Decreto cautelare 17 settembre 2021
Ordinanza cautelare 8 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 24 novembre 2021
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 24/11/2021, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 00950/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Zanatta e Rosanna Cescon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nadia Anzanello in Venezia-Mestre, via D. Manin n. 43;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione e Giampaolo De Piazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
dell’ordinanza cautelare-OMISSIS-, pronunciata da questo Tribunale in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visto l'art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente, risultato vincitore nel “ corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di-OMISSIS- ” espletato dal -OMISSIS-, ha impugnato la propria assegnazione e quella contemporanea dei tre controinteressati, risultati soltanto idonei, lamentando di essere destinato al -OMISSIS-e, di non aver ottenuto, a differenza di quanto disposto per i controinteressati, nonostante l’ordine di graduatoria e la preferenza espressamente manifestata in tal senso, l’assegnazione nello stesso -OMISSIS-;
Rilevato che, con ordinanza-OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, in quanto:
a) “ la materiale contestualità dei due provvedimenti, l’uno di assegnazione del candidato vincitore a diversa Amministrazione (cfr. nota del -OMISSIS-), l’altro (determinazione del -OMISSIS-) con cui viene repentinamente modificato il piano del fabbisogno di personale e disposta l’assunzione di ulteriori -OMISSIS-mediante lo scorrimento della graduatoria al fine di rimpiazzare i dipendenti cessati dal servizio sin dal -OMISSIS-, appare sintomatica del denunciato sviamento (cfr., in particolare, 3° motivo), consistente nella illegittima neutralizzazione degli effetti dell’opzione manifestata dal ricorrente proprio per il -OMISSIS- ”;
b) “ il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria costituisce principio generale della materia ’ (Cons. Stato, Sez. IV, 5632 del 2019) ”;
c) “ detto principio non può essere aggirato o sovvertito mediante la sostanziale riserva di alcuni posti, resisi già vacanti e disponibili, a favore dei soli idonei non vincitori, in modo da impedirne, benché di fatto, la copertura con i vincitori, specie quando l’assunzione dei primi (gli idonei) e dei secondi (i vincitori) sia stata disposta contemporaneamente ”;
Rilevato che è stata chiesta l’adozione di “ opportune misure attuative ” della suddetta ordinanza-OMISSIS-, ora richiamata;
Ritenuto, all’esito dell’ampia discussione, che non v’è luogo a provvedere sulla richiesta di esecuzione, avendo l’Amministrazione (v. memoria depositata il -OMISSIS-) disposto, per il caso di accoglimento del ricorso (la cui trattazione del merito risulta fissata per il 12 gennaio 2022), la caducazione di tutti gli effetti del contestato scorrimento della graduatoria e la liberazione dei tre posti, originariamente vacanti, i quali, anziché essere messi a disposizione dei vincitori della procedura concorsuale (e in particolare di quei soggetti che, come il ricorrente, avessero espresso l’opzione per il -OMISSIS-), sono stati coperti tramite la chiamata degli idonei (così da vanificare l’opzione manifestata dai vincitori e la precedenza ad essi riservata nella scelta della sede);
Ritenuto che le spese relative alla presente fase processuale possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dichiara che non v’è luogo a provvedere sulla suestesa domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di tutte le parti private.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.