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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 92/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza non definitiva n. 86/2017 del 22.02.2017 e la sentenza n.
587/2018 del 28.12.2018 pronunciate dal Tribunale di Enna nell'ambito del giudizio n. 1239/2008 R.G., proposto
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.07.1962 ed ivi residente in [...], eletti amente domiciliata a
Barrafranca (EN), in Via Centuripe n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Zuccalà, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
30.07.1939 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a
Caltanissetta, in Viale della Regione n. 45, presso lo studio dell'Avv. Vania
1 Limuti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:“nel riportarsi a tutte le deduzioni, domande ed eccezioni formulate nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio e nella comparsa conclusionale già depositata il 20.02.2024, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, conclude per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese legali (comprensive di quelle borsuali) di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori, come per legge, con distrazione
a favore del sottoscritto difensore antistatario, il quale dichiara avere anticipate le spese e di non aver riscosso alcun onorario, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
Per l'appellato: “si insiste in tutti gli atti e in tutte le domande formulate in giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello, per i motivi in appresso Parte_1
esaminati, avverso le sentenze n. 86/2017 e n. 587/2018 pronunciate dal Tribunale di Enna nell'ambito del giudizio n. 1239/2008 R.G., dalla stessa proposto nei confronti di chiedendo accogliersi le seguenti domande: “IN VIA CP_1
CAUTELARE A) Disporre la sospensione dell'esecutività della Sentenza n.
587/2018 R.S. impugnata, per le causali sopra esposte.
NEL MERITO In totale riforma della sentenza che ha deciso il giudizio di 1°
grado: B) Ritenere e Dichiarare che il sig. ha realizzato al terzo CP_1
piano del fabbricato di sua proprietà, in assenza di titolo abilitativo e quindi
abusivamente (nonché illegittimamente dal punto di vista privatistico), la
trasformazione in terrazzo di un tratto di copertura dell'immobile di proprietà di
parte appellante, sito a ET (EN), in Via Cola nn. 5 e 7, distinto in catasto
2 fabbricati del Comune di ET al foglio E/31, partt. 2658 sub. 1e 2658 sub.
5, e, per l'effetto, Condannare il detto appellato a ricostruire, a sua cura e spese
(comprensive di quelle tecniche ed amministrative), il tetto dell'immobile di
proprietà di parte appellante, effettuando i lavori conseguenti e correlati,
ripristinando l'originario stato dei luoghi. C) Ritenere e Dichiarare che il sig.
ha sopraelevato (da m. 2,50 a m. 3,10), in assenza di titolo CP_1
abilitativo e quindi abusivamente, la copertura ed il solaio di sottotetto del vano
cucina dell'immobile di sua proprietà, sito a ET ( EN ), in Via Fiume n.
28, distinto in catasto fabbricati del Comune di ET al foglio E/31, partt.
2657 sub. 3, 2657 sub. 5 e 2658 sub. 4, e, per l'effetto, Condannare il detto
appellato a demolire e ricostruire, a sua cura e spese (comprensive di quelle
tecniche ed amministrative), la copertura ed il solaio di sottotetto del vano cucina
dell'immobile di sua proprietà, in modo da riportarla alla quota originaria 2,50
mt (in luogo degli attuali 3,10 mt), effettuando i lavori conseguenti e correlati, ripristinando l'originario stato dei luoghi. D) Ritenere e Dichiarare che il sig.
ha collocato, in assenza di titolo abilitativo e quindi CP_1
abusivamente (nonché illegittimamente dal punto di vista privatistico), le
tubazioni di scarico delle acque bianche e nere nella facciata dell'immobile di
proprietà di parte appellante, e, per l'effetto, Condannare il detto convenuto a
rimuoverle, a sua cura e spese ( comprensive di quelle tecniche ed
amministrative), effettuando i lavori conseguenti e correlati, ripristinando
l'originario stato dei luoghi. E) Condannare il sig. a risarcire il CP_1
Danno Patrimoniale patito dall'odierna appellante a causa delle opere abusive ed
illegittime eseguite dal detto appellato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 872,
2° comma, e 2043 c.c., nella misura di € 7.623,37 ( IVA esclusa ), conformemente
alle risultanze della CTU espletata in corso di causa, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo ed integrale
3 soddisfo. F) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal sig.
