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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 660/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
TA SA presidente
IC EN componente
LA SS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 660 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
, , e (C.F.: –
[...] Parte_2 Parte_3 C.F._1
– , tutti rappresentati e difesi dall'avvocata C.F._2 CodiceFiscale_3
LI AC e dall'avvocato Giovanni Damiano Antonio AC) e il Controparte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore (C.F.: –
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello di Stato Reggio Calabria).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 451/2020, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli eredi della signora nei confronti del Parte_4
, ritenendo insussistente il nesso causale tra l'epatite C contratta dalla Controparte_1
paziente e il suo decesso, nonché non sufficientemente provata la responsabilità ministeriale in relazione alle trasfusioni effettuate.
2.1. Pur riconoscendo un danno biologico intermittente, quantificato in 9.189,00 euro, il giudice ha ritenuto come tale importo fosse integralmente assorbito dall'indennizzo già percepito ex lege n. 210/1992, e pari a 34.394,42 euro, con conseguente esclusione d'ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
2.2. Gli appellanti impugnano integralmente la sentenza di primo grado, affermandone l'erroneità.
2.2.1. In particolare, essi I) deducono come il Tribunale si sia pronunciato ultra petita, esaminando profili non contestati dal , II) lamentano la mancata valorizzazione del CP_1
giudizio della Commissione medica, la quale aveva riconosciuto il nesso causale tra trasfusioni, contagio da HCV e decesso, III) contestano la CTU, ritenuta erronea nella ricostruzione eziologica e nella quantificazione del danno, e chiedono lo svolgimento d'una nuova consulenza, IV) lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria iure proprio, fondata sul pregiudizio esistenziale subito dai familiari in conseguenza dell'isolamento e del deterioramento delle condizioni di vita della madre, V) deducono la violazione del giudicato esterno derivante dalla sentenza del Tribunale di Locri, e VI) si oppongono alla detrazione dell'indennizzo ex lege n. 210/1992, sostenendone la cumulabilità e l'inapplicabilità ai danni iure proprio.
3. Il chiede il rigetto dell'appello, rilevando l'infondatezza dei motivi dedotti. CP_1
3.1. Ess, in particolare, I) sostiene d'aver già contestato, nel giudizio di primo grado, sia il nesso causale sia la propria responsabilità, II) ribadisce la natura non vincolante dei verbali della CMO, III) difende la correttezza della CTU valorizzata in primo grado, e IV) nega la sussistenza di un giudicato esterno (trattandosi di pronuncia meramente processuale).
4. All'esito della camera di consiglio del 10 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
2 6. In forza della propria prima censura, gli appellanti imputano al Tribunale la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e giudicato, poiché gli stessi avrebbero adito l'Autorità giudiziaria al (solo) fine di veder a) accertare il nesso eziologico e b) disporre il risarcimento pedissequo, mentre il giudice avrebbe aggirato il responso della Commissione sanitaria, di per sé affermativa dell'esistenza del nesso.
7. Con una seconda doglianza gli appellanti denunciano la sentenza impugnata, in quanto – ad avviso dei medesimi – il giudice avrebbe negato il nesso causale (fra emotrasfusione e contagio), divenuto indiscutibile in considerazione del responso offerto dalla Commissione medica ministeriale, investita del sottostante accertamento amministrativo.
8. Le critiche anzidette possono esaminarsi congiuntamente.
8.1. Gli stessi esponenti – più partitamente – ritengono (ad esempio, a pagina 12 del libello introduttivo del secondo grado) come «Il nesso di causalità trasfusioni-contagio-danni- decesso [fosse] un dato pacifico, non contestato e non contestabile».
8.2. Sennonché l'argomento prova troppo, siccome a) da un lato, il Tribunale non ha escluso il nesso eziologico fra la sottoposizione (della dante causa) a trattamento trasfusionale e la contrazione dell'epatite C, e b) la Commissione (il cui parere è diffusamente invocato dagli appellanti a sostegno delle proprie ragioni) non ha attestato univocamente la certa derivazione del decesso dal contagio, semmai ascrivendo all'antecedente causale (del contagio da epatite C, indotto da emotrasfusione) il ruolo di «concausa importante anche se non unica».
