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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA RG. 308/2019 - 314/2019
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliera avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 24.04.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20 maggio 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 308/2019 - 314/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati: dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliera;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite, iscritte al numero 308/2019 e 314/2019 Ruolo Generale, aventi ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 379/2019 del Tribunale di Matera pubblicata il
07.05.2019, resa nell'ambito del giudizio R.G. 2088/2018 al quale è stato riunito il giudizio
R.G. 2100/2018, non notificata, in materia di richiesta al per le IM della Parte_1
Pag. 1 a 14 ST di risarcimento dei danni iure proprio dai congiunti della vittima di sinistro stradale
TRA
, e , nella loro qualità di genitori esercenti la Parte_2 CP_1 responsabilità genitoriale sui minori , (c.f. Persona_1 [...]
) e , (c.f. ), rappresentati C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2
e difesi dall'avv. Claudio Di GI con domicilio in DA (MT), alla via Mazzini, n. 11
APPELLANTI
NONCHE'
, (c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_3
Alagia Francesco;
DA (MT) in Corso Umberto I n. 244, APPELLANTI
CONTRO
, (c.f. / p.i. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale impresa P.IVA_1 designata al Fondo di Garanzia IM della ST, con sede legale in Lungadige Cangrande
n. 16 – Verona, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Meoni con domicilio presso lo studio dell'avv. Michele Montone in Salerno alla in Via Irno n. 125 APPELLATA
*** ***
Conclusioni delle parti in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione iscritto al numero di R.G. 2088/2018 Parte_2 conveniva innanzi al Tribunale di Matera la Controparte_2
, quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Basilicata per la
[...] liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., premettendo che il giorno 28.04.2018 alle ore
23.00, sulla SP 3, KM 24+800 nel Comune di DA (MT) si verificava un sinistro che vedeva coinvolti i seguenti veicoli:
a. Autovettura marca CI, modello RA targata CT8363CM (targa Bulgara) di proprietà di condotta da nato a [...] il Controparte_3 CP_4
16.07.1958.
b. Autovettura marca Volkswagen, modello Golf, targata CJ801JX, condotto nella circostanza del sinistro da , assicurata ai fini della RCA con la Parte_4
OM . polizza 103543455 con validità sino al 29.09.2018; CP_5
c. Autovettura marca Volkswagen, modello Golf Plus, targata DC609EL, condotta nella circostanza del sinistro da assicurata ai fini della RCA con la OM Parte_5
polizza n. 40017333002739. Controparte_6
Esponeva l'attrice che viaggiava e percorreva la SP 3, KM 24+800 Parte_2 nel Comune di DA (MT) in direzione di Marcia SS 106 – Matera, in qualità di terza trasportata, al lato passeggero, del predetto veicolo CI RA targato CT8363CM
Pag. 2 a 14 (targa Bulgara) condotto da , il quale veniva coinvolto in un gravissimo CP_4 incidente in cui venivano altresì implicati la Volkswagen Golf targata CJ801JX e la
Volkswagen Golf Plus targata DC609EL.
Il sinistro si svolgeva in due diverse fasi, la prima fase vedeva impattare frontalmente il veicolo CI RA targata CT8363CM condotto da ed il veicolo CP_4
Volkswagen Golf targata CJ801JX condotto da . Parte_4
In seguito al primo impatto la vettura CI RA gravemente danneggiata rimaneva ferma sulla propria corsia di marcia e ulteriormente investita dalla vettura Volkswagen Golf
Plus targata DC609EL, condotta da che sopraggiungeva ad elevata velocità. Parte_5
In conseguenza dei due ripetuti impatti gli occupanti della CI RA in seguito alle gravissime lesioni fisiche subite, perdevano la vita.
Riferiva l'attrice che al momento del sinistro, l'autovettura su cui viaggiavano
[...]
ed era sprovvista di copertura assicurativa, mentre Parte_2 CP_4
l'autovettura Volkswagen Golf targata CJ801JX era assicurata con la CP_7
e la vettura Volkswagen Golf Plus targata DC609EL con la compagnia CP_5 [...]