[...]
per le causali di cui al punto 4 del presente atto. G) Compensare le CP_1
spese legali del procedimento cautelare per denuncia di danno temuto promosso
nel corso del giudizio di 1° grado dall'odierna appellante, per le causali di cui al
precedente punto 5. H) Condannare, in ogni caso, il sig. alla CP_1
refusione in favore della sig.ra delle spese legali di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori, come
per legge”.
L'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, eccependone preliminarmente l'inammissibilità in quanto le conclusioni formulate nell'atto di appello erano difformi, per tenore testuale e importi indicati, a quelle contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e in quanto il gravame era privo degli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c.
La Corte con ordinanza del 17.07.2019, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellato, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti delle sentenze impugnate, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione delle sentenze nei termini auspicati dall'appellante.
3. Sempre preliminarmente va altresì rigettata l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato essendo da escludere che le domande della sopra indicate, spiegate col gravame, siano diverse da quelle contenute Parte_1
4 nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con cui la Parte_1
ha chiesto: “1) Ritenere e dichiarare che il sig. ha realizzato i CP_1
manufatti di cui ai punti 3) e 5) del presente atto, ed ha collocato i tubi di scarico
in p.v.c. di cui al punto 6) del presente atto, in violazione delle norme di edilizia ed urbanistica (...) e per l'effetto condannare il detto convenuto al ripristino, a proprie cure e spese, l'originario stato dei luoghi, in base al combinato disposto degli artt. 872 e 2933 c.c.”.
E ciò in quanto i richiamati “manufatti di cui ai punti 3) e 5) del presente atto” di cui al punto 1) della domanda spiegata dalla nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio sono quelli che la stessa espressamente indica nell'atto di appello ai punti
B), C) e D).
Lo stesso dicasi in ordine alla asserita diversità degli importi indicati nelle conclusioni dell'atto di appello (richiesta condanna risarcitoria nella misura di €
7.623,37, IVA esclusa) rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo del giudizio, laddove la aveva chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale “nella misura di € 5.154.83 somma comprensiva delle spese sostenute per l'espletamento della summenzionata perizia a firma del geom.
o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di CP_2
causa, anche per il tramite di apposita CTU, oltre ancora, interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo ed integrale soddisfo, il tutto comunque entro il limite per valore di € 25.000,00”, in quanto l'importo risarcitorio indicato in questo grado corrisponde a quello indicato dal
CTU con la perizia espletata nel corso del primo grado.
4. Con il proposto gravame l'appellante con il primo motivo censura la sentenza non definitiva n. 86/2017 laddove il primo giudice ha rigettato le domande di riduzione in pristino relativamente ai lavori realizzati dal in assenza di titolo CP_1
abilitativo e quindi abusivamente, quali la trasformazione in terrazzo di un tratto
5 di copertura comune sito al terzo piano del fabbricato di sua proprietà, demolendo il preesistente sottotetto di pertinenza del sottostante immobile di proprietà della la realizzazione della sopraelevazione della copertura e del solaio di Parte_1
sottotetto del vano cucina dell'immobile di sua proprietà e la collocazione di tubazioni di scarico delle acque bianche e nere sulla facciata dell'edificio di essa appellante, nonché la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Sostiene l'appellante che con la CTU espletata dall'Ing. sarebbe Persona_1
risultato accertato in maniera inequivocabile, sia l'abusività delle opere compiute dal convenuto, sia il nesso di causalità tra le stesse ed i danni da infiltrazioni lamentati dalla parte attrice e che, una volta accertato che le violazioni urbanistiche compiute dal convenuto avrebbero cagionato dei danni all'immobile di proprietà della stessa, sarebbe del tutto illogica l'affermazione del primo Giudice che tali violazioni dovevano rimanere nell'ambito del rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione, in quanto le stesse avevano determinato una chiara violazione del diritto di proprietà di essa appellante, meritevole di ottenere un'adeguata tutela sia con il risarcimento del danno accertato e quantificato e quantificato dal CTU,
sia attraverso il ripristino dello stato dei luoghi,
La censura è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, a fondamento delle ragioni di illegittimità delle opere realizzate dal , la con l'atto introduttivo CP_1 Parte_1
del giudizio ha solo dedotto ed eccepito che le stesse erano state realizzate in violazione delle norme di edilizia ed urbanistica dettate dalla L. 47/1985, dalla
Legge Regione Sicilia n. 37/85, dal Regolamento edilizio di ET e, per quanto riguarda la collocazione dei tubi nella facciata dell'edificio di essa appellante, in violazione dell'art. 889 co. 2 c.c., e che l'esecuzione delle opere sopra indicate davano luogo alla configurabilità di una responsabilità per danni ex art. 872 c.c.
