Articolo 40 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 39Articolo 41
Versione
4 maggio 1973
Art. 40.
Tutela dell'appellativo di "postale"

Nessuna impresa di trasporti puo' assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 8000 a L. 200.000.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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