CP_6
Affermava l'attrice che dalla dinamica del sinistro emergeva pacificamente che la responsabilità nella causazione del sinistro e del conseguente decesso degli occupanti della CI RA era unicamente ascrivibile ai conducenti degli altri veicoli coinvolti nel sinistro.
Invocava l'attrice di aver subito un danno non patrimoniale da perdita parentale a causa del decesso della propria madre , che quantificava in euro Parte_2
432.630,00 oltre alle spese funerarie documentate per euro 7.000,00, invocando il diritto alla provvisionale ex art. 147 del codice delle assicurazioni private.
Invocava altresì la sussistenza del proprio diritto risarcitorio in forza dell'art. 141 del citato Codice delle Assicurazioni private il quale prevede che il terzo trasportato abbia diritto a rivalersi, in caso di lesioni, sull'assicurazione dell'auto che lo trasportava e che la
Cassazione ha chiarito che ciò è possibile anche nella circostanza di un sinistro determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato ovvero non identificato ed a prescindere dall'accertamento di responsabilità del conducente coinvolto nel sinistro, avendo il terzo trasportato (danneggiato) la possibilità di esperire
I'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice, non essendo gravato dell'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, così concludendo:
“ A. In via preliminare, sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti di cui all'art. 147 cod. ass. affinché venga riconosciuto all'istante una somma provvisionale pari al 30% dell'importo complessivo presumibile a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra
Pag. 3 a 14 a seguito del decesso dell'ascendente sig.ra Parte_2 Parte_2 avvenuto in conseguenza del sinistro per cui è causa, concedere e liquidare una somma a titolo di provvisionale del 30% o di quella maggiore e minore ritenuta di giustizia, del danno non patrimoniale e parentale per cui si ritiene già raggiunta la prova, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dall'odierna attrice nel sinistro stradale di cui è causa.
B. Accertare e dichiarare che il decesso della sig.ra deceduta in data Parte_2
28.04.2018, terza trasportata sull'autovettura lancia RA tg. CT8363CM (targa Bulgara) è avvenuta per l'esclusiva responsabilità ascrivibile ai conducenti degli altri veicoli coinvolti nel sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la
[...]
), in persona del Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dalla CONSAP per la
Regione Basilicata per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., con sede legale in
Lungadige Cangrande, n. 16 – 37126 Verona, Part. Iva al risarcimento di P.IVA_1 tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice di cui € 432.630,00 a titolo di danno non patrimoniale comprensiva della somma di € 7.000,00 a titolo di danno patrimoniale, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e tutti i danni subiti e subendi fino all'effettivo soddisfo.
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
2. Con distinto atto di citazione iscritto al numero di ruolo 2100/2018, di contenuto analogo al predetto atto, unitamente ad , entrambi Parte_2 CP_1 quali esercenti la potestà sulle minori e Persona_1
invocavano i danni parentali subiti dalle minori, per il Parte_3 decesso della propria nonna nel medesimo sinistro, così Parte_2 concludendo:
“A) In via preliminare sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti di cui all'art. 147 cod. ass. affinché venga riconosciuto agli istanti una somma provvisionale pari al 30% dell'importo complessivo presumibile a titolo di risarcimento dei danni subiti dai minori
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...] e Persona_2 C.F._4
, (cod. fisc. ) nata a Matera il [...] a [...] C.F._5 seguito del decesso dell'ascendente sig.ra avvenuto in conseguenza del Parte_2 sinistro per cui è causa, concedere e liquidare una somma a titolo di provvisionale del 30%
o di quella maggiore e minore ritenuta di giustizia, del danno non patrimoniale e parentale per cui si ritiene già raggiunta la prova, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dagli odierni attori nel sinistro stradale di cui è causa.
Pag. 4 a 14 B) Accertare e dichiarare che il decesso della sig.ra deceduta in data Parte_2
28.04.2018 terza trasportata sull'autovettura CI RA tg. CT (targa Bulgara) è avvenuta per esclusiva responsabilità ascrivibile ai conducenti degli altri veicoli coinvolti nel sinistro di cui è in premessa e, per l'effetto, condannare la
[...]