6 Dalla domanda così svolta con la citazione discende che per quanto riguarda le opere realizzate dall'appellato, consistite nella realizzazione di un cucinino e di un terrazzino occupando la copertura dell'edificio della e Parte_1
nell'innalzamento della quota del vano apicale dell'edificio del medesimo, CP_1
la non ha reclamato tutela reale per violazione del diritto di proprietà o Parte_1
dei limiti concernenti l'uso di parti condominiali, nessuna delle parti in causa ha peraltro addotto e dimostrato che i due rispettivi fabbricati avessero parti comuni, ma tutela risarcitoria per l'abusività urbanistica delle stesse, in quanto non sorrette da idoneo provvedimento autorizzativo del Comune ovvero perché eseguite in violazione di norme regolamentari dello strumento urbanistico comunale in ordine alle altezze e ai volumi degli edifici.
Solo in relazione alla collocazione dei tubi di scarico sulla facciata del fabbricato di sua proprietà la ha fondato la domanda oltre che sulla violazione delle Parte_1
norme urbanistiche, anche sulla violazione delle distanze ex art. 889 co. 2 c.c..
Ora, in base al chiaro dettato dell'art. 872 co. 2 c.c., su cui la ha fondato Parte_1
la domanda, la violazione delle norme amministrative di edilizia di cui all'art. 871
c.c. conduce al risarcimento per equivalente, rimanendo la tutela in forma specifica ex art. 2058 c.c. (riduzione in pristino) limitata alle sole violazioni delle norme amministrative che siano anche integrative delle distanze civilistiche nelle costruzioni.
In conseguenza, con riferimento alle opere di cui la adduce l'intervenuta Parte_1
realizzazione in mancanza di provvedimenti autorizzativi, la carenza esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione ed il privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, e pertanto la sola irregolarità non può fondare alcun risarcimento, né alcuna riduzione in pristino se non nell'ambito dei poteri di intervento demandati alla stessa pubblica amministrazione.
7 Esente da censure si appalesa pertanto la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di riduzione in pristino e di risarcimento del danno con riferimento alle opere realizzate dal di occupazione dell'area sovrastante l'immobile CP_1
dell'appellante e di innalzamento del tetto del vano a terzo piano dell'immobile di sua proprietà in assenza delle relative autorizzazioni, non potendo trovare accoglimento la domanda risarcitoria correlata alla mera violazione delle norme edilizie ai sensi dell'art. 872 c.c.
5. Infondato è il secondo motivo di gravame con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza non definitiva n. 86/2017 e della sentenza definitiva n.
587/2018, per non essersi il primo Giudice pronunciato sull'eccezione di inammissibilità della domanda di verificazione della sottoscrizione della scrittura privata del 5.4.1970.
Sull'eccezione, infatti, il primo giudice si è puntualmente pronunciato, implicitamente rigettandola, disponendo la verificazione della autenticità della sottoscrizione di , di cui l'appellante è figlia ed erede, della Parte_2
suddetta scrittura privata con cui aveva concesso al la servitù per CP_1
l'apposizione della tubazione di scarico sulla facciata del proprio immobile, nominando la grafologa dott.ssa che concludeva per Persona_2
l'autenticità della sottoscrizione di con motivazioni e Parte_2
argomentazioni puntuali e accurate, senza che le parti osservassero alcunché.
