Sentenza 22 novembre 2023
Massime • 1
In tema di fallimento, sebbene a norma dell'art. 2382 c.c., nella versione ratione temporis applicabile anteriormente alla novella apportata dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003, sia prevista la decadenza automatica dalla carica dell'amministratore fallito di una s.r.l., nondimeno, qualora costui abbia concluso un contratto di compravendita di un immobile nella titolarità dell'ente, la circostanza della carenza di potere rappresentativo correlata all'accertamento dell'insolvenza non è opponibile ai compratori in virtù dell'avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie previste per la sentenza di fallimento, che invero sono idonee a garantire la conoscibilità dell'apertura della procedura concorsuale, non anche ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte dei terzi circa l'esistenza di una causa di ineleggibilità ad amministratore o di decadenza dalla relativa carica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/2023, n. 32455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32455 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro FALLIMENTO FRATELLI GIANSANTI SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA IU 73, presso lo studio dell'avvocato MA Civile Sent. Sez. 2 Num. 32455 Anno 2023 Presidente: DI GI RO IA Relatore: POLETTI DIANORA Data pubblicazione: 22/11/2023 Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -2- MARCHIONNI, rappresentato e difeso dall'avvocato CINZIA MIGNANTI, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 265/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALDO CENICCOLA;
uditi gli avvocati GIUSEPPE GIOVANNI IA LADISI per I ricorrenti e CINZIA MIGNANTI, per il controricorrente, che hanno concluso rispettivamente per l’accoglimento del ricorso e per il suo rigetto FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 2007, il FaLImento F.LI NS s.r.l. conveniva in giudizio AN AR e IO US, chiedendo di accertare la nuLItà del contratto di compravendita di un immobile concluso nell’anno 2000 tra la società F.LI NS e i convenuti, in quanto stipulato dall'amministratore unico della società TO NS, che era stato dichiarato faLIto nel 1983. 2. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 611/2011, dichiarava l'invalidità del contratto per carenza di potere rappresentativo di TO NS, applicando al caso di specie l’art. 2383 comma 7 c.c. (richiamato dall’art. 2487 c.c.) nel testo precedente alla riforma introdotta dal d. lgs. 6/2003, ritenendo provata la conoscenza della causa di invalidità dei convenuti per effetto delle formalità previste dall’art. 17 L.F., Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -3- ossia dall’affissione della sentenza dichiarativa di faLImento all’albo del Tribunale. Condannava di conseguenza i convenuti al rilascio dell'immobile. 3. Avverso la sentenza proponevano appello AN AR e IO US. 4. Con sentenza n. 265/2018, nella resistenza dell’appellato, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo opponibili agli appellati gli effetti della sentenza dichiarativa di faLImento del NS e non spendibile l’affidamento incolpevole degli acquirenti, cui è stato imputato un deficit di diligenza, considerata la prova delle pubblicità della sentenza di faLImento. 5. Contro la sentenza ricorrono per cassazione AN AR e IO US, affidando le loro censure a due motivi. 6. Resiste con controricorso il FaLImento FrateLI NS s.r.l. 7. Con ordinanza interlocutoria n. 1814/2020 della Sesta Sezione Civile-2 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza, in difetto dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio. 8. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo contesta la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 1337, 1338, 1393, 1398, 2382, 2384 c.c. e 360 n. 5 c.p.c.)": a differenza di quanto ha ritenuto la Corte d'appello, i ricorrenti ritengono che non erano tenuti a verificare la legittimità del Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -4- potere rappresentativo di TO NS e che vada riconosciuto il loro incolpevole affidamento circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale. 2. - Il secondo motivo lamenta "ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 1337, 1338, 1393, 1398, 2383 e 2384 c.c.)" per non avere la Corte d'appello considerato che, dal combinato disposto delle norme richiamate, risulta che il faLImento in proprio non determina l'incapacità alla carica sociale dell'amministratore unico della società a responsabilità limitata. 3.- Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui si dirà subito. 4.- Per ragioni di priorità logica, avendo ad oggetto il problema se la dichiarazione di faLImento dell’amministratore integri una causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica nell’ambito della società a responsabilità limitata, deve essere affrontato in via preliminare lo scrutinio del secondo motivo di ricorso. La questione va collocata nella disciplina vigente ratione temporis, ossia prima della riforma del diritto societario, posto che l’atto di compravendita tra la società F.LI NS s.r.l. (rappresentata da NS TO, già faLIto in forza di sentenza del 1983) e gli acquirenti US IO e AR AN venne stipulato il 14 settembre 2000: in quell’epoca, diversamente dal regime vigente, il vecchio testo dell’art. 2487 c.c. estendeva, riguardo all’amministrazione delle s.r.l., l’art. 2382 c.c. dettato in tema di s.p.a., dovendo pertanto trovare applicazione, anche per le prime, la regola secondo la quale Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -5- “non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, (…) il faLIto”. Al momento della stipula del