non può trovare accoglimento>>
[cfr. doc. 7 ricorso].
Conseguentemente, gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dal percorso formativo obbligatorio ai fini dell'ottenimento della PEO, in quanto posti in quiescenza già alla data dal 31/12/2020.
Successivamente, con D.D.G n. 1852 del 8 giugno 2021 sono state fissate le date delle prove finali e con DDG n. 2713 del 12.7.2021 è stato pubblicato il Bando di attribuzione della PEO 2019.
Ebbene, secondo la prospettazione attorea non vi sono giustificazioni per il ritardo con cui l'amministrazione regionale ha predisposto il percorso formativo propedeutico alla formazione delle graduatorie per le PEO.
4.1. Tali rilievi colgono nel segno.
Gli odierni ricorrenti erano tutti in possesso dei requisiti previsti (ex art. 22 CCRL;
art. 2 accordo attuativo del 27.12.2019) per l'attribuzione della PEO 2019. Essendo dipendenti a tempo indeterminato con almeno trentasei mesi di anzianità di servizio alla data del primo gennaio 2019, avrebbero potuto aspirare al riconoscimento della PEO 2019, se l'amministrazione non fosse rimasta inerte fino al giugno 2021 (ovvero se, in altri termini, l'amministrazione regionale avesse avviato il percorso formativo obbligatorio prima del loro pensionamento, avvenuto il
31.12.2020).
6 Occorre puntualizzare che l'amministrazione non era libera di rinviare sine die l'attivazione della PEO 2019; non si può, infatti, riconoscere all'amministrazione il potere di stabilire arbitrariamente quando attivare la procedura di attribuzione della
PEO, poiché in tal modo si finirebbe per ammettere la possibilità che vengano arbitrariamente esclusi alcuni possibili concorrenti.
Come sottolineato da altri Tribunali di merito in fattispecie sovrapponibili a quella odierna [cfr. tra gli altri, Trib. Palermo n. 521/2024; Trib. Palermo n. 4455/2024; Trib. Messina n. 589/2025; Trib. Siracusa n. 244/2025; Trib. Sciacca n.
475/2024; Trib. Catania n. 2388/2024; Trib. Agrigento n. 424/2024] qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc,
[Trib. Palermo n. 521/2024].
5. Alla stregua delle suddette coordinate esegetiche, va ritenuta illegittima l'esclusione dei ricorrenti, da parte dell'Amministrazione regionale, dall'accesso alla PEO in ragione del mancato possesso del requisito della partecipazione al corso di formazione al momento dell'indizione della procedura e dell'approvazione della graduatoria, tenuto conto:
- da un lato, che i ricorrenti, alla data indicata dalla contrattazione collettiva del
01/01/2019, erano in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione;
- dall'altro lato, che il tempo impiegato da quest'ultima per l'attivazione del percorso di formazione (giugno 2021) è stato certamente irragionevole rispetto alla data di sottoscrizione del CCRL (9/5/2019) e dell'accordo esecutivo (27/12/2019); al riguardo va considerato che: a) la decorrenza della prima applicazione della PEO di cui al CCRL citato è fissata al primo gennaio 2019 (art. 22, c. 10 CCRL); b) l'art. 90 del CCRL prevede una definizione annuale (entro il 31 marzo) delle risorse destinate alla copertura finanziaria delle PEO;
c) più in generale, il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. impone alle amministrazioni di agire in maniera efficiente ed efficace. Del resto, l'amministrazione non ha nemmeno disconosciuto il ritardo nell'attivazione della PEO, ma lo ha imputato alle difficoltà organizzative causate dall'emergenza “covid 19”. Come è stato rilevato dalla pronuncia Trib. Palermo n. 521/2024 <il percorso formativo riservato al personale che ai sensi dell del predetto accordo pu partecipare alle procedure per l della posizione economica superiore e cio a tutti i dipendenti tempo indeterminato non cancellati dal ruolo alla data presente nota gennaio abbiano maturato un anzianit di servizio pari>7 necessario per l'“adeguamento dell'organizzazione del lavoro in modalità di lavoro agile”, che, sempre in ossequio ai principi costituzionali poc'anzi citati, avrebbe dovuto avvenire tempestivamente>>. Tra l'altro, con la nota n. 25891/2021 (con cui è stato avviato il percorso formativo ex art. 22, c. 3 lett. c CCRL) l'amministrazione regionale ha rappresentato che <la giurisprudenza concorde nel ritenere che i requisiti per la partecipazione ad un concorso interno fra quali si annovera anche quello dell all in costanza di rapporto servizio devono sussistere sia alla data inizio della procedura concorsuale conclusione stessa>>. L'Amministrazione, quindi, ha finito per adottare soluzioni (la formazione a distanza e la modalità d'esame da remoto) che avrebbero potuto essere ragionevolmente adottate già nel 2020, allorquando la pandemia ha imposto una riorganizzazione del lavoro e delle attività formative.
Ma vi è di più. L'Amministrazione sostiene che il requisito della permanenza in servizio dovrebbe sussistere non solo all'avvio della procedura, ma anche durante lo svolgimento della selezione, fino all'approvazione della graduatoria finale dei vincitori. Ciò escluderebbe l'esistenza di qualsivoglia chance meritevole di tutela, dal momento che i ricorrenti erano prossimi alla pensione già nel periodo di definizione della normativa contrattuale sulla PEO. Quindi, anche in caso di tempestiva attivazione (da parte dell'amministrazione regionale) del percorso formativo, i ricorrenti sarebbero stati comunque estromessi dalla graduatoria finale poiché sarebbero stati posti in quiescenza prima della conclusione del procedimento.