Sulla scorta di tali accertamenti il Tribunale ha correttamente ritenuto la sussistenza della servitù in favore del fondo di concessa per CP_1
l'appunto con la predetta scrittura privata e consistente nello scarico di acque impure allacciando il tubo della propria fogna a quello in atto esistente nella facciata del fabbricato del Parte_1
6. Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame con cui l'appellante eccepisce l'inutilizzabilità della CTU grafologica espletata nel giudizio di primo
8 grado, sostenendo che la scrittura privata del 5/4/1970 sarebbe priva di causa ed in contrasto con norme imperative.
Sul punto non possono che condividersi le argomentazioni addotte al riguardo dal primo giudice sia con la sentenza non definitiva che con quella definitiva laddove ha rilevato, in ordine alla asserita mancanza di causa, che la scrittura privata prevede l'accordo con cui il nel concedere la servitù, ha ottenuto Parte_1
l'impegno di all'esecuzione a sue spese di talune opere CP_1
sull'edificio, e in ordine all'asserito contrasto con le norme imperative, ha ritenuto che l'oggetto della servitù non è in contrasto con norme imperative in quanto nella scrittura si concede “servitù di scarico di acque impure (nere) allacciando il tubo della fogna alla propria, in atto esistente nel muro prospiciente la via Cola”, e secondo giurisprudenza della suprema Corte la convenzione con cui il proprietario del fondo autorizza il vicino confinante ad eseguire opere previste dall'art. 889
c.c. a distanza inferiore a quella prescritta da tale norma, deve ritenersi consentita, essendo tale normativa dettata a tutela di interessi privati, e non anche a salvaguardare l'interesse pubblico (Cass. 6575/84).
7. Del pari infondato è il quarto motivo con cui l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'appellato, con cui quest'ultimo aveva chiesto la condanna della alla realizzazione delle Parte_1
opere necessarie ed opportune a preservare la sicurezza e la staticità del proprio immobile, pregiudicato dalla condizione di abbandono delle porzioni di immobile della poste al primo ed al secondo piano che fungono anche da sostegno Parte_1
della casa del che si trova al terzo piano dell'edificio. CP_1
Sostiene l'appellante che il primo giudice sarebbe pervenuto a tale conclusione limitandosi a riportare soltanto la prima parte della CTU svolta dall'Ing.
[...]
, senza tenere in considerazione le ulteriori cause del degrado Persona_3
9 strutturale in cui versava il proprio immobile riconducibili alle opere abusive realizzate dall'appellato.
E ciò in quanto l'espletata CTU dell'Ing. dell'11/02/2012, su cui il Persona_3
Tribunale ha fondato la decisione, ha accertato che gli immobili della a Parte_1
prescindere dei danni eventualmente riportati in conseguenza delle opere abusive realizzate dall'appellato, si trovavano in un avanzato stato di degrado dovuto sia alla vetustà delle strutture e delle opere di finitura e in un evidente stato di abbandono, e descritto e computato i lavori occorrenti per la eliminazione dei pericoli di stabilità del fabbricato per cause riconducibili alla Parte_1
quantificandole in € 18.727,48 oltre IVA.
8. Destituito di fondamento è infine anche il quinto motivo di gravame in ordine al disposto regolamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in esse comprese quelle delle espletate CTU, invero correttamente poste a carico dell'appellante risultata totalmente soccombente.
9. L'appello proposto da va pertanto rigettato e le sentenze Parte_1
impugnate vanno confermate in ogni loro statuizione.
10. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo CP_1
sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di citazione).
11. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
10 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso le sentenze n. 86/2017 e n. 587/2018 pronunciate dal Tribunale di
[...]
Enna nell'ambito del giudizio n. 1239/2008 R.G., che conferma.