8.3. Orbene, avuto riguardo a quest'ultima affermazione della Commissione, s'impone fin da ora – con Cass., Sez. III Civ., ord. n. 8698/2024 – la precisazione per la quale a) «Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla Controparte_1
trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale», insieme a quella per la quale b) il consulente nominato in primo grado ha rilevato – fra l'altro – come I) la defunta non fosse affetta da patologie epatiche gravi, II) le cartelle cliniche relative ai suoi ricoveri non avessero attestato l'esistenza – in capo alla periziata – d'un quadro morboso grave a carico del fegato,
e III) data la condizione (della dante causa) di persona dializzata, ella fosse significativamente
3 esposta a un alternativo e concomitante rischio d'infezioni a carico dello stesso distretto anatomico, potenzialmente scaturenti dalla ripetizione e invasività delle manovre di dialisi, e dall'inevitabile possibilità della penetrazione (all'interno del suo corpo) di agenti patogeni (con un non escludibile interessamento anche del fegato), provocata dal contatto della paziente con la strumentazione di dialisi, e – in generale – con ambienti ospedalieri (potenzialmente generativi di infezioni nosocomiali).
9. Conformemente a Cass., Sez. III Civ., ord. n. 16780/2024, «Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del , ma anche di altri Controparte_1
soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova».
10. Sennonché, nella vicenda in discussione la prova in questione non risulta coerente con le risultanze della consulenza tecnica, e presenta – altresì – un'intrinseca contraddittorietà, considerata la natura aperta e dubitativa del responso sanitario (reso nel contesto della procedura amministrativa preordinata all'ottenimento dell'indennizzo di legge), il quale ha
(meramente) alluso a una possibile incidenza concausale dell'emotrasfusione (rispetto al decesso), senz'altro aggiungere – al di là d'una generica aggettivazione – circa gli specifici addentellati diagnostici in grado di sostentare una tale conclusione (comunque, appunto, priva – nello stesso parere della Commissione – di perentorietà e vincolatività).
11. Con un terzo motivo d'appello, gli esponenti impugnano la sentenza del primo grado per violazione del giudicato esterno, sostenendo come la sentenza 1908/2013 – definitoria del procedimento locrese avente Reg. Gen. 5493/2003 (instaurato per l'ottenimento dell'una tantum) – avrebbe affermato il nesso causale (fra emotrasfusione, patologia e decesso), imponendosi in ogni successivo giudizio.
12. Sennonché, a prescindere dall'opponibilità della statuizione, la sentenza del 2013 non ha
(affatto) pronunciato nel merito: a fronte, infatti, della sopravvenuta liquidazione – in via direttamente amministrativa – del beneficio disputato in quella sede (come dichiarato dagli stessi appellanti), la sentenza conclusiva del giudizio Reg. Gen. 5493/2003 ha solo dichiarato in rito la cessazione della materia del contendere: tralasciando ogni approfondimento sostanziale (vieppiù in punto di nesso causale).
4 13. L'ulteriore profilo di contestazione – ad avviso del quale il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria spiegata dai congiunti dell'emotrasfusa, in proprio e a cagione dello stravolgimento delle rispettive abitudini di vita, determinate dall'alterazione della quotidianità indotta dal contagio (con particolare riferimento al sistematico allontanamento di numerosi congiunti della dante causa dalle sue vicinanze, per motivi di sicurezza) – e in parte inammissibile e in parte infondato.
13.1. Gli appellanti alludono – in proposito – alla impedita frequentazione fra nonna e nipoti, di talché la richiesta risarcitoria avrebbe dovuto provenire da questi ultimi, opportunamente rappresentati nel processo: non consta, però, la spendita del potere di rappresentanza, né in primo né in secondo grado, da parte degli odierni appellanti.