(Gestione sinistri FVGS-Basilicata), in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, quale impresa designata dalla CONSAP per la
Regione Basilicata per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., con sede legale in
Lungadige Cangrande n. 16- 37126 Verona, Part. Iva , al risarcimento di tutti P.IVA_1
i danni conseguenti alle lesioni subite dagli odierni attori di cui: Danno parentale in favore di € 291.555,00#, danno parentale in favore di Persona_3
€ 291.555,00#,, a cui aggiungere l'importo pari ad € 7.000,00# a Persona_4 titolo di danno patrimoniale, giungendo così ad un danno non patrimoniale complessivo pari ad € 590.110,00#, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e tutti i danni subiti e subendi fino all'effettivo soddisfo.
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
3. Si costituiva in entrambi i giudizi la Società Controparte_2
Cooperativa parte convenuta, eccependo l'improcedibilità e comunque infondatezza della domanda giudiziale nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di legge.
4. Riunite le cause ed istruite documentalmente, il giudizio riunito è stato deciso con sentenza n. 379/2019 con la quale il Tribunale di Matera ha così disposto:
" Il Giudice, definitivamente decidendo sulle domande proposte con distinti atti di citazione notificati telematicamente, il primo in data 8.11.2018 da e il Parte_2 secondo in data 9.11.2018 da e , quali genitori dei Parte_2 CP_1 minori e , nei confronti della Persona_5 Parte_3
, le dichiara inammissibili e Controparte_2 condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla compagnia assicurativa convenuta, che liquida € 10.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.”
Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
a) preliminarmente, ha disatteso l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza nel soggetto conferente la procura ad litem al difensore della convenuta perché quando si controverte in ordine alla rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato difensivo non ha l'onere di dimostrare i suoi poteri di rappresentanza della società, avendo i terzi la possibilità di verificare tale suo potere
Pag. 5 a 14 consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, per cui spetta ai terzi fornire la prova negativa di detto potere;
b) ha poi osservato che nella fattispecie, la mancata citazione del proprietario del mezzo per l'impossibilità di individuarlo, non esclude l'ammissibilità e la procedibilità della domanda formulata, poiché il fondo di garanzia è stato istituito a tutela delle vittime della strada per le ipotesi di scopertura del mezzo che ha causato i danni, mentre la necessità di citare in giudizio il suo proprietario è posta a tutela della compagnia tenuta a risarcire i danni, per l'eventuale esercizio di un'azione di regresso;
c) sempre in via preliminare, ha precisato che, come ritenuto da Cass. Civ. Sez. Unite,
Sent., 1.7.2009, n. 15376, soggetto legittimato attivamente nei confronti del fondo di garanzia, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona;
d) ciò premesso, ha però affermato che le domande formulate sono comunque da dichiararsi inammissibili in quanto ai sensi dell'articolo 283 del D. Lgs. n. 209/2005, per
“veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”, deve intendersi quello che ha causato il danno. Nel caso in esame, come dedotto dalla difesa dell'attrice Parte_2
nell'atto di citazione e non contestato dalla difesa dei restanti attori, la
[...] responsabilità del sinistro per cui è causa è ascrivibile unicamente alla condotta dei conducenti i veicoli targati CJ801JX e DC609EL, a bordo dei quali non viaggiava la
, prossima congiunta delle attrici e deceduta a seguito di detto sinistro, la Parte_2 quale invece viaggiava a bordo dell'autovettura targata CT8363CM, priva di copertura assicurativa.
e) ha poi affermato che non può ipotizzarsi, nella fattispecie, la possibilità per gli attori di agire ex articolo 141 cod. ass., il quale prevede una legittimazione straordinaria che consente solo al terzo trasportato di agire, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo a bordo del quale era al momento del sinistro, per il risarcimento del danno subito a seguito dello stesso sinistro, anche se non imputabile al comportamento del conducente il medesimo autoveicolo;
a soggetti diversi dal o dai terzi trasportati, compresi i prossimi parenti di questi ultimi, non è riservata uguale legittimazione, per cui un'eventuale azione dagli stessi intentata nei confronti della compagnia assicurativa citata è da considerarsi inammissibile.