Condanna alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al CP_1
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 92/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza non definitiva n. 86/2017 del 22.02.2017 e la sentenza n.
587/2018 del 28.12.2018 pronunciate dal Tribunale di Enna nell'ambito del giudizio n. 1239/2008 R.G., proposto
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.07.1962 ed ivi residente in [...], eletti amente domiciliata a
Barrafranca (EN), in Via Centuripe n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Zuccalà, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
30.07.1939 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a
Caltanissetta, in Viale della Regione n. 45, presso lo studio dell'Avv. Vania
1 Limuti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:“nel riportarsi a tutte le deduzioni, domande ed eccezioni formulate nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio e nella comparsa conclusionale già depositata il 20.02.2024, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, conclude per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese legali (comprensive di quelle borsuali) di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori, come per legge, con distrazione
a favore del sottoscritto difensore antistatario, il quale dichiara avere anticipate le spese e di non aver riscosso alcun onorario, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
Per l'appellato: “si insiste in tutti gli atti e in tutte le domande formulate in giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello, per i motivi in appresso Parte_1
esaminati, avverso le sentenze n. 86/2017 e n. 587/2018 pronunciate dal Tribunale di Enna nell'ambito del giudizio n. 1239/2008 R.G., dalla stessa proposto nei confronti di chiedendo accogliersi le seguenti domande: “IN VIA CP_1
CAUTELARE A) Disporre la sospensione dell'esecutività della Sentenza n.
587/2018 R.S. impugnata, per le causali sopra esposte.
NEL MERITO In totale riforma della sentenza che ha deciso il giudizio di 1°
grado: B) Ritenere e Dichiarare che il sig. ha realizzato al terzo CP_1
piano del fabbricato di sua proprietà, in assenza di titolo abilitativo e quindi
abusivamente (nonché illegittimamente dal punto di vista privatistico), la
trasformazione in terrazzo di un tratto di copertura dell'immobile di proprietà di
parte appellante, sito a ET (EN), in Via Cola nn. 5 e 7, distinto in catasto
2 fabbricati del Comune di ET al foglio E/31, partt. 2658 sub. 1e 2658 sub.
5, e, per l'effetto, Condannare il detto appellato a ricostruire, a sua cura e spese
(comprensive di quelle tecniche ed amministrative), il tetto dell'immobile di
proprietà di parte appellante, effettuando i lavori conseguenti e correlati,
ripristinando l'originario stato dei luoghi. C) Ritenere e Dichiarare che il sig.
ha sopraelevato (da m. 2,50 a m. 3,10), in assenza di titolo CP_1
abilitativo e quindi abusivamente, la copertura ed il solaio di sottotetto del vano
cucina dell'immobile di sua proprietà, sito a ET ( EN ), in Via Fiume n.
28, distinto in catasto fabbricati del Comune di ET al foglio E/31, partt.
2657 sub. 3, 2657 sub. 5 e 2658 sub. 4, e, per l'effetto, Condannare il detto
appellato a demolire e ricostruire, a sua cura e spese (comprensive di quelle
tecniche ed amministrative), la copertura ed il solaio di sottotetto del vano cucina
dell'immobile di sua proprietà, in modo da riportarla alla quota originaria 2,50
mt (in luogo degli attuali 3,10 mt), effettuando i lavori conseguenti e correlati, ripristinando l'originario stato dei luoghi. D) Ritenere e Dichiarare che il sig.
ha collocato, in assenza di titolo abilitativo e quindi CP_1
abusivamente (nonché illegittimamente dal punto di vista privatistico), le
tubazioni di scarico delle acque bianche e nere nella facciata dell'immobile di
proprietà di parte appellante, e, per l'effetto, Condannare il detto convenuto a
rimuoverle, a sua cura e spese ( comprensive di quelle tecniche ed
amministrative), effettuando i lavori conseguenti e correlati, ripristinando
l'originario stato dei luoghi. E) Condannare il sig. a risarcire il CP_1
Danno Patrimoniale patito dall'odierna appellante a causa delle opere abusive ed
illegittime eseguite dal detto appellato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 872,
2° comma, e 2043 c.c., nella misura di € 7.623,37 ( IVA esclusa ), conformemente
alle risultanze della CTU espletata in corso di causa, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo ed integrale
3 soddisfo. F) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal sig.