13.2. Il motivo è in ogni caso infondato, data la genericità della sua formulazione, e soprattutto il notorio dato scientifico per il quale la patologia contratta dalla dante causa (in conseguenza della sua sottoposizione a emotrasfusioni) non è trasmissibile se non per via ematica, con esclusione della contagiosità di eventuali contatti esterni, baci o abbracci.
14. Il quinto motivo d'impugnazione (con cui si confuta la consulenza tecnica) è – poi – immeritevole d'accoglimento, per tutte le ragioni esplicitate sopra in ordine alla coerenza, congruenza, e persuasività dell'elaborato peritale acquisito un primo grado.
15. Da ultimo, il motivo per il quale l'ammontare dell'indennizzo (conseguito in precedenza) non andrebbe decurtato dalla somma spettante a titolo risarcitorio è parimenti infondato, giacché – condivisibilmente, e con Cass., Sez. III Civ., ord. n. 18340/2019 (e altre successive e conformi) – «Il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto non può essere decurtato dell'indennizzo previsto dalla
Legge n. 210 del 1992, qualora il non abbia dimostrato l'avvenuto Controparte_1
pagamento e la determinazione del preciso ammontare di tale indennizzo, non essendo sufficiente la mera allegazione della sua astratta spettanza»: ciò a implicita dimostrazione della doverosità del suddetto defalco, ogniqualvolta non siano contestate – come in questo caso – la spettanza, liquidazione ed effettiva corresponsione dell'indennizzo ex l. 210/1992.
16. Per tutto quanto esposto sopra – allora – l'appello va respinto integralmente.
17. L'esistenza di documentazione (del 16 settembre 1999) proveniente dalla P.A., ed evocativa del nesso causale (fra emotrasfusione e patologia epatica a carico della dante causa degli appellanti), consiglia la compensazione integrale fra le parti delle spese del grado.
18. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
5
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, e , nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso alla camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il relatore
LA SS
Il presidente
TA SA
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
TA SA presidente
IC EN componente
LA SS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 660 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
, , e (C.F.: –
[...] Parte_2 Parte_3 C.F._1
– , tutti rappresentati e difesi dall'avvocata C.F._2 CodiceFiscale_3
LI AC e dall'avvocato Giovanni Damiano Antonio AC) e il Controparte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore (C.F.: –
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello di Stato Reggio Calabria).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 451/2020, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli eredi della signora nei confronti del Parte_4
, ritenendo insussistente il nesso causale tra l'epatite C contratta dalla Controparte_1
paziente e il suo decesso, nonché non sufficientemente provata la responsabilità ministeriale in relazione alle trasfusioni effettuate.
2.1. Pur riconoscendo un danno biologico intermittente, quantificato in 9.189,00 euro, il giudice ha ritenuto come tale importo fosse integralmente assorbito dall'indennizzo già percepito ex lege n. 210/1992, e pari a 34.394,42 euro, con conseguente esclusione d'ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
2.2. Gli appellanti impugnano integralmente la sentenza di primo grado, affermandone l'erroneità.
2.2.1. In particolare, essi I) deducono come il Tribunale si sia pronunciato ultra petita, esaminando profili non contestati dal , II) lamentano la mancata valorizzazione del CP_1
giudizio della Commissione medica, la quale aveva riconosciuto il nesso causale tra trasfusioni, contagio da HCV e decesso, III) contestano la CTU, ritenuta erronea nella ricostruzione eziologica e nella quantificazione del danno, e chiedono lo svolgimento d'una nuova consulenza, IV) lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria iure proprio, fondata sul pregiudizio esistenziale subito dai familiari in conseguenza dell'isolamento e del deterioramento delle condizioni di vita della madre, V) deducono la violazione del giudicato esterno derivante dalla sentenza del Tribunale di Locri, e VI) si oppongono alla detrazione dell'indennizzo ex lege n. 210/1992, sostenendone la cumulabilità e l'inapplicabilità ai danni iure proprio.