5. Con atto iscritto a ruolo al numero 308/2019 , e Parte_2
, nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui CP_1 minori , e , hanno Persona_1 Parte_3 impugnato la ridetta sentenza così concludendo: 1) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Pag. 6 a 14 Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della gravata sentenza n. 379/2019 emessa dal Tribunale di Matera, Giudice
Dott. Giuseppe Disabato, pubblicata in data 07.05.2019 nell'ambito del giudizio N.R.G.
2088/2018 cui è stato riunito il procedimento N.R.G. 2100/2018, accertare e dichiarare il diritto degli odierni appellanti – eredi della sig.ra , terza trasportata Parte_2 sull'autovettura CI RA tg. CT8363CM deceduta a seguito del sinistro stradale del
28.04.2018 – al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza del decesso della sig.ra nel sinistro del 28.04.2018 e, per l'effetto, condannare la Parte_2
(Gestione sinistri FVGS-Basilicata), Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale impresa designata dalla
CONSAP per la Regione Basilicata per la liquidazione dei danni a carico del con CP_9 sede legale in Lungadige Cangrande n. 16 - 37126 Verona, Part. Iva al P.IVA_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dagli odierni attori di cui: Danno parentale in favore di € 291.555,00#, danno Persona_3 parentale in favore di € 291.555,00#,, a cui aggiungere l'importo Persona_4 pari ad € 7.000,00# a titolo di danno patrimoniale, giungendo così ad un danno non patrimoniale complessivo pari ad € 590.110,00#, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e tutti i danni subiti e subendi fino all'effettivo soddisfo.
IN OGNI CASO 2) Condannare la , Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese tutte ed al compenso del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario sulle spese generali
15% C.P.A. 4% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, anticipatario e distrattario”.
6. Quali motivi di doglianza gli appellanti lamentano illegittimità ed erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, a pagina 5, primo capoverso, ritiene che
“nel caso in esame, come dedotto dalla difesa dell'attrice Parte_2 nell'atto di citazione e non contestato dalla difesa dei restanti attori, la responsabilità del sinistro per cui è causa è ascrivibile unicamente alla condotta dei conducenti i veicoli targati CJ801JX e DC609EL, a bordo dei quali non viaggiava la , Parte_2 prossima congiunta delle attrici e deceduta a seguito di detto sinistro, la quale invece viaggiava a bordo dell'autovettura targata CT8363CM, priva di copertura assicurativa”.
Lamentano sul punto errata ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione degli elementi di prova prodotti nel giudizio di primo grado, in quanto delle prove documentali fornite da parte appellante in primo grado e cioè dai rilevi e verbali degli agenti della Polizia STle sarebbe invece emerso incontestabilmente la responsabilità del conducente dell'auto
CI Libra sulla quale viaggiava la congiunta.
Pag. 7 a 14 Affermano gli appellanti che pertanto, qualora non si dovesse ritenere applicabile, così come ritenuto dal Giudice di prime cure, l'azione ex art. 141 cod. ass. anche per i prossimi congiunti che agiscano iure proprio al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla lesione del rapporto parentale, l'azione risarcitoria doveva ritenersi comunque ritualmente proposta ai sensi dell'art. 144 comma 3° del codice delle assicurazioni, e con contraddittorio perfettamente integro in quanto, la medesima sarebbe risultata proposta oltre che nei confronti della compagnia, anche con la partecipazione al giudizio degli eredi del responsabile del sinistro ossia di , che altri non CP_4 sarebbero che gli stessi attori appellanti.
7. Quale secondo motivo di doglianza gli appellanti denunciano illegittimità, ingiustizia ed erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, a pag. 5, il giudice di prime cure ritiene non possa ipotizzarsi nella fattispecie, la possibilità per gli attori, iure proprio, di agire ex art. 141 cod. ass., il quale prevede una legittimazione straordinaria che consente solo al terzo trasportato di agire, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, per il risarcimento del danno subito a seguito dello stesso sinistro, anche se non imputabile al comportamento del conducente il medesimo autoveicolo.
Sostengono sul punto gli appellanti che tale principio deriverebbe da obsoleto orientamento della Suprema Corte laddove più recente giurisprudenza di merito avrebbe ritenuto estensibile la tutela dell'art. 141 c.d.a., anche ai congiunti del terzo trasportato.
8. Quale terzo motivo di doglianza gli appellanti lamentano il mancato accoglimento delle istanze istruttorie relativamente alla prova della effettività e consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.