[...]
per le causali di cui al punto 4 del presente atto. G) Compensare le CP_1
spese legali del procedimento cautelare per denuncia di danno temuto promosso
nel corso del giudizio di 1° grado dall'odierna appellante, per le causali di cui al
precedente punto 5. H) Condannare, in ogni caso, il sig. alla CP_1
refusione in favore della sig.ra delle spese legali di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori, come
per legge”.
L'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, eccependone preliminarmente l'inammissibilità in quanto le conclusioni formulate nell'atto di appello erano difformi, per tenore testuale e importi indicati, a quelle contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e in quanto il gravame era privo degli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c.
La Corte con ordinanza del 17.07.2019, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellato, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti delle sentenze impugnate, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione delle sentenze nei termini auspicati dall'appellante.
3. Sempre preliminarmente va altresì rigettata l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato essendo da escludere che le domande della sopra indicate, spiegate col gravame, siano diverse da quelle contenute Parte_1
4 nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con cui la Parte_1
ha chiesto: “1) Ritenere e dichiarare che il sig. ha realizzato i CP_1
manufatti di cui ai punti 3) e 5) del presente atto, ed ha collocato i tubi di scarico
in p.v.c. di cui al punto 6) del presente atto, in violazione delle norme di edilizia ed urbanistica (...) e per l'effetto condannare il detto convenuto al ripristino, a proprie cure e spese, l'originario stato dei luoghi, in base al combinato disposto degli artt. 872 e 2933 c.c.”.
E ciò in quanto i richiamati “manufatti di cui ai punti 3) e 5) del presente atto” di cui al punto 1) della domanda spiegata dalla nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio sono quelli che la stessa espressamente indica nell'atto di appello ai punti
B), C) e D).
Lo stesso dicasi in ordine alla asserita diversità degli importi indicati nelle conclusioni dell'atto di appello (richiesta condanna risarcitoria nella misura di €
7.623,37, IVA esclusa) rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo del giudizio, laddove la aveva chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale “nella misura di € 5.154.83 somma comprensiva delle spese sostenute per l'espletamento della summenzionata perizia a firma del geom.
o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di CP_2
causa, anche per il tramite di apposita CTU, oltre ancora, interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo ed integrale soddisfo, il tutto comunque entro il limite per valore di € 25.000,00”, in quanto l'importo risarcitorio indicato in questo grado corrisponde a quello indicato dal
CTU con la perizia espletata nel corso del primo grado.
4. Con il proposto gravame l'appellante con il primo motivo censura la sentenza non definitiva n. 86/2017 laddove il primo giudice ha rigettato le domande di riduzione in pristino relativamente ai lavori realizzati dal in assenza di titolo CP_1
abilitativo e quindi abusivamente, quali la trasformazione in terrazzo di un tratto
5 di copertura comune sito al terzo piano del fabbricato di sua proprietà, demolendo il preesistente sottotetto di pertinenza del sottostante immobile di proprietà della la realizzazione della sopraelevazione della copertura e del solaio di Parte_1
sottotetto del vano cucina dell'immobile di sua proprietà e la collocazione di tubazioni di scarico delle acque bianche e nere sulla facciata dell'edificio di essa appellante, nonché la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Sostiene l'appellante che con la CTU espletata dall'Ing. sarebbe Persona_1
risultato accertato in maniera inequivocabile, sia l'abusività delle opere compiute dal convenuto, sia il nesso di causalità tra le stesse ed i danni da infiltrazioni lamentati dalla parte attrice e che, una volta accertato che le violazioni urbanistiche compiute dal convenuto avrebbero cagionato dei danni all'immobile di proprietà della stessa, sarebbe del tutto illogica l'affermazione del primo Giudice che tali violazioni dovevano rimanere nell'ambito del rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione, in quanto le stesse avevano determinato una chiara violazione del diritto di proprietà di essa appellante, meritevole di ottenere un'adeguata tutela sia con il risarcimento del danno accertato e quantificato e quantificato dal CTU,
sia attraverso il ripristino dello stato dei luoghi,
La censura è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, a fondamento delle ragioni di illegittimità delle opere realizzate dal , la con l'atto introduttivo CP_1 Parte_1
del giudizio ha solo dedotto ed eccepito che le stesse erano state realizzate in violazione delle norme di edilizia ed urbanistica dettate dalla L. 47/1985, dalla
Legge Regione Sicilia n. 37/85, dal Regolamento edilizio di ET e, per quanto riguarda la collocazione dei tubi nella facciata dell'edificio di essa appellante, in violazione dell'art. 889 co. 2 c.c., e che l'esecuzione delle opere sopra indicate davano luogo alla configurabilità di una responsabilità per danni ex art. 872 c.c.