3. Il chiede il rigetto dell'appello, rilevando l'infondatezza dei motivi dedotti. CP_1
3.1. Ess, in particolare, I) sostiene d'aver già contestato, nel giudizio di primo grado, sia il nesso causale sia la propria responsabilità, II) ribadisce la natura non vincolante dei verbali della CMO, III) difende la correttezza della CTU valorizzata in primo grado, e IV) nega la sussistenza di un giudicato esterno (trattandosi di pronuncia meramente processuale).
4. All'esito della camera di consiglio del 10 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
2 6. In forza della propria prima censura, gli appellanti imputano al Tribunale la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e giudicato, poiché gli stessi avrebbero adito l'Autorità giudiziaria al (solo) fine di veder a) accertare il nesso eziologico e b) disporre il risarcimento pedissequo, mentre il giudice avrebbe aggirato il responso della Commissione sanitaria, di per sé affermativa dell'esistenza del nesso.
7. Con una seconda doglianza gli appellanti denunciano la sentenza impugnata, in quanto – ad avviso dei medesimi – il giudice avrebbe negato il nesso causale (fra emotrasfusione e contagio), divenuto indiscutibile in considerazione del responso offerto dalla Commissione medica ministeriale, investita del sottostante accertamento amministrativo.
8. Le critiche anzidette possono esaminarsi congiuntamente.
8.1. Gli stessi esponenti – più partitamente – ritengono (ad esempio, a pagina 12 del libello introduttivo del secondo grado) come «Il nesso di causalità trasfusioni-contagio-danni- decesso [fosse] un dato pacifico, non contestato e non contestabile».
8.2. Sennonché l'argomento prova troppo, siccome a) da un lato, il Tribunale non ha escluso il nesso eziologico fra la sottoposizione (della dante causa) a trattamento trasfusionale e la contrazione dell'epatite C, e b) la Commissione (il cui parere è diffusamente invocato dagli appellanti a sostegno delle proprie ragioni) non ha attestato univocamente la certa derivazione del decesso dal contagio, semmai ascrivendo all'antecedente causale (del contagio da epatite C, indotto da emotrasfusione) il ruolo di «concausa importante anche se non unica».
8.3. Orbene, avuto riguardo a quest'ultima affermazione della Commissione, s'impone fin da ora – con Cass., Sez. III Civ., ord. n. 8698/2024 – la precisazione per la quale a) «Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla Controparte_1
trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale», insieme a quella per la quale b) il consulente nominato in primo grado ha rilevato – fra l'altro – come I) la defunta non fosse affetta da patologie epatiche gravi, II) le cartelle cliniche relative ai suoi ricoveri non avessero attestato l'esistenza – in capo alla periziata – d'un quadro morboso grave a carico del fegato,
e III) data la condizione (della dante causa) di persona dializzata, ella fosse significativamente
3 esposta a un alternativo e concomitante rischio d'infezioni a carico dello stesso distretto anatomico, potenzialmente scaturenti dalla ripetizione e invasività delle manovre di dialisi, e dall'inevitabile possibilità della penetrazione (all'interno del suo corpo) di agenti patogeni (con un non escludibile interessamento anche del fegato), provocata dal contatto della paziente con la strumentazione di dialisi, e – in generale – con ambienti ospedalieri (potenzialmente generativi di infezioni nosocomiali).
9. Conformemente a Cass., Sez. III Civ., ord. n. 16780/2024, «Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del , ma anche di altri Controparte_1
soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova».
10. Sennonché, nella vicenda in discussione la prova in questione non risulta coerente con le risultanze della consulenza tecnica, e presenta – altresì – un'intrinseca contraddittorietà, considerata la natura aperta e dubitativa del responso sanitario (reso nel contesto della procedura amministrativa preordinata all'ottenimento dell'indennizzo di legge), il quale ha
(meramente) alluso a una possibile incidenza concausale dell'emotrasfusione (rispetto al decesso), senz'altro aggiungere – al di là d'una generica aggettivazione – circa gli specifici addentellati diagnostici in grado di sostentare una tale conclusione (comunque, appunto, priva – nello stesso parere della Commissione – di perentorietà e vincolatività).