9. Con distinto atto di appello iscritto a ruolo al numero 314/2008 anche
[...]
in proprio ha appellato la ridetta sentenza sulla base dei medesimi Parte_2 motivi del predetto atto e rassegnando analoghe conclusioni.
10. Si è costituita in entrambi i giudizi la Controparte_2
, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia IM della
[...]
ST, rilevando l'infondatezza degli appelli e concludendo per il loro rigetto.
11. All'udienza del 12.11.2019, chiamate entrambe le cause, questa Corte ha disposto la riunione del giudizio iscritto al numero 314/2019 a quello iscritto al numero 308/19.
12. Con ordinanza del 30 giugno 2020 questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di una provvisionale ai sensi dell'art. 147 cod. ass. nel frattempo depositata da Parte_2
rilevando, in sintesi, che tale previsione è limitata solo al giudizio di primo grado
[...]
e che alla luce dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'art. 141 del medesimo citato codice non appare suscettibile di applicazione analogica nemmeno ai prossimi congiunti del terzo trasportato.
Pag. 8 a 14 13. Già trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti del collegio giudicante, con ordinanza del 25.3.2025,
è stata fissata l'udienza del 20 maggio 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
14. All'udienza del 20.05.2025, tenutasi in forma scritta, la causa è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. Entrambi gli appelli sono infondati per le ragioni che seguono.
16. Procedendosi ad un esame congiunto dei motivi degli appelli, come detto analoghi e tra loro connessi, si devono prioritariamente interpretare, valutare e qualificare le domande proposte in primo grado, anch'esse di analogo tenore onde verificare la relativa causa petendi ed il petitum.
17. All'esito della lettura del contenuto degli atti introduttivi di primo grado, peraltro non sostanzialmente modificato nelle successive difese, emerge inequivocabilmente che l'azione proposta da tutti gli istanti era diretta far valere la tutela risarcitoria speciale di cui all'art. 141 del D. Lgs.209/2005 (codice delle assicurazioni private) il quale, giova ricordare, rubricato “Risarcimento del terzo trasportato”, prevede al comma primo che
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140,
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
18. La chiara delimitazione della domanda proposta emerge dal tenore degli atti che: a) richiamano e invocano testualmente tale norma e non l'art. 144 del medesimo codice che prevede l'azione generale diretta di ogni danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione; b) assumono espressamente la responsabilità esclusiva dei conducenti degli altri veicoli e non anche la responsabilità del conducente del veicolo sul quale viaggiava la vittima;
c) invocano comunque l'esonero della prova della responsabilità
(ed infatti tutte le istanze probatorie formulate per interpello sono dirette solo a provare i danni parentali invocati); d) invocano la scopertura assicurativa del mezzo sul quale viaggiava la vittima;
e) citano in giudizio solo il Fondo di garanzia vittime della strada e per essa la società Cattolica designata, e non anche le Compagnie che assicuravano gli altri
Pag. 9 a 14 veicoli, pur invocati come responsabili. Si riporta uno stralcio degli atti di citazione in primo grado (pagina 10 di entrambi): “L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che il terzo trasportato abbia diritto a rivalersi, in caso di lesioni, sull'assicurazione dell'auto che lo trasportava. La Cassazione ha chiarito, con la recente ordinanza n. 16477 emessa il
05.07.2017, che ciò è possibile anche nella circostanza di un sinistro determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato ovvero non identificato. Viene così data una lettura interpretativa della norma tale da salvaguardare quanto più possibile il terzo trasportato. L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento di responsabilità del conducente coinvolto nel sinistro. Il nuovo C.d.A. prevede inoltre che il terzo trasportato (danneggiato) abbia la possibilità di esperire l'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice non essendo gravato dell'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Sul punto, la Cassazione ha in primo luogo chiarito che la ratio dell'introduzione dell'esperibilità dell'azione diretta nell'art. 141 C.d.A., sia quella di tutelare il terzo nonché sollevarlo dall'onere di dimostrare la responsabilità dell''uno piuttosto che dell'altro conducente. La
Corte ha infatti evidenziato, come stabilito già in altre sue pronunce, che “l'azione di cui all'art. 141 ha alla sua base una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall'avere il trasportato, a qualsiasi titolo (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito”.