Tali assunti si scontrano non solo con il dato letterale della disposizione contrattuale, ma anche con la finalità dell'istituto della progressione economica orizzontale. Quanto al dato letterale, al c. 10 dell'art. 22 CCRL è stato stabilito che <in sede di prima applicazione le parti concordano che con decorrenza gennaio dell in cui viene sottoscritto il presente ccrl sono attribuite modo selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del per cento dei dipendenti tempo indeterminato servizio tale data>[al 1.1.2019]”. Di analogo tenore è l'art. 2 dell'accordo attuativo del 27.12.2019, a norma del quale “possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che, al 1 0 gennaio 2019, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi>>.
Quanto alla funzione dell'istituto, la ratio sottesa alle progressioni economiche orizzontali non è limitata al solo obiettivo di incentivazione dell'impegno e della produttività, alla stregua di uno strumento finalizzato unicamente al riconoscimento di professionalità pro futuro e, perciò, tale da presupporre la presenza in servizio del dipendente all'atto dell'approvazione della graduatoria. Sulle finalità sottese all'istituto delle progressioni economiche orizzontali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come <in sede di prima applicazione le parti concordano che con decorrenza gennaio dell in cui viene sottoscritto il presente ccrl sono attribuite modo selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del per cento dei dipendenti tempo indeterminato servizio tale data>>; in tale prospettiva
In precedenza, la stessa giurisprudenza di legittimità aveva puntualizzato che
[Cass. n.26934/2022]. Dalle superiori considerazioni discende che, quanto ai presupposti per l'accesso Part alla 2019, deve ritenersi sufficiente il requisito della permanenza in servizio alla data di avvio della procedura selettiva. Conclusivamente, deve considerarsi: a) illecita la condotta dell'amministrazione regionale, che ha tardato irragionevolmente ed ingiustificatamente nell'avviare la procedura di attribuzione della PEO 2019; b) che qualora la suddetta procedura fosse stata attivata tempestivamente, i ricorrenti avrebbero potuto prendervi parte, aspirando Part concretamente al conseguimento finale della .
Giova, sul punto, rammentare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale:
o In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di
"chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato>> [Cass. ord. n. 24050/2023 (Rv. 668589 - 01)]
o <il percorso formativo riservato al personale che ai sensi dell del predetto accordo pu partecipare alle procedure per l della posizione economica superiore e cio a tutti i dipendenti tempo indeterminato non cancellati dal ruolo alla data presente nota gennaio abbiano maturato un anzianit di servizio pari>(patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale>> [Cass. ord. 21045/2024
(Rv. 671828 - 01)].
Nella fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti che integrano il danno da perdita di chance, ossia la perdita della possibilità del conseguimento di un vantaggio economico, eziologicamente collegata alla condotta illecita del danneggiante.
9 6. Volgendo lo sguardo al versante del quantum debeatur, i ricorrenti appartenenti alla “categoria C” hanno chiesto un risarcimento di € 6.235,40 mentre quelli inclusi nella “categoria D” hanno chiesto un risarcimento di € 6.836,14.
In via ulteriormente subordinata, i ricorrenti hanno chiesto la valutazione del danno in via equitativa.
Sul punto, la Suprema Corte ha ammesso la liquidazione del danno da perdita di chance in via equitativa nei casi in cui non sia possibile calcolare l'esatta probabilità di conseguire il risultato sperato [cfr. Cass. ord. 15748/2023].
Nel caso in esame, appare equo liquidare una somma pari a 1/5 di quanto richiesto dai ricorrenti di ciascuna categoria, considerati i limitati dati forniti sulla probabilità di ciascun ricorrente di ottenere la PEO e le molteplici componenti del danno rivendicato. Pertanto, il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui supra.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicati i valori tariffari minimi delle cause di lavoro comprese nello scaglione tra €
5201 ed € 26.000, tenuto conto del valore della controversia, dell'effettiva attività processuale svolta e della serialità delle questioni affrontate;
le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore dei ricorrenti, antistatario.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
i) dà atto dell'intervenuta rinuncia rispetto al capo di domanda, fatto valere in via principale, teso all'accertamento <del tutto illegittimamente i ricorrenti sono stati esclusi prima dal percorso formativo necessario per accedere alla procedura e poi finanche dalla possibilit di presentare la relativa domanda partecipazione in applicazione un requisito quello dell ai ruoli regionali al momento indizione della permanenza nei medesimi fino data approvazione graduatoria finale primo luogo contrastante con criteri enucleati dallo stesso ccrl cui previsione deve perci considerarsi affetta da nullit del resto contrastanti prevista decorrenza retroattiva progressione gennaio ciascun anno dunque ratio questa>>;
ii) dichiara tenuto e pertanto condanna l'Assessorato convenuto al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato in via equitativa nella somma di € 1.247,00 (oltre accessori dai rispettivi pensionamenti al saldo) in favore di ciascuno dei ricorrenti con qualifica “C” e nella somma di € 1.367,22 (oltre accessori dai rispettivi pensionamenti al saldo) in favore di ciascuno dei ricorrenti con qualifica “D”; iii) condanna altresì l'Assessorato convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, spese liquidate nell'importo complessivo di € 3000, oltre spese generali al 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.to Lino Antonino Di Verde, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 05/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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