contratto, l’amministratore era dunque decaduto dalla carica in forza dell’operatività del richiamo all’art. 2382 c.c. Il ricorrente invoca a sostegno del motivo giurisprudenza pronunciata in epoca post-riforma, dalla quale non è dato desumere motivi di riconsiderazione di tale indirizzo. Il legislatore del 2003 non ha, infatti, previsto per le società a responsabilità limitata un rinvio all’art. 2382 c.c. in ragione della divergenza segnata dalla riforma dei due modeLI organizzativi societari: il primo – quello della società a responsabilità limitata - più elastico e flessibile, “imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali”, volto altresì “a consentire il reinserimento nell’attività imprenditoriale delle persone dichiarate faLIte”; il secondo – quello delle società per azioni, destinato ad imprese di grandi dimensioni – “provvisto di una disciplina tendenzialmente rigida” che non lascia “particolari margini di adattamento agli intendimenti e bisogni concreti delle persone dei soci” (Cass. n. 25050/2021), la quale giustifica – secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur nel quadro di rilievi critici provenienti da parte della dottrina – anche l’impossibilità di applicazione in via analogica della norma (in questi termini cfr., oltre alla decisione sopra riportata, anche Cass. n. 18904/2013). 5.- Ciò precisato, si può passare ad analizzare il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti: a) pongono la questione dell’opponibilità o meno della causa di decadenza ai terzi aventi causa dalla società (rappresentata Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -6- dall’amministratore decaduto) e b) sostengono l’erronea applicazione compiuta dalla sentenza impugnata dei principi di diritto in ordine alla rappresentanza del falsus procurator e dell’incolpevole affidamento dei terzi. Con riferimento al profilo sub b), in particolare, i ricorrenti deducono che nel corso del giudizio sia di primo grado sia di appello sarebbe mancata un'indagine circa la condotta colposa tenuta dalla società F.LI NS S.r.l. nel suo complesso, volta a considerare le circostanze nelle quali è emersa la rappresentanza apparente del sig. TO NS. Tali considerazioni introducono una questione nuova (il comportamento colposo della controricorrente) che richiede un accertamento in punto di fatto non compiuto dal giudizio di merito, la quale non risulta trattata nei termini in cui viene proposta nel presente ricorso, come emerge dalla trascrizione dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, “qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ‘ex actis’ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. 32804/2019; Cass. n. 2038/19; Cass. n. 15430/18). Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -7- 5.1.- Secondo la Corte di appello di Roma il giudice di prime cure avrebbe correttamente applicato l’art. 2383 c.c., nel punto in cui la norma prevede (anche nella versione antecedente alla riforma del diritto societario) l’inopponibilità delle anomalie concernenti la carica amministrativa ai terzi che non “ne erano a conoscenza” dopo l’iscrizione della nomina nel registro delle imprese, salvo che la società provi la sussistenza da parte dei terzi di questa conoscenza. Nel caso in analisi, secondo i giudici di merito, la conoscenza legale della causa di invalidità della nomina del NS ad amministratore della società sarebbe maturata per effetto dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie della sentenza di faLImento. La TE ha infatti adempiuto l’onere probatorio (che l’art. 2383 c.c. pone a carico della società), dando prova dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie della sentenza di faLImento richieste dalla disciplina vigente all’epoca della dichiarazione di faLImento del NS, ossia dell’affissione della sentenza dichiarativa di faLImento all’Albo del Tribunale, oltre che della comunicazione al P.M., alla Camera di Commercio, all’Archivio Notarile, all’Ufficio Anagrafico ed elettorale. Da qui, il deficit di diligenza degli attuali ricorrenti, “considerato che risulta provata l’adozione delle forme di pubblicità della sentenza di faLImento” (pag. 6). La questione va dunque risolta verificando la corretta applicazione al caso de quo del principio di cui all’art. 2383 c.c., dettato per il tipo delle società per azioni ma richiamato per le società a responsabilità limitata dall’art. 2487 c.c. Come sostenuto anche dal Pubblico Ministero nelle sue puntuali considerazioni, in proposito occorre muovere dalla considerazione che normalmente le delibere che prevedono la Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -8- revoca o dichiarano la decadenza degli amministratori (anche a cagione della nuLItà dell’atto di nomina) sono soggette al normale regime pubblicitario dell’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2385, ult. co., c.c.). La conoscenza da parte del terzo della cessazione dell’amministratore dalla carica si presume iuris et de iure in quanto si tratta di fatti ordinariamente conoscibili attraverso la consultazione del registro. A questa situazione si attaglia la giurisprudenza invocata dal controricorrente per contestare il principio dell’apparenza avanzato dai ricorrenti, ossia che, “con riferimento alla rappresentanza delle persone giuridiche, il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione a tutela dell'affidamento del terzo contraente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di imprese commerciali regolarmente costituiti. (Nella specie la Corte di SAzione ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela del contraente che, nello stipulare con una società di trasporti un nuovo rapporto - distinto dai rapporti commerciali intercorsi in precedenza - di ingente onere economico e gravato da un patto di esclusiva, aveva omesso di accertare la reale consistenza dei poteri del soggetto che aveva contrattato)” (Cass. n. 10375/2005). Ma nel caso di specie la cessazione dell’amministratore dalla carica, in quanto faLIto, opera automaticamente, in virtù della previsione di legge (v. supra, quanto argomentato con riferimento al secondo motivo di ricorso) e quindi manca una delibera societaria di decadenza dalla carica da rendere pubblica attraverso l’apposito registro. Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -9- L’inciso dell’ultima parte dell’ultimo capoverso dell’art. 2383 c.c., “salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza” (id est, erano a conoscenza delle cause di nuLItà o di annullabilità della nomina degli amministratori) opera qualora la delibera non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese ma – deve ritenersi - anche in caso di mancanza della delibera. La norma dunque disciplina anche ipotesi, come quella in esame, nelle quali la causa di nuLItà della nomina dell’amministratore sia conseguenza dell’ineleggibilità prevista dalla legge e operi indipendentemente da una delibera societaria di decadenza suscettibile di essere iscritta nel registro delle imprese. Ciò è implicitamente riconosciuto anche da questa Corte secondo la quale “Ai sensi degli artt. 2383 e 2385 cod. civ., richiamati dal successivo art. 2487, in tema di organi di una società a responsabilità limitata, la nomina e la revoca degli amministratori devono essere iscritte nel registro di cancelleria (art. 100 disp. att. cod. civ.) e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata, divenendo opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 2457 ter cod. civ. (richiamato dal successivo art. 2497 bis), solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza” (Cass. n. 16692/2002; Cass. n. 14051/2004). Al criterio della conoscibilità (e quindi della conoscenza iuris et de iure) devono dunque ritenersi affidate le vicende attinenti alla nomina e alla revoca degli amministratori che trovano la loro formale espressione in una delibera societaria regolarmente iscritta nel registro delle imprese, mentre le vicende che, pur soggette ad una diversa forma pubblicitaria, comportano l’invalidità della nomina dell’amministratore ma non risultano Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -10- conoscibili attraverso la consultazione degli atti riguardanti la società resi pubblici nel registro delle imprese devono ritenersi affidate alla prova della effettiva conoscenza del terzo avente causa dalla società. Non è un caso che l’ultimo comma dell’art. 2383 c.c., nel fare riferimento alla situazione soggettiva del terzo, non operi un riferimento alla buona fede (che sarebbe esclusa dalla conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza e tra l’altro potrebbe anche convivere con l’ignoranza dipendente da negligenza, stante il principio posto dall’art. 1147 comma 2 c.c.), ma richiede la diversa prova della effettiva conoscenza dei vizi che affliggono la nomina degli amministratori. Ma il richiamo al sistema pubblicitario che assiste la dichiarazione di faLImento, sul quale hanno fatto leva i giudici di merito, è idoneo a garantire la conoscibilità dell’apertura della procedura concorsuale, non ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte del terzo dell’esistenza di una causa di ineleggibilità alla nomina di amministratore e di sua decadenza. In buona sostanza, la decisione impugnata, pur premettendo che nella specie trova applicazione l’art. 2383 c.c. per il quale le cause di invalidità della nomina degli amministratori non sono opponibili ai terzi dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, ha ritenuto raggiunta la conoscenza (rectius, la possibilità di conoscenza) della automatica decadenza ex lege dell’amministratore quale conseguenza della sua ineleggibilità a seguito della dichiarazione di faLImento, la disciplina in tema di pubblicità della dichiarazione di faLImento, sostituendola a quella garantita dalla pubblicità degli atti e delle vicende societarie che si attua nel registro delle imprese. Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -11- Agli appellanti, attuali ricorrenti, cui è stato imputato dalla Corte distrettuale un deficit di diligenza è stato, all’opposto, richiesto in tal modo un surplus di attività, esteso alla verifica della situazione personale dell’amministratore per verificarne tutte le cause di decadenza previste dall’art. 2382 c.c. non richiesto dalla norma, ma anche non esigibile rispetto all’uso dell’ordinaria diligenza, che si traduce nella necessità di attivarsi per consultare il registro delle persone giuridiche, tanto più che nel caso in esame – come rilevato anche dal Pubblico Ministero - nulla depone nel senso che gli acquirenti conoscessero quantomeno la qualifica di imprenditore commerciale dell’amministratore (elemento che avrebbe, in astratto, potuto allarmarli e dunque indurli ad uno specifico accertamento) e il faLImento in proprio del NS (con la relativa affissione della sentenza all’Albo del Tribunale) risaliva peraltro a ben 17 anni prima il compimento dell’atto di compravendita. 6.- In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata per un nuovo esame, da condurre alla stregua dei principi posti, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale dovrà anche statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso. SA la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il giorno 24 gennaio 2023. Ric. 2018 n. 09701 sez. S2 - ud. 24-01-2023 -12- Il Consigliere Rel. DIANORA POLETTI Il Presidente RO IA DI GI