19. Ne consegue che la richiesta formulata oggi solo in grado di appello di voler ricevere il risarcimento richiesto, non più e comunque non solo ai sensi dell'art 141 cod. ass. ma anche ai sensi dell'art. 144 del medesimo codice, invocando di aver citato il Fondo IM della ST (in mancanza di copertura assicurativa del veicolo vettore) prospettando oggi la responsabilità del conducente del veicolo sul quale viaggiava la vittima, rappresenta una domanda del tutto nuova, inammissibile in grado di appello, non solo per diversità della prospettata causa petendi, ma perché con essa si allargherebbe l'oggetto dell'indagine, rispetto a quello delimitato in primo grado, per volontà degli stessi attori.
20. Né potrebbe questa Corte procedere d'Ufficio ad una nuova qualificazione della domanda proposta in primo grado, poiché, ancora una volta, atteso il chiaro contenuto della stessa, ciò determinerebbe l'introduzione di una nuova causa petendi ciò che è certamente inibito al Giudice.
21. Si riporta, per tutte:. “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale
Pag. 10 a 14 fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso). (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 10402 del 17.04.2024)
22. Si chiarisce infatti in detta pronuncia che: “12.1.2. È, pertanto, decisivo stabilire se tale pretesa fosse stata azionata, dagli odierni ricorrenti, anche ai sensi di altre disposizioni, ciò che è stato escluso, come detto, dalla sentenza impugnata. Orbene, il motivo di ricorso dagli stessi proposto, al riguardo, si articola in una duplice censura: per un verso, si assume che la domanda risarcitoria non potesse interpretarsi come “limitata” all'evocazione dell'art. 141 cod. assicurazioni, secondo quanto risulterebbe dal testo dell'atto di citazione di primo grado (e dai successivi scritti defensionali); per altro verso, si assume che, a prescindere dal contenuto dell'atto di citazione, il giudice avesse il potere/dovere di interpretare la loro domanda come proposta anche ai sensi degli artt. 2054 cod. civ. (e 144 cod. assicurazioni), stante l'identità di “petitum” e “causa petendi” tra l'una e l'altra. 12.1.2.1.
Ciò detto, la prospettazione svolta in via di subordine dai ricorrenti principali, circa tale potere di riqualificazione “ex officio” della domanda, risulta non fondata.
Tale esito consegue, infatti, dall'applicazione di quanto affermato da questa Corte in relazione alla portata divieto di “nova” in appello, affermazioni che chiariscono in quale misura possa ravvisarsi identità di “causa petendi” tra due domande. Siffatta identità è stata, per vero, esclusa in presenza di iniziative che, comunque, “comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato”, e ciò “anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze”, per poi essere, tuttavia, “dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 11 gennaio 2018, n. 535, Rv. 647219-
01, ma nello stesso senso già Cass. Sez. Lav., sent. 12 luglio 2010, n. 16298, Rv.
61452701; Cass. Sez. Lav., sent. 8 aprile 2010, n. 8342, Rv. 613299-01; Cass. Sez. Lav., sent. 23 marzo 2006, n. 6431, Rv. 587699-01; Cass. Sez. 1, sent. 29 novembre 2004, n.
22473, Rv. 57825001). In particolare, si assiste a “modificazione della «causa petendi» anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelle prospettate”, e ciò perché “non va confuso il fatto storico, inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella
Pag. 11 a 14 vicenda oggetto di causa, con il fatto giuridico costitutivo, che è invece il fondamento della pretesa creditoria, occorrendo avere unicamente riguardo a quest'ultimo al fine di riscontrare se vi sia stato o meno mutamento della domanda” (così, nuovamente, Cass.