11. Con un terzo motivo d'appello, gli esponenti impugnano la sentenza del primo grado per violazione del giudicato esterno, sostenendo come la sentenza 1908/2013 – definitoria del procedimento locrese avente Reg. Gen. 5493/2003 (instaurato per l'ottenimento dell'una tantum) – avrebbe affermato il nesso causale (fra emotrasfusione, patologia e decesso), imponendosi in ogni successivo giudizio.
12. Sennonché, a prescindere dall'opponibilità della statuizione, la sentenza del 2013 non ha
(affatto) pronunciato nel merito: a fronte, infatti, della sopravvenuta liquidazione – in via direttamente amministrativa – del beneficio disputato in quella sede (come dichiarato dagli stessi appellanti), la sentenza conclusiva del giudizio Reg. Gen. 5493/2003 ha solo dichiarato in rito la cessazione della materia del contendere: tralasciando ogni approfondimento sostanziale (vieppiù in punto di nesso causale).
4 13. L'ulteriore profilo di contestazione – ad avviso del quale il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria spiegata dai congiunti dell'emotrasfusa, in proprio e a cagione dello stravolgimento delle rispettive abitudini di vita, determinate dall'alterazione della quotidianità indotta dal contagio (con particolare riferimento al sistematico allontanamento di numerosi congiunti della dante causa dalle sue vicinanze, per motivi di sicurezza) – e in parte inammissibile e in parte infondato.
13.1. Gli appellanti alludono – in proposito – alla impedita frequentazione fra nonna e nipoti, di talché la richiesta risarcitoria avrebbe dovuto provenire da questi ultimi, opportunamente rappresentati nel processo: non consta, però, la spendita del potere di rappresentanza, né in primo né in secondo grado, da parte degli odierni appellanti.
13.2. Il motivo è in ogni caso infondato, data la genericità della sua formulazione, e soprattutto il notorio dato scientifico per il quale la patologia contratta dalla dante causa (in conseguenza della sua sottoposizione a emotrasfusioni) non è trasmissibile se non per via ematica, con esclusione della contagiosità di eventuali contatti esterni, baci o abbracci.
14. Il quinto motivo d'impugnazione (con cui si confuta la consulenza tecnica) è – poi – immeritevole d'accoglimento, per tutte le ragioni esplicitate sopra in ordine alla coerenza, congruenza, e persuasività dell'elaborato peritale acquisito un primo grado.
15. Da ultimo, il motivo per il quale l'ammontare dell'indennizzo (conseguito in precedenza) non andrebbe decurtato dalla somma spettante a titolo risarcitorio è parimenti infondato, giacché – condivisibilmente, e con Cass., Sez. III Civ., ord. n. 18340/2019 (e altre successive e conformi) – «Il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto non può essere decurtato dell'indennizzo previsto dalla
Legge n. 210 del 1992, qualora il non abbia dimostrato l'avvenuto Controparte_1
pagamento e la determinazione del preciso ammontare di tale indennizzo, non essendo sufficiente la mera allegazione della sua astratta spettanza»: ciò a implicita dimostrazione della doverosità del suddetto defalco, ogniqualvolta non siano contestate – come in questo caso – la spettanza, liquidazione ed effettiva corresponsione dell'indennizzo ex l. 210/1992.
16. Per tutto quanto esposto sopra – allora – l'appello va respinto integralmente.
17. L'esistenza di documentazione (del 16 settembre 1999) proveniente dalla P.A., ed evocativa del nesso causale (fra emotrasfusione e patologia epatica a carico della dante causa degli appellanti), consiglia la compensazione integrale fra le parti delle spese del grado.
18. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
5
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, e , nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso alla camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il relatore
LA SS
Il presidente
TA SA
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