6 Dalla domanda così svolta con la citazione discende che per quanto riguarda le opere realizzate dall'appellato, consistite nella realizzazione di un cucinino e di un terrazzino occupando la copertura dell'edificio della e Parte_1
nell'innalzamento della quota del vano apicale dell'edificio del medesimo, CP_1
la non ha reclamato tutela reale per violazione del diritto di proprietà o Parte_1
dei limiti concernenti l'uso di parti condominiali, nessuna delle parti in causa ha peraltro addotto e dimostrato che i due rispettivi fabbricati avessero parti comuni, ma tutela risarcitoria per l'abusività urbanistica delle stesse, in quanto non sorrette da idoneo provvedimento autorizzativo del Comune ovvero perché eseguite in violazione di norme regolamentari dello strumento urbanistico comunale in ordine alle altezze e ai volumi degli edifici.
Solo in relazione alla collocazione dei tubi di scarico sulla facciata del fabbricato di sua proprietà la ha fondato la domanda oltre che sulla violazione delle Parte_1
norme urbanistiche, anche sulla violazione delle distanze ex art. 889 co. 2 c.c..
Ora, in base al chiaro dettato dell'art. 872 co. 2 c.c., su cui la ha fondato Parte_1
la domanda, la violazione delle norme amministrative di edilizia di cui all'art. 871
c.c. conduce al risarcimento per equivalente, rimanendo la tutela in forma specifica ex art. 2058 c.c. (riduzione in pristino) limitata alle sole violazioni delle norme amministrative che siano anche integrative delle distanze civilistiche nelle costruzioni.
In conseguenza, con riferimento alle opere di cui la adduce l'intervenuta Parte_1
realizzazione in mancanza di provvedimenti autorizzativi, la carenza esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione ed il privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, e pertanto la sola irregolarità non può fondare alcun risarcimento, né alcuna riduzione in pristino se non nell'ambito dei poteri di intervento demandati alla stessa pubblica amministrazione.
7 Esente da censure si appalesa pertanto la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di riduzione in pristino e di risarcimento del danno con riferimento alle opere realizzate dal di occupazione dell'area sovrastante l'immobile CP_1
dell'appellante e di innalzamento del tetto del vano a terzo piano dell'immobile di sua proprietà in assenza delle relative autorizzazioni, non potendo trovare accoglimento la domanda risarcitoria correlata alla mera violazione delle norme edilizie ai sensi dell'art. 872 c.c.
5. Infondato è il secondo motivo di gravame con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza non definitiva n. 86/2017 e della sentenza definitiva n.
587/2018, per non essersi il primo Giudice pronunciato sull'eccezione di inammissibilità della domanda di verificazione della sottoscrizione della scrittura privata del 5.4.1970.
Sull'eccezione, infatti, il primo giudice si è puntualmente pronunciato, implicitamente rigettandola, disponendo la verificazione della autenticità della sottoscrizione di , di cui l'appellante è figlia ed erede, della Parte_2
suddetta scrittura privata con cui aveva concesso al la servitù per CP_1
l'apposizione della tubazione di scarico sulla facciata del proprio immobile, nominando la grafologa dott.ssa che concludeva per Persona_2
l'autenticità della sottoscrizione di con motivazioni e Parte_2
argomentazioni puntuali e accurate, senza che le parti osservassero alcunché.