Sez. 6-2, ord. n. 535 del 2018, cit.). Alla luce di tali principi, quindi, deve trarsi la conclusione che, nel caso di specie, se era identico il “fatto storico” all'origine della richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (il decesso di …. a seguito di sinistro stradale), diverso è “il fatto giuridico costitutivo della pretesa creditoria”. Esso, infatti, nel caso dell'azione ex art. 141 cod. assicurazioni, è il mero fatto del trasporto a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro, non dovendo l'attore provare altro che questa circostanza e il nesso causale tra di essa e il danno patito (tanto che, come visto, si tratta, secondo questa Corte, di una fattispecie di carattere eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica); per contro, nel caso dell'azione ex art. 2054 cod. civ., la pretesa creditoria si ricollega non già al solo fatto dell'avvenuto trasporto, bensì allo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso. Di conseguenza, ben difficilmente il giudice d'appello avrebbe potuto (dovuto, secondo la prospettazione dei ricorrenti) riqualificare la domanda – se fosse stata effettivamente proposta solo a norma dell'art. 141 cod. assicurazioni – in altra riconducibile, invece, all'art. 2054 cod. civ.; e ciò perché “in virtù del principio «iura novit curia» di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti”, purché “i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame” (così Cass. Sez. 3, ord. 27 novembre 2018, n. 30607, Rv. 651854-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11103, Rv. 658078-02).
23. Escluso quindi, per quanto sopra detto, che possa in questa sede scrutinarsi la domanda in base alla generale azione diretta nei confronti della compagnia del responsabile civile
(rectius del Fondo IM della ST, in caso di scopertura assicurativa) e quindi in base all'art 144 del codice delle Assicurazioni, va verificato se anche i congiunti del terzo trasportato, danneggiati in proprio dal sinistro per “perdita parentale” siano legittimati ad esperire l'azione in forza dell'art 141 del citato codice.
24. Sul punto va osservato che deve considerarsi orientamento ormai consolidato della
Suprema Corte di Cassazione, che lo ha confermato anche con pronuncia a Sezioni Unite, quello secondo il quale “In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c. ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece,
Pag. 12 a 14 applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro.” (Cass. Sez. U - Sentenza
n. 35318 del 30.11.2022).
25. Detto principio è stato da ultimo anche riaffermato dalla già citata Cass. Sez.
3 - Ordinanza
n. 10402 del 17.04.2024 che, sul punto, si è così anche espressa: “è corretta la decisione dei giudici di merito – ma sul punto, per vero, non vi è contestazione – di escludere che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale potesse farsi valere, da parte degli eredi di (omissis), ai sensi dell'art. 141 cod. assicurazioni. Difatti, come affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, “in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 cod. assicurazioni disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti «iure proprio» dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro” (Cass. Sez.
Un., sent. 30 novembre 2022, n. 35318, Rv. 666369- 01).
26. Cosicché gli appelli appaiono complessivamente infondati.
27. Attesa la conferma della sentenza di primo grado devono esser regolate le sole spese del giudizio di appello che seguono pertanto la soccombenza e devono quindi esser poste in solido a carico degli appellanti ed a favore della parte appellata. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, aggiornato con il DM n. 37 dell'8.3.2018, ed in particolare utilizzando i valori minimi previsti per lo scaglione da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, con la precisazione che per questo grado di giudizio va liquidata anche la fase di trattazione essendosi delibata l'istanza di provvisionale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da , e , nella loro qualità di genitori Parte_2 CP_1 esercenti la responsabilità genitoriale sui minori , e Persona_1
nonché da aventi ad oggetto Parte_3 Parte_2
l'impugnazione della sentenza n. 379/2019 del Tribunale di Matera pubblicata il 07.05.2019, così provvede:
1. rigetta entrambi gli appelli;
2. condanna , e , nella loro qualità di genitori Parte_2 CP_1 esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1
, nonché in solido tra loro, al rimborso in favore
[...] Parte_3 di , (c. f. / Controparte_2
p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_1 impresa designata al Fondo di Garanzia IM della ST, delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro 10.060,00 (fase di studio della controversia euro 2.195,00; fase introduttiva del giudizio € 1.276,00; fase istruttoria €.
Pag. 13 a 14 2.940,00; fase decisionale, € 3.649,00) oltre 15% per rimborso spese generali, cap
e iva se dovuta, come per legge.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.
1- quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge 24.12.2012 n.
228, e quindi dell'obbligo a carico di , e , nella Parte_2 CP_1 loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
, nonché in solido tra Persona_1 Parte_3 loro del versamento della somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
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