Sulla scorta di tali accertamenti il Tribunale ha correttamente ritenuto la sussistenza della servitù in favore del fondo di concessa per CP_1
l'appunto con la predetta scrittura privata e consistente nello scarico di acque impure allacciando il tubo della propria fogna a quello in atto esistente nella facciata del fabbricato del Parte_1
6. Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame con cui l'appellante eccepisce l'inutilizzabilità della CTU grafologica espletata nel giudizio di primo
8 grado, sostenendo che la scrittura privata del 5/4/1970 sarebbe priva di causa ed in contrasto con norme imperative.
Sul punto non possono che condividersi le argomentazioni addotte al riguardo dal primo giudice sia con la sentenza non definitiva che con quella definitiva laddove ha rilevato, in ordine alla asserita mancanza di causa, che la scrittura privata prevede l'accordo con cui il nel concedere la servitù, ha ottenuto Parte_1
l'impegno di all'esecuzione a sue spese di talune opere CP_1
sull'edificio, e in ordine all'asserito contrasto con le norme imperative, ha ritenuto che l'oggetto della servitù non è in contrasto con norme imperative in quanto nella scrittura si concede “servitù di scarico di acque impure (nere) allacciando il tubo della fogna alla propria, in atto esistente nel muro prospiciente la via Cola”, e secondo giurisprudenza della suprema Corte la convenzione con cui il proprietario del fondo autorizza il vicino confinante ad eseguire opere previste dall'art. 889
c.c. a distanza inferiore a quella prescritta da tale norma, deve ritenersi consentita, essendo tale normativa dettata a tutela di interessi privati, e non anche a salvaguardare l'interesse pubblico (Cass. 6575/84).
7. Del pari infondato è il quarto motivo con cui l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'appellato, con cui quest'ultimo aveva chiesto la condanna della alla realizzazione delle Parte_1
opere necessarie ed opportune a preservare la sicurezza e la staticità del proprio immobile, pregiudicato dalla condizione di abbandono delle porzioni di immobile della poste al primo ed al secondo piano che fungono anche da sostegno Parte_1
della casa del che si trova al terzo piano dell'edificio. CP_1
Sostiene l'appellante che il primo giudice sarebbe pervenuto a tale conclusione limitandosi a riportare soltanto la prima parte della CTU svolta dall'Ing.
[...]
, senza tenere in considerazione le ulteriori cause del degrado Persona_3
9 strutturale in cui versava il proprio immobile riconducibili alle opere abusive realizzate dall'appellato.
E ciò in quanto l'espletata CTU dell'Ing. dell'11/02/2012, su cui il Persona_3
Tribunale ha fondato la decisione, ha accertato che gli immobili della a Parte_1
prescindere dei danni eventualmente riportati in conseguenza delle opere abusive realizzate dall'appellato, si trovavano in un avanzato stato di degrado dovuto sia alla vetustà delle strutture e delle opere di finitura e in un evidente stato di abbandono, e descritto e computato i lavori occorrenti per la eliminazione dei pericoli di stabilità del fabbricato per cause riconducibili alla Parte_1
quantificandole in € 18.727,48 oltre IVA.
8. Destituito di fondamento è infine anche il quinto motivo di gravame in ordine al disposto regolamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in esse comprese quelle delle espletate CTU, invero correttamente poste a carico dell'appellante risultata totalmente soccombente.
9. L'appello proposto da va pertanto rigettato e le sentenze Parte_1
impugnate vanno confermate in ogni loro statuizione.
10. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo CP_1
sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di citazione).
11. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
10 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso le sentenze n. 86/2017 e n. 587/2018 pronunciate dal Tribunale di
[...]
Enna nell'ambito del giudizio n. 1239/2008 R.G., che conferma.
Condanna alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al CP_1
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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